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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/12/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2852/2023 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 corrente in via del Fanghetto, 6, Caselle Torinese (TO), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Perotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Torino, Via Michele Schina, 7, giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente all'atto di citazione;
attrice contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , corrente in località Cavezzino, CP_2
2 UA OI (TO), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, Via
Donati, 5, giusta procura alle liti depositata in telematico unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.05.2024; convenuta
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., del convenuto Parte_2
a 9
[...] per i fatti di cui in narrativa e per gli effetti condannare il CP_2 convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice in conseguenza dell'emarginato sinistro che si quantificano nella misura di
€16.187,01 per capitale oltre alle spese stragiudiziali quantificate in
€2.260,00 oltre interessi moratori e rivalutazione e così per la somma complessiva di 18.447,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale dovesse accertare una concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro in capo all'esponente e/o ad altri soggetti, terzi chiamati o intervenuti, graduarsi la responsabilità dei singoli in ragione dell'apporto di ciascuno alla causazione del danno. In via istruttoria: A) Si insta per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel 2021 sulla macchina FENDT 85 E Parte_3
tg BD586E sono state eseguite le riparazioni di cui Parte_4 alle fatture che mi si rammostrano (doc.3)? 2. Vero che in conseguenza dell'incagliamento di materiale all'interno del gruppo coltelli si rendevano necessarie anche le riparazioni di cui al preventivo che mi si rammostra
(doc.4)? 3. Vero che nulla osta ad eseguire la trinciatura del grano con macchinari allestiti con rompi granella? 4. Vero che la casa produttrice della macchina Parte_5 declina ogni responsabilità per danni alla macchina provocati da corpi estranei che possono essere raccolti, che il rilevatore dei metalli garantisce una protezione incompleta contro i danni causati da corpi estranei, in particolare manca di riconoscere pietre e rocce, calcestruzzo senza acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, legno, rame e ottone
(doc.11)? Si indica quale testimone sulle sopra dedotte circostanze il sig.
dom. in Cuneo. B) in caso di avversa e documentata Testimone_1 contestazione dei danni disporsi CTU estimativa del danno patito dal mezzo di proprietà dell'attrice in conseguenza del sinistro;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, successive occorrende e tassa di registro”
.
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Ivrea, Respingere le domande proposte dalla in quanto infondate. Parte_1
Col favore delle spese di giudizio oltre rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 a 9 § Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.09.2023, la
[...] ha convenuto in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Ivrea, , quale titolare dell'omonima CP_2 azienda agricola, esponendo le seguenti circostanze:
- che, in data 17.06.2021, la propria macchina agricola, denominata
“Trincia Fendt Katana 85 e rompigranella” e targata BD586E, era in funzione presso i campi coltivati di UA OI (TO) di proprietà dell'azienda agricola di , allorquando ha urtato con CP_2 del “materiale ferroso” giacente sul terreno;
- che l'impatto ha provocato ingenti danni alla propria macchina agricola, quantificati complessivamente in euro 16.187,01 (cfr.
Preventivo riparazione integrale danni, prodotto sub. 4) da parte attrice), e che, onde ripristinare tempestivamente le funzionalità del macchinario, l'attrice si è limitata a far eseguire una riparazione parziale del medesimo (cfr. Fatture riparazione parziale dei danni, prodotte sub. 3) da parte attrice);
- che l'evento dannoso è stato nell'immediatezza comunicato al titolare dell'azienda agricola, , il quale ha provveduto CP_2
a denunziare l'occorso alla propria compagnia di assicurazioni,
[...]
Controparte_3
- che la compagnia assicurativa, a seguito dell'apertura della pratica n. 1.0629.99.000855, ha negato qualsivoglia richiesta risarcitoria alla adducendo che “alla luce degli Parte_1 accertamenti esperiti, premesso che non è stata dimostrata la responsabilità dell'assicurato nella causazione del danno, le condizioni di polizza escludono la terzietà tra le parti nel caso di danno occorso a soggetti che partecipavano alle attività indicate in polizza, come nel caso in oggetto;
non è pertanto possibile formulare alcuna offerta per il pregiudizio occorso” (cfr. Cont Respingimento sinistro – , prodotto sub. 7) da parte CP_2 attrice).
In ragione di quanto sopra, la società attrice ha domandato l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, ex art. 2043
c.c.) di , quale titolare dell'omonima azienda agricola, con CP_2 conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti in ragione dell'occorso e al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
Pag. 3 a 9 Si è costituito in giudizio , quale titolare dell'omonima CP_2 azienda agricola corrente in UA OI (TO), il quale ha contestato tanto in fatto quanto in diritto la domanda ex adverso spigata, insistendo per il rigetto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione ex art. 189, ultimo comma c.p.c. all'udienza figurata del
28.10.2025.
***
§ Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. e sulla prova del nesso di causalità tra il danno patito e l'occorso.
Preliminarmente giova svolgere alcune considerazioni in diritto, volte a orientare la decisione.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In applicazione di tale norma, che configura quale caso di responsabilità oggettiva del custode, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spettando, di contro, al custode la prova liberatoria, mediante la positiva dimostrazione del caso fortuito (ovverosia, di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità).
Tuttavia, in ordine alla prova del nesso di causalità, la Suprema Corte ha precisato che “l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (cfr.
Cass., Sez. III, Ordinanza n. 20986 del 18.07.2023).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità oggettiva in esame, il danneggiato ha l'onere di fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: il soggetto che riferisce di aver subito un danno deve, infatti, dimostrare che l'evento dannoso è stato concretamente provocato dalla res in custodia e non da altri e diversi fattori causali, di talché non si
Pag. 4 a 9 ritiene, a tal fine, sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr.
Cass. Sez. III, Ordinanza n. 12760 del 9.05.2024).
Facendo applicazione dei principi di diritto sopraenunciati e avallati dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda spiegata dalla
[...]
volta ad accertare la responsabilità Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. di , in qualità di titolare CP_2 dell'omonima azienda agricola, in relazione al sinistro verificatosi in data
17.06.2021 presso i terreni di UA OI (TO) di proprietà del medesimo, non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
In primo luogo, giova osservare come la parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio, atteso che la medesima non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il danno riportato dalla propria macchina agricola “ ” sia stato effettivamente Parte_5 provocato da un oggetto metallico rinvenuto sui terreni dell'Azienda agricola convenuta, verosimilmente riconducibile ad una seminatrice di proprietà di . CP_2
In particolare, la società attrice non ha chiarito le caratteristiche fisiche del presunto oggetto metallico, limitandosi a qualificarlo come mero “materiale ferroso”, né tantomeno è riuscita a dimostrare che quest'ultimo abbia materialmente cagionato il danno, atteso che non è stata fornita alcuna prova dell'effettivo ritrovamento del reperto ferroso sul fondo dell'azienda agricola convenuta.
Si è già avuto modo di anticipare che, in materia responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il soggetto danneggiato è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza della cosa nella sfera di custodia del convenuto, ma anche il nesso eziologico tra la cosa stessa e l'evento dannoso.
Tuttavia, la prova del nesso di causalità tra la res danneggiante e il danno lamentato non può essere oggetto di presunzioni semplici e prive, peraltro, di un adeguato riscontro probatorio, ma deve emergere da un quadro di elementi oggettivi e specifici. Soltanto una volta fornita tale prova, può operare la presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può
Pag. 5 a 9 liberarsi esclusivamente dimostrando il caso fortuito;
di contro, in difetto di tali elementi, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, la ha omesso di produrre in Parte_1 giudizio alcuna documentazione ovvero alcun rilievo immediatamente coevo al verificarsi del sinistro, in grado di attestare sia la conformazione dell'oggetto metallico in questione, sia l'effettivo ritrovamento del medesimo nel luogo e nel giorno dell'accaduto.
La domanda attorea, già di per sé carente sotto il profilo della prova del nesso causale, risulta ulteriormente indebolita dall'assenza di qualsiasi ulteriore elemento idoneo a dimostrare la natura nonché le caratteristiche tecniche del presunto componente metallico della macchina da semina di
, rinvenuto sul terreno di proprietà dell'azienda agricola CP_2 convenuta: la infatti, non fornendo neppure alcuna Parte_1 riproduzione fotografica del reperto rinvenuto sul terreno della convenuta, ha precluso ogni possibilità di indagine sulla reale conformazione dell'oggetto che si assume aver provocato il danno alla mietitrebbiatrice, nonché sulla plausibilità della dinamica allegata dalla parte attrice stessa, non consentendo così di accertare la compatibilità fisica e meccanica tra l'ipotetico corpo metallico e il danno riscontrato sul mezzo agricolo.
Dal canto suo, la parte convenuta ha rappresentato di aver rinvenuto sul proprio terreno un oggetto metallico, verosimilmente riconducibile ai propri sistemi di semina, avente una forma circolare regolare (cfr. “la componente della seminatrice di proprietà dell'esponente persa sul terreno è un disco rotondo”, Pag. 2, Memoria ex art. 171-ter, n. 3) c.p.c., depositata da parte convenuta il 19.01.2024).
Sennonché, anche a voler ritenere, in via meramente ipotetica, che un disco metallico di forma tondeggiante, appartenente alla seminatrice di
, sia stato rinvenuto sul terreno dell'azienda agricola al CP_2 momento dell'accaduto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, disposta con ordinanza del 31.05.2024, hanno categoricamente escluso qualsivoglia compatibilità tra le caratteristiche tecniche del componente ferroso della macchina agricola del e l'entità del danno riportato CP_2 sulla 85 e rompi granella”, e, conseguentemente, la Parte_5 sussistenza di un rapporto eziologico tra la res e l'evento dannoso.
