TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Stefania Caparello Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2955 /2025 R.G.
da
C.F. con l'avv. CUBISINO Parte_1 C.F._1
AN e l'avv. AMBROSINI LAURA ( ) C.F._2 ricorrente contro
C.F. con l'avv. Controparte_1 C.F._3
AR RA EF
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“ a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor e la Signora Parte_1 CP_2 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
[...]
procedere alla annotazione della Sentenza;
b) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori e al padre;
Persona_1 Persona_2 Parte_1
quanto ai tempi e alle modalità di incontro con la madre i genitori concordano che gli stessi saranno valutati quando le condizioni di salute della madre lo consentiranno;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Verona,
Via Gidino n. 11, al Sig. , essendone proprietario Parte_1
esclusivo ed in quanto rispondente all'interesse della prole;
d)
confermare e riconoscere in favore del Sig. Parte_1
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori della complessiva di € 300,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali,
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Verona. I genitori, tuttavia,
concordano che il contributo rimanga sospeso fino alla ripresa dell'attività lavorativa della madre;
e) spese di lite compens”
Conclusioni del P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato (sent. N. 385/2022del 4/3/2022 di questo Tribunale) e,
per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente, a
2 3
decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del
Tribunale.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
In particolare, le condizioni relative al figlio minorenne sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ., coerenti con quelle stabilite in sede di separazione e adeguate in relazione all'età dei figli e alle condizioni personali ed economiche dei genitori quali risultano dalle allegazioni e dalle prove documentali prodotte. In particolare, la madre presenta tuttora problemi di tossicodipendenza.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Verona da e in data Parte_1 Controparte_1
07/06/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Verona al n. 93 parte II serie A anno 2015 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Provvede in conformità delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese di causa interamente compensate.
Verona, 25/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
3