TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1366/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. OS EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1366/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 30 ottobre 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in n Parte_1 C.F._1
Qualiano (NA) alla Via Campana n. 177, presso lo studio dell'Avv. Sarracino Salvatore
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), alla via Antiniana
2/G, presso lo studio dell'Avv. Pignatelli Vito Franco (c.f.: ), dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E (c.f.: ); Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_2 conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e la Compagnia Controparte_2 assicurativa al fine di sentir dichiarare la prima unica ed Controparte_1 esclusiva responsabile del sinistro stradale verificatosi il giorno 26/08/2015, alle ore 08:30 circa, in Giugliano in Campania (NA) alla Via Giosuè Carducci e ottenerne la condanna, in solido con la seconda, al risarcimento dei danni per le lesioni subite in conseguenza del menzionato sinistro stradale.
In particolare, a sostegno della azionata pretesa, l'attore esponeva che nel giorno e nell'ora indicati, mentre era a bordo della propria bicicletta, ferma e rivolta con il lato anteriore verso Via San Giovanni a Campo, posizionata di fianco al veicolo Renault Clio, anch'essa ferma in sosta parallelamente al margine destro della carreggiata e con la parte anteriore rivolta verso la stessa via, intento a parlare con la moglie che si trovava all'interno dell'automobile, lato conducente, veniva investito dal veicolo Ford Focus targato
EW161ZR il cui conducente, mentre percorreva Via Giosuè Carducci con direzione Via San
Giovanni a Campo, giunto all'intersezione con Via Luigi Pirandello, per evitare di investire un cane che usciva da Via Pirandello, sterzava verso destra, tamponando la bicicletta del e terminando la propria corsa sulla fiancata sinistra del veicolo Parte_1
Renault Clio.
Deduceva, ancora, l'attore che egli, a causa dell'investimento, dapprima rovinava sul veicolo Renault Clio e, poi, al suolo, riportando lesioni personali. Trasportato presso la propria abitazione situata in via Carducci, posta di fronte al luogo teatro dell'incidente, avrebbe ricevuto le prime cure da parte della moglie e del conducente del veicolo investitore, ma poi, a causa del dolore incessante alla regione orbitale sinistra, orecchio sinistro e al naso, si rendeva necessario il trasporto presso il Presidio Ospedaliero “Pineta
Grande” di EL VO (CE), ove gli veniva diagnosticato dai sanitari “un trauma cranico non commotivo, con ematoma della regione orbitaria di sinistra, frattura scomposta e comminuta delle ossa proprie del naso e del III anteriore del setto nasale, escoriazioni multiple a livello del volto e dei padiglioni auricolari, come emerso dal referto n. 2015003284”.
In diritto, l'attore invocava la responsabilità del conducente del veicolo Ford Focus targato
EW161ZR per aver violato il combinato disposto degli artt. 140, 141 e 142 del C.d.S. e l'art. 145 C.d.S.
Tanto esposto, l'istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo Ford
Focus tg. EW 161 ZR di proprietà della Sig.ra nella produzione Parte_3 per cui è causa;
2) Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patenti dalla Sig.re per danni patrimoniali e non Parte_3
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
patrimoniali, spese mediche occorrende future, riduzione della capacità lavorativa futura, alla vita di relazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dall'eventi (cfr cass. civ. SS.UU. del 17.02.95 nr. 1712) nella misura pari ad €
144.116,00 oltre spese mediche anticipate, oppure nella maggiore o minore somma che
l'adito Tribunale riterrà anche all'esito della C.T.U. medica. 3) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e
CPA come per legge, indennità di trasferta da attribuirsi al procuratore antistatario. 4)
Condannare i convenuti al compenso professionale nella fase stragiudiziale per
l'assistenza legale prestata in ragione di tutte le attività concesse non coincidenti con
l'attività giudiziale.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 24/04/2024, si costituiva in giudizio la Compagnia assicurativa convenuta, che resisteva all'avversa pretesa eccependo la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, n. 4 e 164, comma
4 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva, in quanto non provata dall'attore, negava il fatto storico del sinistro, evidenziando le lacune probatorie della parte attrice in ordine all'an della pretesa attorea, stante la mancata produzione di documentazione medica originale elevata da struttura pubblica;
contestava l'an e il quantum dell'avversa domanda in particolare eccependo che le lesioni delle quali l'attore chiedeva il risarcimento erano risalenti ad altro, precedente sinistro, risalente al giorno 29/06/2008, rubricato presso la
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con il n. 0342009006300046 e contestava, vieppiù, la documentazione medica del Centro Salus da egli prodotta in atti, di cui affermava l'inesistenza.
Tanto premesso, la predetta parte convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; Nel merito:
2. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3. condannare l'attore alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di , di una somma Controparte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.; 4. disporre, ai sensi dell'art
117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
5. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico-legale sulla persona dell'istante, si chiede DISPORSI NUOVI ESAMI STRUMENTALI, da espletarsi presso strutture sanitarie pubbliche, nonché sottoporsi al nominando consulente tutti i quesiti di cui ai capi del corpo del presente atto;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
7. accertare e dichiarare come non dovuta la liquidazione delle spese relative all'attività stragiudiziale svolta, per tutti i rilevanti e
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
8. emettere ogni altro provvedimento del caso;
9. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
Rimaneva, invece, contumace l'ulteriore convenuta , nonostante la Controparte_2 regolare notificazione nei propri confronti dell'atto di citazione e, della stessa, ne veniva dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 02/05/2024.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza del 14/10/2024
l'istruttore ammetteva le istanze istruttorie articolate (nei limiti ivi indicati); ritenuta, inoltre, l'ammissibilità e la rilevanza, dell'istanza formulata da parte convenuta nell'ambito della memoria istruttoria depositata in data 02/09/2024, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., in accoglimento della stessa, questo giudice ordinava a “UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.” di depositare nell'ambito del presente procedimento, entro il termine di dieci giorni antecedenti la data dell'udienza come differita, copia completa della documentazione inerente l'istruttoria del sinistro del 29/06/2008, rubricato presso la predetta Compagnia Assicurativa con il n. 0342009006300046, onerando parte convenuta di curare la notificazione al terzo nei cui confronti era stato rivolto l'ordine di esibizione.
All'udienza del 29/05/2024 veniva escusso solo il primo teste, . Testimone_1
Di contro, in luogo del secondo teste ammesso, ovvero, (così per come Controparte_3 indicata nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata da parte attrice in data 08/08/2024), compariva tale nata a [...] il [...] residente in [...]in CP_4
Campania alla Via Roma n. 18.
Con ordinanza resa in data 16 giugno 2025 (alla cui motivazione integralmente si rimanda, qui integralmente confermandola), l'istruttore osservava come non fosse possibile affermare l'effettiva e univoca corrispondenza tra il teste ammesso, indicato nella menzionata memoria istruttoria (con indicazione, peraltro, già di per sé carente per la totale pretermissione di più pregnanti dati anagrafici identificativi del dichiarante, quali luogo e data di nascita), e quello, invece, comparso all'udienza del 29 maggio 2025, avente un nome di battesimo e un indirizzo di residenza totalmente diversi rispetto a quelli indicati da parte attrice nella menzionata memoria istruttoria. Peraltro, la carente ed erronea indicazione del teste indicato nella menzionata memoria del 08 agosto 2024 neppure potrebbe dirsi non imputabile a parte attrice, dato che il soggetto condotto all'udienza del 29 maggio 2025, , interrogata in merito, riferiva: “preciso che CP_4 mi dichiarai disponibile a rendere testimonianza perché ho assistito al fatto e indicai le mie generalità, forse indicando il mio nome in ma ricordo che fornii anche il mio documento di CP_3 riconoscimento” (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 29 maggio 2025), onde è dato desumersi che egli attore, nonostante avesse certamente a disposizione le generalità e i dati anagrafici corretti del soggetto che avrebbe voluto far escutere quale teste, risulta, tuttavia, averlo indicato in modo difforme ed estremamente generico nella depositata memoria istruttoria (anche a detrimento del diritto di difesa della controparte), il che non può che condurre alla decadenza della parte attrice dall'assunzione del menzionato secondo testimone ammesso.
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
Del pari, con la medesima ordinanza istruttoria del 16 giugno 2025, la Compagnia
Assicurativa convenuta veniva dichiarata decaduta dall'istanza di ordine di esibizione pur ammessa, avendo notificato l'ordinanza di ammissione nei confronti del terzo (UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.) tramite una notificazione eseguita a mezzo PEC, priva di relata di notificazione ed eseguita presso un indirizzo PEC che non risultava censito né in INI-PEC, né in Registro Imprese (in merito è stato, infatti, osservato che “la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui
l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.” [cfr. in tal senso
Cass., Sez.
6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593]).
All'udienza del 30/10/2025, quindi, fissata per la remissione della causa in decisione e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note e comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione.
In via pregiudiziale di rito va respinta, perché palesemente destituita di fondamento,
l'eccezione, formulata dalla Compagnia assicurativa costituita, di nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per asserita genericità della domanda.
Invero, la lettura del menzionato atto consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea (risarcimento dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro stradale compiutamente descritto in citazione), nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della suddetta convenuta appare, pertanto, concretamente ipotizzabile nel caso di specie, come peraltro dimostrano le difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte.
Sempre in via preliminare, è necessario rilevare la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle raccomandate, inviate alla sede legale dalla
Compagnia assicuratrice convenuta, in data 23/09/2015, 10/04/2019 e 07/09/2017 e dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con correlato riscontro della Compagnia assicurativa e, dunque, nel pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative già sopra menzionate, atteso che la domanda giudiziale risulta essere stata proposta, mediante la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in data 07/02/2024.
Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina del merito della res controversa, la domanda giudiziale proposta da parte attrice si è rivelata infondata e non può trovare accoglimento, per le ragioni che in appresso si espongono.
Occorre rilevare, anzitutto, che la presente controversia è inquadrabile nell'alveo normativo dell'art. 2054 c.c. a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno derivante a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Alla luce di detta disposizione normativa, colui il quale evochi taluno in giudizio ex art. 2054 c.c. è gravato dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso e al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate.
Più precisamente, secondo la tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, posta dall'art. 2697 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti, sia oggettive che soggettive e, dunque, attraverso la compiuta dimostrazione dell'accadimento storico dedotto in lite, del nasso causale sussistente tra fatto ed evento dannoso e dell'imputabilità soggettiva dello stesso a chi egli indica quale autore.
Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce dell'istruttoria ammessa ed espletata, il
Tribunale ritiene che non si sia raggiunta compiuta, sufficiente e rassicurante prova in ordine all'accadimento del fatto storico dedotto in lite, secondo le modalità indicate in citazione.
In particolare, già a partire dal tenore dell'atto introduttivo può dirsi che la descrizione della dinamica con la quale il sinistro stradale si sarebbe verificato appare generica e scarna, lacunosa con riferimento alla condotta tenuta dal conducente del veicolo investitore, ai punti di impatto tra questo veicolo e l'investito, al lato sul quale l'investito sarebbe rovinato sulla Clio e, poi, al lato sul quale sarebbe caduto a terra;
scarna e generica
è anche la narrazione in citazione relativa alle modalità di trasporto dell'infortunato presso la propria abitazione e, successivamente, al Pronto Soccorso.
La dichiarazione testimoniale resa dal teste escusso nel corso del giudizio si è rivelata altrettanto generica, imprecisa, contraddittoria rispetto alle allegazioni attoree e scarsamente attendibile;
essa presenta incongruenze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso per come descritto in citazione.
Il teste escusso, , ha dichiarato, infatti, nel corso della propria escussione: Testimone_1
«A.D.R.: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito;
i fatti si sono svolti alla fine del mese di agosto dell'anno 2015, di mattina alle 8:35; in particolare io stavo aspettando il fuori il cancelletto della sua abitazione che si trova nel Comune di Parte_2
Giugliano in Campania alla via Giosuè Carducci;
preciso che lo stavo aspettando da solo e che avevamo un appuntamento.” A.D.R.: “Ho visto sopraggiungere il a bordo della sua
Parte_1 bicicletta;
lo stesso è sopraggiunto dalla mia destra rispetto alla mia visuale;
preciso che di fronte all'abitazione del e di fronte a me si trovava la moglie di quest'ultimo a bordo della sua
Parte_1 macchina, di colore scuro, ma di cui non so precisare il modello;
nel sopraggiungere il
Parte_1 si fermò con la sua bicicletta accanto alla macchina della moglie, all'altezza del lato del conducente;
ad un certo punto ho visto uscire da un vialetto che si trova poco dopo l'abitazione del
Parte_1 un cagnolino che attraversò la strada e una macchina, che proveniva dalla stessa direzione dove era venuto anche il per evitare di investire il cagnolino ha svoltato sul suo lato destro e
Parte_1 così facendo ha colpito il lato posteriore della bicicletta del sbalzandolo in avanti e
Parte_1 facendolo cadere al suolo”. A.D.R.: “A quel punto mi sono avvicinato al il quale aveva
Parte_1
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
delle escoriazioni al volto e sanguinava dall'orecchio sinistro;
preciso che il conducente dell'auto che ha tamponato il si fermò dopo il fatto e scese dall'abitacolo, si trattava di un uomo ed Parte_1 era da solo in macchina e ricordo che l'auto che conduceva era di colore scuro, modello Ford, se non ricordo male”. A.D.R.: “Dopo il fatto abbiamo sollevato il e l'abbiamo portato Parte_1 all'interno della sua abitazione;
non sono intervenute né ambulanze, né forze dell'ordine, né abbiamo accompagnato il all'ospedale”. A.D.R.: “Sono rimasto insieme al Parte_1 Parte_1
e alla moglie per un'ora circa, dopo di che mi sono allontanato;
la moglie del mi disse Parte_1 che avrebbe chiamato il medico per chiedere il da farsi”. A.D.R.: “Dopo ho saputo, dalla moglie del
e dal stesso, che in serata, lo stesso giorno dell'incidente, il Parte_1 Parte_1 Parte_1 fu portato in ospedale, ma non ricordo a quale ospedale.” A.D.R.: “Preciso che è da quattro anni che io abito in via Carducci in Giugliano in Campania, mentre prima, ossia all'epoca dei fatti che ho narrato, abitavo in via Circumvallazione esterna, in Qualiano.” A.D.R.: “Preciso che quando ha colpito la bicicletta del la macchina che ho detto prima ha colpito anche la fiancata lato Parte_1 sinistro della macchina della moglie del ” A.D.R.: “Preciso di aver reso testimonianza Parte_1 circa tre o quattro anni fa presso il Giudice di Pace di di Napoli per un altro incidente CP_2 stradale, diverso da quello di cui al presente giudizio;
non so precisare, né ricordo, dove si verificò quell'incidente per il quale ho reso testimonianza innanzi al Giudice di Pace di né so CP_2 precisare le parti che vi erano coinvolte.”» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 29 maggio 2025).
Va, comunque, evidenziato che il teste nulla di preciso e di ragionevolmente certo Tes_1 ha riferito sulle modalità di verificazione del fatto e/o sulla dinamica del sinistro, limitandosi a dichiarare “ad un certo punto ho visto uscire da un vialetto che si trova poco dopo
l'abitazione del un cagnolino che attraversò la strada e una macchina, che proveniva Parte_1 dalla stessa direzione dove era venuto anche il per evitare di investire il cagnolino ha Parte_1 svoltato sul suo lato destro e così facendo ha colpito il lato posteriore della bicicletta del Parte_1 sbalzandolo in avanti e facendolo cadere al suolo”.
Appare molto poco convincente la circostanza di un cagnolino che sbuca fuori da un vialetto, attraversa la strada in un punto imprecisato, in un modo che non viene descritto come improvviso, rapido o, comunque, tale da determinare una manovra d'emergenza da parte del veicolo presunto investitore, che avrebbe, però, una volta evitato il cane, investito una persona colpendo la parte posteriore di una bicicletta sulla quale questa era seduta. Inoltre, a rendere la circostanza poco credibile è la mancanza assoluta di elementi di dettaglio quali, ad esempio, la velocità di viaggio del veicolo investitore, l'indicazione del punto della strada in cui sarebbe sbucato il cane rispetto al luogo di sosta della bicicletta, l'indicazione della distanza del veicolo investitore dal e dal cane Parte_1 nel momento in cui questo uscì dal vicolo e attraversò la strada. Il teste, inoltre, ha dichiarato che il veicolo investitore avrebbe colpito il lato posteriore della bicicletta del sbalzandolo in avanti e facendolo cadere al suolo, con una narrazione Parte_1 incompatibile con quanto narrato dall'attore nell'atto di citazione, essendo stata dal teste omessa del tutto la circostanza – allegata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio – secondo cui l'investito, una volta colpita la sua bicicletta, rovinava prima sul veicolo
Renault Clio e poi al suolo;
il teste ha dichiarato, inoltre, di aver sollevato il e Parte_1
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
di averlo accompagnato all'ospedale con la moglie, ma della sua presenza sul luogo del sinistro e di un suo intervento per il trasporto al Pronto Soccorso non v'è traccia nell'atto di citazione.
L'escussione testimoniale non ha consentito, quindi, una univoca individuazione del fattore causale determinante l'infortunio asseritamente patito dall'attore, rendendo manifesto lo scarso grado di credibilità razionale delle modalità attraverso cui si sarebbe verificato l'evento dannoso posto alla base della pretesa risarcitoria.
Va, peraltro, rilevato come non siano state versate in atti riproduzioni fotografiche dei luoghi teatro dell'evento, né del veicolo coinvolto nel sinistro, né delle lesioni lamentate dall'attore, neppure scattate in un secondo momento rispetto al verificarsi dello stesso.
Alle gravi carenze assertive e probatorie di cui si è ampiamente dato conto finora si aggiunge come il quadro probatorio, già gravemente precario, risulti ulteriormente scalfito, con particolare riferimento alla veridicità dei fatti come prospettati in citazione, dai risultati della visura della Banca Dati versata in atti dalla Compagnia Assicurativa convenuta;
dall'esame di alcuni documenti della produzione della Compagnia assicurativa, costituita dalle risultanze della Banca Dati I.V.A.S.S. ovvero dell'Archivio
Integrato Antifrode, emerge un'eccessiva sinistrosità a carico di: (i) Controparte_2
, presunta responsabile civile, la quale risulta essere rimasta coinvolta in altri cinque
[...] sinistri (cfr. doc. n. 18 allegato della produzione di parte convenuta); (ii) , Parte_4 conducente del veicolo presunto investitore, il quale risulta essere rimasto coinvolto in altri tre sinistri (doc. n. 19 allegato della produzione di parte convenuta).
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, come si è detto, è stata documentata un'elevata sinistrosità a carico dei due soggetti indicati, la qual circostanza, specie se non isolata, bensì calata in un contesto probatorio già precario sulla scorta del quale i fatti dedotti appaiono già poco credibili e inverosimili (come, appunto, è nel caso di specie), porta certamente ad esprimere un complessivo giudizio negativo sull'effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità prospettate dell'attore. Tali dati, infatti, possono e devono essere valorizzati, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati, il cui valor probatorio è stato più volte richiamato in diverse recenti pronunce di merito (Trib. Napoli n. 2129/22; Trib. Napoli Nord n. 118/20; n.
256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino n. 387/20).
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
In definitiva, considerata l'inattendibilità e contraddittorietà della deposizione testimoniale resa, congiuntamente alle incongruenze emerse dalla documentazione versata in atti, deve concludersi che l'attore sia rimasto inadempiente rispetto all'onere probatorio
(art. 2697 c.c.) di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea va, pertanto, integralmente rigettata.
Ogni altra questione, pur affrontata dalle parti in lite, resta assorbita dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data come è, appunto, stato nel caso di specie), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminabile, in relazione alla domanda così per come proposta da parte attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente espletata dalla parte convenuto costituita vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, tuttavia, anche riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
In considerazione, invece, della contumacia della ulteriore convenuta Controparte_2
, nulla va disposta in favore di quest'ultima, a titolo di spese di lite, da parte
[...] dell'attore soccombente. Invero, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, e pertanto essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 24750 del 5.11.2013).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
OS EL, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1366/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, pendente tra – attore –, Parte_2 [...]
– convenuta – e – convenuta Controparte_1 Controparte_2 contumace – ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
2. condanna l'attore, , al pagamento, in favore della convenuta Parte_2 costituita, , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
4.000,00 (quattromila/00), per compensi professionali, oltre spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle aliquote di legge.
Così deciso in Aversa, 01/12/2025
IL GIUDICE
(dott. OS EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. OS EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1366/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 30 ottobre 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in n Parte_1 C.F._1
Qualiano (NA) alla Via Campana n. 177, presso lo studio dell'Avv. Sarracino Salvatore
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), alla via Antiniana
2/G, presso lo studio dell'Avv. Pignatelli Vito Franco (c.f.: ), dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E (c.f.: ); Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_2 conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e la Compagnia Controparte_2 assicurativa al fine di sentir dichiarare la prima unica ed Controparte_1 esclusiva responsabile del sinistro stradale verificatosi il giorno 26/08/2015, alle ore 08:30 circa, in Giugliano in Campania (NA) alla Via Giosuè Carducci e ottenerne la condanna, in solido con la seconda, al risarcimento dei danni per le lesioni subite in conseguenza del menzionato sinistro stradale.
In particolare, a sostegno della azionata pretesa, l'attore esponeva che nel giorno e nell'ora indicati, mentre era a bordo della propria bicicletta, ferma e rivolta con il lato anteriore verso Via San Giovanni a Campo, posizionata di fianco al veicolo Renault Clio, anch'essa ferma in sosta parallelamente al margine destro della carreggiata e con la parte anteriore rivolta verso la stessa via, intento a parlare con la moglie che si trovava all'interno dell'automobile, lato conducente, veniva investito dal veicolo Ford Focus targato
EW161ZR il cui conducente, mentre percorreva Via Giosuè Carducci con direzione Via San
Giovanni a Campo, giunto all'intersezione con Via Luigi Pirandello, per evitare di investire un cane che usciva da Via Pirandello, sterzava verso destra, tamponando la bicicletta del e terminando la propria corsa sulla fiancata sinistra del veicolo Parte_1
Renault Clio.
Deduceva, ancora, l'attore che egli, a causa dell'investimento, dapprima rovinava sul veicolo Renault Clio e, poi, al suolo, riportando lesioni personali. Trasportato presso la propria abitazione situata in via Carducci, posta di fronte al luogo teatro dell'incidente, avrebbe ricevuto le prime cure da parte della moglie e del conducente del veicolo investitore, ma poi, a causa del dolore incessante alla regione orbitale sinistra, orecchio sinistro e al naso, si rendeva necessario il trasporto presso il Presidio Ospedaliero “Pineta
Grande” di EL VO (CE), ove gli veniva diagnosticato dai sanitari “un trauma cranico non commotivo, con ematoma della regione orbitaria di sinistra, frattura scomposta e comminuta delle ossa proprie del naso e del III anteriore del setto nasale, escoriazioni multiple a livello del volto e dei padiglioni auricolari, come emerso dal referto n. 2015003284”.
In diritto, l'attore invocava la responsabilità del conducente del veicolo Ford Focus targato
EW161ZR per aver violato il combinato disposto degli artt. 140, 141 e 142 del C.d.S. e l'art. 145 C.d.S.
Tanto esposto, l'istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo Ford
Focus tg. EW 161 ZR di proprietà della Sig.ra nella produzione Parte_3 per cui è causa;
2) Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patenti dalla Sig.re per danni patrimoniali e non Parte_3
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
patrimoniali, spese mediche occorrende future, riduzione della capacità lavorativa futura, alla vita di relazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dall'eventi (cfr cass. civ. SS.UU. del 17.02.95 nr. 1712) nella misura pari ad €
144.116,00 oltre spese mediche anticipate, oppure nella maggiore o minore somma che
l'adito Tribunale riterrà anche all'esito della C.T.U. medica. 3) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e
CPA come per legge, indennità di trasferta da attribuirsi al procuratore antistatario. 4)
Condannare i convenuti al compenso professionale nella fase stragiudiziale per
l'assistenza legale prestata in ragione di tutte le attività concesse non coincidenti con
l'attività giudiziale.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 24/04/2024, si costituiva in giudizio la Compagnia assicurativa convenuta, che resisteva all'avversa pretesa eccependo la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3, n. 4 e 164, comma
4 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva, in quanto non provata dall'attore, negava il fatto storico del sinistro, evidenziando le lacune probatorie della parte attrice in ordine all'an della pretesa attorea, stante la mancata produzione di documentazione medica originale elevata da struttura pubblica;
contestava l'an e il quantum dell'avversa domanda in particolare eccependo che le lesioni delle quali l'attore chiedeva il risarcimento erano risalenti ad altro, precedente sinistro, risalente al giorno 29/06/2008, rubricato presso la
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con il n. 0342009006300046 e contestava, vieppiù, la documentazione medica del Centro Salus da egli prodotta in atti, di cui affermava l'inesistenza.
Tanto premesso, la predetta parte convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; Nel merito:
2. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3. condannare l'attore alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di , di una somma Controparte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.; 4. disporre, ai sensi dell'art
117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
5. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico-legale sulla persona dell'istante, si chiede DISPORSI NUOVI ESAMI STRUMENTALI, da espletarsi presso strutture sanitarie pubbliche, nonché sottoporsi al nominando consulente tutti i quesiti di cui ai capi del corpo del presente atto;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
7. accertare e dichiarare come non dovuta la liquidazione delle spese relative all'attività stragiudiziale svolta, per tutti i rilevanti e
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
8. emettere ogni altro provvedimento del caso;
9. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
Rimaneva, invece, contumace l'ulteriore convenuta , nonostante la Controparte_2 regolare notificazione nei propri confronti dell'atto di citazione e, della stessa, ne veniva dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 02/05/2024.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza del 14/10/2024
l'istruttore ammetteva le istanze istruttorie articolate (nei limiti ivi indicati); ritenuta, inoltre, l'ammissibilità e la rilevanza, dell'istanza formulata da parte convenuta nell'ambito della memoria istruttoria depositata in data 02/09/2024, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., in accoglimento della stessa, questo giudice ordinava a “UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.” di depositare nell'ambito del presente procedimento, entro il termine di dieci giorni antecedenti la data dell'udienza come differita, copia completa della documentazione inerente l'istruttoria del sinistro del 29/06/2008, rubricato presso la predetta Compagnia Assicurativa con il n. 0342009006300046, onerando parte convenuta di curare la notificazione al terzo nei cui confronti era stato rivolto l'ordine di esibizione.
All'udienza del 29/05/2024 veniva escusso solo il primo teste, . Testimone_1
Di contro, in luogo del secondo teste ammesso, ovvero, (così per come Controparte_3 indicata nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata da parte attrice in data 08/08/2024), compariva tale nata a [...] il [...] residente in [...]in CP_4
Campania alla Via Roma n. 18.
Con ordinanza resa in data 16 giugno 2025 (alla cui motivazione integralmente si rimanda, qui integralmente confermandola), l'istruttore osservava come non fosse possibile affermare l'effettiva e univoca corrispondenza tra il teste ammesso, indicato nella menzionata memoria istruttoria (con indicazione, peraltro, già di per sé carente per la totale pretermissione di più pregnanti dati anagrafici identificativi del dichiarante, quali luogo e data di nascita), e quello, invece, comparso all'udienza del 29 maggio 2025, avente un nome di battesimo e un indirizzo di residenza totalmente diversi rispetto a quelli indicati da parte attrice nella menzionata memoria istruttoria. Peraltro, la carente ed erronea indicazione del teste indicato nella menzionata memoria del 08 agosto 2024 neppure potrebbe dirsi non imputabile a parte attrice, dato che il soggetto condotto all'udienza del 29 maggio 2025, , interrogata in merito, riferiva: “preciso che CP_4 mi dichiarai disponibile a rendere testimonianza perché ho assistito al fatto e indicai le mie generalità, forse indicando il mio nome in ma ricordo che fornii anche il mio documento di CP_3 riconoscimento” (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 29 maggio 2025), onde è dato desumersi che egli attore, nonostante avesse certamente a disposizione le generalità e i dati anagrafici corretti del soggetto che avrebbe voluto far escutere quale teste, risulta, tuttavia, averlo indicato in modo difforme ed estremamente generico nella depositata memoria istruttoria (anche a detrimento del diritto di difesa della controparte), il che non può che condurre alla decadenza della parte attrice dall'assunzione del menzionato secondo testimone ammesso.
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
Del pari, con la medesima ordinanza istruttoria del 16 giugno 2025, la Compagnia
Assicurativa convenuta veniva dichiarata decaduta dall'istanza di ordine di esibizione pur ammessa, avendo notificato l'ordinanza di ammissione nei confronti del terzo (UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.) tramite una notificazione eseguita a mezzo PEC, priva di relata di notificazione ed eseguita presso un indirizzo PEC che non risultava censito né in INI-PEC, né in Registro Imprese (in merito è stato, infatti, osservato che “la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui
l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.” [cfr. in tal senso
Cass., Sez.
6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593]).
All'udienza del 30/10/2025, quindi, fissata per la remissione della causa in decisione e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note e comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione.
In via pregiudiziale di rito va respinta, perché palesemente destituita di fondamento,
l'eccezione, formulata dalla Compagnia assicurativa costituita, di nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per asserita genericità della domanda.
Invero, la lettura del menzionato atto consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea (risarcimento dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro stradale compiutamente descritto in citazione), nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della suddetta convenuta appare, pertanto, concretamente ipotizzabile nel caso di specie, come peraltro dimostrano le difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte.
Sempre in via preliminare, è necessario rilevare la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle raccomandate, inviate alla sede legale dalla
Compagnia assicuratrice convenuta, in data 23/09/2015, 10/04/2019 e 07/09/2017 e dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con correlato riscontro della Compagnia assicurativa e, dunque, nel pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative già sopra menzionate, atteso che la domanda giudiziale risulta essere stata proposta, mediante la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in data 07/02/2024.
Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina del merito della res controversa, la domanda giudiziale proposta da parte attrice si è rivelata infondata e non può trovare accoglimento, per le ragioni che in appresso si espongono.
Occorre rilevare, anzitutto, che la presente controversia è inquadrabile nell'alveo normativo dell'art. 2054 c.c. a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno derivante a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Alla luce di detta disposizione normativa, colui il quale evochi taluno in giudizio ex art. 2054 c.c. è gravato dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso e al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate.
Più precisamente, secondo la tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, posta dall'art. 2697 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti, sia oggettive che soggettive e, dunque, attraverso la compiuta dimostrazione dell'accadimento storico dedotto in lite, del nasso causale sussistente tra fatto ed evento dannoso e dell'imputabilità soggettiva dello stesso a chi egli indica quale autore.
Orbene, nella fattispecie in esame, alla luce dell'istruttoria ammessa ed espletata, il
Tribunale ritiene che non si sia raggiunta compiuta, sufficiente e rassicurante prova in ordine all'accadimento del fatto storico dedotto in lite, secondo le modalità indicate in citazione.
In particolare, già a partire dal tenore dell'atto introduttivo può dirsi che la descrizione della dinamica con la quale il sinistro stradale si sarebbe verificato appare generica e scarna, lacunosa con riferimento alla condotta tenuta dal conducente del veicolo investitore, ai punti di impatto tra questo veicolo e l'investito, al lato sul quale l'investito sarebbe rovinato sulla Clio e, poi, al lato sul quale sarebbe caduto a terra;
scarna e generica
è anche la narrazione in citazione relativa alle modalità di trasporto dell'infortunato presso la propria abitazione e, successivamente, al Pronto Soccorso.
La dichiarazione testimoniale resa dal teste escusso nel corso del giudizio si è rivelata altrettanto generica, imprecisa, contraddittoria rispetto alle allegazioni attoree e scarsamente attendibile;
essa presenta incongruenze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso per come descritto in citazione.
Il teste escusso, , ha dichiarato, infatti, nel corso della propria escussione: Testimone_1
«A.D.R.: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito;
i fatti si sono svolti alla fine del mese di agosto dell'anno 2015, di mattina alle 8:35; in particolare io stavo aspettando il fuori il cancelletto della sua abitazione che si trova nel Comune di Parte_2
Giugliano in Campania alla via Giosuè Carducci;
preciso che lo stavo aspettando da solo e che avevamo un appuntamento.” A.D.R.: “Ho visto sopraggiungere il a bordo della sua
Parte_1 bicicletta;
lo stesso è sopraggiunto dalla mia destra rispetto alla mia visuale;
preciso che di fronte all'abitazione del e di fronte a me si trovava la moglie di quest'ultimo a bordo della sua
Parte_1 macchina, di colore scuro, ma di cui non so precisare il modello;
nel sopraggiungere il
Parte_1 si fermò con la sua bicicletta accanto alla macchina della moglie, all'altezza del lato del conducente;
ad un certo punto ho visto uscire da un vialetto che si trova poco dopo l'abitazione del
Parte_1 un cagnolino che attraversò la strada e una macchina, che proveniva dalla stessa direzione dove era venuto anche il per evitare di investire il cagnolino ha svoltato sul suo lato destro e
Parte_1 così facendo ha colpito il lato posteriore della bicicletta del sbalzandolo in avanti e
Parte_1 facendolo cadere al suolo”. A.D.R.: “A quel punto mi sono avvicinato al il quale aveva
Parte_1
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
delle escoriazioni al volto e sanguinava dall'orecchio sinistro;
preciso che il conducente dell'auto che ha tamponato il si fermò dopo il fatto e scese dall'abitacolo, si trattava di un uomo ed Parte_1 era da solo in macchina e ricordo che l'auto che conduceva era di colore scuro, modello Ford, se non ricordo male”. A.D.R.: “Dopo il fatto abbiamo sollevato il e l'abbiamo portato Parte_1 all'interno della sua abitazione;
non sono intervenute né ambulanze, né forze dell'ordine, né abbiamo accompagnato il all'ospedale”. A.D.R.: “Sono rimasto insieme al Parte_1 Parte_1
e alla moglie per un'ora circa, dopo di che mi sono allontanato;
la moglie del mi disse Parte_1 che avrebbe chiamato il medico per chiedere il da farsi”. A.D.R.: “Dopo ho saputo, dalla moglie del
e dal stesso, che in serata, lo stesso giorno dell'incidente, il Parte_1 Parte_1 Parte_1 fu portato in ospedale, ma non ricordo a quale ospedale.” A.D.R.: “Preciso che è da quattro anni che io abito in via Carducci in Giugliano in Campania, mentre prima, ossia all'epoca dei fatti che ho narrato, abitavo in via Circumvallazione esterna, in Qualiano.” A.D.R.: “Preciso che quando ha colpito la bicicletta del la macchina che ho detto prima ha colpito anche la fiancata lato Parte_1 sinistro della macchina della moglie del ” A.D.R.: “Preciso di aver reso testimonianza Parte_1 circa tre o quattro anni fa presso il Giudice di Pace di di Napoli per un altro incidente CP_2 stradale, diverso da quello di cui al presente giudizio;
non so precisare, né ricordo, dove si verificò quell'incidente per il quale ho reso testimonianza innanzi al Giudice di Pace di né so CP_2 precisare le parti che vi erano coinvolte.”» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 29 maggio 2025).
Va, comunque, evidenziato che il teste nulla di preciso e di ragionevolmente certo Tes_1 ha riferito sulle modalità di verificazione del fatto e/o sulla dinamica del sinistro, limitandosi a dichiarare “ad un certo punto ho visto uscire da un vialetto che si trova poco dopo
l'abitazione del un cagnolino che attraversò la strada e una macchina, che proveniva Parte_1 dalla stessa direzione dove era venuto anche il per evitare di investire il cagnolino ha Parte_1 svoltato sul suo lato destro e così facendo ha colpito il lato posteriore della bicicletta del Parte_1 sbalzandolo in avanti e facendolo cadere al suolo”.