Pag. 6 a 9 In particolare, sebbene il consulente tecnico nominato, Dott. Persona_1
, a seguito di un'indagine condotta sulla mietitrebbiatrice della
[...] parte attrice, abbia osservato che “la causa della rottura delle lame e/o coltelli era stata causata dall'ingresso involontario di un corpo metallico di composizione diversa da quella ferroso, ovvero in prevalenza acciaio;
il transito sarebbe avvenuto a partire dalla parte anteriore – testata applicata alla semovente e successivamente “inghiottito” all'interno” e che
“l'ingresso di un elemento metallico all'interno del corpo macchina, quindi, risulta coerente con quanto denunciato e narrato in atto di citazione”, tuttavia il medesimo ha riscontrato che la morfologia della lesione riportata dalla macchina agricola non presenta alcuna corrispondenza con quella che potrebbe esser generata dall'urto con un corpo circolare e simmetrico, quale un disco. A tal riguardo, il CTU ha chiarito in primo luogo che “il particolare in acciaio, staccatosi dalla seminatrice , Parte_6 non era stato recuperato, né fotografato durante le fasi di ripristino provvisoriamente eseguite” e, in secondo luogo, che “tenuto conto che il disco solcatore risulta essere elemento circolare pressoché concavo, con diametro di 300 mm circa, non vi è piena corrispondenza con i segni residuali presenti sulle lame danneggiate che presentano, invece, forme e dimensioni notevolmente diverse da quelle del disco solcatore indicato”
(cfr. Elaborato peritale, pagg. 12 e13).
L'assenza, dunque, di segni riconducibili alla superficie regolare di un disco unitamente alla difformità tra il tipo di sollecitazione che un elemento di tale forma sarebbe in grado di produrre e quella effettivamente riscontrata sulla mietitrebbia conducono inevitabilmente a escludere ogni compatibilità tecnica tra il presunto oggetto tondeggiante, che avrebbe cagionato il danno, e il danno effettivamente ravvisato sulla “Trincia Pt_5
85 e rompi granella” (“Per queste ragioni e con ragionevole logica
[...] tecnica al riguardo, in assenza dell'elemento danneggiante, ovvero il disco in acciaio e non potendo eseguire, di fatto, nessuna comparazione con le lame danneggiate, è possibile riferire che non vi è compatibilità energetica tra quanto rappresentato nelle immagini precedenti e l'elemento in acciaio mancante”, cfr. Elaborato peritale, pag. 14). Ne consegue che, anche assumendo, per mera ipotesi, che sul terreno fosse stato realmente presente un componente della seminatrice avente forma di disco, le caratteristiche di tale pezzo metallico non appaiono in alcun modo idonee a spiegare la fonte del danno lamentato dalla parte attrice.
Pag. 7 a 9 Orbene le valutazioni del consulente tecnico, fondate su un'analisi oggettiva del pregiudizio patito dalla hanno concluso Parte_1 per la totale incompatibilità tra le modalità del danno riportato sulla macchina agricola in esame e la forma/struttura che avrebbe dovuto presentare un ipotetico corpo metallico della tipologia descritta dalla parte attrice, escludendo conseguentemente che il danno possa essere stato determinato da un oggetto della specie descritta da quest'ultima e lasciando così emergere la concreta possibilità che il pregiudizio si sia verificato altrove ovvero per dinamiche completamente diverse da quelle originariamente prospettate.
La mancanza di prova della consistenza del “materiale ferroso”, su cui si fonda la prospettazione dei fatti svolta dall'attrice, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica del c.t.u. conducono ad escludere qualsivoglia nesso eziologico tra l'evento lesivo lamentato dalla
[...]
e la res appartenente all'azienda agricola convenuta. Parte_1
Alla luce delle considerazioni tutte sinora svolte, in conclusione, la domanda risarcitoria spiegata dalla Parte_1 non può trovare accoglimento, essendo priva del supporto
[...] probatorio necessario, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per attribuire alla convenuta ogni responsabilità in ordine all'occorso.
Parimenti, il difetto di prova sul nesso di causalità osta anche al riconoscimento della responsabilità ex art. 2043 c.c.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della società attrice e sono liquidate come in dispositivo, applicando i valori medi previsti dalle tabelle di cui al
D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 – 26.000,00, in ragione del valore della somma domandata.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 8 a 9 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 2852/2023 così provvede:
1) rigetta la domanda spiegata dalla Parte_1
[...]
2) condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquidano in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice.
Si comunichi.
Ivrea, lì 22.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 9 a 9