Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 4405 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4405/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] ad [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FERRARI ANDREA e ANTONIO IOVENO
E
ato il 28/01/1976 ad ALBA (CN) Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO MATTEO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati con dovere di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Alba (CN) fraz. San Rocco Seno d'Elvio n. 27 è assegnata per la durata di anni sette, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla RA Parte_1
ove risiederà unitamente al figlio Persona_1
3. del pari, vengono assegnati in uso e godimento alla moglie tutti gli arredi presenti all'interno della casa coniugale. Il Sig. potrà prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale, Pt_2
concordando con la moglie data e orario per provvedervi;
4. il sig. si impegna ed obbliga a cedere al figlio entro e non oltre Parte_2 Persona_1
il 31.12.2031 e a titolo gratuito, la piena proprietà della casa coniugale (e tutti gli arredi ivi presenti) il tutto identificato al catasto fabbricati del Comune di Alba al foglio n. 69, part. 626, Cat. A/3, cl. 3, vani 7 e foglio n. 69, part. 627 cat. C/6 cl. 1;
5. i coniugi, essendo cointestatari presso l'istituto bancario “Banca d'Alba” del fondo “Nef Euro
Bond” e del conto corrente n. 0002222013003398, avente patrimonio complessivo alla data del
12.12.2024 pari ad €.7.641,82, si impegnano ed obbligano vicendevolmente ad addivenire, entro il
31 gennaio 2025, alla ripartizione, tra loro e nella misura del 50% ciascuno, delle somme ivi giacenti con conseguente estinzione di ogni rapporto bancario cointestato;
6. stante la durata della vita matrimoniale e la disparità economica tra i due coniugi, il signor Pt_2
si impegna ed obbliga a corrispondere alla RA , a titolo di contributo
[...] Parte_1 al mantenimento, l'importo di euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; il versamento di detto importo sarà effettuato dal sig. entro e non oltre il giorno 5 di Pt_2
ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2025; 7. il sig. provvederà a corrispondere a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_2
già in sede di sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di €.1.000,00 Parte_1 quale contributo per l'assistenza legale fornitale dai suoi difensori nel procedimento di separazione consensuale;
8. I coniugi dichiarano, fatto salvo quanto disposto e convenuto nel presente ricorso, di aver risolto tutte le questioni patrimoniali e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da nato Parte_1 Parte_2
ad ALBA (CN) il 28/01/1976, celebrato in Alba in data 08/09/1996, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 25, Parte I , Serie , Anno 1996
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 3/02/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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