Appare molto poco convincente la circostanza di un cagnolino che sbuca fuori da un vialetto, attraversa la strada in un punto imprecisato, in un modo che non viene descritto come improvviso, rapido o, comunque, tale da determinare una manovra d'emergenza da parte del veicolo presunto investitore, che avrebbe, però, una volta evitato il cane, investito una persona colpendo la parte posteriore di una bicicletta sulla quale questa era seduta. Inoltre, a rendere la circostanza poco credibile è la mancanza assoluta di elementi di dettaglio quali, ad esempio, la velocità di viaggio del veicolo investitore, l'indicazione del punto della strada in cui sarebbe sbucato il cane rispetto al luogo di sosta della bicicletta, l'indicazione della distanza del veicolo investitore dal e dal cane Parte_1 nel momento in cui questo uscì dal vicolo e attraversò la strada. Il teste, inoltre, ha dichiarato che il veicolo investitore avrebbe colpito il lato posteriore della bicicletta del sbalzandolo in avanti e facendolo cadere al suolo, con una narrazione Parte_1 incompatibile con quanto narrato dall'attore nell'atto di citazione, essendo stata dal teste omessa del tutto la circostanza – allegata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio – secondo cui l'investito, una volta colpita la sua bicicletta, rovinava prima sul veicolo
Renault Clio e poi al suolo;
il teste ha dichiarato, inoltre, di aver sollevato il e Parte_1
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
di averlo accompagnato all'ospedale con la moglie, ma della sua presenza sul luogo del sinistro e di un suo intervento per il trasporto al Pronto Soccorso non v'è traccia nell'atto di citazione.
L'escussione testimoniale non ha consentito, quindi, una univoca individuazione del fattore causale determinante l'infortunio asseritamente patito dall'attore, rendendo manifesto lo scarso grado di credibilità razionale delle modalità attraverso cui si sarebbe verificato l'evento dannoso posto alla base della pretesa risarcitoria.
Va, peraltro, rilevato come non siano state versate in atti riproduzioni fotografiche dei luoghi teatro dell'evento, né del veicolo coinvolto nel sinistro, né delle lesioni lamentate dall'attore, neppure scattate in un secondo momento rispetto al verificarsi dello stesso.
Alle gravi carenze assertive e probatorie di cui si è ampiamente dato conto finora si aggiunge come il quadro probatorio, già gravemente precario, risulti ulteriormente scalfito, con particolare riferimento alla veridicità dei fatti come prospettati in citazione, dai risultati della visura della Banca Dati versata in atti dalla Compagnia Assicurativa convenuta;
dall'esame di alcuni documenti della produzione della Compagnia assicurativa, costituita dalle risultanze della Banca Dati I.V.A.S.S. ovvero dell'Archivio
Integrato Antifrode, emerge un'eccessiva sinistrosità a carico di: (i) Controparte_2
, presunta responsabile civile, la quale risulta essere rimasta coinvolta in altri cinque
[...] sinistri (cfr. doc. n. 18 allegato della produzione di parte convenuta); (ii) , Parte_4 conducente del veicolo presunto investitore, il quale risulta essere rimasto coinvolto in altri tre sinistri (doc. n. 19 allegato della produzione di parte convenuta).
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, come si è detto, è stata documentata un'elevata sinistrosità a carico dei due soggetti indicati, la qual circostanza, specie se non isolata, bensì calata in un contesto probatorio già precario sulla scorta del quale i fatti dedotti appaiono già poco credibili e inverosimili (come, appunto, è nel caso di specie), porta certamente ad esprimere un complessivo giudizio negativo sull'effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità prospettate dell'attore. Tali dati, infatti, possono e devono essere valorizzati, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati, il cui valor probatorio è stato più volte richiamato in diverse recenti pronunce di merito (Trib. Napoli n. 2129/22; Trib. Napoli Nord n. 118/20; n.
256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino n. 387/20).
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
In definitiva, considerata l'inattendibilità e contraddittorietà della deposizione testimoniale resa, congiuntamente alle incongruenze emerse dalla documentazione versata in atti, deve concludersi che l'attore sia rimasto inadempiente rispetto all'onere probatorio
(art. 2697 c.c.) di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea va, pertanto, integralmente rigettata.
Ogni altra questione, pur affrontata dalle parti in lite, resta assorbita dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data come è, appunto, stato nel caso di specie), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminabile, in relazione alla domanda così per come proposta da parte attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente espletata dalla parte convenuto costituita vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, tuttavia, anche riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
In considerazione, invece, della contumacia della ulteriore convenuta Controparte_2
, nulla va disposta in favore di quest'ultima, a titolo di spese di lite, da parte
[...] dell'attore soccombente. Invero, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, e pertanto essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 24750 del 5.11.2013).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
OS EL, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1366/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, pendente tra – attore –, Parte_2 [...]
– convenuta – e – convenuta Controparte_1 Controparte_2 contumace – ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 1366/2024 R.G.A.C.
2. condanna l'attore, , al pagamento, in favore della convenuta Parte_2 costituita, , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
4.000,00 (quattromila/00), per compensi professionali, oltre spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle aliquote di legge.
Così deciso in Aversa, 01/12/2025
IL GIUDICE
(dott. OS EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 1366/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 10