Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5312 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI Parte_1
VICO ALFONSO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE BIASE LUIGI Controparte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 03.01.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/09/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 23.09.2000 in Maddaloni, dal quale sono nate due figlie: (9.11.2001) e (23.05.2007). Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 13.12.2024, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata da questo Tribunale, con sentenza del 19.05.2022, passata in giudicato, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre e, tenuto conto dell'età della ragazza, diritto di visita del padre da espletarsi liberamente;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore pari ad €
300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Assegno unico al 100% alla madre;
- Revoca del contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- Le parti danno atto che il sig. ha donato alla sig.ra la piena Controparte_1 Parte_1
proprietà di un appartamento e alla figlia la piena proprietà di altro appartamento, siti in Per_1
San Marco Evangelista alla via Mazzini;
- La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile Parte_1 avendo ricevuto in donazione dal marito l'immobile già specificato;
- Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto economico e patrimoniale;
- Le parti si danno il consenso al rilascio del passaporto.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MADDALONI il 23.09.2000 da Parte_1
nata il [...] in [...] e nato il [...] in Controparte_1
RT (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 178, parte II, serie A, anno 2000);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 03/01/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese