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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 410/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Angelo Sambataro;
Appellante
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t.;
Appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: appello – opposizione intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5722/2024 del 18.12.2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciandosi sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_2
29320239007991807 notificata dall il 15.4.2024 Controparte_1
– relativamente alla cartella esattoriale n. 29320110020843017 avente ad oggetto il pagamento di tributi in favore dell' per l'anno 2008 per € 7. 258,46 - CP_2
dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva di
[...]
; compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Controparte_3
Il Tribunale, richiamati i precedenti del medesimo ufficio ex art. 118 disp. att. c.p.c., accertata la natura dell'opposizione proposta, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co 1 c.p.c. e opposizione a ruolo (con riguardo all'eventuale prescrizione antecedente), rispetto alla quale difettava la legittimazione passiva di e CP_4
rilevato, altresì, che parte ricorrente aveva evocato in giudizio unicamente il concessionario, ma non anche l'ente previdenziale titolare del credito che aveva emesso il relativo ruolo, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione.
Appellava la sentenza la , con ricorso Parte_2
depositato il 18.6.2025. nonostante la regolarità della notifica del gravame, CP_4
non si costituiva in giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto che con il ricorso proposto era stata contestata la pretesa contributiva e, dunque, il titolo esecutivo.
Rileva che erano stati eccepiti motivi inerenti alla minacciata esecuzione, preannunciata con la intimazione, e che la prescrizione era stata dedotta quale motivo di illegittimità dell'intimazione notificata;
quindi, quale vizio impeditivo della espropriazione forzata.
Ribadisce che con il ricorso introduttivo aveva chiesto di riconoscere che i tributi non avrebbero potuto richiedersi con l'intimazione oggetto di impugnazione perché illegittima in difetto dei relativi presupposti e che, pertanto, i motivi dedotti riguardano il concessionario non incidendo sulla titolarità o idoneità del credito. 2. Con il secondo motivo di gravame, censura la sentenza laddove il primo giudice ha qualificato il ricorso quale opposizione alla iscrizione a ruolo.
Rileva che dagli atti di causa non è dato rinvenire alcuna deduzione o argomentazione con cui si intenda far valere l'inesistenza del credito portato dalla cartella, essendo state proposte solo questioni inerenti alla illegittimità della intimazione, poiché effettuata non secondo le condizioni e le modalità consentite dall'ordinamento.
Ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto qualificare l'odierna opposizione quale opposizione agli atti esecutivi, in quanto volta a contestare la legittimità della intimazione e della procedura esecutiva preannunciata.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che, diversamente da quanto sostenuto dall'agente della riscossione, non sono stati prodotti atti successivi interruttivi della prescrizione idonei a legittimare l'intimazione impugnata;
deduce che l'asserita notifica della precedente intimazione di pagamento n.
29320179000103186000 del 2017 e i connessi adempimenti non risultavano validamente posti in essere né documentati, sicché la stessa notifica non si era perfezionata e l'atto non aveva sortito effetto.
Tanto premesso, chiede di dare atto della regolare instaurazione del giudizio di primo grado;
nel merito, “riconoscere e dichiarare che la intimazione di pagamento n. 293
2023 9007992807 limitatamente alla cartella esattoriale n. 293 2011 0020843017
(recante tributi dell'anno 2008) è illegittima perché i tributi pretesi forzatamente CP_2
sono risultati perenti e non avrebbero potuto azionarsi anche alla luce di quanto prodotto e dedotto ex adverso”.
4. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
5. Va premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha allegato quanto segue: “
1-. ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE
PER MANCANZA DEI NECESSARI PRESUPPOSTI AI FINI DELLA EMISSIONE
DELLA MEDESIMA. Allo stato non c'è prova che la menzionata cartella, quale presupposto necessario dell'intimazione, sia stata notificata (o validamente ed efficacemente notificata). Conseguentemente e in mancanza di prova contraria, l'intimazione si appalesa invalida. Peraltro in mancanza di una regolare notifica di tale cartella i relativi tributi risultano ormai pure estinti e, come tali, non avrebbero potuto richiedersi … 2-. IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITA'
DELL'INTIMAZIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI. In via subordinata, anche a voler tenere in considerazione la data di notifica asseritamente indicata della cartella (che ad ogni buon conto si contesta) è comunque decorso un ulteriore periodo tale da avere maturato senz'altro la prescrizione dei relativi tributi: precipuamente è decorso il termine quinquennale cui soggiacciono tali tributi. Sotto tale profilo quest'ultimi sono perenti e, comunque estinti”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente – la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)”.
5.1 E tuttavia, l'opposizione proposta dall'odierno appellante va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi laddove ha eccepito l'omessa notifica della cartella;
legittimo contraddittore della stessa deve ritenersi quale concessionario che CP_4
ha emesso lo stesso atto.
Sicché correttamente è stato evocato in giudizio.
La predetta domanda deve, tuttavia ritenersi infondata, avendo il concessionario provato la regolare notifica della cartella esattoriale n. 29320110020843017 in data
2.11.2011 mediante consegna presso l'indirizzo dell'appellante (cfr. avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta).
Da tanto discende il rigetto della domanda proposta sotto tale profilo.
5.2 Per contro, il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile con riguardo alla domanda con cui la odierna appellante ha chiesto in primo grado di “Dichiarare, comunque, illegittima la stessa perché i tributi iscritti sono perenti, non più dovuti e pertanto indebiti”; in relazione a detta domanda, da qualificarsi quale opposizione a ruolo, nella parte in cui si chiede l'accertamento della prescrizione anteriore alla notifica della cartella, e opposizione all'esecuzione, laddove si fa valere la prescrizione successiva, legittimo contraddittore deve ritenersi l'ente impositore, non evocato in giudizio, alla stregua della giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata (C. Cass. S.U. 7514/2023; C. Cass. 31528/2022).
Non può condividersi la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui la domanda avrebbe ad oggetto esclusivamente l'accertamento della illegittimità della intimazione impugnata, atto del concessionario, allorché il motivo dedotto
(prescrizione) è comunque afferente al credito oggetto dello stesso atto, il cui accertamento presuppone la presenza in giudizio del suo titolare.
6. Per le ragioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione agli atti esecutivi proposta;
nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. In difetto di costituzione di nulla va statuito in ordine alle spese di lite. CP_4
Deve darsi atto che sussistono i presupposti a carico dell'appellante per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2022
(cfr. Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta e dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese