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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/11/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI AN, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5318/2025 R.G.L., all'udienza del 25 novembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso dall'avv. Parte_1
TO NI presso lo studio del quale in S. Paolo C.te (FG) P.za Europa, 4
è elettivamente domiciliata ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del
Notaio dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai Persona_1 fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell' CP_2
resistente oggetto: assegno invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.05.2025 la parte ricorrente in epigrafe, indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo, l'accertamento dei requisiti CP_1 sanitari utili al conseguimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, negate in sede amministrativa.
Esponeva di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 03.12.2024
e riconosciuta invalida nella misura del 67%.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “- provvedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinchè accerti la sussistenza dei requisiti sanitari dell'odierno istante per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
- fissare la data di comparizione delle parti per il giuramento di rito del consulente e per la formulazione dei quesiti;
- assegnare il termine entro il quale provvedere alla notifica all'Istituto della presente istanza e del suddetto decreto di comparizione parti - omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle CP_1 spese e le competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva l' che contestava l'avverso dedotto e dava atto CP_1 dell'intervenuto riconoscimento della prestazione e della sua liquidazione rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile e/o improcedibile
o, in subordine, rigettare l'istanza di accertamento tecnico preventivo, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell' ” CP_1
All'udienza del 25 novembre 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, acquisite brevi note di trattazione, preso atto dell'intervenuto riconoscimento in autotutela della prestazione dedotta in giudizio, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere dichiarata inammissibile per quanto di ragione.
Invero, L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n.
1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel caso di specie, parte ricorrente pacificamente è già stato riconosciuta, con decreto di omologa 06.12.2024, in possesso dei requisiti sanitari utili per usufruire dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 25.11.2022.
Tale circostanza è pacifica e documentata (cfr. DB integrato prodotto dall' ). CP_1
Ciò posto deve in questa sede richiamarsi il principio giurisprudenziale in forza del quale “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, il quale dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico-economici. Non di meno l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente” (Cassazione civile sez. lav.,
27/04/2015, n.8533).
Il decreto viene infatti, emesso a conclusione del procedimento per ATPO, se, “terminate le operazioni di consulenza”, sia le parti sia il giudice condividono l'esito dell'indagine peritale è destinata ad acquisire stabilità in vista di effetti giuridici non suscettibili di rivisitazione (se non all'esito di successiva verifica sulla permanenza dei requisiti non solo sanitari).
Ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Ed invero, nel caso che qui interessa, il ricorrente, è stato sottoposto a revisione in data 03.12.2024. Difatti, il verbale della Commissione medica – impugnato in questa sede dal ricorrente – scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall' al fine CP_1 di verificare la permanenza delle condizioni legittimanti l'erogazione dell'assegno d'invalidità.
Tanto si evince dai verbali delle deduzioni e documenti prodotti dall' CP_1 non specificatamente contestati dalla parte ricorrente.
Nella fattispecie il verbale di revisione 03.12.2024, impugnato in questa sede, ha semplicemente accertato la permanenza in capo alla ricorrente, del grado di invalidità già riconosciuto con la prima domanda amministrativa, essendo perfettamente sovrapponibile al primo, né avrebbe potuto essere diversamente considerato che, secondo la lettera della legge, oggetto di revisione può essere soltanto ciò che è già stato riconosciuto.
In buona sostanza la revisione non ha riguardato i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 74% utile ad usufruire della pensione di invalidità civile non essendo stato tale beneficio riconosciuto dal precedente verbale.
Ed invero, all'atto della proposizione del presente ricorso (19.05.2025), il ricorrente, come si è innanzi detto, era già stato riconosciuto, con decreto di omologa 06.12.2024, in possesso dei requisiti sanitari utili per usufruire dell'assegno di invalidità civile, e come documentato in atti ha ottenuto la liquidazione della prestazione richiesta.
Ne deriva, pertanto, la mancanza di utilità derivante dall'accertamento del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità atteso l'accertamento contenuto nel decreto di omologa 06.12.2024 con conseguente inammissibilità del presente ricorso.
Parte ricorrente in proposito nulla ha opposto.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2025. Il Giudice del lavoro
RI AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI AN, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5318/2025 R.G.L., all'udienza del 25 novembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso dall'avv. Parte_1
TO NI presso lo studio del quale in S. Paolo C.te (FG) P.za Europa, 4
è elettivamente domiciliata ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del
Notaio dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai Persona_1 fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell' CP_2
resistente oggetto: assegno invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.05.2025 la parte ricorrente in epigrafe, indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo, l'accertamento dei requisiti CP_1 sanitari utili al conseguimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, negate in sede amministrativa.
Esponeva di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 03.12.2024
e riconosciuta invalida nella misura del 67%.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “- provvedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinchè accerti la sussistenza dei requisiti sanitari dell'odierno istante per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
- fissare la data di comparizione delle parti per il giuramento di rito del consulente e per la formulazione dei quesiti;
- assegnare il termine entro il quale provvedere alla notifica all'Istituto della presente istanza e del suddetto decreto di comparizione parti - omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle CP_1 spese e le competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva l' che contestava l'avverso dedotto e dava atto CP_1 dell'intervenuto riconoscimento della prestazione e della sua liquidazione rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile e/o improcedibile
o, in subordine, rigettare l'istanza di accertamento tecnico preventivo, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell' ” CP_1
All'udienza del 25 novembre 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, acquisite brevi note di trattazione, preso atto dell'intervenuto riconoscimento in autotutela della prestazione dedotta in giudizio, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere dichiarata inammissibile per quanto di ragione.
Invero, L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n.
1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel caso di specie, parte ricorrente pacificamente è già stato riconosciuta, con decreto di omologa 06.12.2024, in possesso dei requisiti sanitari utili per usufruire dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 25.11.2022.
Tale circostanza è pacifica e documentata (cfr. DB integrato prodotto dall' ). CP_1
Ciò posto deve in questa sede richiamarsi il principio giurisprudenziale in forza del quale “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, il quale dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico-economici. Non di meno l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente” (Cassazione civile sez. lav.,
27/04/2015, n.8533).
Il decreto viene infatti, emesso a conclusione del procedimento per ATPO, se, “terminate le operazioni di consulenza”, sia le parti sia il giudice condividono l'esito dell'indagine peritale è destinata ad acquisire stabilità in vista di effetti giuridici non suscettibili di rivisitazione (se non all'esito di successiva verifica sulla permanenza dei requisiti non solo sanitari).
Ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Ed invero, nel caso che qui interessa, il ricorrente, è stato sottoposto a revisione in data 03.12.2024. Difatti, il verbale della Commissione medica – impugnato in questa sede dal ricorrente – scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall' al fine CP_1 di verificare la permanenza delle condizioni legittimanti l'erogazione dell'assegno d'invalidità.
Tanto si evince dai verbali delle deduzioni e documenti prodotti dall' CP_1 non specificatamente contestati dalla parte ricorrente.
Nella fattispecie il verbale di revisione 03.12.2024, impugnato in questa sede, ha semplicemente accertato la permanenza in capo alla ricorrente, del grado di invalidità già riconosciuto con la prima domanda amministrativa, essendo perfettamente sovrapponibile al primo, né avrebbe potuto essere diversamente considerato che, secondo la lettera della legge, oggetto di revisione può essere soltanto ciò che è già stato riconosciuto.
In buona sostanza la revisione non ha riguardato i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 74% utile ad usufruire della pensione di invalidità civile non essendo stato tale beneficio riconosciuto dal precedente verbale.
Ed invero, all'atto della proposizione del presente ricorso (19.05.2025), il ricorrente, come si è innanzi detto, era già stato riconosciuto, con decreto di omologa 06.12.2024, in possesso dei requisiti sanitari utili per usufruire dell'assegno di invalidità civile, e come documentato in atti ha ottenuto la liquidazione della prestazione richiesta.
Ne deriva, pertanto, la mancanza di utilità derivante dall'accertamento del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità atteso l'accertamento contenuto nel decreto di omologa 06.12.2024 con conseguente inammissibilità del presente ricorso.
Parte ricorrente in proposito nulla ha opposto.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2025. Il Giudice del lavoro
RI AN