Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/05/2026, n. 8672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8672 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11311/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11311 del 2023, proposto da
PE CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto Rif. Prot. 205781 del 10 ottobre 2019, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con il proposto ricorso, notificato e depositato nella medesima data del 8 agosto 2023, il ricorrente in epigrafe, quale appartenente all’Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza (a domanda) dal 28 dicembre 2019 all’età di 55 anni e avendo maturato ai fini pensionistici 39 anni di servizio utile, ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) elaborato dal competente ufficio dell’I.N.P.S. in data 10 ottobre 2019, laddove non recante l’attribuzione in suo favore del beneficio rappresentato dal computo di 6 scatti stipendiali aggiuntivi ai sensi dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della L. n. 232/1990, chiedendone l’annullamento nonchè l’accertamento del diritto del diritto del ricorrente medesimo ad ottenere il ricalcolo del TFS con l’inclusione degli anzidetti scatti stipendiali sulla base delle richiamate disposizioni normative.
1.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di gravame, rubricato nei seguenti termini: “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n. 232/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - violazione dell'art. 36 della Costituzione ”.
2. In vista della fissata udienza di merito, la resistente Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame per tardività della notifica in quanto la stessa sarebbe avvenuta in data 9 gennaio 2026, a distanza di oltre sei anni dalla cessazione dal servizio e dalla comunicazione del prospetto di liquidazione del TFS, nonché l’infondatezza nel merito delle censure mosse sulla base delle argomentazioni ivi addotte.
3. Parte ricorrente ha prodotto memoria di replica ex art. 73, co. 1, c.p.a.
4. All’udienza pubblica del 8 aprile 2026, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente il Collegio ritiene di disattendere la formulata eccezione in rito ad opera della resistente Amministrazione nell’ambito della prodotta memoria difensiva, per l’assorbente considerazione che l’anzidetto rilievo poggia sull’assunta notificazione del proposto gravame in una data (9 gennaio 2026) non corrispondente a quella di effettivo perfezionamento della medesima notifica.
Dal fascicolo di causa emerge, infatti, come il ricorso sia stato notificato all’intimata Amministrazione nella (precedente) data del 8 agosto 2023 ad un indirizzo PEC che, all’atto dell’anzidetta notifica, costituiva l’indirizzo primario e il domicilio digitale indicato dall’Ente medesimo nel registro IPA, non avendo l’INPS all’epoca provveduto a comunicare un indirizzo PEC ai fini dell’iscrizione nell’indice PP.AA. di cui all’elenco formato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012.
Alla luce delle circostanze evidenziate deve per l’effetto ritenersi, in forza del principio tempus regit actum , che il ricorso sia stato regolarmente notificato in data 8 agosto 2023 alla stregua del corrispondente disposto dell’articolo 28 D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, come già affermato nell’ambito di precedenti pronunciamenti sul punto resi con riguardo alla medesima fattispecie in rilievo (in tal senso, cfr. ex multis TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 29 luglio 2025, n. 571, in specie punto 5).
6. Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento in ragione della fondatezza della censura relativa al dedotto profilo di violazione normativa rispetto all’evocato parametro rappresentato dall’articolo 6 bis D.L. n. 387/1987 (convertito dalla L. n. 472/1987) come modificato dall’articolo 21 L. n. 232/1990, in conformità ai molteplici pronunciamenti intervenuti in sede giudiziale su contestazioni di analogo tenore parimenti sollevate da ulteriori soggetti appartenenti al personale dell’Arma dei carabinieri all’esito del relativo collocamento in quiescenza, come nel caso dell’odierno ricorrente (in tal senso, cfr. ex multis , da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. 18 marzo 2026, n. 5153, sent. 9 marzo 2026, n. 4420, sent. 19 febbraio 2026, n. 3164 e sent. 31 dicembre 2025, n. 24164).
6.1. Il Collegio preliminarmente ritiene che si possa prescindere dall’esame dell’avanzata domanda di annullamento, non avendo l’atto impugnato valore provvedimentale e vertendo la controversia in esame su diritti soggettivi la cui cognizione è rimessa alla giurisdizione esclusiva di questo Giudice ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, co. 1, e 63, co. 4, d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. dell’art. 133, co. 1, lett. i), c.p.a. (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. 25 giugno 2025, n. 12643).
7. Muovendo alla disamina della proposta domanda di accertamento del diritto invocato in ricorso, il Collegio intende richiamarsi al pertinente contenuto dei recenti pronunciamenti sopra citati alla luce del percorso motivazionale ivi articolato, procedendo quindi alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, come interpretato sulla base delle coordinate ermeneutiche declinate in sede giurisprudenziale.
7.1. In proposito, va rilevato che l’art. 6 bis D.L. n. 387/1987 – come modificato per effetto dell’articolo 21 L. n. 232/1990 – dispone al primo comma che “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto ”, mentre al secondo comma è indicato che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
7.2. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa sul punto intervenuta, valorizzando l’ampiezza della nozione di “Forze di Polizia” richiamata dall’art. 6 bis D.L. n. 387/1987 anche in coerenza alla funzione in senso estensivo delineata dall'articolo 1 del medesimo D.L. n. 387/1987 in relazione ai benefici economici ivi individuati, nel richiamare il quadro normativo di riferimento ha ritenuto in termini generali che “ La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri ” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. n. 5133/2026, cit. e sent. n. 24164/2025, cit.), concludendo per l’effetto nel senso dell’affermato riconoscimento al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare del beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato consistente, in particolare, nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. n. 24164/2025, cit., nonché Cons. St., sez. II, sent. 20 marzo 2023 n. 2831 e 16 marzo 2023 n. 2762, ivi espressamente richiamate).
7.3. La situazione in cui versa il ricorrente rientra, dunque, nella fattispecie contemplata dal secondo comma del citato articolo 6-bis D.L. n. 387/1987, avendo lo stesso compiuto, secondo quanto specificamente dedotto in ricorso, i 55 anni di età e almeno trentacinque anni di servizio utile quale appartenente all’Arma dei carabinieri.
7.4. Sul punto va aggiunto per completezza espositiva, come già precisato nell’ambito dei precedenti pronunciamenti sopra richiamati, che la pretesa di parte ricorrente non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, in quanto tale disposizione non qualifica detto termine come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi in proposito le considerazioni espresse in sede giurisprudenziale laddove è stato precisato che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 22 febbraio 2019, n. 1231, come testualmente riprodotta in TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. n. 4420/2026, cit.).
7.5. Infine, non assume rilevanza l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla resistente Amministrazione nella prodotta memoria difensiva in relazione agli evocati parametri rappresentati dagli articoli 3 ed 81 Cost., potendo sul punto rinviarsi alle pertinenti considerazioni sul punto espresse nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 20 marzo 2023, n. 2831 alla luce del percorso motivazionale ivi articolato, laddove è stato affermato che “… nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Considerato il quadro normativo sopra delineato, neppure può essere richiamata, in ausilio di una diversa interpretazione, la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale. A fronte di una espressa previsione di legge non può infatti essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli. D’altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell’art. 6 bis d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva del medesimo a violare l’art. 81 Cost. e ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 2831/2023, cit.).
8. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è suscettibile di accoglimento, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto dell’odierno ricorrente ad ottenere i benefici economici contemplati dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 e il correlato obbligo da parte dell’INPS di provvedere quindi alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali indicati nella richiamata disposizione normativa, con l’ulteriore precisazione che “ Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624) ” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. n. 5133/2026, cit.).
9. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nella misura individuata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, con distrazione nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
RA AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RA AV | AN AN |
IL SEGRETARIO