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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2024, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, a seguito della fissazione del termine perentorio del 10.6.2024 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n.1378/24 R.G. Affari Previdenza, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Contemi e Fabio Bancale;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Capannuolo;
CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2024 la ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 371
2023 0014279151000 dell'importo di euro 4.559,10 dovuto a titolo di contributi IVS dovute alla
Gestione Commercianti per l'anno 2022.
A fondamento dell'opposizione deduceva, tra l'altro, di non svolgere alcuna attività avente i requisiti necessari per l'iscrizione alla Gestione Commercianti perché, pur essendo amministratrice e socia unica della lavorava full time alle dipendenze della ed Org_1 Controparte_2
aveva una autonoma posizione contributiva come lavoratore subordinato, mentre la Org_1
aveva un dipendente che si occupava della gestione della società. Agìva, quindi, in giudizio per sentir “accertare e dichiarare non dovute le somme così come
richieste con l'avviso di addebito n. 371 2023 00142 … e accertare e dichiarare che la iscrizione
alla gestione commercianti non sia legittima per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto
annullare in parte qua l'iscrizione alla Gestione Commercianti disposta d'Ufficio dall' nei CP_1
confronti di ”, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Parte_1
CP_ L' costituitosi in giudizio deduceva di aver provveduto a cancellare il ricorrente dalla Gestione
Autonoma Commercianti e di aver anche sgravato l'avviso di addebito impugnato.
Le parti concludevano, quindi, per sentir dichiarare cessata la materia del contendere e controvertevano sulla disciplina delle spese di lite.
Assegnato il termine perentorio del 10.6.2024 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed avendo le parti provveduto in tal senso, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno qualunque ragione di contrasto tra le parti in ordine ai contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo di cui all'avviso di addebito impugnato.
Lo stesso Istituto opposto ha, infatti, riconosciuto di aver disposto lo sgravio delle somme portate dall'avviso di addebito e di aver altresì provveduto alla cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti con effetto dal 16.3.2020.
La formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento dell'insussistenza della pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito successivamente alla relativa impugnazione proposta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia
CP_ l'obbligo del giudice di pronunciare sulla pretesa azionata dall' che è stata riconosciuta insussistente dallo stesso , il quale ha, quindi, rinunciato al relativo recupero, così come CP_3
chiesto nell'odierno ricorso.
CP_ Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale per le somme portate dall'atto impugnato e oggetto di sgravio solo in corso di causa, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: -Dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro CP_1
1.020,00, oltre euro 43,00 a titolo di contributo unificato ed oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, con attribuzione;
-Si comunichi.
Napoli, 11.6.2024 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, a seguito della fissazione del termine perentorio del 10.6.2024 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n.1378/24 R.G. Affari Previdenza, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Contemi e Fabio Bancale;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Capannuolo;
CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2024 la ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 371
2023 0014279151000 dell'importo di euro 4.559,10 dovuto a titolo di contributi IVS dovute alla
Gestione Commercianti per l'anno 2022.
A fondamento dell'opposizione deduceva, tra l'altro, di non svolgere alcuna attività avente i requisiti necessari per l'iscrizione alla Gestione Commercianti perché, pur essendo amministratrice e socia unica della lavorava full time alle dipendenze della ed Org_1 Controparte_2
aveva una autonoma posizione contributiva come lavoratore subordinato, mentre la Org_1
aveva un dipendente che si occupava della gestione della società. Agìva, quindi, in giudizio per sentir “accertare e dichiarare non dovute le somme così come
richieste con l'avviso di addebito n. 371 2023 00142 … e accertare e dichiarare che la iscrizione
alla gestione commercianti non sia legittima per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto
annullare in parte qua l'iscrizione alla Gestione Commercianti disposta d'Ufficio dall' nei CP_1
confronti di ”, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Parte_1
CP_ L' costituitosi in giudizio deduceva di aver provveduto a cancellare il ricorrente dalla Gestione
Autonoma Commercianti e di aver anche sgravato l'avviso di addebito impugnato.
Le parti concludevano, quindi, per sentir dichiarare cessata la materia del contendere e controvertevano sulla disciplina delle spese di lite.
Assegnato il termine perentorio del 10.6.2024 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed avendo le parti provveduto in tal senso, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno qualunque ragione di contrasto tra le parti in ordine ai contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo di cui all'avviso di addebito impugnato.
Lo stesso Istituto opposto ha, infatti, riconosciuto di aver disposto lo sgravio delle somme portate dall'avviso di addebito e di aver altresì provveduto alla cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti con effetto dal 16.3.2020.
La formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento dell'insussistenza della pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito successivamente alla relativa impugnazione proposta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia
CP_ l'obbligo del giudice di pronunciare sulla pretesa azionata dall' che è stata riconosciuta insussistente dallo stesso , il quale ha, quindi, rinunciato al relativo recupero, così come CP_3
chiesto nell'odierno ricorso.
CP_ Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale per le somme portate dall'atto impugnato e oggetto di sgravio solo in corso di causa, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: -Dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro CP_1
1.020,00, oltre euro 43,00 a titolo di contributo unificato ed oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, con attribuzione;
-Si comunichi.
Napoli, 11.6.2024 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)