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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/10/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1292/2024 da:
, (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma, Via degli Etruschi n. 7, in persona del procuratore generale, Rev.do rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti, dall'Avv. Giuseppe Catanzaro CP_2
(C.F. ); C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale C.F._2
Trento e Trieste, 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la parte ricorrente:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere il
presente ricorso ed in particolare voglia: Tribunale di Treviso
a) sospendere – anche inaudita altera parte con il decreto di fissazione dell'udienza di
comparizione – l'esecutività degli avvisi di addebito n. 397 2024 00066178 64 000 e n. 397 2024
00066179 65 000, ai sensi dell'art. 24, comma 6, D. Lgs. 46/1999;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 397 2024 00066178 64 000 e n.
397 2024 00066179 65 000 per infondatezza della pretesa contributiva vantata dell e per CP_3
l'effetto, dichiarare l'insussistenza dell'obbligo per la ricorrente di pagare gli importi indicati negli
avvisi di addebito opposti.
Con vittoria di spese (15%), competenze ed onorari da distrarsi nei confronti del procuratore
antistatario.”
Per la parte resistente:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente
rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, l Controparte_1
conveniva in giudizio l opponendosi agli avvisi di addebito n.
[...] CP_3
39720240006617864000 e n. 39720240006617965000, notificati il 12 luglio 2024.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente rappresentava che detti avvisi traevano origine da due note di rettifica con cui l' aveva revocato le agevolazioni contributive fruite nel mese di CP_3
agosto 2023, a seguito di un invito alla regolarizzazione inoltrato in data 13 ottobre 2023.
La ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa, allegando che, da un lato, non sussisteva in concreto alcuna irregolarità contributiva, vantando, in relazione alla Gestione Dipendenti Pubblici,
un controcredito contributivo ben superiore al debito contestato, che l' avrebbe dovuto porre in CP_3
compensazione;
- 2 - Tribunale di Treviso
dall'altro, che la mancata presentazione di alcune denunce mensili era giustificata dalla totale assenza di dipendenti sulla relativa matricola e che, in ogni caso, si trattava di una violazione meramente formale, che non avrebbe potuto giustificare la revoca delle agevolazioni contributive.
Parte attrice lamentava, infine, l'illegittimità del recupero retroattivo dei benefici, poiché
l'irregolarità era stata contestata in un momento successivo al periodo di fruizione, il quale era coperto da un DURC regolare.
Si costituiva in giudizio l' eccependo che la parte ricorrente non aveva provveduto a sanare CP_3
le irregolarità riscontrate entro il termine di legge all'uopo previsto e che la compensazione, in assenza di una apposita domanda in tal senso della parte contribuente, non poteva essere disposta su iniziativa d'ufficio.
Ribadendo in ragione di quanto sopra la legittimità della revoca dei benefici, l' concludeva per CP_3
il rigetto del ricorso.
La causa, data la sua natura documentale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e,
depositate dalle parti le rispettive note scritte, decisa nei termini in appresso esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La controversia in esame impone una preliminare ricognizione del quadro normativo che disciplina la fruizione dei benefici contributivi e le conseguenze derivanti dalla loro eventualmente indebita percezione.
La fonte normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al
possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
Tale disposizione valorizza la regolarità contributiva, formalmente attestata dal rilascio del DURC,
a indefettibile presupposto costitutivo del diritto a godere di sgravi e agevolazioni.
- 3 - Tribunale di Treviso
Il procedimento di verifica della regolarità contributiva è stato in tempi relativamente recenti informatizzato con l'introduzione del c.d. “DURC on line” (art. 4, D.L. n. 34/2014, conv. in L. n.
78/2014) e disciplinato in dettaglio dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, rubricato
“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Nello specifico, l'art. 4, co. 1 di tale decreto delinea un iter procedimentale nell'ambito del quale, in caso di riscontrata irregolarità, l'ente previdenziale è tenuto a notificare al contribuente interessato un invito a regolarizzare, indicando analiticamente le cause dell'inadempienza.
Il comma 2 concede al contribuente un termine non superiore a 15 giorni per provvedere alla sanatoria della propria posizione, decorso inutilmente il quale, ai sensi del comma 4, l'ente procede alla comunicazione dell'esito negativo della verifica.
Da questo momento, l è legittimato ad agire per il recupero dei benefici indebitamente fruiti, CP_3
emettendo le relative note di rettifica e i conseguenti avvisi di addebito.
È importante evidenziare come l'art. 3, del suddetto decreto espressamente preveda che la regolarità
sussiste comunque in caso di:
“[…] c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il
credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla
verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti” (art. 3, co. 2),
nonché
“…in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento
a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna . Non si considera grave lo scostamento Parte_1
tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si
è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
(art. 3, co. 3)
- 4 - Tribunale di Treviso
Appare dunque evidente che il presupposto logico e giuridico per l'attivazione di tale sequenza procedimentale e l'adozione dei successivi provvedimenti sanzionatori e finalizzati al recupero degli sgravi è l'esistenza effettiva e sostanziale di un'irregolarità contributiva.
Ove tale irregolarità manchi ab origine, l'intero procedimento avviato dall' risulta viziato CP_3
per carenza del suo presupposto fondamentale, rendendo illegittimi tutti gli atti consequenziali.
Nel caso di specie, l'invito a regolarizzare del 13 ottobre 2023 contestava, tra le altre,
un'irregolarità sulla Gestione Dipendenti Pubblici per un importo totale di € 264,34.
Parte ricorrente ha tuttavia documentalmente provato di vantare, sulla medesima gestione, un controcredito nei confronti dell pari a € 1.163,76, derivante da versamenti in eccesso CP_3
effettuati nei mesi precedenti.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale opera di diritto quando due distinti soggetti sono reciprocamente titolari di contrapposte ragioni di credito liquide e esigibili.
Nel caso in esame, tali requisiti sussistono pacificamente: i debiti sono entrambi pecuniari
(omogeneità), determinati nel loro ammontare (liquidità) e non sottoposti a termine o condizione
(esigibilità).
L'estinzione delle obbligazioni reciproche per le quantità corrispondenti si verifica, perciò,
automaticamente nel momento stesso in cui i due debiti vengono a coesistere, senza necessità di un accordo tra le parti o di un provvedimento del giudice, la cui eventuale pronuncia ha natura meramente dichiarativa di un effetto giuridico già prodottosi.
Nessuna norma primaria esclude l'applicabilità di tali principi civilistici ai crediti di natura contributiva.
La tesi difensiva dell' , secondo cui la compensazione non poteva operare in assenza di CP_3
domanda di parte ricorrente, appare pertanto poco sostenibile, in quanto si fonda su di un aggravio procedimentale (quello relativo alla c.d. “fase amministrativa” di verifica e accettazione del credito da compensare) che disattende un meccanismo estintivo che opera ipso iure al ricorrere dei suoi
- 5 - Tribunale di Treviso
presupposti oggettivi, unilateralmente equiparando la compensazione legale a quella volontaria,
quale mera facoltà procedurale attivabile solo su istanza di parte, in contrasto con la disciplina codicistica e con il principio della buona fede oggettiva, parimenti cogenti anche per la P.A.
D'altro canto, la stessa prassi amministrativa (desumibile dal messaggio n. 5159 del 22.12.2017
pubblicato nel sito istituzionale dell' ) prevede che “la compensazione viene effettuata d'ufficio CP_3
dall' o su richiesta dell'azienda.” e che, (pur richiedendo dal contribuente l'invio di una CP_3
istanza telematizzata di “dichiarazione compensazione”) “…le partite creditorie e debitorie
dell'azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro
coesistenza. L'accertamento effettuato dall' ha valore meramente dichiarativo, pertanto gli CP_3
effetti della compensazione si verificano di diritto”.
Poiché il credito vantato dalla ricorrente (€ 1.163,76) era ampiamente superiore al debito contestatole (€ 264,34), quest'ultimo doveva ritenersi estinto per compensazione legale sin dal momento della sua insorgenza.
Di conseguenza, al momento dell'emissione dell'invito a regolarizzare, l'irregolarità su tale gestione era sostanzialmente e giuridicamente inesistente.
Anche le ulteriori irregolarità contestate (un debito di € 24,27, comunque pagato nei termini e inferiore alla soglia di non gravità di € 150,00, e l'omessa presentazione di denunce mensili a saldo zero) si rivelano infondate, la prima in quanto irrilevante ai fini della decadenza dal diritto a godere degli sgravi, la seconda perché, in assenza di obbligo contributivo, non sussiste un obbligo dichiarativo sanzionabile ai fini della verifica del rispetto della regolarità sostanziale.
Accertata l'insussistenza di tutte le irregolarità poste a fondamento dell'azione dell' , ne CP_3
discende l'illegittimità dell'invito a regolarizzare e, come inevitabile precipitato, delle note di rettifica e degli avvisi di addebito opposti, che devono pertanto essere annullati.
- 6 - Tribunale di Treviso
L'accertata insussistenza ab origine della pretesa creditoria dell' , per le ragioni sopra esposte, CP_3
rende superfluo l'esame della complessa e dibattuta questione relativa alla legittimità del recupero retroattivo degli sgravi contributivi.
È noto a questo Giudice il contrasto giurisprudenziale, da un lato, tra un consolidato orientamento di merito (cfr. ex multis, Corte d'Appello di Torino, sent. n. 263/2021 e n. 492/2022) che nega la possibilità per l di recuperare benefici fruiti in periodi coperti da regolare, CP_3 CP_4
valorizzando i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento e interpretando la decadenza come operante solo ex nunc, e, dall'altro, dai più rigorosi e formali principi evincibili da taluni arresti della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 27107/2018 e n. 27109/2018), che offrono all' CP_3
un appiglio tutt'altro che peregrino per sostenere la legittimità di un recupero ex tunc.
Tuttavia, la succitata questione assume concreta rilevanza solo a fronte dell'esistenza di un'irregolarità validamente accertata, che, nel caso di specie, deve invece escludersi, sicché ogni ulteriore considerazione su tale specifico profilo diviene ultronea.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- annulla gli avvisi di addebito n. 397 2024 00066178 64 000 e n. 397 2024 00066179 65 000;
- condanna l' alla rifusione delle spese a favore di parte ricorrente, che liquida in € 678,00 per CP_3
compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore dell'Avv. Giuseppe Catanzaro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, il 31 ottobre 2025. Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1292/2024 da:
, (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma, Via degli Etruschi n. 7, in persona del procuratore generale, Rev.do rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti, dall'Avv. Giuseppe Catanzaro CP_2
(C.F. ); C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale C.F._2
Trento e Trieste, 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la parte ricorrente:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere il
presente ricorso ed in particolare voglia: Tribunale di Treviso
a) sospendere – anche inaudita altera parte con il decreto di fissazione dell'udienza di
comparizione – l'esecutività degli avvisi di addebito n. 397 2024 00066178 64 000 e n. 397 2024
00066179 65 000, ai sensi dell'art. 24, comma 6, D. Lgs. 46/1999;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 397 2024 00066178 64 000 e n.
397 2024 00066179 65 000 per infondatezza della pretesa contributiva vantata dell e per CP_3
l'effetto, dichiarare l'insussistenza dell'obbligo per la ricorrente di pagare gli importi indicati negli
avvisi di addebito opposti.
Con vittoria di spese (15%), competenze ed onorari da distrarsi nei confronti del procuratore
antistatario.”
Per la parte resistente:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente
rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, l Controparte_1
conveniva in giudizio l opponendosi agli avvisi di addebito n.
[...] CP_3
39720240006617864000 e n. 39720240006617965000, notificati il 12 luglio 2024.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente rappresentava che detti avvisi traevano origine da due note di rettifica con cui l' aveva revocato le agevolazioni contributive fruite nel mese di CP_3
agosto 2023, a seguito di un invito alla regolarizzazione inoltrato in data 13 ottobre 2023.
La ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa, allegando che, da un lato, non sussisteva in concreto alcuna irregolarità contributiva, vantando, in relazione alla Gestione Dipendenti Pubblici,
un controcredito contributivo ben superiore al debito contestato, che l' avrebbe dovuto porre in CP_3
compensazione;
- 2 - Tribunale di Treviso
dall'altro, che la mancata presentazione di alcune denunce mensili era giustificata dalla totale assenza di dipendenti sulla relativa matricola e che, in ogni caso, si trattava di una violazione meramente formale, che non avrebbe potuto giustificare la revoca delle agevolazioni contributive.
Parte attrice lamentava, infine, l'illegittimità del recupero retroattivo dei benefici, poiché
l'irregolarità era stata contestata in un momento successivo al periodo di fruizione, il quale era coperto da un DURC regolare.
Si costituiva in giudizio l' eccependo che la parte ricorrente non aveva provveduto a sanare CP_3
le irregolarità riscontrate entro il termine di legge all'uopo previsto e che la compensazione, in assenza di una apposita domanda in tal senso della parte contribuente, non poteva essere disposta su iniziativa d'ufficio.
Ribadendo in ragione di quanto sopra la legittimità della revoca dei benefici, l' concludeva per CP_3
il rigetto del ricorso.
La causa, data la sua natura documentale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e,
depositate dalle parti le rispettive note scritte, decisa nei termini in appresso esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La controversia in esame impone una preliminare ricognizione del quadro normativo che disciplina la fruizione dei benefici contributivi e le conseguenze derivanti dalla loro eventualmente indebita percezione.
La fonte normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al
possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
Tale disposizione valorizza la regolarità contributiva, formalmente attestata dal rilascio del DURC,
a indefettibile presupposto costitutivo del diritto a godere di sgravi e agevolazioni.
- 3 - Tribunale di Treviso
Il procedimento di verifica della regolarità contributiva è stato in tempi relativamente recenti informatizzato con l'introduzione del c.d. “DURC on line” (art. 4, D.L. n. 34/2014, conv. in L. n.
78/2014) e disciplinato in dettaglio dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, rubricato
“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Nello specifico, l'art. 4, co. 1 di tale decreto delinea un iter procedimentale nell'ambito del quale, in caso di riscontrata irregolarità, l'ente previdenziale è tenuto a notificare al contribuente interessato un invito a regolarizzare, indicando analiticamente le cause dell'inadempienza.
Il comma 2 concede al contribuente un termine non superiore a 15 giorni per provvedere alla sanatoria della propria posizione, decorso inutilmente il quale, ai sensi del comma 4, l'ente procede alla comunicazione dell'esito negativo della verifica.
Da questo momento, l è legittimato ad agire per il recupero dei benefici indebitamente fruiti, CP_3
emettendo le relative note di rettifica e i conseguenti avvisi di addebito.
È importante evidenziare come l'art. 3, del suddetto decreto espressamente preveda che la regolarità
sussiste comunque in caso di:
“[…] c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il
credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla
verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti” (art. 3, co. 2),
nonché
“…in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento
a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna . Non si considera grave lo scostamento Parte_1
tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si
è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
(art. 3, co. 3)
- 4 - Tribunale di Treviso
Appare dunque evidente che il presupposto logico e giuridico per l'attivazione di tale sequenza procedimentale e l'adozione dei successivi provvedimenti sanzionatori e finalizzati al recupero degli sgravi è l'esistenza effettiva e sostanziale di un'irregolarità contributiva.
Ove tale irregolarità manchi ab origine, l'intero procedimento avviato dall' risulta viziato CP_3
per carenza del suo presupposto fondamentale, rendendo illegittimi tutti gli atti consequenziali.
Nel caso di specie, l'invito a regolarizzare del 13 ottobre 2023 contestava, tra le altre,
un'irregolarità sulla Gestione Dipendenti Pubblici per un importo totale di € 264,34.
Parte ricorrente ha tuttavia documentalmente provato di vantare, sulla medesima gestione, un controcredito nei confronti dell pari a € 1.163,76, derivante da versamenti in eccesso CP_3
effettuati nei mesi precedenti.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale opera di diritto quando due distinti soggetti sono reciprocamente titolari di contrapposte ragioni di credito liquide e esigibili.
Nel caso in esame, tali requisiti sussistono pacificamente: i debiti sono entrambi pecuniari
(omogeneità), determinati nel loro ammontare (liquidità) e non sottoposti a termine o condizione
(esigibilità).
L'estinzione delle obbligazioni reciproche per le quantità corrispondenti si verifica, perciò,
automaticamente nel momento stesso in cui i due debiti vengono a coesistere, senza necessità di un accordo tra le parti o di un provvedimento del giudice, la cui eventuale pronuncia ha natura meramente dichiarativa di un effetto giuridico già prodottosi.
Nessuna norma primaria esclude l'applicabilità di tali principi civilistici ai crediti di natura contributiva.
La tesi difensiva dell' , secondo cui la compensazione non poteva operare in assenza di CP_3
domanda di parte ricorrente, appare pertanto poco sostenibile, in quanto si fonda su di un aggravio procedimentale (quello relativo alla c.d. “fase amministrativa” di verifica e accettazione del credito da compensare) che disattende un meccanismo estintivo che opera ipso iure al ricorrere dei suoi
- 5 - Tribunale di Treviso
presupposti oggettivi, unilateralmente equiparando la compensazione legale a quella volontaria,
quale mera facoltà procedurale attivabile solo su istanza di parte, in contrasto con la disciplina codicistica e con il principio della buona fede oggettiva, parimenti cogenti anche per la P.A.
D'altro canto, la stessa prassi amministrativa (desumibile dal messaggio n. 5159 del 22.12.2017
pubblicato nel sito istituzionale dell' ) prevede che “la compensazione viene effettuata d'ufficio CP_3
dall' o su richiesta dell'azienda.” e che, (pur richiedendo dal contribuente l'invio di una CP_3
istanza telematizzata di “dichiarazione compensazione”) “…le partite creditorie e debitorie
dell'azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro
coesistenza. L'accertamento effettuato dall' ha valore meramente dichiarativo, pertanto gli CP_3
effetti della compensazione si verificano di diritto”.
Poiché il credito vantato dalla ricorrente (€ 1.163,76) era ampiamente superiore al debito contestatole (€ 264,34), quest'ultimo doveva ritenersi estinto per compensazione legale sin dal momento della sua insorgenza.
Di conseguenza, al momento dell'emissione dell'invito a regolarizzare, l'irregolarità su tale gestione era sostanzialmente e giuridicamente inesistente.
Anche le ulteriori irregolarità contestate (un debito di € 24,27, comunque pagato nei termini e inferiore alla soglia di non gravità di € 150,00, e l'omessa presentazione di denunce mensili a saldo zero) si rivelano infondate, la prima in quanto irrilevante ai fini della decadenza dal diritto a godere degli sgravi, la seconda perché, in assenza di obbligo contributivo, non sussiste un obbligo dichiarativo sanzionabile ai fini della verifica del rispetto della regolarità sostanziale.
Accertata l'insussistenza di tutte le irregolarità poste a fondamento dell'azione dell' , ne CP_3
discende l'illegittimità dell'invito a regolarizzare e, come inevitabile precipitato, delle note di rettifica e degli avvisi di addebito opposti, che devono pertanto essere annullati.
- 6 - Tribunale di Treviso
L'accertata insussistenza ab origine della pretesa creditoria dell' , per le ragioni sopra esposte, CP_3
rende superfluo l'esame della complessa e dibattuta questione relativa alla legittimità del recupero retroattivo degli sgravi contributivi.
È noto a questo Giudice il contrasto giurisprudenziale, da un lato, tra un consolidato orientamento di merito (cfr. ex multis, Corte d'Appello di Torino, sent. n. 263/2021 e n. 492/2022) che nega la possibilità per l di recuperare benefici fruiti in periodi coperti da regolare, CP_3 CP_4
valorizzando i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento e interpretando la decadenza come operante solo ex nunc, e, dall'altro, dai più rigorosi e formali principi evincibili da taluni arresti della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 27107/2018 e n. 27109/2018), che offrono all' CP_3
un appiglio tutt'altro che peregrino per sostenere la legittimità di un recupero ex tunc.
Tuttavia, la succitata questione assume concreta rilevanza solo a fronte dell'esistenza di un'irregolarità validamente accertata, che, nel caso di specie, deve invece escludersi, sicché ogni ulteriore considerazione su tale specifico profilo diviene ultronea.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- annulla gli avvisi di addebito n. 397 2024 00066178 64 000 e n. 397 2024 00066179 65 000;
- condanna l' alla rifusione delle spese a favore di parte ricorrente, che liquida in € 678,00 per CP_3
compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore dell'Avv. Giuseppe Catanzaro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, il 31 ottobre 2025. Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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