Sentenza 11 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 9783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9783 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09783/2025REG.PROV.COLL.
N. 07813/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7813 del 2024, proposto da En FU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Cadeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tommaso Paparo in Roma, via Lazio 9;
Ministero dell’economia e delle finanze, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 11 luglio 2024, n. 14053, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere UC LE CI e udito per parte appellata l’avvocato Tommaso Paparo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento prot. n. GSWEB/P20190342735 del 19 agosto 2019, con il quale il Gestore dei servizi energetici ha negato l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al d.m. 6 luglio 2012, per l’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica on-shore contrassegnato dal codice FER003508, sito nel Comune di Filiano (PZ), di cui è soggetto responsabile l’odierna appellante En FU S.r.l.
2. Il provvedimento di diniego si fonda sull’accertamento dell’artato frazionamento di un unico impianto, costituito, secondo il GS, dall’impianto sopra indicato e da un ulteriore impianto alimentato dalla medesima fonte, contrassegnato dal codice FER003510 e nella titolarità del Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione S.r.l.
2.1. Come indici rivelatori dell’artato frazionamento, il GS ha valorizzato i seguenti elementi:
a) l’identità della particella catastale (foglio n. 4, particella n. 43 del catasto dei terreni del Comune di Filiano) su cui insistono entrambi gli impianti;
b) il collegamento sostanziale tra le due società, desunto dal ruolo del sig. IC CH, che rivestiva contemporaneamente le cariche di amministratore unico della En FU S.r.l., di membro del consiglio direttivo del Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione e di institore della società Staff Consulting S.r.l. in liquidazione, socia del Consorzio. Egli, inoltre, deteneva il 50% delle quote della Finparma S.r.l., la quale a sua volta possedeva il 37,5% delle quote di En FU S.r.l.;
c) la coincidenza delle date di richiesta dei titoli autorizzativi, entrambe risalenti all’11 maggio 2013;
d) l’unicità del preventivo di connessione alla rete, identificato con il codice di rintracciabilità T0033266.
2.2. Sulla base di tali riscontri, il GS ha concluso che:
a) i due impianti, ciascuno di potenza pari a 0,195 MW, « costituiscono un unico impianto di potenza complessiva pari a 0,390 MW »;
b) nella domanda di iscrizione al Registro 2014 (FERE/A/28/04/2014/146112) relativa all’impianto FER003508, il soggetto responsabile ha dichiarato un dato di potenza nominale non veritiero, beneficiando così – ai fini della formazione della graduatoria – del vantaggio derivante dall’applicazione del criterio di priorità di cui all’art. 10, comma 3, lett. g), del d.m. 6 luglio 2012, altrimenti non spettante;
c) conseguentemente, deve disporsi la decadenza dell’impianto FER003508 dalla graduatoria e il diniego della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti.
3. Avverso il sopra indicato provvedimento En FU ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio, che lo ha respinto con sentenza della sezione terza ter, n. 14053 dell’11 luglio 2024.
3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto, infatti, sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’artato frazionamento, in particolare evidenziando che:
a) la sussistenza del « sostanziale collegamento societario » – richiesto dalle regole applicative del d.m. 6 luglio 2012 ai fini del riscontro della fattispecie in esame – è data dalla concentrazione, in capo alla medesima persona fisica, di rilevanti incarichi di rappresentanza e direzione nei due enti, idonei a conferirgli un effettivo potere di incidenza sulla gestione sociale (cfr., in particolare, l’art. 11 dello Statuto del Consorzio);
b) si individuano, altresì, ulteriori indici significativi di collegamento, correttamente valorizzati dal GS, quali la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo, la unicità del preventivo di connessione alla rete e l’identità delle particelle catastali su cui insistono i due impianti;
c) non rileva, invece, la circostanza che l’appellante avesse presentato una precedente domanda di partecipazione al registro del 2013 (rimanendone esclusa), giacché la vicenda – e la conseguente verifica del GS – attiene all’annualità 2014;
4. En FU ha interposto appella avverso la predetta sentenza, affidato ad un unico motivo di gravame, per « violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma 2 D.M. 06/07/2012, nonché del paragrafo 1.3.3.2 delle Procedure Applicative del medesimo D.M. contenente i regolamenti operativi per le procedure d’asta e per le procedure di iscrizione ai registri. Eccesso di potere - Insussistenza di un benchè minimo collegamento tra la società En FU s.r.l. ed il Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione. Insussistenza dell’artato frazionamento».
5. Si è costituito, per resistere al ricorso, il GS.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Nell’unico motivo di ricorso, l’appellante contesta la sussistenza dei presupposti dell’artato frazionamento deducendo, in sintesi, che:
a) il « collegamento sostanziale » richiesto dall’art. 5, comma 2, del d.m. 6 luglio 2012 e dalle relative regole applicative non corrisponde ad un mero “intreccio” societario, ma postula un collegamento particolarmente qualificato, tale da esprimere una reale unicità dell’iniziativa imprenditoriale;
b) i ruoli ricoperti dal sig. CH all’interno dei due enti non dimostrano, invece, l’esistenza di un centro decisionale unitario. Infatti, nel Consorzio Pro.Ge.A. egli era soltanto membro del Consiglio direttivo, organo privo di rappresentanza esterna e di poteri di ordinaria amministrazione, in concreto estraneo alle decisioni relative alla realizzazione dell’impianto eolico oggetto di causa;
c) gli ulteriori indici valorizzati dal GS – coincidenza delle date dei titoli autorizzativi e unicità del preventivo di connessione – rappresentano circostanze accidentali e del tutto “fisiologiche”, trattandosi di impianti ubicati nello stesso territorio comunale e sviluppati dagli stessi tecnici;
d) l’assenza di una progettualità unitaria è infine dimostrata dal fatto che solo l’impianto di En FU ha chiesto l’iscrizione al Registro 2013 (da cui è risultata esclusa, non rientrando nel contingente di potenza). La comune partecipazione di En FU e Pro.Ge.A. alla procedura relativa al 2014 costituisce, dunque, una mera casualità.
9. Il motivo è infondato.
10. Questa sezione, nell’esaminare censure di tenore analogo a quelle formulate dall’appellante, relative a fattispecie di artato frazionamento di impianti eolici on shore, ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione ( ex multis, sent. nn, 1096, 4350, 4351, 5424, 5437, 5436, 5432, 5424, 5439, 5440, 4350, 4351, 5424 del 2025) ha statuito che:
- sul piano probatorio, la sussistenza dell’artato frazionamento non richiede la dimostrazione della violazione, da parte del soggetto responsabile, del criterio di equa remunerazione degli investimenti e tanto meno una specifica motivazione sul punto, essendo, viceversa, sufficiente che la fattispecie possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato sez. II 8 agosto 2023, n. 7706);
- le procedure applicative adottate dal GS (punto 1.3.3.2) dando concretezza alla nozione di riconducibilità, a livello societario, degli impianti a un unico produttore, annoverano tra le figure sintomatiche dell’unicità dell’impianto una fattispecie aggiuntiva e autonoma rispetto a quelle contemplate dalla disciplina del Codice civile agli artt. 2359 e 2497, consentendo, pertanto, di prescindere, ai fini della configurazione dell’artato frazionamento, dalla necessità di un’esatta sovrapposizione con le fattispecie civilistiche (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2024, n. 5247; id . 31 luglio 2023, n. 7402);
- la coincidenza o prossimità delle date relative alle fasi di costruzione e autorizzazione è elemento che, unito a quelli della contiguità e della riconducibilità a un medesimo imprenditore in una valutazione globale, dimostra l’esistenza di un artato frazionamento.
11. Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dal GS e ritenuti decisivi dal giudice di primo grado si collocano esattamente nel solco dei principi ora richiamati e consentono di affermare, con adeguato grado di precisione e coerenza logica, la sussistenza dell’artato frazionamento.
12. Non è in discussione, in primo luogo, l’esistenza del presupposto oggettivo della fattispecie, costituito dall’ubicazione degli impianti FER003508 e FER003510, alimentati dalla stessa fonte eolica, sulla medesima particella catastale (foglio n. 4, particella n. 43).
12.1. Le contestazioni formulate dall’appellante attengono unicamente all’elemento soggettivo della fattispecie, ossia alla circostanza che gli impianti siano effettivamente « nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore » (cfr. art. 5, comma 2 del d.m. 6 luglio 2012).
13. Ciò premesso, non si condivide l’assunto secondo cui l’accertamento del “ collegamento sostanziale ”, sintomatico della riconducibilità ad un unico produttore ai sensi delle procedure applicative (par.1.3.3.2) del decreto, richiederebbe la dimostrazione di un potere di direzione esclusiva sul modello delle fattispecie civilistiche di controllo, tale per cui le iniziative imprenditoriali dovrebbero risultare « decise da un’unica persona, che esercita un’influenza determinante in entrambi i soggetti e che, nel caso di specie » (cfr. par I.3 dell’appello). Il collegamento sostanziale costituisce, infatti, figura autonoma, più ampia e flessibile delle ipotesi codificate, desumibile dall’analisi complessiva di elementi soggettivi e oggettivi, nella loro interrelazione.
13.1 Nel caso di specie, la concentrazione, in capo alla medesima persona fisica, di ruoli di amministrazione e gestione in entrambi i soggetti titolari degli impianti – amministratore unico dell’appellante, componente dell’organo decisionale del Consorzio e institore di una società consorziata – cui si affiancano la titolarità indiretta (per il tramite di Finparma) di una partecipazione societaria rilevante in En FU e la qualifica di institore di una delle società (Staff Consulting) socie del Consorzio, costituiscono un insieme di elementi idonei a fondare la riconducibilità delle iniziative a un’unica sfera decisionale. La circostanza che tale intreccio non integri i presupposti dell’art. 2359 c.c. non rileva, poiché la normativa di settore e le relative regole applicative contemplano espressamente la possibilità di ravvisare l’unicità dell’impianto anche in assenza di controllo societario in senso tecnico.
14. Quanto, in particolare, alle contestazioni relative al ruolo svolto dal sig. CH in seno al Consorzio – ruolo che, secondo l’appellante, non gli avrebbe consentito di incidere in modo determinante sulle scelte gestionali – l’argomento manifesta l’adesione ad un interpretazione particolarmente restrittiva del requisito soggettivo in esame, già disattesa dalla giurisprudenza, sopra richiamata, secondo cui la presenza della stessa persona fisica negli organi di gestione dell’ente è di per sé elemento sintomatico di convergenza decisionale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025, n. 5432).
14.2. L’attribuzione al solo Presidente del potere di rappresentanza esterna (art. 12 dello Statuto) non neutralizza la rilevanza della partecipazione del sig. CH al Consiglio direttivo, organo competente a deliberare su profili strategici e a indirizzare l’attività del Consorzio; né il carattere collegiale delle decisioni del Consorzio (art. 11) attenua la valenza di tale partecipazione, la quale implica di per sé un concorso attivo alla formazione della volontà dell’ente.
14.3. Va infatti considerato che (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 febbraio 2025, n. 1096, pronunciatasi sul medesimo Consorzio Pro.Ge.A.):
- il Consiglio direttivo si componeva di soli tre membri e deliberava all’unanimità per le decisioni di maggiore rilievo organizzativo – quali la nomina dei direttori di progetto e di area (cfr. art. 11 dello Statuto) – con conseguente rafforzamento della valenza indiziaria derivante dalla presenza del medesimo soggetto in entrambi i centri decisionali;
- la nomina dei componenti dell’organo era riservata ai consorziati, ciascuno dei quali titolato anche alla designazione di un numero di consiglieri supplenti pari a quello dei consiglieri effettivi (art. 10);
- assume pertanto rilievo, nel quadro complessivo degli elementi soggettivi, anche la posizione del sig. CH quale institore – e dunque preposto alla gestione dell’impresa ai sensi dell’art. 2203 c.c. – della Staff Consulting S.r.l. in liquidazione, una delle tre società consorziate.
15. Parimenti infondata appare la censura inerente alla pretesa irrilevanza degli ulteriori indici valorizzati nel provvedimento, che non possono essere svalutati come fenomeni contingenti, dovuti al coinvolgimento degli stessi tecnici o alla collocazione territoriale degli impianti.
15.1. Tali elementi costituiscono, infatti, indici tipici dell’unitarietà dell’iniziativa e assumono particolare rilievo proprio quando, come nel caso di specie, si affiancano ad altrettanto significativi elementi soggettivi.
15.2. Non può essere condivisa, pertanto, la visione atomistica propugnata dall’appellante, atteso che l’artato frazionamento – in ragione del carattere elusivo della fattispecie – emerge dalla valutazione complessiva e unitaria di una pluralità di elementi indiziari. Questi, isolatamente considerati, possono anche presentare margini di equivocità e prestarsi a letture alternative; nondimeno, letti nella loro reciproca interrelazione, manifestano una convergenza univoca verso l’unitaria iniziativa imprenditoriale contestata.
16. Nemmeno è idonea a infirmare la ricostruzione operata dal GS la mera circostanza che, nell’annualità precedente (2013), solo l’impianto En FU avesse presentato domanda di iscrizione al Registro. L’artato frazionamento attiene, infatti, alla struttura sostanziale dell’operazione imprenditoriale, risultante dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, e non alle scelte dei soggetti in merito all’accesso, o meno, alle procedure di incentivazione, che possono essere in concreto condizionate da una pluralità di fattori contingenti.
17. Dall’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi sopra richiamati emerge, in definitiva, un quadro istruttorio coerente, fondato su indici rivelatori dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 5, comma 2, del d.m. 6 luglio 2012, dal quale era ragionevole desumere che i due impianti costituissero articolazioni di un’unica iniziativa imprenditoriale, artificiosamente rappresentata come duplice. Il provvedimento del GS risulta, pertanto, immune dai vizi denunciati.
18. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
18.1. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi liquidate a favore del GS e a carico della società appellante, nella misura indicata in dispositivo.
18.2. Nulla deve disporsi per il Ministero dell’economia e delle finanze, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al GS le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IG IA IN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
UC LE CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC LE CI | IG IA IN |
IL SEGRETARIO