Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG. n. 4511/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.G. n. 4511/2023, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso)”, promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MONTELLA Parte_1 C.F._1
LUIGI, presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CIANCIO CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA e presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione;
ricorrenti nonché il PM in sede;
interventore necessario
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda, inizialmente contenziosa e, poi, trasformatasi in congiunta di modifica delle condizioni come stabilite dalla sentenza di divorzio), possa applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di apportare le modifiche ritenute necessarie alle precedenti statuizioni giudiziali rese;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto delle originarie richieste come reciprocamente avanzate dalle parti, in relazione al ricorso (domanda di revoca dell'assegno divorzile) ed alla comparsa (rigetto della domanda formulata e correlata richiesta di aumento dell'assegno divorzile e del mantenimento per il figlio);
preso, poi, atto della concorde determinazione delle parti, raggiunta in corso di causa e con la quale, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice relatore e previa loro audizione, chiedono modificarsi, ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo quanto di seguito trascritto, anche in ordine alle premesse dell'indicata proposta
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della redditualità come dedotta e documentata;
- dell'inammissibilità della gran parte delle prove costituende di parte resistente, giacché, peraltro, dirette a provare i fatti costitutivi dell'assegno divorzile, già valutati;
- della superfluità di quelle dirette di parte ricorrente, tenuto conto, peraltro, anche della documentazione ex adverso depositata;
- dell'eventualità che possano effettuarsi indagini di polizia tributaria, nei termini di seguito indicati:
1. conferma del mantenimento previsto per il figlio (ovvero euro 400,00);
2. riduzione ad euro 150,00 di quello, invece, previsto, iure proprio, per la resistente;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti vigenti divorzili;
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato in corso di causa, all'uopo aderendo alla proposta conciliativa, sopra indicata e contenente i patti in modifica come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare e che, pertanto, posso essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità dell'accordo raggiunto e sottoscritto, per il tramite di procura speciale conferita ai rispettivi procuratori, da e , Parte_1 CP_1 per l'effetto,
- dispone conformemente alla proposta conciliativa, resa dal Giudice relatore e delegato il 04.06.2024, qui richiamata per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire