Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1472/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RITORTO BRUZZESE DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Convenuto contumace
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente, dipendente del appartenente Controparte_1 all'area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), lamentando disparità di trattamento giuridico ed economico e l'inadempimento dello Stato per non aver correttamente recepito la Direttiva 1999/70/CE a tutela dei diritti dei lavoratori precari, ha chiesto la condanna del Controparte_1 alla ricostruzione della carriera senza decurtazioni e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali (oltre accessori di legge), previa disapplicazione della norma di cui all'art.569 d.lgs.297/94 nella parte in cui stabilisce che, nella ricostruzione della carriera del personale ATA del comparto scuola, i primi tre anni di servizio pre-ruolo debbano essere valutati per intero ai fini giuridici ed economici, mentre la restante parte debba essere valutata nella misura di due terzi ai soli fini economici;
secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale decurtazione si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni espresse da Cass., sez. lav.,
n.31150/2019, secondo cui “l'art.569 del d.lgs. n.297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo
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Da quanto precede discende che il deve essere Controparte_1 condannato alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente senza decurtazioni e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali (comprese quelle eventualmente maturate successivamente all'immissione in ruolo), oltre accessori di legge. Le spese di lite sono poste a carico del (in Controparte_1 omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Previa disapplicazione dell'art.569 d.lgs.297/94, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo prestato e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate per effetto di tale riconoscimento, oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 15/05/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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