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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11908/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU IA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], residente a [...] C.F. CodiceFiscale_1 cittadina italiana, e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , C.F._2 cittadino italiano entrambi difesi e rappresentati dagli avvocati Angelo Bonetta (C.F.: – pec: C.F._3
, e dall'avv IA Francesca Lucisano (C.F.: Email_1
– PEC del Foro di Milano, e C.F._4 Email_2 telematicamente domiciliati presso questi ultimi, con studio in Milano, via Barozzi 1.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Assisi il 2 dicembre 2006 (anno 2006 atto n. 194, parte II, serie A, Ufficio 1)
X separati consensualmente con verbale in data 9 ottobre 2019 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 20 novembre 2019 (RG n. 35631/2019)
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nato il [...] a [...], residente in [...]
Cucchiari n. 25, minore di età, C.F.: , cittadino italiano C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente Pt_3 presso la madre;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
- Weekend alternati, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica alle ore 19:00; Durante la settimana:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì, accompagnando il figlio a scuola;
- tutti i lunedì dall'ora di pranzo, portando in piscina e riportandolo alla madre entro Pt_3 le ore 19:00;
- tutti i martedì e giovedì dalle ore 19:00/20:00, riportandolo a scuola il giorno successivo;
Feste e ricorrenze:
- il giorno del compleanno del bambino (ad anni alterni),
- il giorno del proprio compleanno,
- la festa del papà; Vacanze scolastiche:
- una settimana nel periodo invernale (Carnevale), ad anni alterni;
- tutti i “ponti” collegati con il weekend di spettanza;
- vacanze di Pasqua ad anni alterni, alternate rispetto al periodo invernale;
- metà delle vacanze natalizie, con alternanza annuale: dalla fine della scuola al 30 dicembre (ore 20:00) e dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni;
- tre settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Precisazioni:
- L'orario di ritiro del minore da parte del padre sarà compreso tra le ore 19:00 e le ore 20:00, da comunicarsi nella giornata stessa.
- Le modalità sopra indicate potranno essere modificate di comune accordo tra i genitori, nel preminente interesse del minore.
- In caso di assenza del padre per motivi di lavoro (es. trasferte), sarà redatto un calendario specifico con possibilità di recupero dei giorni persi. 3) Alla madre è assegnata la casa coniugale sita in Milano, via D. Cucchiari n. 25, di proprietà comune al 50% della signora e al 50% del figlio , con diritto di abitazione della Pt_1 Pt_3 signora , e ciò a esito e in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione. Pt_1
4) Il padre, tenuto conto delle esigenze del figlio minore , delle proprie capacità Pt_3 contributive, e della presenza di altri due figli a suo carico di età inferiore ai 3 anni nati successivamente alla separazione dalla signora , contribuirà al mantenimento del figlio Pt_1
con un assegno mensile di € 400,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni Pt_3 mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI), base 1 gennaio 2019. 5) Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 65% a carico del padre e 35% a carico della madre, come da Linee Guida del Tribunale di Milano attualmente vigenti, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
6) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti, di avere precedentemente regolato ogni reciproca questione patrimoniale anche all'esito degli accordi in sede di separazione, e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo del passaporto. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Assisi il 2 dicembre 2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese (
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assisi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG