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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1572 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CHECCHI Parte_1 C.F._1
DANIELE _ con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA** , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, controparte in epigrafe ha adito il tribunale di Roma, per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità art. 1 L. 222/84, con decorrenza dalla domanda del 7.10.2020, indicata nel decreto di omologa del 24.4.2023. A fondamento della sua domanda ha dedotto che con decreto di omologa del 24.4.2023, notificato all' in data 8.6.2023, reso nel procedimento RG CP_1
18152/2022, alla ricorrente era stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 222/84 con decorrenza dalla domanda del 7.10.2020; che in data 01.08.2023 era stata inviata all' la modulistica per la liquidazione della prestazione, ma che CP_1
l' non ha provveduto al pagamento della stessa . CP_1
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: dichiarare nei confronti delle parti resistenti il diritto dell'istante alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, nella misura e con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 7.10.2020; per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal 7.10.2020, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
compensare le spese in caso di soccombenza. Si costituiva in giudizio l' deducendo che l' stava provvedendo CP_1 CP_2 alla liquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità e che il rateo sarebbe stato messo in pagamento nel mese di aprile 2024. Per quanto riguarda gli arretrati, faceva rilevare che la ricorrente era stata titolare di naspi 10.12.2021 al 10.04.2023 ; che, pertanto, sarebbero stati pagati gli arretrati i dopo l' esercizio del diritto di opzione da parte della sign.ra Pt_1
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Rinviata più volte la causa su richiesta delle parti, per consentire all' il CP_1 pagamento di quanto dovuto ed alla ricorrente l' esercizio del diritto di opzione, il giudice, alla data odierna, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti qui di seguito specificati. Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 20.4.2023, veniva omologato, in favore della ricorrente, il requisito sanitario utile al riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ( 7.10.2020 ). L' ha preso atto di ciò ma ha precisato che la parte è stata titolare di CP_1
NASPI dal 10.12.2021 al 10.4.2023; tale circostanza , non contestata dalla ricorrente , ha impedito all' di provvedere alla liquidazione dei ratei CP_1 maturati ai sensi dell' art. 1 l. n. 222/84, non avendo la parte esercitato il diritto di opzione. Alla luce di tale situazione , ogni altra istanza respinta , l' va condannato al CP_1 pagamento dei ratei maturati ex art. 1 l. n. 22/84 a far data dalla domanda amministrativa ( 7.10.2020 ) , escluso il periodo dal 10.12.2021 al 10.4.2023, non avendo ad oggi la parte esercitato il diritto di opzione. In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta , l' va condannato al pagamento dei ratei CP_1 maturati ex art. 1 l. n. 22/84 a far data dalla domanda amministrativa ( 7.10.2020 )
, escluso il periodo dal 10.12.2021 al 10.4.2023 Compensa le spese di lite.
Roma 13.3.2025 IL GIUDICE
Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1572 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CHECCHI Parte_1 C.F._1
DANIELE _ con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA** , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, controparte in epigrafe ha adito il tribunale di Roma, per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità art. 1 L. 222/84, con decorrenza dalla domanda del 7.10.2020, indicata nel decreto di omologa del 24.4.2023. A fondamento della sua domanda ha dedotto che con decreto di omologa del 24.4.2023, notificato all' in data 8.6.2023, reso nel procedimento RG CP_1
18152/2022, alla ricorrente era stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 222/84 con decorrenza dalla domanda del 7.10.2020; che in data 01.08.2023 era stata inviata all' la modulistica per la liquidazione della prestazione, ma che CP_1
l' non ha provveduto al pagamento della stessa . CP_1
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: dichiarare nei confronti delle parti resistenti il diritto dell'istante alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, nella misura e con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 7.10.2020; per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal 7.10.2020, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
compensare le spese in caso di soccombenza. Si costituiva in giudizio l' deducendo che l' stava provvedendo CP_1 CP_2 alla liquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità e che il rateo sarebbe stato messo in pagamento nel mese di aprile 2024. Per quanto riguarda gli arretrati, faceva rilevare che la ricorrente era stata titolare di naspi 10.12.2021 al 10.04.2023 ; che, pertanto, sarebbero stati pagati gli arretrati i dopo l' esercizio del diritto di opzione da parte della sign.ra Pt_1
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Rinviata più volte la causa su richiesta delle parti, per consentire all' il CP_1 pagamento di quanto dovuto ed alla ricorrente l' esercizio del diritto di opzione, il giudice, alla data odierna, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti qui di seguito specificati. Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 20.4.2023, veniva omologato, in favore della ricorrente, il requisito sanitario utile al riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ( 7.10.2020 ). L' ha preso atto di ciò ma ha precisato che la parte è stata titolare di CP_1
NASPI dal 10.12.2021 al 10.4.2023; tale circostanza , non contestata dalla ricorrente , ha impedito all' di provvedere alla liquidazione dei ratei CP_1 maturati ai sensi dell' art. 1 l. n. 222/84, non avendo la parte esercitato il diritto di opzione. Alla luce di tale situazione , ogni altra istanza respinta , l' va condannato al CP_1 pagamento dei ratei maturati ex art. 1 l. n. 22/84 a far data dalla domanda amministrativa ( 7.10.2020 ) , escluso il periodo dal 10.12.2021 al 10.4.2023, non avendo ad oggi la parte esercitato il diritto di opzione. In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta , l' va condannato al pagamento dei ratei CP_1 maturati ex art. 1 l. n. 22/84 a far data dalla domanda amministrativa ( 7.10.2020 )
, escluso il periodo dal 10.12.2021 al 10.4.2023 Compensa le spese di lite.
Roma 13.3.2025 IL GIUDICE
Alfonsina Bellini