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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 295 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 295 /2025, promossa con ricorso depositato in data 18/01/2025
Da
CF: ) nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti.
- RICORRENTE -
contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA, non costituita;
Controparte_1
-RESISTENTE -
OGGETTO: mutamento di sesso
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 05.06.2025. La parte ricorrente, come da ricorso introduttivo, ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bernareggio (MB) di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 73, parte 1, Serie A, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, Parte_1 che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e Per_1 di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici Parte_1 che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Bernareggio (MB), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 chiedeva all'intestata di essere Parte_1 CP_2 autorizzato a dare luogo alla rettifica anagrafica al fine di poter assumere le generalità femminili di “
[...]
. Per_2
La parte ricorrente esponeva che sin dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile e che tale condizione, oltre a essere stata di fatto confermata col trascorre degli anni, aveva trovato conferme riscontro anche nelle indagini cliniche effettuate dal Dott. Per_3 dava atto che, ormai da tanto tempo, aveva adeguato il suo aspetto fisico e il suo stile Parte_1 di vita con gli atteggiamenti tipicamente femminili con alcune iniziali difficoltà relative all'inserimento sociale della nuova identità.
Rilevato che rispetto al percorso di transizione di genere non vi erano mai stati ripensamenti da parte del ricorrente e che lo stesso Dott. visti gli esiti della terapia ormonale sottoposta dalla Dott.ssa Per_3
riteneva conforme al percorso di la richiesta di procedura di rettificazione Per_4 Parte_1 anagrafica. rappresentava di essere intenzionato ad affrontare anche gli interventi chirurgici volti Parte_1
a incidere sulle generalità sessuali.
L'attore compariva personalmente all'udienza del 05.06.2025; nessuno compariva per la Procura della
Repubblica che non risultava neppure costituita. veniva sentiti dal G.I., dichiarando: Parte_1
“da sempre ho avuto la sensazione di trovarmi in un corpo che non mi corrispondeva, l'ho realizzato compiutamente nel dicembre 2019, ho avuto un'illuminazione che se fossi stata una ragazza la mia vita sarebbe stata diversa. Quindi in questo periodo mi sono confrontata con la mia ex ragazza, non coi miei genitori. Poi nel dicembre 2020 ho avuto piena realizzazione della volontà di iniziare il percorso di transizione. Ho aspettato settembre 2021 per parlarne coi miei genitori, temevo il loro giudizio. All'inizio i miei hanno reagito manifestando fatica, ora mi accettano pienamente. Oggi sono qua e mi hanno accompagnata. Sono figlia unica.
Anche i miei genitori hanno fatto un percorso per capire il mio percorso, poi l'hanno completamente accettato e hanno chiuso
i percorsi. Tramite AGEDO (associazione per genitori di persone omosessuali e transgender) ho individuato il dott. come Per_3 esperto e mi sono rivolta a lui.
Ho atteso che i miei accettassero completamente il mio percorso e ad aprile 2022 sono andata da poi ho iniziato la Per_3 terapia ormonale a maggio 2023.
Non ho mai avuto problemi con la terapia ormonale. Ad oggi sono stabile nell'assunzione dei farmaci. Vado ogni sei mesi
a fare i controlli endocrinologici.
In questo mio percorso sono riuscita a mantenere alcuni amici di scuola, poi ho trovato nuove amicizie. Ad oggi non sono fidanzata.
Oggi io chiedo al Tribunale l'autorizzazione alla variazione anagrafica, poi mi rivolgerò all'ospedale per fare l'intervento chirurgico. Non so ancora a quale ospedale mi rivolgerò.
Sto meglio da quando ho iniziato il percorso di riconoscimento del mio genere femminile.
Lavoro come collaudatrice di trasformatori elettrici, ho studiato elettronica, ma il lavoro l'ho imparato facendo esperienza. Per_ Sono assunta in una ditta. Vivo ancora coi miei genitori. Questo lavoro mi piace. Sul posto di lavoro mi chiamano
e si comportano con me riconoscendo il mio genere femminile.”
Il Giudice, ritenuta sufficiente la documentazione presente in atti e riscontrata la perdurante volontà di parte attrice nel conseguire la rettificazione anagrafica, tratteneva la causa in decisione rimettendola al
Collegio.
*******
Si ritiene che la domanda di parte attrice possa trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Dall'elaborato a firma del Dott. datato 30.09.2024 (doc. n.3), si apprende che Per_3 Parte_1
a far data dal mese di aprile 2022 è stato sottoposto a una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione del profilo psicologico in relazione alla sua richiesta di avviare una terapia ormonale femminilizzante e, all'esito, veniva formulata una diagnosi di Disforia di genere (DSM-5), dal momento che era presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere che la persona si attribuisce, condizione determinante un grave disagio psicologico.
Più nello specifico, dall'indagine espletata risultavano soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care
(versione 7) della World Professional Association for Transgender Health per l'avvio della terapia ormonale, in particolare:
1. Disforia di genere persistente e ben documentata;
2. Capacità di prendere una decisione pienamente consapevole esprimendo il consenso al trattamento;
3. Assenza di problematiche di salute mentale (o, se presenti, in fase di compenso).
Visto il concorrere dei suindicati presupposti, il Dott. dichiarava in merito all'insussistenza di Per_3 elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avvio della terapia ormonale femminilizzante. Rispetto alla richiesta di correzione anagrafica, dalla relazione psicologica conclusiva di transizione di genere, fermo sempre restando il nulla osta alla terapia ormonale femminilizzante come sopra, non si segnalavano elementi ostativi alla richiesta di correzione anagrafica di genere.
A fortiori, tale operazione risultava addirittura caldamente auspicabile in quanto “oltre a costituire in riconoscimento dell'identità che il sig. si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, è funzionale a evitare Parte_1
i gravi disagi cui è potenzialmente esposto – con ogni giorno della sua vita, per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto
e i data anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione”.
A conferma della circostanza che la volontà della parte ricorrente restava immutata nel tempo e non Per_ subiva ripensamenti, dalla relazione della Dott.ssa (doc. 4) risultava che è perfettamente Per_4 inserito con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo (…) ha evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a e benessere.” Persona_5
Il Tribunale, ulteriormente rispetto a quanto riscontrato dalle risultanze di natura scientifica, ritiene di dover porre particolare attenzione su taluni elementi fondamentali che hanno caratterizzato il giudizio.
Il convincimento di è stato costante e ininterrotto sin dall'età di 19 anni;
tale fattore Parte_1 può ritenersi quale elemento sintomatico di una convinzione consapevole.
In conclusione deve essere accolta la domanda di autorizzazione di al cambiamento di sesso Parte_1 anagrafico da maschile a femminile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta sub. documenti 3 e 4 evidenzia come l'identità psichica di genere di sia da sempre femminile;
tale identità è stata declinata da anni da parte attrice Parte_1 nella vita quotidiana, ove ella si presenta, si atteggia e vive al femminile, con il nome di Per_1
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte attrice, la circostanza per cui egli da anni vive e si comporta da donna, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso.
Parte attrice presenta invero diagnosi di Disforia di Genere o disturbo dell'identità di genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso.
In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico dell'individuo, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Parte ricorrente chiedeva poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico an-che qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale nella predetta sentenza (n. 143/2024) con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali considera la previsione, pur con tratti paternalistici e senza eguali nel panorama comparatistico, non di per sé irragionevole. Tuttavia, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo sol tanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale in particolare si riferisce al caso, come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, e venga domandata quindi la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ritiene che “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”, dichiara - previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso negli atti di Stato Civile.
Dunque, avendo il presente Tribunale ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della
Corte Costituzionale, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente, quale
[...] di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Per_2 sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico
– chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Le spese del giudizio, data la natura e l'esito del procedimento, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Autorizza e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato Parte_1 il 15.11.2002 a Lecco (LC) nel senso che laddove è indicato “sesso maschile” debba invece intendersi
“sesso femminile” e laddove indicato “ ” al prenome del nato, debba intendersi e leggersi il Pt_1 prenome “CHLOE”;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERNAREGGIO (MB), ove l'atto di nascita è stato trascritto (ATTO N. 73, Parte I), di procedere con i conseguenti adempimenti di legge;
3. DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi;
3. Spese irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 5 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 295 /2025, promossa con ricorso depositato in data 18/01/2025
Da
CF: ) nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti.
- RICORRENTE -
contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA, non costituita;
Controparte_1
-RESISTENTE -
OGGETTO: mutamento di sesso
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 05.06.2025. La parte ricorrente, come da ricorso introduttivo, ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bernareggio (MB) di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 73, parte 1, Serie A, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, Parte_1 che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e Per_1 di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici Parte_1 che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Bernareggio (MB), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 chiedeva all'intestata di essere Parte_1 CP_2 autorizzato a dare luogo alla rettifica anagrafica al fine di poter assumere le generalità femminili di “
[...]
. Per_2
La parte ricorrente esponeva che sin dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile e che tale condizione, oltre a essere stata di fatto confermata col trascorre degli anni, aveva trovato conferme riscontro anche nelle indagini cliniche effettuate dal Dott. Per_3 dava atto che, ormai da tanto tempo, aveva adeguato il suo aspetto fisico e il suo stile Parte_1 di vita con gli atteggiamenti tipicamente femminili con alcune iniziali difficoltà relative all'inserimento sociale della nuova identità.
Rilevato che rispetto al percorso di transizione di genere non vi erano mai stati ripensamenti da parte del ricorrente e che lo stesso Dott. visti gli esiti della terapia ormonale sottoposta dalla Dott.ssa Per_3
riteneva conforme al percorso di la richiesta di procedura di rettificazione Per_4 Parte_1 anagrafica. rappresentava di essere intenzionato ad affrontare anche gli interventi chirurgici volti Parte_1
a incidere sulle generalità sessuali.
L'attore compariva personalmente all'udienza del 05.06.2025; nessuno compariva per la Procura della
Repubblica che non risultava neppure costituita. veniva sentiti dal G.I., dichiarando: Parte_1
“da sempre ho avuto la sensazione di trovarmi in un corpo che non mi corrispondeva, l'ho realizzato compiutamente nel dicembre 2019, ho avuto un'illuminazione che se fossi stata una ragazza la mia vita sarebbe stata diversa. Quindi in questo periodo mi sono confrontata con la mia ex ragazza, non coi miei genitori. Poi nel dicembre 2020 ho avuto piena realizzazione della volontà di iniziare il percorso di transizione. Ho aspettato settembre 2021 per parlarne coi miei genitori, temevo il loro giudizio. All'inizio i miei hanno reagito manifestando fatica, ora mi accettano pienamente. Oggi sono qua e mi hanno accompagnata. Sono figlia unica.
Anche i miei genitori hanno fatto un percorso per capire il mio percorso, poi l'hanno completamente accettato e hanno chiuso
i percorsi. Tramite AGEDO (associazione per genitori di persone omosessuali e transgender) ho individuato il dott. come Per_3 esperto e mi sono rivolta a lui.
Ho atteso che i miei accettassero completamente il mio percorso e ad aprile 2022 sono andata da poi ho iniziato la Per_3 terapia ormonale a maggio 2023.
Non ho mai avuto problemi con la terapia ormonale. Ad oggi sono stabile nell'assunzione dei farmaci. Vado ogni sei mesi
a fare i controlli endocrinologici.
In questo mio percorso sono riuscita a mantenere alcuni amici di scuola, poi ho trovato nuove amicizie. Ad oggi non sono fidanzata.
Oggi io chiedo al Tribunale l'autorizzazione alla variazione anagrafica, poi mi rivolgerò all'ospedale per fare l'intervento chirurgico. Non so ancora a quale ospedale mi rivolgerò.
Sto meglio da quando ho iniziato il percorso di riconoscimento del mio genere femminile.
Lavoro come collaudatrice di trasformatori elettrici, ho studiato elettronica, ma il lavoro l'ho imparato facendo esperienza. Per_ Sono assunta in una ditta. Vivo ancora coi miei genitori. Questo lavoro mi piace. Sul posto di lavoro mi chiamano
e si comportano con me riconoscendo il mio genere femminile.”
Il Giudice, ritenuta sufficiente la documentazione presente in atti e riscontrata la perdurante volontà di parte attrice nel conseguire la rettificazione anagrafica, tratteneva la causa in decisione rimettendola al
Collegio.
*******
Si ritiene che la domanda di parte attrice possa trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Dall'elaborato a firma del Dott. datato 30.09.2024 (doc. n.3), si apprende che Per_3 Parte_1
a far data dal mese di aprile 2022 è stato sottoposto a una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione del profilo psicologico in relazione alla sua richiesta di avviare una terapia ormonale femminilizzante e, all'esito, veniva formulata una diagnosi di Disforia di genere (DSM-5), dal momento che era presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere che la persona si attribuisce, condizione determinante un grave disagio psicologico.
Più nello specifico, dall'indagine espletata risultavano soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care
(versione 7) della World Professional Association for Transgender Health per l'avvio della terapia ormonale, in particolare:
1. Disforia di genere persistente e ben documentata;
2. Capacità di prendere una decisione pienamente consapevole esprimendo il consenso al trattamento;
3. Assenza di problematiche di salute mentale (o, se presenti, in fase di compenso).
Visto il concorrere dei suindicati presupposti, il Dott. dichiarava in merito all'insussistenza di Per_3 elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avvio della terapia ormonale femminilizzante. Rispetto alla richiesta di correzione anagrafica, dalla relazione psicologica conclusiva di transizione di genere, fermo sempre restando il nulla osta alla terapia ormonale femminilizzante come sopra, non si segnalavano elementi ostativi alla richiesta di correzione anagrafica di genere.
A fortiori, tale operazione risultava addirittura caldamente auspicabile in quanto “oltre a costituire in riconoscimento dell'identità che il sig. si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, è funzionale a evitare Parte_1
i gravi disagi cui è potenzialmente esposto – con ogni giorno della sua vita, per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto
e i data anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione”.
A conferma della circostanza che la volontà della parte ricorrente restava immutata nel tempo e non Per_ subiva ripensamenti, dalla relazione della Dott.ssa (doc. 4) risultava che è perfettamente Per_4 inserito con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo (…) ha evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a e benessere.” Persona_5
Il Tribunale, ulteriormente rispetto a quanto riscontrato dalle risultanze di natura scientifica, ritiene di dover porre particolare attenzione su taluni elementi fondamentali che hanno caratterizzato il giudizio.
Il convincimento di è stato costante e ininterrotto sin dall'età di 19 anni;
tale fattore Parte_1 può ritenersi quale elemento sintomatico di una convinzione consapevole.
In conclusione deve essere accolta la domanda di autorizzazione di al cambiamento di sesso Parte_1 anagrafico da maschile a femminile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta sub. documenti 3 e 4 evidenzia come l'identità psichica di genere di sia da sempre femminile;
tale identità è stata declinata da anni da parte attrice Parte_1 nella vita quotidiana, ove ella si presenta, si atteggia e vive al femminile, con il nome di Per_1
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte attrice, la circostanza per cui egli da anni vive e si comporta da donna, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso.
Parte attrice presenta invero diagnosi di Disforia di Genere o disturbo dell'identità di genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso.
In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico dell'individuo, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Parte ricorrente chiedeva poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico an-che qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale nella predetta sentenza (n. 143/2024) con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali considera la previsione, pur con tratti paternalistici e senza eguali nel panorama comparatistico, non di per sé irragionevole. Tuttavia, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo sol tanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale in particolare si riferisce al caso, come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, e venga domandata quindi la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ritiene che “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”, dichiara - previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso negli atti di Stato Civile.
Dunque, avendo il presente Tribunale ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della
Corte Costituzionale, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente, quale
[...] di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Per_2 sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico
– chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Le spese del giudizio, data la natura e l'esito del procedimento, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Autorizza e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato Parte_1 il 15.11.2002 a Lecco (LC) nel senso che laddove è indicato “sesso maschile” debba invece intendersi
“sesso femminile” e laddove indicato “ ” al prenome del nato, debba intendersi e leggersi il Pt_1 prenome “CHLOE”;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERNAREGGIO (MB), ove l'atto di nascita è stato trascritto (ATTO N. 73, Parte I), di procedere con i conseguenti adempimenti di legge;
3. DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi;
3. Spese irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 5 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona