Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 16 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1325/2019
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 11 marzo 2019, esponeva: Parte_1
- di essere titolare di pensione Cat. Inv. Civ., n. 07103211;
- con missiva del 12 gennaio 2018 l' gli aveva comunicato la riliquidazione della suddetta CP_1
prestazione a decorrere dal 1° dicembre 2012, per effetto della quale sarebbe derivato un credito in favore dello stesso sino al 30 novembre 2015 di € 2.459,32;
- con successiva missiva del 16 gennaio 2018, l' gli aveva comunicato che, per il periodo CP_1
01/12/2017 - 28/02/2018, avrebbe riscosso somme non spettanti scaturite da “tolto accompagno su revisione dec. 12/2017” per l'importo di € 1.548,13.
Esponeva che aveva proposto ricorso amministrativo in data 7 maggio 2018 al Comitato
Provinciale I.N.P.S. senza esito.
241/1990, rilevando che la formulazione della suddetta comunicazione era risultata generica e carente dei requisiti minimi essenziali per identificare i dati relativi alle somme richieste, le ragioni della debenza, nonché i criteri per addivenire al calcolo degli importi.
Deduceva, altresì, la violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989 rilevando che sussisteva la propria buona fede.
Eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'operato dell' rilevando che l' aveva ridotto CP_1 CP_1
l'importo della prestazione erogata in suo favore, detraendo in un'unica soluzione la somma di
€ 2.316,22 in contrasto con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n.
206/2016 aveva stabilito che “anche in tema di indebito previdenziale, avuto riguardo anche agli arretrati pensionistici, occorre limitare il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto del totale, e fatto salvo comunque il trattamento minimo di pensione”.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata illegittima, invalida ed inefficace la trattenuta effettuata dall' con conseguente annullamento e/o revoca della stessa con CP_1
efficacia ex tunc e che, conseguentemente, venisse dichiarata non dovuta la somma di €
1.548,13 indebitamente, erroneamente, illegittimamente e senza alcun giustificato motivo richiesta dall' . in via gradata, nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la fondatezza della CP_1
richiesta da parte dell' , chiedeva che venisse ritenuta e dichiarata illegittima la CP_1
pignorabilità totale da parte dell' della pensione, anziché parziale, con conseguente CP_1
riduzione della somma totale trattenutagli nei limiti di 1/5 della pensione lorda mensile fatto
CP_ salvo comunque il trattamento minimo;
chiedeva che, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannato alla restituzione dell'intera somma trattenutagli, pari ad Euro 1.548,13, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre al risarcimento del danno. In subordine, nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la fondatezza della richiesta da parte dell' , chiedeva di condannare l' , in persona del CP_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, ad effettuare il recupero della somma trattenutagli nei limiti di 1/5 della pensione lorda mensile e fatto salvo comunque il trattamento minimo e non già in un'unica soluzione;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio, CP_1
contestava la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che il diritto alla prestazione di invalidità civile di cui era titolare il ricorrente era venuto meno per effetto della revisione sanitaria descritta nel verbale del 27 settembre 2017
(definito il 21 novembre 2017), all'esito della visita espletata nel medesimo giorno, per cui la prestazione era stata eliminata con decorrenza dall'1 dicembre 2017 e fino al 28 febbraio 2018, epoca fino alla quale i ratei erano andati in liquidazione.
Rilevava, in particolare, che, espletata la visita in data 27 settembre 2017, il ricorrente era stato considerato invalido civile nella misura dell'80% insufficiente anche per l'erogazione della pensione e dell'indennità di accompagnamento e che, essendo titolare di Assegno Ordinario di
Invalidità, il debito allora acquisito era stato compensato con l'Assegno Ordinario riconosciuto nel medesimo periodo e quindi estinto.
Eccepiva la non applicabilità della normativa invocata in ricorso (art. 52, L. 88/1989) in quanto estranea alla specifica materia attenendo all'indebito previdenziale, differente da quello di cui al caso di specie, di natura assistenziale.
In merito alla contestata trattenuta del presunto indebito in unica soluzione, rilevava che la somma era stata recuperata in occasione della determinazione dei ratei di Assegno Ordinario di
Invalidità Assegno n. 15051625 Cat. IO, in virtù di una forma di compensazione impropria fra le reciproche partite di dare ed avere per la quale non varrebbe il limite del quinto di cui all'articolo 69 della legge n. 153/1969.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio anche ex art. 96 cpc.
3.- L'udienza del 16 giugno 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse da parte del ricorrente, la causa viene decisa.
4.- Parte ricorrente agisce in giudizio affinchè venga ritenuta e dichiarata illegittima, invalida ed inefficace la trattenuta effettuata dall' con conseguente annullamento e/o revoca della CP_1
stessa con efficacia ex tunc, e, conseguentemente venga dichiarata non dovuta la somma di €
1548,13 richiesta dall' . CP_1
Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “ "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
”. (Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2022, n.24180 ord.).
Nel caso di specie, il ricorrente è stato informato dell'esito della visita medica in data 11 dicembre 2017 e, pertanto, a giudizio di questo decidente, nel periodo precedente alla comunicazione sussistevano le condizioni di un legittimo affidamento in capo al ricorrente.
La ripetibilità della somma avrebbe dovuto, dunque, essere limitata ai soli ratei successivi alla detta data di comunicazione.
5.- In ragione di quanto esposto, vanno, dunque, dichiarate non dovute dal ricorrente le somme CP_ di cui al provvedimento del 16 gennaio 2018, limitatamente alle somme relative al periodo dall'1 dicembre 2017 all'11 dicembre 2017 e, per l'effetto, va condannato l' alla CP_1
restituzione di detta somma al ricorrente (ove già integralmente trattenuta), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate tre quarti e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con CP_1
applicazione dei minimi previsti, tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: CP_ a) dichiarate non dovute dal ricorrente le somme di cui al provvedimento del 18 maggio
2018, limitatamente alle somme relative al periodo dall'1 dicembre 2017 all'11 dicembre
2017 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di detta somma al ricorrente (ove CP_1
già integralmente trattenuta), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
CP_ b) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di un quarto delle spese di lite, che liquida nella somma già ridotta di € 327,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) rigetta per il resto.
.Messina, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga