TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN CA, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9079 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Celentano
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: esenzione ticket
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.10.2024, – premesso di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo, onde ottenere la verifica del requisito sanitario sotteso al riconoscimento del beneficio della c.d. esenzione ticket – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, impugnando l'ordinanza emessa in data 17.10.2024, con la quale il Giudice CP_ all'uopo designato, pronunciando nel contraddittorio con l' aveva dichiarato inammissibile l'anzidetto ricorso, stante l'omessa presentazione, da parte dell'assistibile, della preventiva domanda amministrativa all' . Parte_2
CP_ Rimarcata la legittimazione passiva dell' e dedotta la superfluità di siffatta domanda
(siccome proponibile solo dopo l'accertamento di uno stato invalidante del 67%, utile per il conseguimento del beneficio), il ricorrente invocava la nomina di un C.T.U., onde sentir 1 accertare e determinare “le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalidità minima del 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero in subordine, da quella che risulterà al termine del presente procedimento, al fine della Part presentazione della richiesta alla , ai sensi dell''art. 12, l. 181 del 1992 della esenzione della compartecipazione alle spese sanitarie”. CP_ L' si costituiva in giudizio, eccependo l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Ed invero, sebbene il giudizio ordinario di cognizione instaurato dopo il provvedimento di diniego dell'istanza per A.T.P.O. (Cass. Sez. Lav. n. 10753/2022) non rivesta contenuto impugnatorio (contrariamente, quindi, a quanto mostra di ritenere la parte ricorrente, allorquando indica, quale provvedimento impugnato, la pronuncia di inammissibilità emessa all'esito della fase sommaria, di cui censura la motivazione), si ritiene che, del tutto correttamente, sia stata disattesa l'istanza di accertamento tecnico, alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro nella recentissima sentenza n. 1198 del 2.12.2025, versata in atti dal ed i cui principali passaggi Pt_1 motivazionali vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2.2. “Tanto premesso, ad integrazione della motivazione sviluppata dal primo giudice ed in adesione alle argomentazioni svolte dall' sin dal primo grado, vi è che nell'ambito di un CP_1 siffatto giudizio “ordinario” avente il ridetto petitum, non si può che dare corso al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la legittimazione passiva (rectius: la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione) è dell'azienda sanitaria locale per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) (Cass. n. 23899/2021; Cass., 18 giugno 2014 n. 13854; Cass., 3 ottobre 2008, n. 24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500; Cass.,
22 marzo 2001, n. 4166, ed ivi ulteriori richiami), essendo pacifico che, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, l'assistenza sanitaria è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi legittimate passivamente a fronte dell'azione giudiziaria diretta all'accertamento del diritto a tali prestazioni (Cass., 3500/2001, cit).
4. Ma vi è di più.
Leggendo la motivazione di Cass. n. 13854 del 2014, richiamata dal primo giudice, si può osservare che:
2 -nella specie, la domanda amministrativa dovrà essere proposta nei confronti del soggetto legittimato all'erogazione della prestazione e il giudizio circa l'esistenza dello stato invalidante
- da compiersi incidenter tantum, essendo il presupposto logico per la erogazione del beneficio economico - sarà limitato all'ambito del procedimento instaurato esclusivamente nei confronti del soggetto tenuto all'erogazione della prestazione e non potrà farsi valere ad altri fini, ossia nei giudizi aventi ad oggetto quale petitum pretese diverse dalle prestazioni assistenziali statali e che pure hanno come presupposto logico l'esistenza di uno stato invalidante (Cass., 2 aprile
2004, n. 6565; Cass., 9 agosto 2004, n. 15347; Cass., 10 settembre 2004, n. 18321);
- legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla;
ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico (Cass., Sez.un. 9 giugno 2011, n. 12538; Cass., n. 6565/2004, cit).
In forza di questi principi, si è riconosciuta la legittimazione passiva (rectius: la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione) dell'azienda sanitaria locale per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) (Cass., 3 ottobre 2008, n. 24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500; Cass., 22 marzo 2001, n. 4166, ed ivi ulteriori richiami), essendo pacifico che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, l'assistenza sanitaria è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi legittimate passivamente a fronte dell'azione giudiziaria diretta all'accertamento del diritto a tali prestazioni (Cass., 3500/2001, cit);
-che va (in ogni caso) esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilità (in sede di giudizio ordinario) di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile (Cass. 2 aprile 2004 n. 6565, Cass., 10 settembre 2004, n. 18321; Cass. 7 febbraio 2007 n. 2646; Cass.
3 ottobre 2008, n. 24598) laddove detta giurisprudenza si fonda, tra le altre considerazioni, sul rilievo che si possono far valere con l'azione di accertamento soltanto "diritti", e non meri
"spezzoni" del fatto, che da soli considerati non conferiscono alcuna posizione di vantaggio
(cfr. Cass., Sez. un., 29 novembre 1988, n. 6468).
E se è vero che, in relazione alla materia assistenziale, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere, dal momento che da detto accertamento nascono una serie di posizioni giuridiche di vantaggio
(ad esempio l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482, il congedo straordinario per cure della L. 30 marzo 1971, n. 118, ex art. 26, l'esenzione dalle tasse scolastiche la medesima L. n. 118 del 1971, ex art. 30), è altrettanto
3 vero che l'interesse dell'invalido all'accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega, non sembra realizzabile attraverso un'azione di mero accertamento dell'invalidità;
- che tutte le posizioni di vantaggio che la legge attribuisce all'invalido civile postulano non solo la ricorrenza dello stato invalidante, ma anche il concorso di elementi ulteriori (come ad es. lo stato di disoccupazione per ottenere l'iscrizione nelle liste del collocamento speciale;
l'appartenenza a famiglia di disagiate condizioni economiche per l'esenzione dalle tasse scolastiche, ecc), i quali, in caso di diniego della prestazione, devono essere dimostrati in giudizio nei confronti del legittimo contraddittore;
- la prestazione invocata nel presente giudizio è prevista dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 11, comma 2, (convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638) e l'art. 11, comma 3, prevede inoltre "Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni della L. 26 aprile 1982, n. 181, art. 12, non modificate dal presente articolo".
La L. cit., art. 12, al comma 8, prevede che la unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale attestante il diritto alla esenzione.
A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unita sanitaria locale di residenza: a) una autocertificazione in carta libera, ai sensi della L. 10 maggio 1976, n. 249, art. 2, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nella L. 13 aprile 1971, n. 114, art. 24; b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al settimo comma (grandi invalidi di guerra e di servizio, grandi invalidi del lavoro e invalidi civili di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12); per cui, pur non sottacendosi l'improprietà nella formulazione letterale della norma - che sembra ricollegare la domanda al mero rilascio del tesserino attestante il diritto all'esenzione - non sembra revocarsi in dubbio che la L. n. 181 del 1982, richieda una apposita domanda rivolta alle unità sanitarie Part locali, oggi , corredata da documenti, il cui scopo evidente è non solo quello del rilascio Part del tesserino, ma anche quello, non meno importante del primo, di mettere la nella condizione di verificare la esistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio in questione, come si desume dall'onere imposto alla parte di depositare la suddetta documentazione. Part A tali fini, quindi, la domanda si presenta necessaria perché la - che è l'unico soggetto obbligato all'erogazione della prestazione (che risulta essere l'unica in concreto reclamata dall'assistito, stando alle deduzioni svolte in sede di appello, alle quali questa Corte deve attenersi) - effettui le sue determinazioni circa il riconoscimento del beneficio, giacché nulla
4 esclude che essa possa non concordare con un determinato accertamento medico in ordine allo stato di invalidità.
L'appello va quindi disatteso per le argomentazioni tutte di cui sopra”.
2.3. I principi innanzi esposti s'attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, essendo pacifico che l'odierna parte ricorrente abbia omesso di presentare all' neppure evocata Pt_3 nel presente giudizio, la domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il riconoscimento del beneficio in questione. CP_ In difetto di tale istanza ed essendosi l'assistibile limitato a proporre nei confronti dell' una domanda di mero accertamento del proprio stato invalidante, non resta, quindi, che concludere per l'inammissibilità del ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione dibattuta tra le parti.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9079/2024 R..GL., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/12/2025
Il Giudice
AN CA
5