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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16445 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14106/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa
LA PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14106 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. AMETRANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), difeso da se stesso ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma presso il proprio studio,
OPPOSTO
Conclusioni per : Parte_1
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020 “Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 25728/19, R.G. n. 73499/19, emesso, ad istanza dell'Avv. , dall'intestato Tribunale in data 30.12.19, Controparte_1 depositato il 31.12.19 e notificato il 16.01.20, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, accertare e dichiarare la non corrispondenza e la non congruità dei conteggi fatti dal ricorrente a fondamento della pretesa economica chiesta con la parcella pro forma in atti, accertando la minor somma dovuta dal sig. in ragione delle eccezioni e delle deduzioni Pt_1 come sopra svolte applicando i minimi tariffari e riducendo in termini di giustizia il credito ex adverso richiesto, anche per essere la pretesa avanzata da controparte ingiusta e non congrua all'attività effettivamente prestata;
- comunque, condannare parte avversa al pagamento di spese, competenze ed onorari relativi al presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta Controparte_1 ogni contraria istanza : in rito dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 25728, R.G. 73499/19, per non essere stata proposta con ricorso ai sensi dell'art.
702 bis Cpc;
nel merito 1) rigettare totalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25728 RG
73499/19, con tutte le correlate eccezioni, in quanto totalmente infondata tanto in fatto che in diritto;
2) concedere la provvisoria esecuzione, non essendo fondata l'opposizione odierna sugli elementi previsti dall'art. 648 C.p.c.; 3) confermare l'ingiunzione di cui all'opposto decreto, condannando il Sig. al pagamento della somma di €. 13.706,96, con spese di Parte_1 giudizio come indicate nel decreto medesimo, oltre ulteriori interessi moratori e rivalutazioni;
4) condannare il Sig. alle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Parte_1 accessori di legge.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 25728/19 (R.G. n. 73499/19) con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 13.706,96, in favore di , a tiolo di compensi Controparte_1 professionali per l'attività stragiudiziale da quest'ultimo espletata in qualità di avvocato.
L'opponente ha, in particolare, eccepito la carenza dei presupposti della prova scritta, ai sensi dell'art. 633 cpc, idonea alla emissione di un decreto ingiuntivo, non essendo, peraltro, stata allegata alcuna parcella accompagnata dal doveroso parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine.
Ha, inoltre, eccepito la prescrizione di ogni pretesa e, comunque, l'infondatezza della stessa in quanto non sono state specificate le attività poste in essere
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020 nell'interesse del e ha, pertanto, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 con la refusione delle spese di lite.
Nel costituirsi, ha eccepito, in via principale, l'inammissibilità Controparte_1 della domanda per non essere stata proposta ai sensi dell'art. 702 bis cpc;
nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e di avere svolto una intensa attività professionale nell'interesse del da cui ha ricevuto una serie di incarichi in cui è Pt_1 stato pattuito anche il relativo compenso. Inoltre, ha evidenziato l'esistenza del riconoscimento del debito da parte dell'opponente per cui ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo con condanna del alla refusione delle spese di lite. Pt_1
La causa, iscritta a ruolo il 05.03.2020 è pervenuta al vaglio dell'attuale estensore dopo tre anni, ossia, in data 5.6.2023 e rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta con le forme del rito ordinario anziché con il rito ex art. 702 bis cpc.
Deve rammentarsi che per la liquidazione dei compensi di avvocato per l'attività stragiudiziale non è previsto alcun rito speciale. Questo è sancito solo per la liquidazione dei compensi per le prestazioni inerenti all'attività giudiziale svolta in un procedimento civile. Più esattamente, ante 2022 l'avvocato che avesse voluto ottenere il compenso per quest'ultima, avrebbe dovuto agire ai sensi del combinato disposto dell'art. 702 bis cpc e dell'art. 14 D. Lgs 154/2011. Mentre ora con la riforma introdotta dal D. Lgs 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) il rito da seguire è quello dato dal combinato disposto degli articoli 281 decies cpc 14 D. Lgs 154/2011.
Qualora il professionista agisca procedendo nelle forme di cui agli art. 633 cpc, la relativa opposizione deve essere introdotta con il rito sopra indicato.
Nel caso di specie, l'attività del cui compenso qui si controverte, come detto, ha natura stragiudiziale e il rito della interposta opposizione è quello ordinario, come correttamente intrapreso.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che il precedente giudice è palesemente incorso in alcune sviste come quella di avere trattenuto la causa in decisione alla prima udienza e poi rimesso la causa sul ruolo per la conversione del rito. Rito ordinario che era stato già correttamente seguito dato che l'oggetto della presente controversia, si ribadisce, è la richiesta di compensi per attività stragiudiziale.
Tali evidenti errores integrano delle sviste che, comunque, non inficiano il procedimento.
Tanto chiarito, e passando al merito della controversia, deve innanzitutto evidenziarsi che, da parte dell'opponente, non vi è alcun riconoscimento del debito
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020 in quanto la mail del 17.12.2018 non pare provenire dall'ingiunto. Infatti nell'epigrafe della mail essa risulta inviata dall'account "caravetta. Email_1
t' al medesimo account "caravetta. '.
[...] Email_1
Il riconoscimento di debito "non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo
a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore" (cfr., tra le altre, Cass.
23822/2010).
Il contenuto della mail del 2018, stante l'anomalia sopra evidenziata appare quindi irrilevante non essendovi certezza della sua provenienza.
Per il resto, è pur vero che le parti hanno stipulato alcuni accordi ma in concreto il non ha fornito prova delle attività di cui chiede il compenso. CP_1
Per quanto concerne l'incarico del 07.05.2012, con cui l'opponente conferiva mandato per la successione del padre, , il non ha fornito Persona_1 CP_1 alcuna prova delle attività asseritamente poste in essere.
Medesimo discorso vale per l'incarico del 10.12.2012 peraltro conferito non dall'opponente ma dalla di lui madre, al Persona_2 CP_1
In tale caso il avrebbe dovuto essere citato come erede della madre e tanto non Pt_1 risulta.
Comunque non vi è prova di alcuna attività posta in essere per tale incarico ricevuto.
L'unica attività di cui è stata documentata la sussistenza è il verbale di mediazione del 03.05.2017 intercorso tra e per definire la Parte_1 Parte_2 successione materna.
Tale attività in effetti rientra nell'accordo stipulato in data 18.09.2013 ove però non risultano chiari i termini del compenso. Infatti, nell'ultimo capoverso dell'accordo si legge: “Infine il sottoscritto chiede espressamente all'Avv. di applicare per i Controparte_1 suoi compensi quelli in vigore, in tutte le sue voci ma nel valore alto”.
Appare evidente la genericità dell'accordo che fa richiamo ai parametri “in vigore”
e “nel valore alto” senza null'altro specificare con ciò ben potendosi interpretare la volontà delle parti nel senso che il valore non deve essere rapportato ai valori minimi.
Orbene, in base al DM 44/2014 applicabile ratione temporis, tenendo conto che il valore della controversia nel verbale di mediazione è indicato in € 400.000,00 e che la procedura è stata attivata da , il compenso dovuto a Persona_3 CP_1
è di € 2.610,00 per la negoziazione ed € 3.915,00 per la conciliazione per
[...] un totale di € 6.525,00 oltre cpa e iva.
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020 Poiché vi è stato accordo sulle competenze professionali, non può trovare luogo la questione della prescrizione presuntiva atteso che la prescrizione da applicare è quella ordinaria.
Per quanto riguarda il regime delle spese, stante il parziale accoglimento dell'opposizione sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione nei limiti sopra specificati e revoca il decreto ingiuntivo n.
25728/2019 (R.G. n. 73499/2019) emesso da questo Tribunale;
2) Condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 6.525,00 oltre cpa e iva per le causali di cui alla parte motiva
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 22/11/2025
Il Giudice onorario d.ssa LA PO
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa
LA PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14106 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. AMETRANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), difeso da se stesso ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma presso il proprio studio,
OPPOSTO
Conclusioni per : Parte_1
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020 “Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 25728/19, R.G. n. 73499/19, emesso, ad istanza dell'Avv. , dall'intestato Tribunale in data 30.12.19, Controparte_1 depositato il 31.12.19 e notificato il 16.01.20, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, accertare e dichiarare la non corrispondenza e la non congruità dei conteggi fatti dal ricorrente a fondamento della pretesa economica chiesta con la parcella pro forma in atti, accertando la minor somma dovuta dal sig. in ragione delle eccezioni e delle deduzioni Pt_1 come sopra svolte applicando i minimi tariffari e riducendo in termini di giustizia il credito ex adverso richiesto, anche per essere la pretesa avanzata da controparte ingiusta e non congrua all'attività effettivamente prestata;
- comunque, condannare parte avversa al pagamento di spese, competenze ed onorari relativi al presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta Controparte_1 ogni contraria istanza : in rito dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 25728, R.G. 73499/19, per non essere stata proposta con ricorso ai sensi dell'art.
702 bis Cpc;
nel merito 1) rigettare totalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25728 RG
73499/19, con tutte le correlate eccezioni, in quanto totalmente infondata tanto in fatto che in diritto;
2) concedere la provvisoria esecuzione, non essendo fondata l'opposizione odierna sugli elementi previsti dall'art. 648 C.p.c.; 3) confermare l'ingiunzione di cui all'opposto decreto, condannando il Sig. al pagamento della somma di €. 13.706,96, con spese di Parte_1 giudizio come indicate nel decreto medesimo, oltre ulteriori interessi moratori e rivalutazioni;
4) condannare il Sig. alle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Parte_1 accessori di legge.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 25728/19 (R.G. n. 73499/19) con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 13.706,96, in favore di , a tiolo di compensi Controparte_1 professionali per l'attività stragiudiziale da quest'ultimo espletata in qualità di avvocato.
L'opponente ha, in particolare, eccepito la carenza dei presupposti della prova scritta, ai sensi dell'art. 633 cpc, idonea alla emissione di un decreto ingiuntivo, non essendo, peraltro, stata allegata alcuna parcella accompagnata dal doveroso parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine.
Ha, inoltre, eccepito la prescrizione di ogni pretesa e, comunque, l'infondatezza della stessa in quanto non sono state specificate le attività poste in essere
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020 nell'interesse del e ha, pertanto, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 con la refusione delle spese di lite.
Nel costituirsi, ha eccepito, in via principale, l'inammissibilità Controparte_1 della domanda per non essere stata proposta ai sensi dell'art. 702 bis cpc;
nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e di avere svolto una intensa attività professionale nell'interesse del da cui ha ricevuto una serie di incarichi in cui è Pt_1 stato pattuito anche il relativo compenso. Inoltre, ha evidenziato l'esistenza del riconoscimento del debito da parte dell'opponente per cui ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo con condanna del alla refusione delle spese di lite. Pt_1
La causa, iscritta a ruolo il 05.03.2020 è pervenuta al vaglio dell'attuale estensore dopo tre anni, ossia, in data 5.6.2023 e rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta con le forme del rito ordinario anziché con il rito ex art. 702 bis cpc.
Deve rammentarsi che per la liquidazione dei compensi di avvocato per l'attività stragiudiziale non è previsto alcun rito speciale. Questo è sancito solo per la liquidazione dei compensi per le prestazioni inerenti all'attività giudiziale svolta in un procedimento civile. Più esattamente, ante 2022 l'avvocato che avesse voluto ottenere il compenso per quest'ultima, avrebbe dovuto agire ai sensi del combinato disposto dell'art. 702 bis cpc e dell'art. 14 D. Lgs 154/2011. Mentre ora con la riforma introdotta dal D. Lgs 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) il rito da seguire è quello dato dal combinato disposto degli articoli 281 decies cpc 14 D. Lgs 154/2011.
Qualora il professionista agisca procedendo nelle forme di cui agli art. 633 cpc, la relativa opposizione deve essere introdotta con il rito sopra indicato.
Nel caso di specie, l'attività del cui compenso qui si controverte, come detto, ha natura stragiudiziale e il rito della interposta opposizione è quello ordinario, come correttamente intrapreso.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che il precedente giudice è palesemente incorso in alcune sviste come quella di avere trattenuto la causa in decisione alla prima udienza e poi rimesso la causa sul ruolo per la conversione del rito. Rito ordinario che era stato già correttamente seguito dato che l'oggetto della presente controversia, si ribadisce, è la richiesta di compensi per attività stragiudiziale.
Tali evidenti errores integrano delle sviste che, comunque, non inficiano il procedimento.
Tanto chiarito, e passando al merito della controversia, deve innanzitutto evidenziarsi che, da parte dell'opponente, non vi è alcun riconoscimento del debito
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020 in quanto la mail del 17.12.2018 non pare provenire dall'ingiunto. Infatti nell'epigrafe della mail essa risulta inviata dall'account "caravetta. Email_1
t' al medesimo account "caravetta. '.
[...] Email_1
Il riconoscimento di debito "non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo
a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore" (cfr., tra le altre, Cass.
23822/2010).
Il contenuto della mail del 2018, stante l'anomalia sopra evidenziata appare quindi irrilevante non essendovi certezza della sua provenienza.
Per il resto, è pur vero che le parti hanno stipulato alcuni accordi ma in concreto il non ha fornito prova delle attività di cui chiede il compenso. CP_1
Per quanto concerne l'incarico del 07.05.2012, con cui l'opponente conferiva mandato per la successione del padre, , il non ha fornito Persona_1 CP_1 alcuna prova delle attività asseritamente poste in essere.
Medesimo discorso vale per l'incarico del 10.12.2012 peraltro conferito non dall'opponente ma dalla di lui madre, al Persona_2 CP_1
In tale caso il avrebbe dovuto essere citato come erede della madre e tanto non Pt_1 risulta.
Comunque non vi è prova di alcuna attività posta in essere per tale incarico ricevuto.
L'unica attività di cui è stata documentata la sussistenza è il verbale di mediazione del 03.05.2017 intercorso tra e per definire la Parte_1 Parte_2 successione materna.
Tale attività in effetti rientra nell'accordo stipulato in data 18.09.2013 ove però non risultano chiari i termini del compenso. Infatti, nell'ultimo capoverso dell'accordo si legge: “Infine il sottoscritto chiede espressamente all'Avv. di applicare per i Controparte_1 suoi compensi quelli in vigore, in tutte le sue voci ma nel valore alto”.
Appare evidente la genericità dell'accordo che fa richiamo ai parametri “in vigore”
e “nel valore alto” senza null'altro specificare con ciò ben potendosi interpretare la volontà delle parti nel senso che il valore non deve essere rapportato ai valori minimi.
Orbene, in base al DM 44/2014 applicabile ratione temporis, tenendo conto che il valore della controversia nel verbale di mediazione è indicato in € 400.000,00 e che la procedura è stata attivata da , il compenso dovuto a Persona_3 CP_1
è di € 2.610,00 per la negoziazione ed € 3.915,00 per la conciliazione per
[...] un totale di € 6.525,00 oltre cpa e iva.
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020 Poiché vi è stato accordo sulle competenze professionali, non può trovare luogo la questione della prescrizione presuntiva atteso che la prescrizione da applicare è quella ordinaria.
Per quanto riguarda il regime delle spese, stante il parziale accoglimento dell'opposizione sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione nei limiti sopra specificati e revoca il decreto ingiuntivo n.
25728/2019 (R.G. n. 73499/2019) emesso da questo Tribunale;
2) Condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 6.525,00 oltre cpa e iva per le causali di cui alla parte motiva
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 22/11/2025
Il Giudice onorario d.ssa LA PO
Tribunale di Roma – R.G. 14106/2020