Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2025, proposto da
Mac Costruzioni S.R.L Unipersonale, Impresa ET DO e Figli F.A.F. S.P.A, ES RT & C S.n.c., Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B742E79575, rappresentate e difese dagli avvocati Piero Borella e Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente di Decentramento Regionale di Gorizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misura cautelare
- del decreto dell’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia, a firma del Direttore centrale per particolari funzioni n. 1125 del 30 luglio 2025, con il quale è stato aggiudicato l’appalto ad ASECO S.r.l.,
- della comunicazione dell’1 agosto 2025 a firma del Direttore centrale per particolari funzioni con la quale è stata comunicata ai ricorrenti l’avvenuta aggiudicazione;
- della comunicazione del 5 agosto 2025 firma del Direttore centrale per particolari funzioni con la quale è stata rettificata la comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
- del verbale della seduta della Commissione giudicatrice dell’11 luglio 2025 prot. n. 19/2025 con il quale è stata rilevata l’anomalia dell’offerta di ASECO S.r.l.;
- del provvedimento del RUP del 14 luglio 2025 con il quale è stato attivato il procedimento di verifica dell’anomalia;
- del provvedimento del RUP del 30 luglio 2025 con il quale l’offerta di ASECO S.r.l. è stata giudicata non anomala e congrua;
- di ogni ulteriore atto, successivo e presupposto, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia e di AS S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 29.9.2025 e depositato l’8.10.2025, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati relativi alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di “ demolizione dei fabbricati e sistemazione delle aree esterne del compendio immobiliare dell’ex ospedale civile a Gorizia per la realizzazione di un complesso scolastico ”, che si è conclusa con l’aggiudicazione della commessa alla controinteressata.
1.1 Propone altresì domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica con stipula in suo favore del contratto d’appalto o con disposizione di immediato subentro qualora il contratto fosse già stato stipulato, previa se del caso dichiarazione di inefficacia dello stesso, nonché, in via del tutto subordinata, qualora il risarcimento in forma specifica non fosse possibile, di condanna della stessa al risarcimento del danno per equivalente monetario.
2. La procedura selettiva in questione, per un importo a base di gara pari ad € 3.900.759,92 IVA esclusa (di cui € 3.695.535,69 soggetti a ribasso e € 205.224,23 relativi ai costi della sicurezza non ribassabili), è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con assegnazione di massimo 70/100 punti all’offerta tecnica e massimo 30/100 punti all’offerta economica.
2.1 A seguito delle operazioni valutative delle offerte presentate dagli 8 operatori economici partecipanti, la Commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria finale, in cui la controinteressata si è classificata al primo posto con il punteggio di 87,762 (punti 57,762 per l’offerta tecnica e 30,00 per l’offerta economica) mentre la ricorrente si è posizionata al secondo posto con il punteggio di 83,634 (punti 70,00 per l’offerta tecnica e 13,634 per l’offerta economica).
In particolare, l’aggiudicataria ha offerto un ribasso del 50,94055 % sull’importo posto a base di gara, per cui la sua offerta è stata considerata dalla Commissione anormalmente bassa ai sensi del paragrafo 32 della lettera di invito, con conseguente richiesta da parte del RUP di chiarimenti in merito “ alla componente tecnica ed all’offerta economica”.
2.2 In esito al sub-procedimento di verifica di congruità, il RUP con provvedimento dd 30.7.2025 ha ritenuto che “ le giustificazioni prodotte siano esaustive e sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata dalla ditta AS s.r.l.”.
2.3 E’ seguito pertanto il provvedimento dell’ED di Gorizia n. 1125 dd 30.7.2025 di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, alla quale sono stati consegnati i lavori in via di urgenza il 5.8.2025.
2.4 Non appena avuta notizia dell’aggiudicazione alla prima classificata, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti di gara, con particolare riferimento alla richiesta di giustificazioni, al verbale di verifica di congruità dell’offerta ed alla documentazione fornita da AS a giustificazione della sostenibilità dell’offerta stessa, documenti resi disponibili il 19.8.2025.
2.5 La ricorrente ha quindi gravato gli esiti della gara, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“1) Violazione e comunque falsa e/o errata applicazione dell’art. 110 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36. Violazione dell’art. 32 della lettera di invito del 17 giugno 2025. Eccesso di potere per illogicità manifesta; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, travisamento di fatti per non aver valutato anomala l’offerta della controinteressata con riferimento al costo del geometra capocantiere nella tabella di pag. 9 delle giustificazioni “oneri per la gestione e direzione del cantiere (voce 1.1b)”, deducendo che il costo aziendale del geometra capocantiere, indicato al punto 1.1.b4 nella tabella di pag. 9 delle giustificazioni in 3.000,00 € mensili, non sarebbe rispettoso del minimo salariale inderogabile stabilito dal CCNL di categoria, che non potendo essere oggetto di alcuna giustificazione, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’offerta della controinteressata.
