Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/05/2026, n. 8506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8506 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05170/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5170 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto prot. -OMISSIS-del 13 gennaio 2023 con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso la classe di insegnamento AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra) e per la Regione Lazio;
- della stessa graduatoria di merito per la classe la classe di insegnamento AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra) e per la Regione Lazio, allegata al Decreto di cui supra nella parte in cui attribuisce un punteggio erroneo in esito alla valutazione dei titoli;
- ove interpretato successivamente come lesivo delle ragioni di chi ricorre, dello stesso Bando n. 499/2020 (Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado GU n.34 del 28-4-2020);
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresi i verbali ed i provvedimenti di estremi sconosciuti dell’Amministrazione e della Commissione con cui siano stati determinate le valutazioni di attribuzione 2 dei punteggi e la Tabella di valutazione dei titoli che contiene l’attribuzione e la distribuzione dei vari punteggi ai titoli dichiarati da chi ricorre e nella parte in cui è decurtata del punteggio dovuto per il titolo aggiuntivo Diploma accademico di vecchio ordinamento in Chitarra conseguito il -OMISSIS- presso "-OMISSIS-" di -OMISSIS- - 10/10 (titolo aggiuntivo) dichiarato dal ricorrente nella propria domanda;
- della Tabella Allegato B al Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021“Titoli Secondaria” indicata come “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”; Allegato C) al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020; Tabella A) allegata al D.M. n. 259 del 9.5.2017 ove siano interpretati lesivamente rispetto alla posizione del ricorrente;
- ove sia necessario, perché interpretati nel senso della mancata attribuzione del giusto punteggio al titolo di accesso al concorso dichiarato dal ricorrente, del decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno” e del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, con particolare riferimento all’art. 6;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell’esito qui impugnato, del Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, del decreto del Capo 3 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499;
- del regolamento di cui al il D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. EN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
I.1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha partecipato al concorso ordinario - indetto con D.D. 499/2020 così come modificato dal D.D. 23/2022 - per posti comuni e di sostegno nella Scuola Secondaria di I e II grado, in relazione alla classe concorsuale AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra).
Riferisce di aver indicato i seguenti titoli di accesso e aggiuntivi secondo la lex specialis : « - Diploma accademico II livello - indirizzo interpretativo-compositivo – Chitarra, conseguito il -OMISSIS- presso il Conservatorio di musica -OMISSIS-- 110 e lode (titolo dichiarato quale titolo di accesso)
- Diploma accademico di vecchio ordinamento in Chitarra conseguito il -OMISSIS- presso "-OMISSIS-" di -OMISSIS- - 10/10 (titolo aggiuntivo)
Diploma accademico II livello - Musica da camera, conseguito il -OMISSIS- presso il Conservatorio di musica -OMISSIS- - 110 e lode (titolo aggiuntivo) ».
A seguito del positivo superamento delle prove, è risultato classificato al quarto posto della graduatoria, pubblicata il 13 gennaio 2023, per la Regione Lazio della relativa classe concorsuale con (tra l’altro) 22,50 punti per i titoli: ha riscontrato che non gli era stato attribuito alcun punteggio per il Diploma accademico di vecchio ordinamento in Chitarra poiché « [v]alutato già come titolo di accesso » (e che, se tale punteggio gli fosse stato riconosciuto, si sarebbe posizionato primo).
I.1.1. Con ricorso notificato (al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale Amministrazione intimata, e al primo classificato in graduatoria, quale controinteressato) il 24 febbraio 2023 e depositato il 23 marzo 2023, il sig. -OMISSIS- ha impugnato in questa Sede gli esiti della procedura, affidandosi ad un unico articolato motivo di censura (rubricato « Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis del concorso. Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994. Violazione della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Difetto di istruttoria. Motivazione illogica e contraddittoria. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 51 Cost. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. Violazione del principio di trasparenza amministrativa. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta ») con cui, in sintesi, denunzia l’illegittimità della mancata valutazione del richiamato titolo, che sarebbe stato invece valutabile secondo la disciplina vigente.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. La Difesa erariale ha versato in atti tutta la pertinente documentazione della procedura concorsuale, nonché scritti dell’Amministrazione volti ad esplicitare le ragioni delle determinazioni assunte.
I.3. Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 10 maggio 2023, resa all’esito della camera di consiglio del giorno precedente, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare non ravvisando né il fumus boni juris (poiché « l’amministrazione ha motivato le scelte compiute in ordine alla valutazione dei titoli del ricorrente, e non risulta che quest’ultimo abbia, allo stato, formulato controdeduzioni in proposito ») né il periculum in mora (giacché « il ricorrente risulta comunque nella graduatoria degli idonei »); ha altresì ordinato l’integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami.
I.3.1. Il contraddittorio è stato tempestivamente integrato nel rispetto delle modalità prescritte dalla citata ordinanza.
I.3.2. Avverso l’ordinanza in questione parte ricorrente ha inoltre proposto appello ex art. 62 cod. proc. amm., che è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 28 giugno 2023 per difetto del periculum in mora (in quanto « l’appellante risulta comunque nella graduatoria degli idonei e […] la posizione dello stesso potrà comunque essere ripristinata in caso di esito favorevole del giudizio di merito »), demandando alla « naturale sede del merito in primo grado » di affrontare « [l]a questione se il diploma vecchio ordinamento possa essere valutato come titolo aggiuntivo rispetto al diploma accademico di II livello ».
I.4. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026, all’esito della quale esso è stato spedito in decisione.
TT
II.1. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
II.2. L’Amministrazione resistente – premesso, « in opposizione a quanto reclamato dal ricorrente », « che l’Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica-Afam è costituita da tre cicli: -Primo ciclo (o livello): è costituito dai Corsi di Diploma di primo livello. Il Diploma dà accesso ai corsi del secondo ciclo ed ha durata triennale. -Secondo ciclo (o livello): è costituito dai Corsi di Diploma di Secondo livello. Il Diploma dà accesso ai corsi del terzo ciclo ed ha durata biennale. -Terzo ciclo: è costituito dai corsi di formazione alla ricerca. L’accesso al secondo livello è subordinato al possesso del Diploma Accademico di primo livello o di una Laurea o di un titolo estero idoneo. Lo stesso ricorrente, citando la legge di bilancio 2013, precisa “l’equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all’entrata in vigore della legge, e purché congiunti, con il diploma di scuola secondaria di II grado, ai diplomi accademici di II livello.” » – sostiene che il Diploma accademico di vecchio ordinamento non sarebbe valutabile come titolo aggiuntivo poiché, sulla base della richiamata classificazione, esso non sarebbe « un titolo a sè stante e diverso dal titolo di secondo livello » e che « nulla rilev[erebbe] l’equipollenza dei due titoli al fine dell’ammissibilità dei candidati al Concorso » (allegato 5 prodotto dall’Avvocatura dello Stato).
Detti assunti, all’esito del più approfondito esame proprio della fase di merito, risultano non suscettibili di condivisione.
II.2.1. Va innanzitutto rilevato che i commi 102, 103 e 107 dell’art. 1 L. 228/2012 dispongono, rispettivamente, quanto segue:
- « Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a) » (comma 102);
- « Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di “Progettazione artistica per l'impresa”, di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell'arte”, di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c) » (comma 103).
- « I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » (comma 107).
L’art. 1 D.M. 10 aprile 2019, n. 331 (adottato ai sensi di quest’ultimo comma) ha poi previsto che « i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto ».
Sulla base di detta tabella di corrispondenza, il « Diploma di chitarra » è equipollente al « Diploma accademico di secondo livello in chitarra ».
II.2.2. Sulla base dei dati normativi poc’anzi richiamati, non è dato affatto desumere che il Diploma accademico di vecchio ordinamento non sia un « un titolo a sè stante e diverso » rispetto al Diploma accademico di II livello (“nuovo ordinamento”), ma piuttosto il contrario: fra i due titoli vi è un’ equipollenza , ovverosia lo stesso valore legale.
II.2.2.1. L’evocata prospettazione del Ministero (invero non univoca) sembrerebbe postulare che l’equipollenza opererebbe soltanto in favore di chi sia in possesso esclusivamente del “diploma vecchio ordinamento” (poiché si ritroverebbe, altrimenti, sfornito di qualsiasi titolo) e non anche di possegga sia il “diploma vecchio ordinamento” sia il “diploma nuovo ordinamento” (che sarebbe perciò nelle condizioni di “spendere” quest’ultimo titolo).
Una tale distinzione, oltre a non trovare alcun riscontro normativo (il che sarebbe già dirimente), risulterebbe anche foriera di un’irragionevole disparità di trattamento, nella misura in cui considererebbe alla stessa stregua chi possiede un solo titolo e chi ne possiede due diversi (e di pari valore legale).
II.2.2.2. Una possibile spiegazione alternativa della prospettazione in esame potrebbe rinvenirsi nella supposizione che il Diploma accademico di vecchio ordinamento sarebbe di valore inferiore rispetto al Diploma accademico di II livello e, conseguentemente, il conseguimento del primo sarebbe necessario per il possesso del secondo (analogamente a quanto previsto, ad esempio, per le lauree triennali e per i diplomi accademici di I livello, che il punto B.4.7. della “Tabella valutazione titoli” considera valutabili soltanto « qualora non costituisca[no] titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6 »).
Siffatta spiegazione risulterebbe, tuttavia, in evidente contrasto con l’art. 1, comma 107, L. 228/2012 e con il D.M. 331/2019 che, come già evidenziato, sanciscono l’ equipollenza dei titoli in questione.
II.2.3. Il Ministero, come anticipato, afferma altresì che a « nulla rilev[erebbe] l’equipollenza dei due titoli al fine dell’ammissibilità dei candidati al Concorso ».
Il « fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali […] è prescritto il possesso [di una laurea] » è, però, prescritto dai commi 102 e 103 dell’art. 1 L. 228/2012 per l’equipollenza dei “diplomi AFAM” alle lauree.
Da ciò deriva che un soggetto in possesso di un “diploma accademico vecchio ordinamento”, che voglia partecipare a un pubblico concorso per l'accesso a qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali è prescritto il possesso di una laurea, non potrebbe invocare ad altri effetti l’equipollenza del proprio titolo (equipollente al “diploma AFAM nuovo ordinamento”, a sua volta equipollente, al solo esclusivo fine dell’ammissione al concorso, a una laurea).
II.2.3.1. Diversa è l’ipotesi, come quella in esame, in cui il concorso preveda direttamente la valutabilità dei “diplomi AFAM”, tanto di “vecchio ordinamento” quanto di “nuovo ordinamento”: il punto B.4.7. della “Tabella valutazione titoli” riconosce, infatti, valutabile con 7,50 punti « Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale » (l’utilizzo della congiunzione copulativa « e » implica che tali titoli siano tutti autonomamente valutabili).
II.2.4. Non emergono, in definitiva, ragioni ostative alla valutabilità del Diploma accademico di vecchio ordinamento: soltanto un fraintendimento del complessivo quadro normativo ha indotto l’Amministrazione a ritenere non attribuibile alcun punteggio per tale ulteriore titolo aggiuntivo.
La mancata valutazione di detto titolo inficia la legittimità degli atti concorsuali in parte qua e, perciò, in tale parte vanno annullati.
II.3. Conclusivamente, il ricorso deve trovare accoglimento e devono conseguentemente essere annullati, nei limiti di interesse del ricorrente ( i.e. : nella parte in cui è stato ritenuto non valutabile il suo Diploma di vecchio ordinamento e nella parte in cui è stato così determinato il suo punteggio finale), la graduatoria approvata con decreto -OMISSIS- e gli atti ad essa presupposti, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative da adottarsi nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente decisione.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione (fermo restando, in virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002, l’onere di pagamento del contributo unificato gravante sulla parte soccombente, che dovrà rifonderlo alla controparte vittoriosa ove questa lo abbia effettivamente versato), avuto riguardo alla significativa peculiarità e parziale novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nei sensi di cui in motivazione e nei limiti di interesse del ricorrente, l’impugnata graduatoria (approvata con decreto -OMISSIS- ) e gli atti ad essa presupposti, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI EI, Presidente FF
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
EN RO, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EN RO | RI EI |
IL SEGRETARIO