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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3304/2024, introdotta da:
(ROMA (RM), 03/08/1953), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BASILE CAROLINA;
(LA SPEZIA (SP), 28/03/1947), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. BASILE CAROLINA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2000, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
1 I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“ognuno dei coniugi è indipendente e pertanto provvederà
autonomamente al proprio mantenimento”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/12/1987, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3304/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 02/12/1987 tra (ROMA, Parte_1
03/08/1953) e (LA SPEZIA 28/03/1947) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2184, Parte I, Serie /, Anno 1987 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/12/2024
2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3304/2024, introdotta da:
(ROMA (RM), 03/08/1953), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BASILE CAROLINA;
(LA SPEZIA (SP), 28/03/1947), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. BASILE CAROLINA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2000, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
1 I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“ognuno dei coniugi è indipendente e pertanto provvederà
autonomamente al proprio mantenimento”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/12/1987, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3304/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 02/12/1987 tra (ROMA, Parte_1
03/08/1953) e (LA SPEZIA 28/03/1947) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2184, Parte I, Serie /, Anno 1987 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/12/2024
2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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