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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/09/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 694/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 694/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 07.04.2025, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il _1 C.F._1
28.06.1967 e residente in [...]I;
e
(c.f. ), nato il [...] a [...] C.F._2
Villamassargia (SU) e residente in [...]I, entrambi difesi dall'Avv. Alessandro Fagni, (c.f.
, pec C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliati in Pistoia, Galleria Nazionale n. 12, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 07.04.2025, _1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_1 matrimonio in data 23.08.1986 ad PO (FI), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 26.09.1986), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano che nel tempo la comunione materiale e spirituale tra loro andava deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale.
2. La casa coniugale verrà assegnata al sig. La sig.ra Parte_1 lascerà libero detto immobile, unitamente al figlio _1 maggiorenne , nel termine di due mesi dalla Persona_2 sottoscrizione del presente ricorso, trasferendo la propria residenza presso una abitazione di cui acquisterà la proprietà (e che, infatti, sta cercando sul mercato). Qualora sorgessero delle difficoltà nel reperire detta abitazione o nel prepararla adeguatamente per viverci stabilmente, le parti concordano fin da adesso di prorogare il termine per il rilascio della casa familiare da parte della di ulteriori 30 giorni _1
3. I coniugi sono comproprietari nella quota di ½ dei seguenti beni immobili descritti ai successivi punti A e B del presente ricorso.
La sig.ra trasferisce la quota di sua spettanza relativa ai _1 suddetti beni immobili al sig. il quale provvederà al Parte_1 pagamento del prezzo concordato pari a Euro 80.000,00
(ottantamila/00), di cui euro 60.000,00 per il bene di cui al punto
2 A) ed euro 20.000,00 per il bene di cui al punto B). L'intero prezzo sarà da corrispondere entro il deposito della sentenza di separazione o entro il rogito notarile, ove ve ne sia necessità. Gli eventuali costi notarili e tecnici, le imposte e gli altri eventuali costi di tali passaggi di proprietà sono a carico del sig.
Per il trasferimento del 50% della casa coniugale, il Parte_1 sig. chiede l'applicazione della agevolazione “prima Parte_1 casa”. In ogni caso, le parti dichiarano quanto segue:
- che per il presente atto non si sono avvalse dell'opera di mediatori.
- Che nessuna delle parti richiede di avvalersi del deposito prezzo di cui all'art. 1, commi 63 e ss., L. 147/2013.
- Le parti richiedono l'agevolazione di cui all'indicato art. 19 (come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 154/1999 e dalla Circ. 49E/2000) e dunque che il presente atto, anche esecutivo di accordi raggiunti tra i coniugi all'interno di detta procedura di separazione o di divorzio e funzionale alla soluzione della crisi coniugale, sia esente dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni altra imposta e tassa. In ogni caso, ove si dovesse diversamente applicare una qualche imposta o tassa, le parti chiedono che la base imponibile sia costituita dal valore catastale degli immobili, indipendentemente dai corrispettivi pattuiti indicati nel presente atto.
A) Casa coniugale posta in Monsummano Terme, Via di Caliano
625/I cosi descritta: Bene immobile sito in Monsummano Terme
(PT) Via DI Calino 652/I, fraz. Cintolese così descritta: appartamento per abitazione del tipo a schiera di tipo economico non di lusso di due piani fuori terra oltre al piano cantinato comprendente pianto cantinato adibito a garage con rampa di accesso sul lato nord ovest, piano terra composto da ingresso, soggiorno, cucina e ripostiglio sottoscala, piccolo resede di pertinenza in proprietà esclusiva posto sul lato est, rampa di scala interna per accesso al piano primo, piano primo composto da due camere, studio, disimpegno, bagno e terrazzo. L'immobile gode del diritto di accesso pedonale e carrabile dalla via di Caliano, tramite striscia di terreno, rappresentata al Catasto terreni del Comune di
3 Monsummano Terme nel foglio di mappa 34, part. 298, ente urbano di mq. 145. L'immobile confina con proprietà , proprietà Per_3
Allegra, proprietà proprietà proprietà Al Pt_2 Pt_3 Per_4
C.F. del Comune di Monsummano il sopradetto immobile è rappresentato nel foglio 34: (i) mappale n. 294 sub. 1, cat. A/3, classe 3 vani 6, RC euro 182,83 graffato al mappale al mappale n.
294 sub. 3 (per quanto riguarda l'appartamento e il resede esclusivo); (ii) Mappale n. 294 sub, 2, cat. c/6, classe 3, metri quadri 42, RC. Eurp 106,29 (per quanto riguarda il garage); (iii) mappale 294 sub. 4, bene non censibile comune ai sub. 1, 2 e 3
(rampa di accesso al cantinato). Provenienza: atto Rosselli del
12.03.2004 rep. 26578 registrato a San Miniato il 29.03.2004, trascritto a Pescia il 31.03.2024 (si allega atto di provenienza)
B) Autorimessa di solo piano terra realizzata con elementi precari, con piccola corte esclusiva su tre lati e con contiguo appezzamento di terreno destinato dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale in parte in zona E1 Agricola, in parte a verde pubblico ed in parte a parcheggio pubblico e quindi soggetto ad esproprio. Confini: Beni
, beni Tognetti, beni via comunale di Caliano. CP_2 Pt_3
L'immobile in oggetto risulta avere la comproprietà sullo stradello di accesso e sugli spazi di manovra rappresentati al C.F. del Comune di Monsummano Terme nel foglio 34, mappale n. 298 (lo stradello), mappale n. 261 sub. 9, mappale n. 443 sub. 1, e mappale n. 440 sub. 1 (gli spazi di manovra), tutti beni comuni non censibili. I beni sono rappresentati al C.f. del Comune di Monsummano Terme nel foglio 34: (i) mappale n. 442, cat. c/6, classe 3, metri quadri 24,
R.C. Euro 60,74; (ii) mappale 443, cat. c/6, classe 3, mq 77, RC euro 194,66; (iii) il terreno adiacente è rappresentato al C.T. del
Comune di Monsummano Terme, al foglio 34, mappale 441, seminativo arborato, classe 2, Ha. 00.14.62 RD Euro 8,31 RA 7,55.
Si riserva il deposito di certificato di destinazione urbanistica di detto terreno. Provenienza atto rogato Notaio Rosselli in data
09.05.2018 rep. 48483, registrato a San Miniato il 11.05.2018 e trascritto in Pescia il 11.05.2018 (si allega atto di provenienza)
4 4. Con lo scioglimento della comunione legale, il sig. Parte_1 corrisponderà inoltre alla sig.ra la somma di Euro _1
100.000,00 (centomila/00) quale somma concordata corrispondente al valore del 50% dei risparmi in titoli, denaro e investimenti finanziari effettuati durante il matrimonio. Tale somma verrà versata alla entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla _1 sottoscrizione del presente ricorso o entro l'eventuale termine minore se previsto nel contratto preliminare di compravendita della nuova abitazione che la sig.ra sta reperendo sul mercato, _1 come indicato al precedente punto 2
5. Il sig. si farà carico del pagamento delle utenze che Parte_1 provvederà ad intestarsi.
6. L'autovettura Wolskvagen Polo targata FJ671LL intestata alla sig.ra rimarrà in suo uso esclusivo. L'autovettura _1
MERCEDED modello C220 targata CS612PT intestata alla sig.ra rimarrà in uso esclusivo al sig. il quale _1 Parte_1 provvederà a farsi carico di tutte le spese ed i costi di gestione e manutenzione ad essa imputabile. La sig.ra si impegna fin _1 da adesso a prestare il proprio consenso alla sottoscrizione di eventuali contratti di cessione dell'autovettura in questione o di rottamazione.
7. Gli arredi presenti nella casa familiare sono stati già divisi fra i coniugi di comune accordo. Oltre a quanto previsto, le parti danno che hanno già definito ogni altra loro pendenza
8. Le parti si danno preventivamente il consenso ai fini del rilascio e rinnovo del passaporto personale, ove necessario
10. Spese processuali a carico solidale delle parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 11.06.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
5 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi _1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e C.F._1
(c.f. ), nato il [...] a [...] C.F._2
Villamassargia (SU), che hanno contratto matrimonio in data
23.08.1986 ad PO (FI), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 18, P. 1, anno 1986);
- nulla sulle spese.
6 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 05.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 694/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 07.04.2025, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il _1 C.F._1
28.06.1967 e residente in [...]I;
e
(c.f. ), nato il [...] a [...] C.F._2
Villamassargia (SU) e residente in [...]I, entrambi difesi dall'Avv. Alessandro Fagni, (c.f.
, pec C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliati in Pistoia, Galleria Nazionale n. 12, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 07.04.2025, _1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_1 matrimonio in data 23.08.1986 ad PO (FI), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 26.09.1986), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano che nel tempo la comunione materiale e spirituale tra loro andava deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale.
2. La casa coniugale verrà assegnata al sig. La sig.ra Parte_1 lascerà libero detto immobile, unitamente al figlio _1 maggiorenne , nel termine di due mesi dalla Persona_2 sottoscrizione del presente ricorso, trasferendo la propria residenza presso una abitazione di cui acquisterà la proprietà (e che, infatti, sta cercando sul mercato). Qualora sorgessero delle difficoltà nel reperire detta abitazione o nel prepararla adeguatamente per viverci stabilmente, le parti concordano fin da adesso di prorogare il termine per il rilascio della casa familiare da parte della di ulteriori 30 giorni _1
3. I coniugi sono comproprietari nella quota di ½ dei seguenti beni immobili descritti ai successivi punti A e B del presente ricorso.
La sig.ra trasferisce la quota di sua spettanza relativa ai _1 suddetti beni immobili al sig. il quale provvederà al Parte_1 pagamento del prezzo concordato pari a Euro 80.000,00
(ottantamila/00), di cui euro 60.000,00 per il bene di cui al punto
2 A) ed euro 20.000,00 per il bene di cui al punto B). L'intero prezzo sarà da corrispondere entro il deposito della sentenza di separazione o entro il rogito notarile, ove ve ne sia necessità. Gli eventuali costi notarili e tecnici, le imposte e gli altri eventuali costi di tali passaggi di proprietà sono a carico del sig.
Per il trasferimento del 50% della casa coniugale, il Parte_1 sig. chiede l'applicazione della agevolazione “prima Parte_1 casa”. In ogni caso, le parti dichiarano quanto segue:
- che per il presente atto non si sono avvalse dell'opera di mediatori.
- Che nessuna delle parti richiede di avvalersi del deposito prezzo di cui all'art. 1, commi 63 e ss., L. 147/2013.
- Le parti richiedono l'agevolazione di cui all'indicato art. 19 (come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 154/1999 e dalla Circ. 49E/2000) e dunque che il presente atto, anche esecutivo di accordi raggiunti tra i coniugi all'interno di detta procedura di separazione o di divorzio e funzionale alla soluzione della crisi coniugale, sia esente dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni altra imposta e tassa. In ogni caso, ove si dovesse diversamente applicare una qualche imposta o tassa, le parti chiedono che la base imponibile sia costituita dal valore catastale degli immobili, indipendentemente dai corrispettivi pattuiti indicati nel presente atto.
A) Casa coniugale posta in Monsummano Terme, Via di Caliano
625/I cosi descritta: Bene immobile sito in Monsummano Terme
(PT) Via DI Calino 652/I, fraz. Cintolese così descritta: appartamento per abitazione del tipo a schiera di tipo economico non di lusso di due piani fuori terra oltre al piano cantinato comprendente pianto cantinato adibito a garage con rampa di accesso sul lato nord ovest, piano terra composto da ingresso, soggiorno, cucina e ripostiglio sottoscala, piccolo resede di pertinenza in proprietà esclusiva posto sul lato est, rampa di scala interna per accesso al piano primo, piano primo composto da due camere, studio, disimpegno, bagno e terrazzo. L'immobile gode del diritto di accesso pedonale e carrabile dalla via di Caliano, tramite striscia di terreno, rappresentata al Catasto terreni del Comune di
3 Monsummano Terme nel foglio di mappa 34, part. 298, ente urbano di mq. 145. L'immobile confina con proprietà , proprietà Per_3
Allegra, proprietà proprietà proprietà Al Pt_2 Pt_3 Per_4
C.F. del Comune di Monsummano il sopradetto immobile è rappresentato nel foglio 34: (i) mappale n. 294 sub. 1, cat. A/3, classe 3 vani 6, RC euro 182,83 graffato al mappale al mappale n.
294 sub. 3 (per quanto riguarda l'appartamento e il resede esclusivo); (ii) Mappale n. 294 sub, 2, cat. c/6, classe 3, metri quadri 42, RC. Eurp 106,29 (per quanto riguarda il garage); (iii) mappale 294 sub. 4, bene non censibile comune ai sub. 1, 2 e 3
(rampa di accesso al cantinato). Provenienza: atto Rosselli del
12.03.2004 rep. 26578 registrato a San Miniato il 29.03.2004, trascritto a Pescia il 31.03.2024 (si allega atto di provenienza)
B) Autorimessa di solo piano terra realizzata con elementi precari, con piccola corte esclusiva su tre lati e con contiguo appezzamento di terreno destinato dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale in parte in zona E1 Agricola, in parte a verde pubblico ed in parte a parcheggio pubblico e quindi soggetto ad esproprio. Confini: Beni
, beni Tognetti, beni via comunale di Caliano. CP_2 Pt_3
L'immobile in oggetto risulta avere la comproprietà sullo stradello di accesso e sugli spazi di manovra rappresentati al C.F. del Comune di Monsummano Terme nel foglio 34, mappale n. 298 (lo stradello), mappale n. 261 sub. 9, mappale n. 443 sub. 1, e mappale n. 440 sub. 1 (gli spazi di manovra), tutti beni comuni non censibili. I beni sono rappresentati al C.f. del Comune di Monsummano Terme nel foglio 34: (i) mappale n. 442, cat. c/6, classe 3, metri quadri 24,
R.C. Euro 60,74; (ii) mappale 443, cat. c/6, classe 3, mq 77, RC euro 194,66; (iii) il terreno adiacente è rappresentato al C.T. del
Comune di Monsummano Terme, al foglio 34, mappale 441, seminativo arborato, classe 2, Ha. 00.14.62 RD Euro 8,31 RA 7,55.
Si riserva il deposito di certificato di destinazione urbanistica di detto terreno. Provenienza atto rogato Notaio Rosselli in data
09.05.2018 rep. 48483, registrato a San Miniato il 11.05.2018 e trascritto in Pescia il 11.05.2018 (si allega atto di provenienza)
4 4. Con lo scioglimento della comunione legale, il sig. Parte_1 corrisponderà inoltre alla sig.ra la somma di Euro _1
100.000,00 (centomila/00) quale somma concordata corrispondente al valore del 50% dei risparmi in titoli, denaro e investimenti finanziari effettuati durante il matrimonio. Tale somma verrà versata alla entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla _1 sottoscrizione del presente ricorso o entro l'eventuale termine minore se previsto nel contratto preliminare di compravendita della nuova abitazione che la sig.ra sta reperendo sul mercato, _1 come indicato al precedente punto 2
5. Il sig. si farà carico del pagamento delle utenze che Parte_1 provvederà ad intestarsi.
6. L'autovettura Wolskvagen Polo targata FJ671LL intestata alla sig.ra rimarrà in suo uso esclusivo. L'autovettura _1
MERCEDED modello C220 targata CS612PT intestata alla sig.ra rimarrà in uso esclusivo al sig. il quale _1 Parte_1 provvederà a farsi carico di tutte le spese ed i costi di gestione e manutenzione ad essa imputabile. La sig.ra si impegna fin _1 da adesso a prestare il proprio consenso alla sottoscrizione di eventuali contratti di cessione dell'autovettura in questione o di rottamazione.
7. Gli arredi presenti nella casa familiare sono stati già divisi fra i coniugi di comune accordo. Oltre a quanto previsto, le parti danno che hanno già definito ogni altra loro pendenza
8. Le parti si danno preventivamente il consenso ai fini del rilascio e rinnovo del passaporto personale, ove necessario
10. Spese processuali a carico solidale delle parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 11.06.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
5 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi _1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e C.F._1
(c.f. ), nato il [...] a [...] C.F._2
Villamassargia (SU), che hanno contratto matrimonio in data
23.08.1986 ad PO (FI), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 18, P. 1, anno 1986);
- nulla sulle spese.
6 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 05.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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