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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1372/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISTOLFI Parte_1 C.F._1
CC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 31 ACQUI
TERMEpresso il difensore avv. BISTOLFI CC
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI IZ e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DON TEOBALDO SORAGNA 4
42016 GUASTALLApresso il difensore avv. NI IZ
(C.F. ), con il Parte_2 CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAMUSSI LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 48
29121 PIACENZApresso il difensore avv. CAMUSSI LORENZO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 756/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16 giugno 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. si opponeva al decreto ingiuntivo emesso a favore di Parte_1 [...]
per l'importo di € 352.242,00. Parte_3
pagina 1 di 12 Il decreto ingiuntivo era stato emesso per la riscossione delle somme residuali, relative al contratto di mutuo ipotecario di originari € 485.000,00, mutuo concesso alla società di cui CP_3 Pt_1
era fideiussore.
[...]
In particolare, l'opponente deduceva: 1) la violazione della normativa antiusura o, in subordine, la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. (ne conseguiva la gratuità del mutuo o, in subordine, la necessità di rideterminare gli interessi dovuti, ricalcolandoli al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 TUB.); 2) la nullità della clausola sul cd. “tasso minimo”; 3) la nullità della fideiussione per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della banca.
Domandava quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 25.02.2021 si costituiva . CP_1
Premesso di avere ceduto il credito controverso a in data 18.11.2020, Parte_2 domandava in via preliminare di essere estromessa dal processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
3. Interveniva domandando a propria volta il rigetto dell'opposizione. Parte_2
4. Rigettate le istanze istruttorie e, in particolare, la richiesta di CTU contabile formulata dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
5. Il Tribunale così decideva:
“Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente decidendo, respinga ogni contraria istanza, così provvede:
1) Respinge le domande formulate da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
2) Condanna a rifondere le spese di dite che liquida, ex D.M. n. 55/2014, in favore di Parte_1
e per ciascuna parte, Parte_3 Parte_2 in euro 15.478,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali c.p.a. e
i.v.a,., per ciascuna parte.”
5.1. In primo luogo, il Tribunale escludeva, in applicazione della costante e richiamata giurisprudenza di merito, che l'ammortamento alla francese costituisse anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c..
5.2. Il Tribunale escludeva altresì la violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria prevista dall'art. 117 TUB, non richiedendo il piano di ammortamento alla francese, quand'anche in regime di capitalizzazione composta, un'espressa approvazione del mutuatario, dovendosi ritenere tacitamente approvato, una volta conosciuto l'importo delle rate costanti.
pagina 2 di 12 5.3. Affermava anche che, quand'anche in regime di capitalizzazione composta, il piano di ammortamento alla francese non comportava l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito.
5.4. Il Tribunale non riteneva che il TSU fosse stato superato, da un lato, evidenziando l'inidoneità del software utilizzato a formulare i conteggi riportati nella citazione (in quanto software non certificato) e, dall'altro, rilevando che, pur applicando quegli stessi conteggi, il TSU non risultava effettivamente superato (infatti, occorreva sommare 2,1 punti al TEGM indicato, come indicato dalle Istruzioni della
Banca d'Italia).
5.5. Quanto alla dedotta nullità della clausola floor, premetteva che essa costituiva tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse nell'ambito del contratto di mutuo, la cui finalità era da individuarsi nella protezione dell'intermediario dalla discesa dei tassi, assicurando alla banca una remuneratività ritenuta minima per il finanziamento concesso.
In tal senso, trattandosi di clausola che concorreva a determinare il tasso creditizio, e non di clausola finanziaria, il Tribunale escludeva la violazione dell'art. 1346 c.c., oltreché la natura di derivato implicito.
5.6. Per tali ragioni, ritenuti assorbiti i motivi quarto e quinto di doglianza, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
6. Proponeva appello . Parte_1
7. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva “La nullità per contrarietà alla normativa antiusura della clausola per il computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15/05/2012 dalla CP_3
7.1. Sul punto, rilevato che al momento di stipula del contratto il tasso di mora era stato pattuito nella misura del 9,30%, contestava il superamento del TSU (8,5750%, previsto dal legislatore nel periodo 1° aprile/30 giugno 2012, per la categoria “Mutuo con garanzia reale/ipotecaria a tasso variabile qualsiasi importo”). Infatti, evidenziava che, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità e di merito, anche gli interessi di mora soggiacevano alla disciplina antiusura, perciò, poiché non vi era alcuna disposizione di legge o regolamentare legittimante la fissazione di una diversa soglia usuraria per il tasso di mora, il primo giudice aveva errato nel non ritenere nella specie superato il TSU.
Nello specifico, deduceva l'illegittimità della maggiorazione del TEGM di 2,1 punti operata dal primo giudice, in quanto non conforme alla legge, nonchè la non applicabilità, come disposto dall'art. 5, legge n. 2248/1865, all. E.
7.2. Quanto al profilo rimediale, contestava la conclusione della pronuncia delle Sezioni Unite n.
19597 del 2020, secondo cui il debitore sarebbe comunque tenuto alla corresponsione degli interessi pagina 3 di 12 corrispettivi;
infatti, giudicava detta soluzione incoerente rispetto alla finalità repressiva della disciplina antiusura.
7.3. Ancora, proseguiva affermando che la corretta applicazione della disciplina antiusura avrebbe comportato che, ai fini del calcolo del TEG, tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento, si tenesse conto anche del costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese.
In tal senso, procedendo alla disapplicazione del regime composto e sviluppando il piano di ammortamento in regime semplice, evidenziava il “costo implicito” generato dalla scelta del regime composto operata dalla Banca, pari a € 111.531,11 (ossia il risultato della differenza tra il totale degli interessi passivi calcolati in regime di interesse composto, pari a € 269.699,24, ed il totale degli interessi passivi calcolati in regime di interesse semplice, pari invece a € 158.168,14).
Calcolata la redditività per la banca del contratto e ottenuto il tasso interno di rendimento, rilevava nuovamente il superamento del TSU e, perciò, affermava la nullità della clausola relativa al computo degli interessi e dichiarava che nessun interesse era dovuto.
8. Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva “La scarsa trasparenza da parte della
nella comunicazione del tasso convenzionale ex art. 1284 cod. civ. contenuta nel contratto CP_1 di mutuo fondiario di cui all' Atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor , Notaio Persona_1 in Parma (Repertorio numero 92.182, Raccolta numero 27.706) e la violazione dell'art. 1283 c.c.”.
In particolare, l'appellante affermava la violazione da parte del primo giudice: a) dell'art. 821 comma 3
c.c., che impone il calcolo lineare e graduale degli interessi, i quali maturano giorno per giorno;
b) dell'art. 1284, commi 1 e 3 c.c., che impone di indicare nel contratto bancario in forma scritta il tasso effettivamente applicato “in ragione d'anno”; c) dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo;
d) dell'art. 117 TUB, che impone a pena di nullità di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato ed ogni altro prezzo o condizione praticati.
8.1. Richiamata giurisprudenza nazionale e della Corte Europea, oltreché la funzione della disciplina in materia di trasparenza bancaria, affermava che, in base al combinato disposto degli artt. 821, comma 3
e 1284, comma 1 c.c., gli interessi dei mutui e dei finanziamenti vanno calcolati “in regime semplice”, senza alcuna capitalizzazione, salvo diversa volontà manifestata espressamente dalle parti nel regolamento contrattuale.
In tal senso, nella specie, prevedendo la clausola numero 02 del contratto la restituzione del capitale mutuato di € 485.000,00 in diciotto anni, “mediante il pagamento di numero 216 (duecentosedici) rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi16 … con cadenza mensile a partire dal 15 giugno 2012 e fino al 15 maggio 2030, dell'importo unitario di euro 3.488,78, come da piano di
pagina 4 di 12 ammortamento che si allega a questo atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e
Sostanziale”, senza però ulteriore indicazione circa il regime di calcolo impiegato per il computo degli interessi, non era possibile conseguire un'univoca determinazione del prezzo e delle imputazioni a rimborso dell'obbligazione principale e quindi un consapevole consenso dell'impegno assunto.
8.2. Peraltro, ribadite le differenze funzionali e strutturali tra interessi semplici e composti, censurava le conclusioni della sentenza, implicando il piano di rimborso cosiddetto “alla francese” necessariamente la capitalizzazione di interessi in regime composto.
Contestata altresì la distinzione tra interessi “scaduti” o “maturati” (riguardando il divieto di anatocismo ogni tipologia di interessi su interessi, a prescindere che siano scaduti ed esigibili o solo contabilmente scaduti), ribadiva che l'effetto anatocistico proprio dei piani di ammortamento in capitalizzazione composta sarebbe da individuare e quantificare nel “costo occulto” rappresentato dalla differenza tra il totale degli interessi passivi calcolati secondo il piano di ammortamento in regime di interesse composto ed il totale degli interessi passivi dovuti secondo il piano di ammortamento redatto in regime di interesse semplice.
Perciò, non dichiarando il contratto il regime di capitalizzazione del piano di ammortamento del prestito, il mutuatario non aveva effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.
9. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contestava “La nullità della clausola che prevede il cosiddetto “tasso minimo” nel contratto di mutuo fondiario di cui all' Atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor , Notaio in Parma (Repertorio numero 92.182, Raccolta numero Persona_1
27.706)”.
Sul punto, contestava la decisione del primo giudice, poiché l'inserimento della clausola floor, ossia di un derivato, avrebbe dovuto richiedere l'adesione espressa del cliente mutuatario;
perciò, in mancanza del consenso della mutuataria, il contratto era da reputarsi affetto da nullità ex art. 1418 c.c. per difetto di un elemento essenziale.
Ad ogni modo, anche ritenendo valida in astratto la clausola floor, ne contestava, nella specie, la nullità per violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria ex artt. 117 e 119 TUB.
10. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduceva “La nullità della fideiussione rilasciata in occasione della stipula del contratto di mutuo ipotecario da ". Parte_1
Infatti, avendo la banca mutuante posto in essere una condotta usuraria, il fideiussore Pt_1
doveva ritenersi sollevato dall'obbligazione di garanzia rilasciata in data 16.05.2012
[...] nell'interesse della CP_3
11. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante domandava “La revoca del decreto ingiuntivo numero 2106/2020 Ingiunzione, numero 3728/2020 R.G. e numero 2232/2020 Repertorio, reso in data
22/10/2020 dal Tribunale di Reggio Emilia”.
pagina 5 di 12 L'appellante richiamava il principio secondo cui il Giudice, qualora riconosca fondata anche solo parzialmente un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione, deve comunque revocare integralmente il decreto ingiuntivo;
perciò, per le ragioni poste a fondamento dei primi quattro motivi di impugnazione, ne domandava la revoca.
12. L'appellante, peraltro ribadendo l'istanza istruttoria di ammissione di CTU contabile, così concludeva:
“contrariis reiectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, in integrale riforma della sentenza numero 756/2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16/06/2022 dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna:
-in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità per violazione della normativa antiusura della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo di cui all'atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor
[...]
, Notaio in Parma (Repertorio numero 92.182, Raccolta numero 27.706) e, per l'effetto, Persona_1 dichiarare ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ., che per tale finanziamento non sono dovuti interessi;
- in via subordinata alla precedente e sempre nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ., della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo di cui all'atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor , Notaio in Parma (Repertorio Persona_1 numero 92.182, Raccolta numero 27.706) e nel contratto di modifica delle condizioni del mutuo stipulato in data 09 giugno 2016 e, per l'effetto, chiede la rideterminazione del piano di ammortamento con il computo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., settimo comma;
- sempre nel merito, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, voglia accertare e dichiarare la nullità, ex combinato disposto dell'art. 117 quarto e sesto comma T.U.B. e art. 1418 cod. civ. per mancanza del requisito di forma-contenuto della clausola contrattuale che prevede il cosiddetto “tasso minimo” applicabile al mutuo ipotecario di cui all'atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor
[...]
, Notaio in Parma (Repertorio numero 92.182, Raccolta numero 27.706) e, per l'effetto, Persona_1 chiede la rideterminazione del piano di ammortamento con il computo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., settimo comma;
sempre nel merito, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo numero 2106/2020 Ingiunzione, numero 3728/2020 R.G. e numero 2232/2020 Repertorio, reso in data 22/10/2020 dal Tribunale di Reggio Emilia, in quanto, per i motivi esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
-sempre nel merito, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, voglia accertare e dichiarare la nullità della garanzia fideiussoria fino alla concorrenza di euro 500 mila, rilasciata in data 16/05/2012 da , per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione Parte_1 del contratto da parte della ”. Controparte_4
13. Si costituiva , insistendo in via preliminare per essere estromessa dal processo ai CP_1 sensi dell'art. 111 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza.
14. Si costituiva altresì , insistendo preliminarmente per la propria carenza di Parte_2 legittimazione passiva per eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute pagina 6 di 12 dall'originaria titolare del credito e, nel merito, per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza.
15. L'appello è infondato.
16. Il primo motivo di appello è infondato.
16.1. L'appellante ha contestato la violazione della disciplina antiusura, Parte_1 affermando la violazione del TSU.
In particolare, è lo stesso appellante a riportare che il tasso convenzionale di mora era stato fissato dalle parti nella misura del 9,30% (Tasso annuo nominale comunicato – 5,30% - maggiorato di quattro punti base).
L'appellante ha altresì riportato che il tasso soglia per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2012 era
8,5750%, senza tuttavia aggiungere al TEGM lo spread relativo al tasso di mora medio, come rilevato dalla Banca d'Italia.
In tal senso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il TSU non è stato superato, dovendosi aumentare il TEGM del valore indicato dai decreti ministeriali sulla base delle rilevazioni della Banca
d'Italia.
Si tratta di un principio ormai pacifico in giurisprudenza, come esemplifica la sentenza delle Sezioni
Unite n. 19597 del 18 settembre 2020. In detta pronuncia si afferma:
“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori” e che “La mancata indicazione dell'interesse di mora del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato” , donde la formula:
T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Nella specie, i punti percentuali aggiuntivi, come rilevati dalla Banca d'Italia, ammontano a 2,1.
Pertanto, come correttamente affermato dal primo giudice, aggiungendo al TEGM lo spread di 2,1 punti relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2012, il tasso soglia di usura è del 10,675%, con riferimento ai mutui ipotecari a tasso variabile.
Perciò, il tasso di mora convenzionale pari al 9,30% non supera il TSU, pari al 10,675%.
16.2. Parimenti infondata la dedotta violazione dall'art. 5, legge n. 2248/1865, all. E, non riscontrandosi alcun atto amministrativo illegittimo suscettibile di disapplicazione.
I decreti ministeriali che contengono le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia non si pongono in conflitto con la legge, ma la integrano.
pagina 7 di 12 Come già evidenziato, l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso il principio di manipolabilità del TEGM, al fine di assicurare l'omogeneità tra i valori che concorrono a determinare il tasso soglia e i valori che si intendono rapportare al tasso soglia medesimo.
In altri termini, affinché il tasso di mora convenzionale sia raffrontabile al TSU, il calcolo necessario per giungere a tale TSU deve fondarsi su un TEGM a propria volta comprensivo delle rilevazioni medie relative al tasso di mora convenzionale. Pertanto, è in tale prospettiva che le già citate Sezioni
Unite hanno definito la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
16.3. Stante l'infondatezza del primo motivo di gravame nella parte in cui domanda l'accertamento dell'usurarietà del rapporto di mutuo, sono assorbite le ulteriori contestazioni relative ai profili rimediali.
16.4. È altresì infondata la richiesta di ricalcolo del TEG disapplicando il piano di ammortamento convenuto dalle parti e applicando al suo posto la capitalizzazione semplice.
Nessun costo occulto può individuarsi a carico del mutuatario in ragione dell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese;
come efficacemente affermato da Cass. Sez. V, Ordinanza n. 27823 del 2023, la capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato", dunque, si tratta di fattispecie “del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro".
In tal senso, la richiesta di adoperare un regime di capitalizzazione semplice in luogo del regime composto concordato tra le parti deve essere disattesa.
La maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese non può riqualificarsi come “costo occulto” e, perciò, imputarsi agli interessi.
È chiaro che il regime di capitalizzazione composta risulta più oneroso per il mutuatario rispetto al regime di capitalizzazione semplice, tuttavia, è altrettanto chiaro che la valutazione in ordine alla convenienza economica del finanziamento è onere dello stesso mutuatario.
Più in particolare, è pacifico il principio in base al quale la valutazione in ordine alla convenienza economica delle condizioni del finanziamento spetta al mutuatario ed è incensurabile giudizialmente;
in tal senso, la complessa normativa bancaria pone in capo all'istituto di credito pervasivi oneri di informazione, incombendo poi in capo al mutuatario l'onere di comprendere e valutare la convenienza delle condizioni dell'affare. Il piano della validità e/o determinatezza del contratto rimane distinto.
pagina 8 di 12 In altri termini, come più volte evidenziato, “la maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non concordati dalle parti è questione estranea rispetto a quella della indeterminatezza dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. I, n. 18842 del 10 luglio 2025).
In tale prospettiva, è destituita di giuridico fondamento la richiesta di calcolo degli interessi effettivamente applicati al finanziamento (nel tentativo di dimostrare il superamento del TSU) includendovi la differenza tra il costo del finanziamento con piano di ammortamento in regime composto e il piano di ammortamento in regime semplice.
17. Il secondo motivo di gravame è infondato.
17.1. Non è stata violata la disciplina di cui all'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo.
Infatti, la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che nell'ammortamento alla francese capitalizzazione composta e anatocismo sono concetti eterogenei, non vi è capitalizzazione degli interessi, posto che “gli interessi veng[o]no comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 27823 del 2023).
Si tratta di un dato ormai acquisito dalla giurisprudenza.
Come è stato osservato, “il maggior carico di interessi del prestito non dipende, di regola, da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”
(Cass. Sez. I, n. 18842 del 10 luglio 2025).
La medesima pronuncia precisa che analoghe conclusioni valgono anche per i mutui a tasso variabile, purché il tasso risulti determinato o determinabile;
in tal senso, “è stato, quindi, ritenuto che tali principi trovano applicazione anche nel caso – rilevante nella specie – in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, osservando, quanto al profilo del divieto di anatocismo, che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale
pagina 9 di 12 residuo, è perciò stesso esclusa la capitalizzazione degli stessi, e ciò che cambia è solo la quantificazione degli interessi dovuti” (sempre Cass. Sez. I, n. 18842 del 10 luglio 2025).
Ancora, “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti” (Cass. n. 7382 del 19 marzo 2025).
Dunque, è pacifico che il piano di ammortamento alla francese non determina in sé alcuna capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; al più, occorre accertare, nella singola fattispecie, se vengono in rilievo profili di illegittimità in relazione alla violazione della disciplina in materia di trasparenza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto.
17.2. A tale ultimo riguardo, anche la contestata violazione dell'art. 117 TUB è infondata.
La già citata giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese non vi è violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., “né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n. 7382 del 19 marzo 2025).
Nella specie, nel contratto di mutuo ipotecario (doc. 3), l'allegato B indica il tipo di mutuo e riporta puntualmente il piano di ammortamento;
indica il TAN determinato sulla base dell'indice Euribor
(“Euribor 3 mesi 365 m.m.p. arrot. ai 10 cent sup. + 4,50 punti di spread”), il TAEG, il tipo di rata, la periodicità e l'importo di ogni singola rata e per ciascuna di esse la quota capitale e la quota interessi.
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non nasconde alcun “costo occulto”, né nasconde maliziosamente alcun effetto anatocistico come sostenuto dall'appellante, ma nella specie indica puntualmente le condizioni economiche e tutte le informazioni richieste dalla legge;
in particolare, il contratto di cui è causa include, in forma scritta, tutti gli elementi richiesti dalla norma, il tasso di interesse applicato ed ogni altro prezzo o condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
pagina 10 di 12 In tal senso, gli oneri informativi sono stati adempiuti e l'oggetto del contratto è determinabile, per cui la condotta della banca non è censurabile.
Pertanto, non è riscontrabile alcuna violazione della disciplina di cui all'art. 117 TUB.
18. Il terzo motivo di gravame è infondato.
L'appellante insiste per la qualificazione della clausola di tasso minimo prevista dal contratto di mutuo
(doc. 3) in termini di derivato implicito;
conseguentemente, invoca la nullità del contratto e/o nullità di detta clausola, non risultando essere state rispettate le prescrizioni formali e sostanziali previste dal
TUF.
È ormai pacifica la giurisprudenza, secondo la quale “costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor , e dunque un contratto derivato. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui
l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e
l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.”
(Cass. Sez. I, Ordinanza n. 1942 del 2025, ma cfr. anche Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657 e
Cass. n. 5151/2024).
Ne deriva che alla clausola di tasso minimo prevista dal contratto di mutuo in oggetto non può attribuirsi la natura di derivato implicito. Si tratta, infatti, di mera clausola di indicizzazione, prevista per scongiurare le conseguenze derivanti da fluttuazioni dell'indice di riferimento.
La struttura giuridica della clausola floor è quella propria delle clausole condizionali, ove l'evento futuro e incerto è individuato nell'oscillazione dell'indice e, dunque, del saggio di interesse, al di sotto di una certa soglia individuata come minima. Al verificarsi di detta condizione, il tasso applicato è quello concordato dalle parti, nella specie, il 5%
In tal senso, mediante la clausola floor si garantisce al soggetto mutuante una reddittività minima per il finanziamento concesso.
Ne deriva che la nullità della clausola e/o del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. è stata correttamente esclusa dal primo giudice.
19. I motivi quarto e quinto di gravame sono assorbiti, stante il rigetto integrale dei precedenti motivi di appello, presupponendo il loro accoglimento quello logicamente pregiudiziale dei precedenti motivi di gravame.
20. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese di lite, che liquida, per Parte_4 Parte_2 ciascuna di tali parti, in € 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1372/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISTOLFI Parte_1 C.F._1
CC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 31 ACQUI
TERMEpresso il difensore avv. BISTOLFI CC
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI IZ e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DON TEOBALDO SORAGNA 4
42016 GUASTALLApresso il difensore avv. NI IZ
(C.F. ), con il Parte_2 CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAMUSSI LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 48
29121 PIACENZApresso il difensore avv. CAMUSSI LORENZO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 756/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16 giugno 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. si opponeva al decreto ingiuntivo emesso a favore di Parte_1 [...]
per l'importo di € 352.242,00. Parte_3
pagina 1 di 12 Il decreto ingiuntivo era stato emesso per la riscossione delle somme residuali, relative al contratto di mutuo ipotecario di originari € 485.000,00, mutuo concesso alla società di cui CP_3 Pt_1
era fideiussore.
[...]
In particolare, l'opponente deduceva: 1) la violazione della normativa antiusura o, in subordine, la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. (ne conseguiva la gratuità del mutuo o, in subordine, la necessità di rideterminare gli interessi dovuti, ricalcolandoli al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 TUB.); 2) la nullità della clausola sul cd. “tasso minimo”; 3) la nullità della fideiussione per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della banca.
Domandava quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 25.02.2021 si costituiva . CP_1
Premesso di avere ceduto il credito controverso a in data 18.11.2020, Parte_2 domandava in via preliminare di essere estromessa dal processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
3. Interveniva domandando a propria volta il rigetto dell'opposizione. Parte_2
4. Rigettate le istanze istruttorie e, in particolare, la richiesta di CTU contabile formulata dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
5. Il Tribunale così decideva:
“Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente decidendo, respinga ogni contraria istanza, così provvede:
1) Respinge le domande formulate da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
2) Condanna a rifondere le spese di dite che liquida, ex D.M. n. 55/2014, in favore di Parte_1
e per ciascuna parte, Parte_3 Parte_2 in euro 15.478,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali c.p.a. e
i.v.a,., per ciascuna parte.”
5.1. In primo luogo, il Tribunale escludeva, in applicazione della costante e richiamata giurisprudenza di merito, che l'ammortamento alla francese costituisse anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c..
5.2. Il Tribunale escludeva altresì la violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria prevista dall'art. 117 TUB, non richiedendo il piano di ammortamento alla francese, quand'anche in regime di capitalizzazione composta, un'espressa approvazione del mutuatario, dovendosi ritenere tacitamente approvato, una volta conosciuto l'importo delle rate costanti.
pagina 2 di 12 5.3. Affermava anche che, quand'anche in regime di capitalizzazione composta, il piano di ammortamento alla francese non comportava l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito.
5.4. Il Tribunale non riteneva che il TSU fosse stato superato, da un lato, evidenziando l'inidoneità del software utilizzato a formulare i conteggi riportati nella citazione (in quanto software non certificato) e, dall'altro, rilevando che, pur applicando quegli stessi conteggi, il TSU non risultava effettivamente superato (infatti, occorreva sommare 2,1 punti al TEGM indicato, come indicato dalle Istruzioni della
Banca d'Italia).
5.5. Quanto alla dedotta nullità della clausola floor, premetteva che essa costituiva tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse nell'ambito del contratto di mutuo, la cui finalità era da individuarsi nella protezione dell'intermediario dalla discesa dei tassi, assicurando alla banca una remuneratività ritenuta minima per il finanziamento concesso.
In tal senso, trattandosi di clausola che concorreva a determinare il tasso creditizio, e non di clausola finanziaria, il Tribunale escludeva la violazione dell'art. 1346 c.c., oltreché la natura di derivato implicito.
5.6. Per tali ragioni, ritenuti assorbiti i motivi quarto e quinto di doglianza, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
6. Proponeva appello . Parte_1
7. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva “La nullità per contrarietà alla normativa antiusura della clausola per il computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15/05/2012 dalla CP_3
7.1. Sul punto, rilevato che al momento di stipula del contratto il tasso di mora era stato pattuito nella misura del 9,30%, contestava il superamento del TSU (8,5750%, previsto dal legislatore nel periodo 1° aprile/30 giugno 2012, per la categoria “Mutuo con garanzia reale/ipotecaria a tasso variabile qualsiasi importo”). Infatti, evidenziava che, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità e di merito, anche gli interessi di mora soggiacevano alla disciplina antiusura, perciò, poiché non vi era alcuna disposizione di legge o regolamentare legittimante la fissazione di una diversa soglia usuraria per il tasso di mora, il primo giudice aveva errato nel non ritenere nella specie superato il TSU.
Nello specifico, deduceva l'illegittimità della maggiorazione del TEGM di 2,1 punti operata dal primo giudice, in quanto non conforme alla legge, nonchè la non applicabilità, come disposto dall'art. 5, legge n. 2248/1865, all. E.
7.2. Quanto al profilo rimediale, contestava la conclusione della pronuncia delle Sezioni Unite n.
19597 del 2020, secondo cui il debitore sarebbe comunque tenuto alla corresponsione degli interessi pagina 3 di 12 corrispettivi;
infatti, giudicava detta soluzione incoerente rispetto alla finalità repressiva della disciplina antiusura.
7.3. Ancora, proseguiva affermando che la corretta applicazione della disciplina antiusura avrebbe comportato che, ai fini del calcolo del TEG, tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento, si tenesse conto anche del costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese.
In tal senso, procedendo alla disapplicazione del regime composto e sviluppando il piano di ammortamento in regime semplice, evidenziava il “costo implicito” generato dalla scelta del regime composto operata dalla Banca, pari a € 111.531,11 (ossia il risultato della differenza tra il totale degli interessi passivi calcolati in regime di interesse composto, pari a € 269.699,24, ed il totale degli interessi passivi calcolati in regime di interesse semplice, pari invece a € 158.168,14).
Calcolata la redditività per la banca del contratto e ottenuto il tasso interno di rendimento, rilevava nuovamente il superamento del TSU e, perciò, affermava la nullità della clausola relativa al computo degli interessi e dichiarava che nessun interesse era dovuto.
8. Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva “La scarsa trasparenza da parte della
nella comunicazione del tasso convenzionale ex art. 1284 cod. civ. contenuta nel contratto CP_1 di mutuo fondiario di cui all' Atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor , Notaio Persona_1 in Parma (Repertorio numero 92.182, Raccolta numero 27.706) e la violazione dell'art. 1283 c.c.”.
In particolare, l'appellante affermava la violazione da parte del primo giudice: a) dell'art. 821 comma 3
c.c., che impone il calcolo lineare e graduale degli interessi, i quali maturano giorno per giorno;
b) dell'art. 1284, commi 1 e 3 c.c., che impone di indicare nel contratto bancario in forma scritta il tasso effettivamente applicato “in ragione d'anno”; c) dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo;
d) dell'art. 117 TUB, che impone a pena di nullità di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato ed ogni altro prezzo o condizione praticati.
8.1. Richiamata giurisprudenza nazionale e della Corte Europea, oltreché la funzione della disciplina in materia di trasparenza bancaria, affermava che, in base al combinato disposto degli artt. 821, comma 3
e 1284, comma 1 c.c., gli interessi dei mutui e dei finanziamenti vanno calcolati “in regime semplice”, senza alcuna capitalizzazione, salvo diversa volontà manifestata espressamente dalle parti nel regolamento contrattuale.
In tal senso, nella specie, prevedendo la clausola numero 02 del contratto la restituzione del capitale mutuato di € 485.000,00 in diciotto anni, “mediante il pagamento di numero 216 (duecentosedici) rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi16 … con cadenza mensile a partire dal 15 giugno 2012 e fino al 15 maggio 2030, dell'importo unitario di euro 3.488,78, come da piano di
pagina 4 di 12 ammortamento che si allega a questo atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e
Sostanziale”, senza però ulteriore indicazione circa il regime di calcolo impiegato per il computo degli interessi, non era possibile conseguire un'univoca determinazione del prezzo e delle imputazioni a rimborso dell'obbligazione principale e quindi un consapevole consenso dell'impegno assunto.
8.2. Peraltro, ribadite le differenze funzionali e strutturali tra interessi semplici e composti, censurava le conclusioni della sentenza, implicando il piano di rimborso cosiddetto “alla francese” necessariamente la capitalizzazione di interessi in regime composto.
Contestata altresì la distinzione tra interessi “scaduti” o “maturati” (riguardando il divieto di anatocismo ogni tipologia di interessi su interessi, a prescindere che siano scaduti ed esigibili o solo contabilmente scaduti), ribadiva che l'effetto anatocistico proprio dei piani di ammortamento in capitalizzazione composta sarebbe da individuare e quantificare nel “costo occulto” rappresentato dalla differenza tra il totale degli interessi passivi calcolati secondo il piano di ammortamento in regime di interesse composto ed il totale degli interessi passivi dovuti secondo il piano di ammortamento redatto in regime di interesse semplice.
Perciò, non dichiarando il contratto il regime di capitalizzazione del piano di ammortamento del prestito, il mutuatario non aveva effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.
9. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contestava “La nullità della clausola che prevede il cosiddetto “tasso minimo” nel contratto di mutuo fondiario di cui all' Atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor , Notaio in Parma (Repertorio numero 92.182, Raccolta numero Persona_1
27.706)”.
Sul punto, contestava la decisione del primo giudice, poiché l'inserimento della clausola floor, ossia di un derivato, avrebbe dovuto richiedere l'adesione espressa del cliente mutuatario;
perciò, in mancanza del consenso della mutuataria, il contratto era da reputarsi affetto da nullità ex art. 1418 c.c. per difetto di un elemento essenziale.
Ad ogni modo, anche ritenendo valida in astratto la clausola floor, ne contestava, nella specie, la nullità per violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria ex artt. 117 e 119 TUB.
10. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduceva “La nullità della fideiussione rilasciata in occasione della stipula del contratto di mutuo ipotecario da ". Parte_1
Infatti, avendo la banca mutuante posto in essere una condotta usuraria, il fideiussore Pt_1
doveva ritenersi sollevato dall'obbligazione di garanzia rilasciata in data 16.05.2012
[...] nell'interesse della CP_3
11. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante domandava “La revoca del decreto ingiuntivo numero 2106/2020 Ingiunzione, numero 3728/2020 R.G. e numero 2232/2020 Repertorio, reso in data
22/10/2020 dal Tribunale di Reggio Emilia”.
pagina 5 di 12 L'appellante richiamava il principio secondo cui il Giudice, qualora riconosca fondata anche solo parzialmente un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione, deve comunque revocare integralmente il decreto ingiuntivo;
perciò, per le ragioni poste a fondamento dei primi quattro motivi di impugnazione, ne domandava la revoca.
12. L'appellante, peraltro ribadendo l'istanza istruttoria di ammissione di CTU contabile, così concludeva:
“contrariis reiectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, in integrale riforma della sentenza numero 756/2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16/06/2022 dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna:
-in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità per violazione della normativa antiusura della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo di cui all'atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor
[...]
, Notaio in Parma (Repertorio numero 92.182, Raccolta numero 27.706) e, per l'effetto, Persona_1 dichiarare ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ., che per tale finanziamento non sono dovuti interessi;
- in via subordinata alla precedente e sempre nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ., della clausola relativa al computo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo di cui all'atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor , Notaio in Parma (Repertorio Persona_1 numero 92.182, Raccolta numero 27.706) e nel contratto di modifica delle condizioni del mutuo stipulato in data 09 giugno 2016 e, per l'effetto, chiede la rideterminazione del piano di ammortamento con il computo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., settimo comma;
- sempre nel merito, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, voglia accertare e dichiarare la nullità, ex combinato disposto dell'art. 117 quarto e sesto comma T.U.B. e art. 1418 cod. civ. per mancanza del requisito di forma-contenuto della clausola contrattuale che prevede il cosiddetto “tasso minimo” applicabile al mutuo ipotecario di cui all'atto 15 maggio 2012 a rogito del dottor
[...]
, Notaio in Parma (Repertorio numero 92.182, Raccolta numero 27.706) e, per l'effetto, Persona_1 chiede la rideterminazione del piano di ammortamento con il computo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., settimo comma;
sempre nel merito, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo numero 2106/2020 Ingiunzione, numero 3728/2020 R.G. e numero 2232/2020 Repertorio, reso in data 22/10/2020 dal Tribunale di Reggio Emilia, in quanto, per i motivi esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
-sempre nel merito, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, voglia accertare e dichiarare la nullità della garanzia fideiussoria fino alla concorrenza di euro 500 mila, rilasciata in data 16/05/2012 da , per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione Parte_1 del contratto da parte della ”. Controparte_4
13. Si costituiva , insistendo in via preliminare per essere estromessa dal processo ai CP_1 sensi dell'art. 111 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza.
14. Si costituiva altresì , insistendo preliminarmente per la propria carenza di Parte_2 legittimazione passiva per eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute pagina 6 di 12 dall'originaria titolare del credito e, nel merito, per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza.
15. L'appello è infondato.
16. Il primo motivo di appello è infondato.
16.1. L'appellante ha contestato la violazione della disciplina antiusura, Parte_1 affermando la violazione del TSU.
In particolare, è lo stesso appellante a riportare che il tasso convenzionale di mora era stato fissato dalle parti nella misura del 9,30% (Tasso annuo nominale comunicato – 5,30% - maggiorato di quattro punti base).
L'appellante ha altresì riportato che il tasso soglia per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2012 era
8,5750%, senza tuttavia aggiungere al TEGM lo spread relativo al tasso di mora medio, come rilevato dalla Banca d'Italia.
In tal senso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il TSU non è stato superato, dovendosi aumentare il TEGM del valore indicato dai decreti ministeriali sulla base delle rilevazioni della Banca
d'Italia.
Si tratta di un principio ormai pacifico in giurisprudenza, come esemplifica la sentenza delle Sezioni
Unite n. 19597 del 18 settembre 2020. In detta pronuncia si afferma:
“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori” e che “La mancata indicazione dell'interesse di mora del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato” , donde la formula:
T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Nella specie, i punti percentuali aggiuntivi, come rilevati dalla Banca d'Italia, ammontano a 2,1.
Pertanto, come correttamente affermato dal primo giudice, aggiungendo al TEGM lo spread di 2,1 punti relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2012, il tasso soglia di usura è del 10,675%, con riferimento ai mutui ipotecari a tasso variabile.
Perciò, il tasso di mora convenzionale pari al 9,30% non supera il TSU, pari al 10,675%.
16.2. Parimenti infondata la dedotta violazione dall'art. 5, legge n. 2248/1865, all. E, non riscontrandosi alcun atto amministrativo illegittimo suscettibile di disapplicazione.
I decreti ministeriali che contengono le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia non si pongono in conflitto con la legge, ma la integrano.
pagina 7 di 12 Come già evidenziato, l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso il principio di manipolabilità del TEGM, al fine di assicurare l'omogeneità tra i valori che concorrono a determinare il tasso soglia e i valori che si intendono rapportare al tasso soglia medesimo.
In altri termini, affinché il tasso di mora convenzionale sia raffrontabile al TSU, il calcolo necessario per giungere a tale TSU deve fondarsi su un TEGM a propria volta comprensivo delle rilevazioni medie relative al tasso di mora convenzionale. Pertanto, è in tale prospettiva che le già citate Sezioni
Unite hanno definito la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
16.3. Stante l'infondatezza del primo motivo di gravame nella parte in cui domanda l'accertamento dell'usurarietà del rapporto di mutuo, sono assorbite le ulteriori contestazioni relative ai profili rimediali.
16.4. È altresì infondata la richiesta di ricalcolo del TEG disapplicando il piano di ammortamento convenuto dalle parti e applicando al suo posto la capitalizzazione semplice.
Nessun costo occulto può individuarsi a carico del mutuatario in ragione dell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese;
come efficacemente affermato da Cass. Sez. V, Ordinanza n. 27823 del 2023, la capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato", dunque, si tratta di fattispecie “del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro".
In tal senso, la richiesta di adoperare un regime di capitalizzazione semplice in luogo del regime composto concordato tra le parti deve essere disattesa.
La maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese non può riqualificarsi come “costo occulto” e, perciò, imputarsi agli interessi.
È chiaro che il regime di capitalizzazione composta risulta più oneroso per il mutuatario rispetto al regime di capitalizzazione semplice, tuttavia, è altrettanto chiaro che la valutazione in ordine alla convenienza economica del finanziamento è onere dello stesso mutuatario.
Più in particolare, è pacifico il principio in base al quale la valutazione in ordine alla convenienza economica delle condizioni del finanziamento spetta al mutuatario ed è incensurabile giudizialmente;
in tal senso, la complessa normativa bancaria pone in capo all'istituto di credito pervasivi oneri di informazione, incombendo poi in capo al mutuatario l'onere di comprendere e valutare la convenienza delle condizioni dell'affare. Il piano della validità e/o determinatezza del contratto rimane distinto.
pagina 8 di 12 In altri termini, come più volte evidenziato, “la maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non concordati dalle parti è questione estranea rispetto a quella della indeterminatezza dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. I, n. 18842 del 10 luglio 2025).
In tale prospettiva, è destituita di giuridico fondamento la richiesta di calcolo degli interessi effettivamente applicati al finanziamento (nel tentativo di dimostrare il superamento del TSU) includendovi la differenza tra il costo del finanziamento con piano di ammortamento in regime composto e il piano di ammortamento in regime semplice.
17. Il secondo motivo di gravame è infondato.
17.1. Non è stata violata la disciplina di cui all'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo.
Infatti, la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che nell'ammortamento alla francese capitalizzazione composta e anatocismo sono concetti eterogenei, non vi è capitalizzazione degli interessi, posto che “gli interessi veng[o]no comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 27823 del 2023).
Si tratta di un dato ormai acquisito dalla giurisprudenza.
Come è stato osservato, “il maggior carico di interessi del prestito non dipende, di regola, da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”
(Cass. Sez. I, n. 18842 del 10 luglio 2025).
La medesima pronuncia precisa che analoghe conclusioni valgono anche per i mutui a tasso variabile, purché il tasso risulti determinato o determinabile;
in tal senso, “è stato, quindi, ritenuto che tali principi trovano applicazione anche nel caso – rilevante nella specie – in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, osservando, quanto al profilo del divieto di anatocismo, che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale
pagina 9 di 12 residuo, è perciò stesso esclusa la capitalizzazione degli stessi, e ciò che cambia è solo la quantificazione degli interessi dovuti” (sempre Cass. Sez. I, n. 18842 del 10 luglio 2025).
Ancora, “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti” (Cass. n. 7382 del 19 marzo 2025).
Dunque, è pacifico che il piano di ammortamento alla francese non determina in sé alcuna capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; al più, occorre accertare, nella singola fattispecie, se vengono in rilievo profili di illegittimità in relazione alla violazione della disciplina in materia di trasparenza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto.
17.2. A tale ultimo riguardo, anche la contestata violazione dell'art. 117 TUB è infondata.
La già citata giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese non vi è violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., “né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n. 7382 del 19 marzo 2025).
Nella specie, nel contratto di mutuo ipotecario (doc. 3), l'allegato B indica il tipo di mutuo e riporta puntualmente il piano di ammortamento;
indica il TAN determinato sulla base dell'indice Euribor
(“Euribor 3 mesi 365 m.m.p. arrot. ai 10 cent sup. + 4,50 punti di spread”), il TAEG, il tipo di rata, la periodicità e l'importo di ogni singola rata e per ciascuna di esse la quota capitale e la quota interessi.
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non nasconde alcun “costo occulto”, né nasconde maliziosamente alcun effetto anatocistico come sostenuto dall'appellante, ma nella specie indica puntualmente le condizioni economiche e tutte le informazioni richieste dalla legge;
in particolare, il contratto di cui è causa include, in forma scritta, tutti gli elementi richiesti dalla norma, il tasso di interesse applicato ed ogni altro prezzo o condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
pagina 10 di 12 In tal senso, gli oneri informativi sono stati adempiuti e l'oggetto del contratto è determinabile, per cui la condotta della banca non è censurabile.
Pertanto, non è riscontrabile alcuna violazione della disciplina di cui all'art. 117 TUB.
18. Il terzo motivo di gravame è infondato.
L'appellante insiste per la qualificazione della clausola di tasso minimo prevista dal contratto di mutuo
(doc. 3) in termini di derivato implicito;
conseguentemente, invoca la nullità del contratto e/o nullità di detta clausola, non risultando essere state rispettate le prescrizioni formali e sostanziali previste dal
TUF.
È ormai pacifica la giurisprudenza, secondo la quale “costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor , e dunque un contratto derivato. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui
l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e
l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.”
(Cass. Sez. I, Ordinanza n. 1942 del 2025, ma cfr. anche Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657 e
Cass. n. 5151/2024).
Ne deriva che alla clausola di tasso minimo prevista dal contratto di mutuo in oggetto non può attribuirsi la natura di derivato implicito. Si tratta, infatti, di mera clausola di indicizzazione, prevista per scongiurare le conseguenze derivanti da fluttuazioni dell'indice di riferimento.
La struttura giuridica della clausola floor è quella propria delle clausole condizionali, ove l'evento futuro e incerto è individuato nell'oscillazione dell'indice e, dunque, del saggio di interesse, al di sotto di una certa soglia individuata come minima. Al verificarsi di detta condizione, il tasso applicato è quello concordato dalle parti, nella specie, il 5%
In tal senso, mediante la clausola floor si garantisce al soggetto mutuante una reddittività minima per il finanziamento concesso.
Ne deriva che la nullità della clausola e/o del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. è stata correttamente esclusa dal primo giudice.
19. I motivi quarto e quinto di gravame sono assorbiti, stante il rigetto integrale dei precedenti motivi di appello, presupponendo il loro accoglimento quello logicamente pregiudiziale dei precedenti motivi di gravame.
20. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese di lite, che liquida, per Parte_4 Parte_2 ciascuna di tali parti, in € 14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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