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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), e
[...] P.IVA_2 Parte_3
(c.f. ), in persona dei rispettivi rappresentati e
[...] P.IVA_3 CP_1 difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
-attore-
E
SERVIZI DI RISTORAZIONE S.R.L., in persona l.r.p.t. (c.f. , con l'avvocato P.IVA_4
Eugenio Durante
-convenuto-
avente ad oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 27/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno evocato in giudizio la società Servizi di
Ristorazione s.r.l., esponendo: che, a seguito di espletamento di procedura negoziata di cottimo fiduciario, stipulava con la convenuta un contratto di affidamento della gestione dei servizi di spiaggia, ristorazione, bar, pulizia, salvamento a mare, manutenzione della struttura, delle attrezzature e degli impianti, custodia dello stabilimento e delle attrezzature del Centro balneare della Polizia di
Pag. 1 a 7 Stato di Copanello di Stalettì (CZ), per il periodo 5/6/2011 – 31/3/2014; che, tuttavia, l'affidataria si rendeva inadempiente sia nel pagamento del corrispettivo pattuito, limitatamente all'anno 2013, sia negli obblighi sulla stessa gravanti circa la corretta gestione e manutenzione della struttura;
che la condotta della società costringeva l'attore, dapprima, ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata dalla convenuta a garanzia dell'esecuzione del contratto e, successivamente, a risolvere il rapporto per grave inadempimento;
che, al momento della riconsegna dei locali e delle attrezzature, emergevano sia carenze in ordine alla manutenzione, sia la mancanza di talune attrezzature;
che, pertanto, l'affidataria era responsabile dei danni cagionati all'attore, quantificati complessivamente in € 22.121,05, oltre interessi legali, di cui € 8.964,29 per pagamento dei canoni di gestione, € 695,00
per il rilascio delle tessere di abbonamento, € 1.952,00 per interventi di messa in sicurezza, € 8.759,60
per la sostituzione di talune porte, € 1.381,04 per la fornitura delle attrezzature mancanti, € 2.745,00
per il trattamento con prodotti impregnanti delle parti in legno.
1.1. Si è costituita la parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro in favore del Tribunale di Roma, ex art. 36 del contratto, nonché l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
1.2. Istruita oralmente e documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
27/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta.
L'art. 36 del contratto di affidamento della gestione del centro balneare della Polizia di Stato di
Copanello di Stalettì (CZ) prevede che “Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma”.
Orbene, “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di espressa pattuizione in tal senso, pattuizione che , pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (cfr. Cass. n. 1838/2018, ex plurimis).
In applicazione di tale principio, il tenore della clausola, che non fa riferimento alcuno alla designazione esclusiva del foro convenzionale, conduce senz'altro al rigetto dell'eccezione.
Pag. 2 a 7 È, invece, inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lamezia
Terme, sollevata per la prima volta dalla convenuta con le prime memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
3. Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di cui si darà conto.
3.1. Merita, anzitutto, accoglimento, nei termini di seguito precisati, la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale.
L'art. 7 del contratto, in particolare, prevede che l'importo che la convenuta deve corrispondere al
Fondo di Assistenza per la gestione del lido è pari ad € 30.330,30, oltre IVA, ossia – avendo il rapporto durata triennale - € 10.110,10 (oltre IVA) annui, da pagare in tre rate di € 3.370,03 (oltre
IVA) entro il 31/7, 31/8 e 30/9 di ogni anno di riferimento.
Provata, dunque, la fonte negoziale del diritto azionato, l'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta, deducendo di aver ricevuto, per l'anno 2013, soltanto il pagamento del capitale della prima rata (€ 3.370,03), maturando, dunque, un credito residuo pari ad € 741,41 (IVA prima rata) + €
4.111,44 (seconda rata) + € 4.111,44 (terza rata), per un totale di € 8.964,29, dal quale deve essere sottratta l'ulteriore somma di € 1.861,58, che parte convenuta ha dedotto di aver corrisposto (pag. 6 della comparsa) e parte attrice ha ammesso di aver ricevuto (pag. 3 della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.): ne consegue che il credito vantato dall'Amministrazione è pari ad € 7.102,71.
Nessuna prescrizione può dirsi intervenuta, essendo presente in atti la diffida del 2/4/2014 (doc. n. 20 del fascicolo di parte attrice), ricevuta dalla convenuta il 7/4/2014, che ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione: termine che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (12/2/2019) non era ancora spirato.
Non può dubitarsi dell'idoneità dell'efficacia interruttiva di tale diffida, regolarmente indirizzata alla sede legale della società convenuta (circostanza non controversa), ossia Contrada Bucolica di Sopra
n. 37 di Lamezia Terme, e materialmente ricevuta da tale , qualificatosi come “incaricato” Per_1 della Servizi & Ristorazione s.r.l.
Sul punto, occorre richiamare il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato:
“Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione
e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279).
In altri termini, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto
Pag. 3 a 7 qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. Una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso (o, comunque, il soggetto legittimato a riceverlo), la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che, nel caso di specie, non è stata presentata.
Sicché la diffida stragiudiziale, da ritenersi validamente notificata, ha pienamente esplicato la sua efficacia interruttiva del decorso della prescrizione.
3.2. Le ulteriori domande proposte dall'attore sono solo parzialmente fondate.
3.2.1. Quanto alla somma di € 7.180,00 (oltre IVA), la stessa è stata richiesta sulla base di un preventivo rilasciato (in favore della Questura di Catanzaro e non della Questura di Roma, come eccepito da parte convenuta) dall'impresa Ser.Ca.Me. s.r.l. per la realizzazione e posa in opera di n.
21 porte con profili in alluminio (doc. n. 22-A e 22-B del fascicolo di parte attrice).
Sennonché, manca la dimostrazione che l'intervento in questione sia da addebitare all'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti: nel verbale di riconsegna del
25/11/2013, redatto in contraddittorio col legale rappresentante della Servizi e Ristorazione s.r.l.,
(doc. n. 18 del fascicolo di parte attrice), invero, si fa riferimento al fatto che le porte S_ delle cabine e quella del wc per i disabili non si chiudono;
nulla viene meglio esplicitato né sul quantitativo di tali porte, né sulla effettiva necessità che le stesse debbano essere sostituite, posto che il difetto riscontrato (la mancata chiusura), di per sé, non è indicativo della necessità di sostituzione dell'intera porta, in assenza di una più puntuale specificazione delle ragioni della mancata chiusura
(se, cioè, si tratti di un problema della serratura o di una rottura delle componenti strutturali del bene).
Non può, pertanto, ritenersi provata la riconducibilità alla responsabilità contrattuale della convenuta della realizzazione dell'intervento di sostituzione di 21 porte.
Peraltro, a supporto della richiesta economica, l'Amministrazione ha prodotto soltanto dei preventivi di spesa che, in quanto atti di parte formati senza contraddittorio, non sono idonei a provare i danni di cui viene chiesto il ristoro, in assenza di prova dell'effettivo esborso delle somme ivi esposte o, comunque, di ulteriori elementi di prova di cui il preventivo stesso possa fungere da riscontro.
Inoltre, il suddetto preventivo non è stato confermato in giudizio dalla teste , Testimone_2 escussa all'udienza del 22/3/2022, la quale ha riconosciuto la provenienza del documento dalla
Ser.Ca.Me., ma ha escluso di averlo redatto lei personalmente.
Pag. 4 a 7 Discorso pressoché identico deve essere fatto con riguardo all'importo di € 1.952,00 (IVA inclusa), richiesto per la riparazione di n. 2 porte e la fornitura e posa in opera di una porta a tre ante in alluminio completa di persiana regolabile (doc. n. 24 del fascicolo di parte attrice), non essendovi elementi in atti tali da poter collegare la spesa affrontata (doc. n. 25) con le mancanze riscontrate all'esito della riconsegna dei locali e delle attrezzature (doc. n. 18).
Del resto, anche in tal caso, la teste non ha saputo rispondere sulla realizzazione Tes_2 dell'intervento, non ricordando nulla al riguardo (cfr. verbale d'udienza del 22/3/2022).
Le somme richieste a titolo di sostituzione e riparazione delle porte (€ 7.180,00 oltre IVA ed €
1.952,00 IVA inclusa) non sono, pertanto, dovute.
3.2.2. Analoga genericità sconta la richiesta di risarcimento del danno pari ad € 2.250,00 (oltre IVA),
a titolo di trattamento dei prodotti impregnanti delle parti in legno: il preventivo redatto dalla S.G.M.
s.r.l. (doc. n. 23-B del fascicolo di parte attrice) concerne la “Pitturazione di strutture in legno con materiale impregnante incolore e lucido compreso la preparazione delle stesse mediante la pulizia, data in n. 2 mani a pennello o rullo, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte: - Tettoia ristorante, gazebi esterni e zona esterne cabine”. L'intervento, poi realizzato nel 2015 (cfr. doc. nn. 23-A, 23-
C, 23-D e 23-E), non trova riscontro nelle criticità segnalate nel verbale di riconsegna del 25/11/2013
(doc. n. 18), ove si discorre genericamente di “mancato trattamento con prodotti impregnanti delle parti in legno”, ma nulla viene aggiunto per meglio circostanziare l'assunto (con indicazione, ad esempio, di quali parti fossero interessate dall'omissione della convenuta, della loro ubicazione e della loro estensione), sicché, anche in tal caso, non è possibile ricollegare eziologicamente le spese affrontate per la realizzazione del trattamento (eseguito, in ogni caso, due anni dopo la riconsegna dei locali) con l'effettivo inadempimento della società Servizi e Ristorazione s.r.l.
Ne consegue che, in parte qua, la pretesa risarcitoria deve essere disattesa.
3.2.3. Né può trovare accoglimento la richiesta avente ad oggetto gli importi dovuti per il rilascio delle tessere di abbonamento, mancando completamente la compiuta allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato: in particolare, non è stato esplicitato il criterio di calcolo delle somme addebitate alla convenuta, nulla essendo stato dedotto in ordine al numero effettivo degli ospiti e dei convenzionati.
3.2.4. Per quanto attiene, infine, alla richiesta di risarcimento dei danni per € 1.132,00 (oltre IVA), la pretesa in argomento trae origine dal fatto che, con verbale integrativo prot. n. 274/2011 (allegato n. 7 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), redatto in contraddittorio tra le parti, emerge che alla convenuta sono stati consegnati, tra gli altri beni, n. 60 paletti in alluminio per
Pag. 5 a 7 ombrelloni, n. 60 tavolini per ombrelloni, n. 60 lettini prendisole in alluminio anodizzato con tettuccio parasole con scritta “Polizia di Stato”; n. 60 sedie sdraio in alluminio anodizzato extra pesante con bracciolo regolabile e scritta “Polizia di Stato”.
Al momento della riconsegna dei locali e delle attrezzature (doc. n. 18) risultavano, invece, mancanti:
n. 22 paletti in alluminio, n. 22 tavolini blu per ombrelloni, n. lettini in alluminio, n. 4 sedie sdraio.
Erano, inoltre, in “pessime condizioni” n. 38 tavolini blu per ombrelloni.
Le risultanze del verbale, sottoscritto (con firma non disconosciuta) dal legale rappresentante della convenuta, che non ha inteso muovere rilievi od eccezioni di sorta sul suo contenuto, sono idonee a dimostrare la discrepanza tra i beni consegnati al momento della stipula del contratto di affidamento della gestione del centro balneare e quelli esistenti al momento della riconsegna.
Sul punto, non colgono nel segno le deduzioni di parte convenuta circa la sottoscrizione del verbale ai soli fini della consegna del lido e delle attrezzature e non già per conferma e ratifica di quanto dichiarato dall'Amministrazione: come già esposto, infatti, l'amministratore della convenuta, S_
, nulla ha eccepito su quanto trasfuso nel verbale sottoscritto, né ha apposto la sua firma con
[...] riserva rispetto alle rappresentazioni in esso contenute, ovvero specificando che la stessa doveva ritenersi apposta limitatamente ad alcune sue parti piuttosto che alla sua interezza.
Ne discende che l'odierna parte convenuta, per il tramite del suo legale rappresentante, ha attestato la mancanza di parte della attrezzature a suo tempo consegnate.
Né è rilevante che la contestazione delle inadempienze sia avvenuta in violazione della procedura prevista dall'art. 22 del contratto, dal momento che (a prescindere dalla constatazione per la quale la disposizione contrattuale concerne le inadempienze da contestare nel corso dell'esecuzione del rapporto;
mentre il verbale di cui si discute è stato redatto al termine dello stesso, al fine di cristallizzare lo stato di fatto di locali ed attrezzature al momento della riconsegna) l'eventuale violazione procedurale darebbe, al più, accesso ad una tutela risarcitoria (peraltro, non richiesta dalla convenuta), ma non sarebbe idonea ad inficiare la validità sostanziale del verbale di riconsegna.
Del resto, lo stesso contratto in essere tra le parti, all'art. 14, prevede espressamente la redazione di un verbale di riconsegna al termine, a qualunque titolo, del rapporto: sicché, alcuna violazione delle procedure contrattuali sembra configurabile nella fattispecie.
Posta, dunque, l'insussistenza di elementi tali da poter sovvertire le risultanze del verbale di riconsegna ed acclarato, pertanto, l'inadempimento della convenuta nella parziale riconsegna delle attrezzatture, la quantificazione del danno spettante all'attrice ben può essere operata facendo riferimento ai prezzi unitari praticati dall' (doc. n. 19), identici a Parte_4
Pag. 6 a 7 quelli esposti nella fattura n. 177/2011 del 15/7/2011 (all. n. 9 della seconda memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c. di parte attrice) ed accettati dalle parti, le quali hanno fatto ad essi riferimento nella quantificazione del valore complessivo delle attrezzature consegnate (€ 19.815,84) nell'ambito del verbale integrativo prot. n. 274/2011 (allegato n. 7 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), redatto in contraddittorio tra le stesse.
La convenuta è, pertanto, tenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'importo di € 1.132,00 (oltre IVA), ossia € 1.381,04.
3.3. Dalla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 7.102,71 + € 1.381,04 = € 8.483,75), deve essere defalcato l'importo € 2.375,88, che l'attore ha incamerato a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria prestata dalla convenuta ai sensi dell'art. 30 del contratto (cfr. doc. n. 20 del fascicolo di parte attrice).
All'Amministrazione spetta, pertanto, la somma di € 6.107,87, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€ 6.107,87 in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità in diritto delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 6.107,87, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge ed oltre a spese prenotate a debito.
Catanzaro, 15/07/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
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