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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, in data odierna, nel giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1488/2021 R.G., a cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 2584/2021 R.G., e vertenti
TRA
nata a [...] [...], C.F. Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Timpanaro, C.F._1
giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Patti Via Trieste n. 16;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini e
LO TI, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indebiti DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.05.2021 (R.G. 1488/2021),
[...] conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante Parte_1 CP_1 agricola e di aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda agricola MÀ CI OS nell'anno 2018 per 110 giornate lavorative.
Parte ricorrente deduceva che con nota del 26.10.2020, pervenuta in data
12.11.2020, l' comunicava alla stessa che “era stata pagata in più la somma CP_1 di € 2.091,90 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2019812109452, nel periodo che va dal 01.01.2018 al 31.12.2018 con la seguente motivazione “sono state revocate disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro” e ne chiedeva la restituzione delle somme erogate indebitamente.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 08.01.2021, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché
l'annullamento dell'indebito comunicato dall' con nota del 26.10.2020 CP_1 dell'importo di euro 2.091,90, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 24.10.2022, avanzando, in via CP_1
preliminare, istanza di riunione con il giudizio con numero di R.G. 2584/2021 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. Eccepiva, quindi, la decadenza dall'azione giudiziaria non risultando essere stato presentato il ricorso per la mancata iscrizione nei termini di legge e deduceva di aver disconosciuto per l'anno 2018 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro dell'azienda agricola MÀ CI OS, nonché la conferma dell'asserito indebito. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con altro ricorso, depositato il 18.07.2021 (R.G. 2584/2021), parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2018 per 110 giornate lavorative alle dipendenze dell'Azienda agricola MÀ CI OS.
2 Parte ricorrente deduceva che con nota del 26.10.2020, pervenuta in data
12.11.2020, l' comunicava alla stessa che “era stata pagata in più la somma CP_1 di € 2.091,90 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2019812109452, nel periodo che va dal 01.01.2018 al 31.12.2018 con la seguente motivazione “sono state revocate disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro” e ne chiedeva la restituzione delle somme erogate indebitamente.
In virtù di ciò, la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, inoltrato in data 23.01.2021, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché
l'annullamento dell'indebito comunicato dall' con nota del 26.10.2020 CP_1
dell'importo di euro 2.091,90, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 23.08.2022, avanzando, in via CP_1
preliminare, istanza di riunione con il giudizio con numero di R.G. 1357/2021 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. Eccepiva, quindi, la decadenza dall'azione giudiziaria non risultando essere stato presentato il ricorso per la mancata iscrizione nei termini di legge e deduceva di aver disconosciuto per l'anno 2018 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro dell'azienda agricola MÀ CI OS, nonché la conferma dell'asserito indebito. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Stante la presenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva,
l'odierno decidente, disponeva la riunione del procedimento con n. R.G.
1488/2021 a quello iscritto con n. R.G. 2584/2021, ai sensi degli artt. 151 disp.
Att. c.p.c. e 274 c.p.c.
3 Inoltre, va evidenziato che l'istanza di riunione ex art. 273 e 274 c.p.c. e
151 disp. Att. c.p.c., con il giudizio con numero di R.G. 1357/2021, avanzata dall'Ente resistente, non può essere accolta in quanto tale procedimento risulta già definito con sentenza n. 496/2025, emessa in data 14.03.2025 da Codesto
Tribunale, in persona del giudice del lavoro, Dott. Antonino Casdia.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
All'udienza odierna – lette le richieste di parte ricorrente contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza – la causa veniva decisa.
Parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze dell'Azienda agricola
MÀ CI OS, nonché l'annullamento dell'indebito notificato dall' con nota del 26.10.2020. CP_1
Preliminarmente occorre valutare la tempestività del ricorso volto alla richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2018.
Secondo l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n.
4 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno
2009, n. 13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n.
5942 del 2001).
Tale decadenza, che era stata eccepita dalla resistente nelle memorie di costituzione depositate in entrambi i ricorsi, è rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n. 9595 del 2001, n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia (l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) che è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi Cass. n. 13092 del 2009 e n. 18528 del
2011).
Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal D.L. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole previste nel
D.L. n. 7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale,
o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs.
375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi
5 medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (ex multis, Cass. n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
"
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agri- cola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto ".
"2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito
D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente CP_1
tale termine il ricorso si intende respinto".
All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies CP_1 CP_2
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) a decorrere dall'anno 1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di
6 riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1 alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art. 9-quinquies del D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Con l'art. 9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e CP_2 veniva istituita presso l' la Commissione centrale per l'accertamento e la CP_1
riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt.
10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle Commissioni Provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni provinciali di cui all'art. CP_1
14 L 457 dell'8 agosto 1972, c.d. , già competenti a decidere in materia di Per_1
trattamento sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso
(vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R.
7 n. 639 del 1970, secondo la quale l' ha l'obbligo di Controparte_3
comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass. n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato, a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine
(30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 1.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola (poi ) e la decisione sullo stesso;
Per_1
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
8 4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n. 2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
Nel caso di specie, è presente in atti copia dei ricorsi amministrativi contro la Mancata iscrizione elenchi anagrafici per l'anno 2018, relativamente all'annullamento dell'indebito per la disoccupazione agricola 2018, periodi
01.01.2018 al 31.12.2018, presentato dalla in data 08.01.2021 e Parte_1
23.01.2021 (come si evince dal timbro presente nei documenti depositati). CP_1
Gli elenchi di notifica telematici dell' della cancellazione della ricorrente CP_1
dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli sono stati pubblicati tra il
01.06.2020 ed il 15.06.2020 (come si evince dagli atti di causa).
In assenza di ulteriore documentazione sul punto, tuttavia, è possibile dedurre che, pur applicando il massimo termine decadenziale come sopra ricostruito, i ricorsi giudiziari sono stati depositati in data 04.05.2021 (R.G.
1488/2021) e in data 18.07.2021 (R.G. 2584/2021), ben oltre il termine previsto dall'art. 22 come sopra interpretato dalla giurisprudenza.
Ancora, parte ricorrente è la stessa a dedurre su una nota dell' CP_1 dell'ottobre 2020, senza specificare o contestare una diversa data di ricezione
9 della stessa (anzi, nel ricorso afferma di averla ricevuta nel novembre 2020, con ogni conseguente ricorso amministrativo tardivo rispetto ai termini sopra indicati).
Sarebbe dunque precluso ogni accertamento in merito all'effettivo svolgimento di detta attività lavorativa. Una diversa interpretazione della decadenza sostanziale appena esaminata porterebbe all'ammissibilità di giudizi incidenter tantum che renderebbero vana l'applicazione dell'art. 22.
Difatti, proprio sulla questione si può richiamare una recentissima giurisprudenza (Cass. n. 29756/2025) secondo cui: Riguardo alla funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, occorre innanzitutto ricordare che questa Corte
(Cass.8629/25, Cass.3556/23) ha più volte affermato la funzione di agevolazione probatoria svolta dall'iscrizione. Tanto vale nel caso in cui sia in essere CP_ l'iscrizione negli elenchi e il lavoratore agisca in giudizio per ottenere dall' la prestazione previdenziale (es. indennità di disoccupazione agricola). Il lavoratore, cui incombe la prova del fatto costitutivo della prestazione, ovvero la sussistenza del rapporto previdenziale, che dipende dalla presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non avrà bisogno di dimostrare tale rapporto di lavoro subordinato, usufruendo della propria iscrizione agli elenchi. Tanto vale fin
CP_ quando l' convenuto in giudizio, non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato;
a fronte di tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa. Come detto, questa funzione di agevolazione probatoria vale fin quando vi sia iscrizione del lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Nel caso in cui, al contrario, tale iscrizione più non vi sia per essere il lavoratore stato
CP_ cancellato dall' – e tanto è accaduto nell'ipotesi in questione – questa Corte ha sempre ribadito che la prestazione non può essere riconosciuta se non in presenza dell'iscrizione, previa impugnazione del provvedimento amministrativo
10 di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70 (Cass.6229/19, Cass.10089/24, Cass.23648/25). Il sistema dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, quale presupposto per
l'accesso alle prestazioni previdenziali, è giustificato «dalla obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell'anno».
In tale contesto, contraddistinto dalla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti», s'inquadra, dunque, l'imposizione «di un termine di decadenza per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione» (Corte
Cost., n.192/05). Anche il giudice delle leggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame, ha posto l'accento sull'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (sentenza
n.192/05). Sulla base di tali principi è stato ulteriormente affermato che non è configurabile un'autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le prestazioni previdenziali, con conseguente irrilevanza dell'impugnazione tempestiva dei provvedimenti dell' , che di tale diritto rappresentano, per CP_1 contro, l'imprescindibile presupposto e, dunque, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione non può essere accertata incidenter tantum, al di fuori del termine decadenziale d'impugnazione (Cass.10089/24, Cass.23648/25).
L'inammissibilità di un accertamento incidenter tantum, è stata affermata in un caso analogo al presente, in cui la domanda giudiziale del lavoratore era tesa a contestare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli
e la pretesa restitutoria dell'Istituto per l'indennità di disoccupazione agricola erogata – pretesa restitutoria contestata anche dall'odierna controricorrente mediante la domanda originaria di primo grado.
11 Sulla base di tali elementi va rilevata la decadenza della ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili all'anno 2018. Né, difatti, può trovare accoglimento l'eccezione relativa all'effettiva – o meno – comunicazione personale e non tramite elenchi della cancellazione poiché la presentazione di un ricorso amministrativo (vedi sopra) induce comunque a ritenere che la parte fosse pienamente a conoscenza della cancellazione (totale o parziale) delle proprie giornate agricole.
La decadenza dal diritto di accertare il rapporto di lavoro, di cui sopra, travolge in termini di infondatezza ogni altra domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e ritenere le prestazioni previdenziali riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori per l'anno dedotto in giudizio.
Nessuna prova deve essere poi fornita dall' in merito all'effettivo CP_1
pagamento della somma ritenuta indebita, poiché detta circostanza emerge dalla ricostruzione fornita nel ricorso introduttivo.
Inoltre, non può riconoscersi alcuna buona fede nell'ipotesi di disoccupazione agricola erogata sulla base di dichiarazioni che, per le attività ispettive dell' , siano state ritenute false o comunque non corrispondenti CP_1
pienamente al vero.
Entrambe le domande, pertanto, vanno rigettate.
Ricorrono gli estremi - trattandosi di ricorso diretto non solo alla reiscrizione parziale negli elenchi anagrafici, ma anche al riconoscimento della disoccupazione agricola - per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
P.Q.M.
12 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...] contro l' , con ricorso depositato in data 04.05.2021 (R.G. Parte_1 CP_1
1488/2021), a cui è stato riunito quello con numero R.G. 2584/2021 (depositato in data 18.07.2021), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta a domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 20.11.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
13