CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2101/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Parte_1 in CA UR (BZ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Maggiolo e Fabio
AN e con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
1 e , rappresentati e difesi in giudizio Controparte_2 Controparte_3 dall'avv.to Paolo Ghezze, con domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, piazza
Santo Stefano n. 13, in forza di procura alle lite unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 10 maggio 2024, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 6 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“In integrale riforma della sentenza n. 203/2024 emessa dal Tribunale di Belluno, pubblicata il 10.5.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc. Nel merito in via principale, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 cc da liquidarsi nell'importo di euro 600.000,00.= ovvero altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia o liquidato in via equitativa, in ogni caso nei limiti dell'arricchimento, oltre rivalutazione ed interessi legali, maturati e maturandi dalla data di ultimazione dei lavori (dicembre 1998) o dal dì del dovuto, sino al saldo. Nel merito, in via subordinata, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 cc da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1) vero che i rapportini di lavoro prodotti sub doc. n. 3 attoreo che si rammostra venivano settimanalmente firmati dal signor 2) vero che ha eseguito tutti i Controparte_3 Parte_1 lavori di cui alle fatture e ai rapportini di lavoro dimessi sub doc. n. 3 attoreo che si rammostra. Testi: di Chienes (BZ), di Valle Testimone_1 Testimone_2
AU (BZ); di CA UR (BZ). Disporre CTU al fine di Testimone_3 determinare il costo sostenuto da in ragione della utilizzazione e Parte_1 usura delle macchine operatrici, degli autocarri Bulldozer ed escavatori impiegati per la costruzione della pista come indicati nei rapportini giornalieri di lavoro prodotti
2 sub doc. 3 di parte attrice, nonché nel modulo di denuncia di inizio cantiere sub doc.
16 attoreo. In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello. Comunque dichiarare prescritta la domanda e, semmai tempestiva, comunque infondata. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 febbraio 2022, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno
[...]
quale erede del Controparte_4 Controparte_2 socio accomandatario e di già erede di Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo, e quale socio accomandante ed erede Controparte_3 dell'accomandatario e di chiedendo la loro Controparte_1 Persona_1 condanna solidale al pagamento della somma di euro 600.000,00.=, o in subordine altra da determinarsi in via equitativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, per l'arricchimento ottenuto dalla società convenuta in ragione dei lavori di realizzazione della pista da sci denominata “Duel” in località nel comune di Forno di CP_1
OL TO (BL).
L'attrice allegava che nel 1998 le aveva appaltato la realizzazione CP_1 della ridetta pista da sci;
che i lavori erano iniziati nel mese di giugno 1998 a seguito di offerta di noleggio a caldo delle macchine operatrici inviata il 22 maggio 1998; che il successivo 11 novembre 1998 l'offerta veniva formalizzata nel contratto di appalto disciplinante, anche il pagamento delle prestazioni già eseguite.
rammentava che in riferimento a detto rapporto contrattuale Parte_1 era insorta controversia dinanzi al Tribunale di Belluno che, con sentenza del 15 novembre 2011, confermando il decreto ingiuntivo intimato dall'odierna appellante,
3 sulla scorta dei testimoni che riaffermavano l'esecuzione dei lavori nonché sulla scorta dei rapportini giornalieri di lavoro riconosciuti dalla stazione appaltante, condannava al pagamento della somma complessiva di euro 845.243,43.=, CP_1 portata nelle fatture nn. 432/98, 505/98, 573/98 e 670/98 quale residuo corrispettivo dovuto, al netto dell'importo versato di euro 169.048,69.=. L'attrice rappresentava che, a seguito dell'appello interposto da l'intestata Corte, con sentenza CP_1 pubblicata il 15 aprile 2016, dichiarava la nullità del contratto di appalto, revocava il decreto ingiuntivo rigettando le pretese di pagamento e la condannava a restituire alla controparte le somme percepite, pronuncia divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione deciso con sentenza della Suprema Corte del 20 dicembre
2021 che confermava la nullità del contratto in quanto le opere erano state realizzate in assenza della prescritta concessione edilizia, cosicché l'odierna appellante, nel febbraio del 2022, restituiva a per il tramite del suo fideiussore, l'importo CP_1 complessivo di euro 1.128.612,00.=.
affermava che il Tribunale di Belluno, con provvedimento del 13 Parte_1 giugno 2001, aveva dissequestrato l'area interessata dai lavori già commissionati con il contrato nullo e che tornata nella disponibilità dell'area aveva ultimato i CP_1 lavori di costruzione della pista “Duel”, mettendola in funzione, modificandola ed ampliandola rispetto alla concessione edilizia e conseguendo i relativi proventi di impresa. Così, a detta dell'attrice, la società convenuta si era arricchita del valore della pista sulla scorta dei lavori eseguiti in forza dell'appalto nullo, con correlativo suo depauperamento costituito dai costi sostenuti per la costruzione, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 cc e la condanna di e dei suoi CP_1 soci, in solido, al pagamento dell'indennizzo per l'arricchimento senza causa ottenuto.
I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda in ragione della dichiarazione di nullità per illiceità dell'oggetto del contratto di appalto;
eccependo la prescrizione del credito vantato,
4 risalendo la conclusione dei lavori eseguiti da al 1998; contestando la Parte_1 fondatezza nel merito della domanda.
Istruita la causa in via esclusivamente documentale, il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 203/2024, pubblicata in data 10 maggio 2024, rigettava la domanda attorea, osservando che l'azione residuale di arricchimento doveva reputarsi preclusa nel caso della nullità del titolo contrattuale, ove la nullità fosse derivata dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, dovendosi evitare che la parte potesse comunque coltivare la pretesa di pagamento, sia pure attraverso altro titolo. Essendo intervenuto il giudicato tra le medesime parti circa la nullità del contratto di appalto per illiceità del suo oggetto, il Tribunale rigettava la domanda di , pur compensando integralmente le spese di lite. Parte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando un Parte_1 unico motivo di gravame e reiterando, ai sensi dell'art. 346 cpc, le difese e domande già svolte in prime cure ed assorbite dalla decisione del Tribunale.
L'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice, affermando che il medesimo avrebbe errato nel considerare gli esborsi da ella sostenuti, quali spese relative all'esecuzione del contratto dichiarato nullo, oggetto di domanda di indennizzo, così incorrendo nella violazione degli artt. 2041, 2042 e 2033. In particolare, ha affermato che la prestazione eseguita in forza di titolo Parte_1 nullo integrerebbe un indebito oggettivo, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 cc, ma che detta ripetizione ella non avrebbe potuto domandare, trattandosi di una prestazione di facere infungibile, di modo che l'azione di arricchimento doveva correttamente considerarsi, non come diretta ad ottenere una prestazione derivante da contratto nullo, ma onde ottenere indennizzo per l'impoverimento determinatosi dalla impossibilità di esercitare l'azione ex art. 2033 cc.
, e si sono costituiti nel presente CP_5 Controparte_2 Controparte_3 giudizio di gravame eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame, evidenziando che, solo nella presente sede, avrebbe allegato che la Parte_1 propria domanda di indennizzo per arricchimento senza causa sarebbe funzionale a
5 colmare il depauperamento sopportato per non avere potuto esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 cc, posto che la sua prestazione di facere sarebbe infungibile, quando in primo grado la domanda di indennizzo era chiaramente rivolta a colmare il depauperamento sopportato per i costi sostenuti nell'esecuzione dell'appalto nullo. In ogni caso, gli appellanti hanno affermato l'infondatezza dell'appello e comunque l'infondatezza della domanda di arricchimento, reiterando anche loro le difese e le eccezioni già spese in prime cure.
*****
1 – Dato da cui prendere le mosse al fine di decidere dell'appello è l'opinione costante nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione di arricchimento ex art. 2041 cc è certamente esperibile, sussistendone il carattere della sussidiarietà ai sensi dell'art. 2042 cc, quando il contratto sia nullo e ciò al fine di riequilibrare la situazione patrimoniale delle parti, ove ad esempio una di esse non abbia la possibilità di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito, essendo la sua prestazione, pur valutabile economicamente, irripetibile per natura, come accade per le prestazioni di facere e che non abbiano ad oggetto la dazione di somme di denaro o di cose, a cui la disciplina dell'indebito chiaramente si rivolge con gli artt. 2033 e ss cc (Cass. 6747/2017 e Cass. n. 10810/2020). Ad ogni modo, la stessa giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il principio di sussidiarietà va considerato come limite alla esperibilità dell'azione di arricchimento quando la stessa, tra le altre ipotesi ostative, miri ad eludere l'esigenza “di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto che è risultato nullo, per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso un altro titolo” (Cass. m. 10427/2002, Cass. n. 14085/2010, Cass. n.
13203/2023 e Cass. Sez. Un. n. 33954/2023).
1.1 – Nel caso di specie il contratto di appalto concluso tra e Parte_1 CP_1
[... è stato dichiarato nullo di modo che l'azione di arricchimento si sarebbe potuta,
6 in tesi, proporre ove la nullità non fosse stata pronunciata, in via definitiva e con effetti di giudicato tra la parti, in ragione della contrarietà del contratto a norme imperative, vista la declaratoria di nullità per illiceità, avendo il contratto di appalto ad oggetto, appunto, la costruzione di immobili eseguiti in totale ed insanabile difformità rispetto alla concessione edilizia, ai vincoli paesaggistici ed ambientali, ovvero per illiceità delle prestazione di fare concordate tra le parti e relative alla realizzazione della pista da Sci “Dual”.
1.2 – Nel giudizio di prime cure ha chiaramente dedotto come Parte_1 proprio impoverimento, correlato causalmente all'arricchimento di controparte, le spese ed i costi sostenuti per l'esecuzione dell'appalto di cui al contratto e, segnatamente, le spese ed i costi per l'acquisto dell'esplosivo impiegato;
le spese sostenute per la fornitura di detto esplosivo, comprendenti quelle per l'ottenimento della licenza di sparo mine e quelle di trasporto;
le spese relative agli stipendi, contributi, ritenute e versamenti INAIL degli operai impiegati in cantiere;
i costi relativi alla utilizzazione e usura delle macchine operatrici, degli autocarri Bulldozer
e escavatori impiegati nella realizzazione dell'opera; i costi sostenuti per l'organizzazione e gestione del cantiere. Altrettanto chiaramente l'odierna appellante in prime cure ha chiesto il pagamento del proprio indennizzo commisurato al pregiudizio sofferto “in dipendenza della esecuzione del contratto nullo”, ovvero commisurato ai sopra dettagliati costi, essendo certamente maggiore l'utilità ovvero l'arricchimento derivato a dalla costruzione e manutenzione in funzione CP_1 della pista. Detta chiara prospettazione della domanda, in cui l'arricchimento della committente si allega essere causalmente correlato al depauperamento dell'appaltatrice costituito dai costi e dalle spese sostenute per l'esecuzione dell'opera, è rimasta ferma all'esito del deposito della memoria ex art. 183 comma 6
n.1) cpc e fino al deposito delle note di udienza del 7 dicembre 2022, ove chiaramente è affermato che le stesse istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante dovevano essere reputate rilevanti in quanto finalizzate a dimostrare le spese delle quali era stato richiesto indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cc. Solo in sede
7 di scritture conclusive, deputate unicamente a ricapitolare le difese articolate negli scritti precedenti, per la prima volta nel giudizio di primo grado ha Parte_1 inammissibilmente affermato che l'azione di arricchimento sarebbe volta ad indennizzare appaltatrice per l'impossibilità di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc, essendo irripetibile le prestazione di facere adempiuta in esecuzione del contratto nullo, ove si afferma che la necessità di restituire, mediante lo strumento dell'art. 2401 cc, il “valore del facere eseguito” e non la prestazione corrispettiva non dovuta in ragione del contratto nullo. Sotto questo profilo, dunque, l'unico motivo d'appello articolato da deve Parte_1 reputarsi introdurre un thema decidendum nuovo e pertanto inammissibile.
1.3 – Ad ogni buon conto, il motivo di appello è anche infondato. In effetti, se la domanda di arricchimento è preclusa dalla esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto che è risultato nullo, per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso un altro titolo, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità rammentati, la pretesa dell'appellante va rigettata, non solo nel caso in cui essa miri ad ottenere detta utilità mediate l'indennizzo delle spese e dei costi sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nullo, come già ritenuto da primo Giudice, ma anche ove essa miri a conseguire il “valore del facere eseguito” irripetibile a norma dell'art. 2033 cc, ovvero il valore delle prestazioni oggetto del contratto da reputarsi illecite in quanto contrarie a norme imperative.
2 – In conclusione, l'appello va respinto, con conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate al valore indeterminato del giudizio a complessità bassa, in applicazione del D.M. n. 55/2014.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Belluno n. 203/2024, pubblicata in data 10 maggio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore degli appellati Parte_1 [...]
Controparte_4 [...]
e le spese di lite del presente grado che si liquidano in CP_2 Controparte_3 euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2101/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Parte_1 in CA UR (BZ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Maggiolo e Fabio
AN e con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
1 e , rappresentati e difesi in giudizio Controparte_2 Controparte_3 dall'avv.to Paolo Ghezze, con domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, piazza
Santo Stefano n. 13, in forza di procura alle lite unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 10 maggio 2024, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 6 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“In integrale riforma della sentenza n. 203/2024 emessa dal Tribunale di Belluno, pubblicata il 10.5.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc. Nel merito in via principale, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 cc da liquidarsi nell'importo di euro 600.000,00.= ovvero altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia o liquidato in via equitativa, in ogni caso nei limiti dell'arricchimento, oltre rivalutazione ed interessi legali, maturati e maturandi dalla data di ultimazione dei lavori (dicembre 1998) o dal dì del dovuto, sino al saldo. Nel merito, in via subordinata, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 cc da liquidarsi in via equitativa. In via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1) vero che i rapportini di lavoro prodotti sub doc. n. 3 attoreo che si rammostra venivano settimanalmente firmati dal signor 2) vero che ha eseguito tutti i Controparte_3 Parte_1 lavori di cui alle fatture e ai rapportini di lavoro dimessi sub doc. n. 3 attoreo che si rammostra. Testi: di Chienes (BZ), di Valle Testimone_1 Testimone_2
AU (BZ); di CA UR (BZ). Disporre CTU al fine di Testimone_3 determinare il costo sostenuto da in ragione della utilizzazione e Parte_1 usura delle macchine operatrici, degli autocarri Bulldozer ed escavatori impiegati per la costruzione della pista come indicati nei rapportini giornalieri di lavoro prodotti
2 sub doc. 3 di parte attrice, nonché nel modulo di denuncia di inizio cantiere sub doc.
16 attoreo. In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello. Comunque dichiarare prescritta la domanda e, semmai tempestiva, comunque infondata. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 febbraio 2022, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno
[...]
quale erede del Controparte_4 Controparte_2 socio accomandatario e di già erede di Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo, e quale socio accomandante ed erede Controparte_3 dell'accomandatario e di chiedendo la loro Controparte_1 Persona_1 condanna solidale al pagamento della somma di euro 600.000,00.=, o in subordine altra da determinarsi in via equitativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, per l'arricchimento ottenuto dalla società convenuta in ragione dei lavori di realizzazione della pista da sci denominata “Duel” in località nel comune di Forno di CP_1
OL TO (BL).
L'attrice allegava che nel 1998 le aveva appaltato la realizzazione CP_1 della ridetta pista da sci;
che i lavori erano iniziati nel mese di giugno 1998 a seguito di offerta di noleggio a caldo delle macchine operatrici inviata il 22 maggio 1998; che il successivo 11 novembre 1998 l'offerta veniva formalizzata nel contratto di appalto disciplinante, anche il pagamento delle prestazioni già eseguite.
rammentava che in riferimento a detto rapporto contrattuale Parte_1 era insorta controversia dinanzi al Tribunale di Belluno che, con sentenza del 15 novembre 2011, confermando il decreto ingiuntivo intimato dall'odierna appellante,
3 sulla scorta dei testimoni che riaffermavano l'esecuzione dei lavori nonché sulla scorta dei rapportini giornalieri di lavoro riconosciuti dalla stazione appaltante, condannava al pagamento della somma complessiva di euro 845.243,43.=, CP_1 portata nelle fatture nn. 432/98, 505/98, 573/98 e 670/98 quale residuo corrispettivo dovuto, al netto dell'importo versato di euro 169.048,69.=. L'attrice rappresentava che, a seguito dell'appello interposto da l'intestata Corte, con sentenza CP_1 pubblicata il 15 aprile 2016, dichiarava la nullità del contratto di appalto, revocava il decreto ingiuntivo rigettando le pretese di pagamento e la condannava a restituire alla controparte le somme percepite, pronuncia divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione deciso con sentenza della Suprema Corte del 20 dicembre
2021 che confermava la nullità del contratto in quanto le opere erano state realizzate in assenza della prescritta concessione edilizia, cosicché l'odierna appellante, nel febbraio del 2022, restituiva a per il tramite del suo fideiussore, l'importo CP_1 complessivo di euro 1.128.612,00.=.
affermava che il Tribunale di Belluno, con provvedimento del 13 Parte_1 giugno 2001, aveva dissequestrato l'area interessata dai lavori già commissionati con il contrato nullo e che tornata nella disponibilità dell'area aveva ultimato i CP_1 lavori di costruzione della pista “Duel”, mettendola in funzione, modificandola ed ampliandola rispetto alla concessione edilizia e conseguendo i relativi proventi di impresa. Così, a detta dell'attrice, la società convenuta si era arricchita del valore della pista sulla scorta dei lavori eseguiti in forza dell'appalto nullo, con correlativo suo depauperamento costituito dai costi sostenuti per la costruzione, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 cc e la condanna di e dei suoi CP_1 soci, in solido, al pagamento dell'indennizzo per l'arricchimento senza causa ottenuto.
I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda in ragione della dichiarazione di nullità per illiceità dell'oggetto del contratto di appalto;
eccependo la prescrizione del credito vantato,
4 risalendo la conclusione dei lavori eseguiti da al 1998; contestando la Parte_1 fondatezza nel merito della domanda.
Istruita la causa in via esclusivamente documentale, il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 203/2024, pubblicata in data 10 maggio 2024, rigettava la domanda attorea, osservando che l'azione residuale di arricchimento doveva reputarsi preclusa nel caso della nullità del titolo contrattuale, ove la nullità fosse derivata dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, dovendosi evitare che la parte potesse comunque coltivare la pretesa di pagamento, sia pure attraverso altro titolo. Essendo intervenuto il giudicato tra le medesime parti circa la nullità del contratto di appalto per illiceità del suo oggetto, il Tribunale rigettava la domanda di , pur compensando integralmente le spese di lite. Parte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando un Parte_1 unico motivo di gravame e reiterando, ai sensi dell'art. 346 cpc, le difese e domande già svolte in prime cure ed assorbite dalla decisione del Tribunale.
L'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice, affermando che il medesimo avrebbe errato nel considerare gli esborsi da ella sostenuti, quali spese relative all'esecuzione del contratto dichiarato nullo, oggetto di domanda di indennizzo, così incorrendo nella violazione degli artt. 2041, 2042 e 2033. In particolare, ha affermato che la prestazione eseguita in forza di titolo Parte_1 nullo integrerebbe un indebito oggettivo, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 cc, ma che detta ripetizione ella non avrebbe potuto domandare, trattandosi di una prestazione di facere infungibile, di modo che l'azione di arricchimento doveva correttamente considerarsi, non come diretta ad ottenere una prestazione derivante da contratto nullo, ma onde ottenere indennizzo per l'impoverimento determinatosi dalla impossibilità di esercitare l'azione ex art. 2033 cc.
, e si sono costituiti nel presente CP_5 Controparte_2 Controparte_3 giudizio di gravame eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame, evidenziando che, solo nella presente sede, avrebbe allegato che la Parte_1 propria domanda di indennizzo per arricchimento senza causa sarebbe funzionale a
5 colmare il depauperamento sopportato per non avere potuto esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 cc, posto che la sua prestazione di facere sarebbe infungibile, quando in primo grado la domanda di indennizzo era chiaramente rivolta a colmare il depauperamento sopportato per i costi sostenuti nell'esecuzione dell'appalto nullo. In ogni caso, gli appellanti hanno affermato l'infondatezza dell'appello e comunque l'infondatezza della domanda di arricchimento, reiterando anche loro le difese e le eccezioni già spese in prime cure.
*****
1 – Dato da cui prendere le mosse al fine di decidere dell'appello è l'opinione costante nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione di arricchimento ex art. 2041 cc è certamente esperibile, sussistendone il carattere della sussidiarietà ai sensi dell'art. 2042 cc, quando il contratto sia nullo e ciò al fine di riequilibrare la situazione patrimoniale delle parti, ove ad esempio una di esse non abbia la possibilità di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito, essendo la sua prestazione, pur valutabile economicamente, irripetibile per natura, come accade per le prestazioni di facere e che non abbiano ad oggetto la dazione di somme di denaro o di cose, a cui la disciplina dell'indebito chiaramente si rivolge con gli artt. 2033 e ss cc (Cass. 6747/2017 e Cass. n. 10810/2020). Ad ogni modo, la stessa giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il principio di sussidiarietà va considerato come limite alla esperibilità dell'azione di arricchimento quando la stessa, tra le altre ipotesi ostative, miri ad eludere l'esigenza “di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto che è risultato nullo, per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso un altro titolo” (Cass. m. 10427/2002, Cass. n. 14085/2010, Cass. n.
13203/2023 e Cass. Sez. Un. n. 33954/2023).
1.1 – Nel caso di specie il contratto di appalto concluso tra e Parte_1 CP_1
[... è stato dichiarato nullo di modo che l'azione di arricchimento si sarebbe potuta,
6 in tesi, proporre ove la nullità non fosse stata pronunciata, in via definitiva e con effetti di giudicato tra la parti, in ragione della contrarietà del contratto a norme imperative, vista la declaratoria di nullità per illiceità, avendo il contratto di appalto ad oggetto, appunto, la costruzione di immobili eseguiti in totale ed insanabile difformità rispetto alla concessione edilizia, ai vincoli paesaggistici ed ambientali, ovvero per illiceità delle prestazione di fare concordate tra le parti e relative alla realizzazione della pista da Sci “Dual”.
1.2 – Nel giudizio di prime cure ha chiaramente dedotto come Parte_1 proprio impoverimento, correlato causalmente all'arricchimento di controparte, le spese ed i costi sostenuti per l'esecuzione dell'appalto di cui al contratto e, segnatamente, le spese ed i costi per l'acquisto dell'esplosivo impiegato;
le spese sostenute per la fornitura di detto esplosivo, comprendenti quelle per l'ottenimento della licenza di sparo mine e quelle di trasporto;
le spese relative agli stipendi, contributi, ritenute e versamenti INAIL degli operai impiegati in cantiere;
i costi relativi alla utilizzazione e usura delle macchine operatrici, degli autocarri Bulldozer
e escavatori impiegati nella realizzazione dell'opera; i costi sostenuti per l'organizzazione e gestione del cantiere. Altrettanto chiaramente l'odierna appellante in prime cure ha chiesto il pagamento del proprio indennizzo commisurato al pregiudizio sofferto “in dipendenza della esecuzione del contratto nullo”, ovvero commisurato ai sopra dettagliati costi, essendo certamente maggiore l'utilità ovvero l'arricchimento derivato a dalla costruzione e manutenzione in funzione CP_1 della pista. Detta chiara prospettazione della domanda, in cui l'arricchimento della committente si allega essere causalmente correlato al depauperamento dell'appaltatrice costituito dai costi e dalle spese sostenute per l'esecuzione dell'opera, è rimasta ferma all'esito del deposito della memoria ex art. 183 comma 6
n.1) cpc e fino al deposito delle note di udienza del 7 dicembre 2022, ove chiaramente è affermato che le stesse istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante dovevano essere reputate rilevanti in quanto finalizzate a dimostrare le spese delle quali era stato richiesto indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cc. Solo in sede
7 di scritture conclusive, deputate unicamente a ricapitolare le difese articolate negli scritti precedenti, per la prima volta nel giudizio di primo grado ha Parte_1 inammissibilmente affermato che l'azione di arricchimento sarebbe volta ad indennizzare appaltatrice per l'impossibilità di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc, essendo irripetibile le prestazione di facere adempiuta in esecuzione del contratto nullo, ove si afferma che la necessità di restituire, mediante lo strumento dell'art. 2401 cc, il “valore del facere eseguito” e non la prestazione corrispettiva non dovuta in ragione del contratto nullo. Sotto questo profilo, dunque, l'unico motivo d'appello articolato da deve Parte_1 reputarsi introdurre un thema decidendum nuovo e pertanto inammissibile.
1.3 – Ad ogni buon conto, il motivo di appello è anche infondato. In effetti, se la domanda di arricchimento è preclusa dalla esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto che è risultato nullo, per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso un altro titolo, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità rammentati, la pretesa dell'appellante va rigettata, non solo nel caso in cui essa miri ad ottenere detta utilità mediate l'indennizzo delle spese e dei costi sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nullo, come già ritenuto da primo Giudice, ma anche ove essa miri a conseguire il “valore del facere eseguito” irripetibile a norma dell'art. 2033 cc, ovvero il valore delle prestazioni oggetto del contratto da reputarsi illecite in quanto contrarie a norme imperative.
2 – In conclusione, l'appello va respinto, con conferma della sentenza gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate al valore indeterminato del giudizio a complessità bassa, in applicazione del D.M. n. 55/2014.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Belluno n. 203/2024, pubblicata in data 10 maggio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore degli appellati Parte_1 [...]
Controparte_4 [...]
e le spese di lite del presente grado che si liquidano in CP_2 Controparte_3 euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
9