“2) Violazione o comunque errata e/o falsa applicazione dell’articolo 31 comma 2 lett. b) dell’allegato I.7 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e dell’art. 4 comma 2 lett. b) dell’allegato I.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36. Eccesso di potere per illogicità manifesta; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, travisamento di fatti per non aver valutato anomala l’offerta della controinteressata con riferimento alle spese generali indicate nella misura del 10%”, deducendo che l’indicazione delle spese generali in tale percentuale risulterebbe insostenibile ed errata, non avendo in ogni caso fornito la controinteressata alcuna concreta giustificazione a supporto di tale esigua misura.
3) Violazione o comunque falsa e/o errata applicazione dell’art. 110 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36. Violazione dell’art. 32 della lettera di invito del 17 giugno 2025; Violazione o comunque falsa /o errata applicazione degli artt. 31 comma 2, lett. b) allegato I.7 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e dell’art. 5 comma 2 lett. b) dell’allegato I.14 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36. Eccesso di potere per illogicità manifesta; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, travisamento di fatti per non aver valutato anomala l’offerta della controinteressata sotto un ulteriore profilo, con riferimento alla voce ‘oneri per la direzione centrale’ nella tabella di pag. 9 delle giustificazioni (voce 1.1.a)”, deducendo che il costo degli oneri per la direzione centrale, quantificati nella tabella di pag. 9 delle giustificazioni, voce 1.1.a) nella somma di € 20.000,00 (di cui 10.000,00 per spese fisse di sede e € 10.000,00 per funzionamento uffici), imputati al cantiere per il 20% (dunque per soli € 4.000,00), risulterebbero del tutto privi di giustificazione, in quanto: i) non considerano costi fissi di sede certi e ineludibili, tra cui quello di una dozzina di impiegati come da visura camerale; ii) il costo dell’ingegnere di sede contrasterebbe con i minimi salariali inderogabili; iii) non sarebbe stato nemmeno considerato il costo relativo ai compensi degli amministratori (€ 313.700,00 come da Bilancio di AS agli atti).
“4) Violazione o comunque falsa e/o errata applicazione dell’art. 110 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36. Violazione dell’art. 32 della lettera di invito del 17 giugno 2025; Eccesso di potere per illogicità manifesta; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, travisamento di fatti per non aver valutato anomala l’offerta della controinteressata sotto un ulteriore profilo, con riferimento alla voce “oneri per il trasporto” nella tabella di pag. 9 delle giustificazioni (voce 1.2.2)”, deducendo che le spese generali con riferimento agli “ oneri per il trasporto” nella tabella a pag. 9 delle giustificazioni voce 1.2.2, contenente la stima della spesa di € 3.000,00 per l’utilizzo di un furgone cassonato per il trasporto di personale in cantiere, risulterebbero illogiche e indimostrate.
“ 5) Violazione o comunque falsa e/o errata applicazione dell’art. 110 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Violazione dell’art. 32 della lettera di invito del 17 giugno 2025. Eccesso di potere per illogicità manifesta; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, travisamento di fatti non aver valutato anomala in quanto non remunerativa l’offerta della controinteressata”, deducendo che con l’applicazione delle reali spese generali (che ammonterebbero almeno al 15,55% del costo di costruzione) l’offerta della controinteressata avrebbe un utile in negativo, ovvero una perdita, e quindi avrebbe dovuto essere esclusa; vi sarebbe inoltre un macroscopico errore sul calcolo dell’utile di impresa (che comporterebbe un ulteriore ricalcolo delle spese generali) contenendo le giustificazioni l’indicazione di un prezzo unitario di €/ton 232,00 (in riferimento a “ Cessione all’appaltatore dei materiali per consegna ai consorzi di riciclo. Ferro, ghisa, acciaio, alluminio”), aggiungendo “come da elenco prezzi”, che invece conterrebbe l’indicazione del diverso importo di €/ton 200,00, con un ricavo dalla vendita di detto materiale pari a € 162.907,80 e non di 217.923,38 (come indicato invece nelle giustificazioni).
“6) Violazione o comunque falsa e/o errata applicazione dell’art. 110 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Violazione dell’art. 32 della lettera di invito del 17 giugno 2025. Eccesso di potere per illogicità manifesta; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, travisamento di fatti in relazione agli obblighi in materia ambientale”, deducendo che l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto ai sensi dell’art. 110 comma 5 lett. a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale.
3. ED si è costituito in giudizio dapprima con atto formale, producendo memoria difensiva in vista dell’udienza cautelare, con cui ha controdedotto alle avverse censure con il conforto della produzione documentale dimessa. Ha quindi concluso per la inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti gravati.
4. La controinteressata si è costituita in resistenza con atto formale, con successiva produzione di memoria difensiva in cui ha del pari controdedotto in merito alla inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso, instando per la reiezione del gravame e della preliminare istanza cautelare.
5. All’udienza camerale del 22.10.2025 l’istanza cautelare è stata trattenuta in decisione.
6. Con ordinanza cautelare n. 99 del 29.10.2025, il Collegio, “ Considerato che le questioni dedotte dalle parti richiedono un approfondimento proprio della fase del merito; Ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi, debba darsi prevalenza all’interesse pubblico alla prosecuzione dell’appalto, considerata l’urgenza di concludere i lavori di demolizione di cui trattasi (per i quali è previsto un tempo di esecuzione di 180 giorni), che risultano propedeutici alla cantierizzazione dei lavori di realizzazione del nuovo campus scolastico, finanziati dal Fondo PR FESR 2021-2027, che pone come termine per l’ultimazione il 31.12.2028, pena la perdita del finanziamento; Considerato che per i lavori di demolizione oggetto della gara contestata con il presente ricorso, è già avvenuta la consegna in via di urgenza con verbale dd 5.8.2025 ai sensi dell’art. 50 comma 6 del D.Lgs 36/2023, e che dal verbale di consistenza dd 18.10.2025 risulta che l’esecuzione degli stessi sta procedendo nel rispetto del cronoprogramma”, ha respinto l’istanza cautelare, “ sussistendo in ogni caso la possibilità del subentro nella parte residua del contratto o del risarcimento del danno per equivalente, ove all’esito del giudizio venissero riconosciute le ragioni di parte ricorrente”, fissando per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 3.12.2025.
7. In data 10.11.2025 ED ha depositato il contratto di appalto sottoscritto con la controinteressata.
8. In prossimità dell’udienza di merito tutte le parti hanno prodotto memorie e repliche.
9. All’udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti, le quali sostengono nei propri atti difensivi che il giudizio espresso sulla congruità dell’offerta della controinteressata sarebbe un giudizio globale e sintetico, espressione di discrezionalità tecnica e non potrebbe risolversi in una caccia all’errore, risultando altrimenti il gravame inammissibile.
11. L’eccezione non risulta condivisibile.
11.1 Rileva il Collegio che il primo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto il mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria, in sede di offerta, dei minimi retributivi fissati dal CCNL di settore, in riferimento alla figura del geometra capo cantiere, concerne una fase distinta e precedente rispetto a quella di valutazione della congruità dell’offerta. La fase in parola, infatti, ha esclusivo riguardo alla verifica dello scostamento oggettivo del costo della manodopera offerto rispetto al trattamento salariale minimo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, senza che siano ammesse giustificazioni su tale aspetto e l’eventuale disallineamento è sufficiente a determinare l’esclusione dalla gara del concorrente.
11.2 Il resto del ricorso è volto a far valere aspetti di erroneità e di lacunosità nell’operato della stazione appaltante in sede di valutazione di congruità dell’offerta della prima classificata, di portata tale da integrare evidenti errori di fatto e palesi illogicità, che risultano pertanto pienamente sindacabili in sede giurisdizionale, quali componenti essenziali per il corretto esercizio del potere tecnico-discrezionale da parte dell’amministrazione stessa ( ex multis Cons Stato sez. VII, 21.2.2025 n. 1470).
12. Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto.
13. Con il primo motivo parte ricorrente contesta il fatto che il costo aziendale relativo alla retribuzione del geometra capocantiere, allocato erroneamente nelle ‘ spese generali’ anziché nei costi per la manodopera, non rispetta i minimi salariali inderogabili stabiliti dal CCNL di categoria.
13.1 Dalla disamina delle tabelle di cui alle pagine 101-106 delle giustificazioni si evince infatti che il costo della manodopera dichiarato da AS nell’importo di € 994.907,64 concerne i costi del solo personale operativo (nella specie, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio comune ), mentre i costi relativi al personale tecnico di sede (geometra e ingegnere) sono stati inseriti nell’ambito delle spese generali.
13.2 Nella tabella inserita a pag. 9 delle predette giustificazioni, contenente “ Analisi di dettaglio delle spese generali ”, precisate come 1.1 “ Oneri per la direzione centrale dell’impresa e per la gestione e direzione del cantiere ”, 1.1.a “ Oneri per la direzione centrale ” e 1.1.b “ Oneri per la gestione e direzione del cantiere”, alla voce 1.1b.4 “ Personale fisso di cantiere” si legge testualmente che “facendo riferimento al genere di lavoro per la conduzione e gestione del cantiere è stato previsto l’impiego di un geometra con funzioni di Capocantiere, coadiuvato da un Ingegnere di sede già considerato nella voce Spese generali di sede; n. 1 Geometra €/mese 3.000 x mesi 6 (Euro 18.000). Tale costo, considerato che la scrivente ha in essere diversi cantieri, in zone limitrofe a quelle oggetto dell’intervento, già avviati e di durata superiore a quello in oggetto, sarà ripartito tra gli stessi considerando, per il cantiere in oggetto, una percentuale pari al 50%”.
Il costo relativo a tale voce è stato indicato in € 9.000,00, pari alla metà del costo complessivo per la figura del capocantiere, essendo la rimanente parte asseritamente ripartita tra imprecisati altri “ diversi cantieri, in zone limitrofe a quelle oggetto dell’intervento ” di cui peraltro non è stata fornita alcuna prova documentale, né nel sub procedimento, né in questa sede.
Va rilevato in proposito che il predetto geometra capocantiere, dichiaratamente impiegato quale “ Personale fisso di cantiere ” come visto a tempo parziale al 50%, è un lavoratore che rappresenta un costo diretto dell’appalto di cui si occupa e quindi risulta erronea l’allocazione del relativo costo nelle spese generali.
13.3 Ciò che più conta, però, è che la sua retribuzione, siccome quantificata dalla controinteressata, non rispetta i minimi salariali ed un tanto avrebbe dovuto essere rilevato dal RUP, con conseguente esclusione dell’offerta di AS.
Come si evince dalla tabella riepilogativa prodotta dalla ricorrente sub doc. 11) e dall’accordo collettivo del 21 febbraio 2025 prodotto sub doc. 12) (che ha previsto aumenti retributivi rispetto al CCNL “ lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative ” applicabili dal 1.2.2025 e quindi anche alla procedura di cui trattasi, attivata con lettera di invito dd 17.6.2025), il minimo salariale di cui al CCNL senza gli aumenti ammonta a € 1283,56 e con gli aumenti di cui al predetto accordo ammonta a € 1387,56, mentre il minimo salariale ricavabile dall’importo dichiarato da AS nelle giustificazioni ammonta a € 926,99 mensili.
13.4 Trova pertanto applicazione al caso di specie l’art. 110 D.Lgs 36/2023 secondo cui “ 4. Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”.
14. Le parti resistenti sul punto si limitano a replicare nel senso che trattasi di figura non richiesta dalla stazione appaltante ed inoltre che verrebbero in rilievo “ figure (liberi professionisti, collaboratori esterni, tecnici part time, ecc.) in grado di supportare di volta in volta la struttura organizzativa”, soggiungendo che “ In un caso o nell’altro è del tutto irrilevante parametrare la retribuzione del personale tecnico (nel caso di specie, del geometra capocantiere) al rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL o indicati nelle tabelle ministeriali per risorse che invece sono impiegate full time per quello specifico appalto”.
15. Va rilevato in merito alla prima osservazione che, come già in precedenza evidenziato, ammesso e non concesso che la figura del geometra capocantiere non risultasse necessaria nell’appalto de quo , comunque essa è stata indicata dalla controinteressata come presente nell’organico (e francamente sarebbe stato illogico il contrario, come lo è l’averlo adombrato) e pertanto la stessa deve essere correttamente retribuita.
16. Circa le deduzioni volte a sostenere che trattasi di libero professionista (o, alternativamente, di dipendente part time ), nessun documento è stato prodotto al fine di supportare tale asserzione, che resta pertanto indimostrata, nonostante l’intervenuto avvio dei lavori (come da verbale di consegna anticipata al 5.8.2025) alla data di notifica del ricorso, per cui si deve ritenere che la relativa documentazione in ipotesi fosse già nella disponibilità della controinteressata.
17. Del pari risultano sfornite di rilevanza le deduzioni relative alla complessiva sostenibilità dell’offerta, per la sussistenza di una riserva di € 295.647,21 di cui alla lett. d) dello “ schema di scomposizione del corrispettivo nelle voci di costo ” tale da coprire le censure della ricorrente e di una ulteriore riserva dello 0,38% conseguente alla giustificazione di “ una percentuale di spese generali pari al 9,62%, inferiore quindi al 10% dichiarato in offerta” tale da coprire una eventuale “sottostima del geometra capocantiere”.
Venendo infatti in rilievo uno scostamento del costo del lavoro dai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale concretamente applicabile, essendo tale contrattazione la “fonte autorizzata dalla legge” a cui fa riferimento l’art. 110 cm 4 citato, tale scostamento esclude qualsivoglia giustificazione da parte del singolo operatore, radicando invece un potere vincolato di esclusione, che prescinde da una valutazione dell’impatto del predetto disallineamento retributivo sulla congruità globale dell’offerta e sulla sua sostenibilità finanziaria.
La giurisprudenza ha infatti evidenziato “ la differente finalità cui le rispettive incombenze – verifica del costo della manodopera, da un lato e verifica di anomalia dell’offerta sovrintendono”, in quanto “la prima verifica si caratterizza per il carattere vincolato dell’attività e mira alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, in una logica che sostanzialmente opera in modalità on/off, non tanto e non solo a presidio della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell’appalto), quanto piuttosto a tutela dei lavoratori. Il mancato rispetto del minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale vigente non può infatti mai essere giustificato (a prescindere, quindi, dal suo concreto impatto sulla sostenibilità economica dell’offerta), stante il ruolo centrale che detta contrattazione svolge nella definizione dei parametri costituzionali di ‘sufficienza’ e ‘proporzionalità’ della retribuzione da corrispondere al lavoratore (cfr art. 36 Cost). E’ evidente peraltro che l’analisi sui costi per la manodopera indicati in gara sottintende in termini sostanziali la capacità dell’impresa di assolvere agli obblighi retributivi e contributivi durante il rapporto contrattuale e che, di conseguenza, il provvedimento di aggiudicazione è indefettibilmente condizionato all’esito positivo di tale attività di verifica” e “ una volta accertato tale oggettivo scostamento dai minimi retributivi ”, non può essere disposta “ alcuna riedizione della valutazione di anomalia e della verifica di congruità dei costi della manodopera” (Cons Stato 1470/2025, cit.).
Quanto precede risulta coerente con il disposto dell’art. 110 comma 5 d.lgs 36/2023, secondo cui la stazione appaltante esclude l’offerta “ che non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014”.
18. Per mera completezza, va aggiunto che, anche qualora la controinteressata avesse comprovato l’applicazione di un corretto trattamento retributivo, la evidente sottostima delle spese generali avrebbe comunque condotto all’accoglimento dei restanti motivi di gravame, sicché comunque l’offerta sarebbe risultata insostenibile ed incongrua.
18.1 A riprova della superficialità dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente, basti rilevare la mancata considerazione nell’importo degli oneri per la direzione centrale, sottostimato in € 4.000,00, dei compensi degli amministratori, che come da Bilancio di AS agli atti, ammonta a € 313.700,00, per non dire del non trascurabile costo della dozzina di impiegati di sede, il cui ammontare complessivo imputabile all’appalto nella misura del 20% è da solo sufficiente ad azzerare l’utile indicato dalla controinteressata in appena € 86.331 e a far registrare una consistente perdita.
19. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto e, per l’effetto: a) vanno annullati gli atti impugnati meglio identificati in epigrafe; b) va accertata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata, che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara; c) va accolta la domanda di annullamento dell’aggiudicazione impugnata.
20. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 122 del cod.proc.amm. per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto, essendo stata presentata dalla ricorrente la domanda di subentro nel contratto nella forma di domanda risarcitoria in forma specifica.
Invero, qualora la controinteressata fosse stata esclusa, la ricorrente avrebbe senz’altro ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto, in quanto classificata seconda nella gara, a seguito di scorrimento nell’ordine di graduatoria.
20.1 Ne consegue che il contratto di appalto in corso di esecuzione deve essere dichiarato inefficace a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, con subentro immediato della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 del cod.proc.amm., una volta concluso il procedimento di verifica della sua posizione alla luce della normativa vigente e della legge di gara.
Un tanto in considerazione dello stato di esecuzione del contratto, siccome risultante dalle fotografie in atti.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
22. L’Ente di decentramento regionale resistente sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della presente sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato e tutti gli atti identificati in epigrafe, sulla cui base la stazione appaltante è pervenuta alla sua adozione;
- dichiara l’inefficacia del contratto di appalto stipulato e il subentro nello stesso della parte ricorrente, nei termini di cui in motivazione, previo svolgimento delle relative verifiche;
- condanna l’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia - ED e la controinteressata AS SR al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di € 10.000,00 (€ 5.000,00 a carico di ciascuna delle parti soccombenti) oltre ad oneri come per legge, oltre che ED al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
LA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA EL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO