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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7207 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
FR AT Presidente
UN RI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3218 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2026 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
HI (C.F. ) e dall'Avv. Alessio Masala (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Fosso del Fontaniletto n° 4/A, giusta procura in atti;
Appellante
E
, (C.F. rappresentata e difesa dell'Avv. Benedetto Loyola CP_1 C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via C.F._5
Borgognona n° 12, giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2945/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 17.02.2021 e notificata in data 16.04.2021.
Conclusioni Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa Preliminarmente: Sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per le motivazioni sopra esposte. Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 2945/2021 resa dal Tribunale di Roma, sezione VI Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso – nel giudizio n. 15177/2020 R.G. - pubblicata in data 17.02.2021 notificata alla controparte in data 16.04.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On. Giudice accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare nullo e quindi di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa:
In via pregiudiziale di rito: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; In subordine: 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; In via principale, nel merito:
3) rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti e per quelli esposti nel giudizio di primo grado, che qui devono intendersi tutti ribaditi, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, oltre IVA,
CA e spese generali, ex D.M. n.55/14.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione averso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 739, emesso in data 9.1.2020 dal Tribunale di Roma, che gli ha ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro 18.952,50, oltre interessi al tasso di mora CP_1 previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali
(articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002, e 1284, comma 4, del codice civile), con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo e spese della procedura, a titolo di indennità di occupazione per parte del mese di gennaio 2019, nonché per i mesi da febbraio a ottobre 2019, e spese condominiali per le annualità 2018 e 2019 con riferimento all'immobile sito in Roma, via Aurelia, n. 307, interno
3, di proprietà dell'opposta. Parte opponente eccepiva che il tentativo di mediazione non era stato effettuato, che gli importi relativi ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 erano stati saldati, ed infine che il contratto non era stato registrato se non negli ultimi anni e pertanto doveva essere ricalcolato il canone di locazione. Si è costituita in giudizio contestando le avverse CP_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. Il Giudice, in merito alla mediazione dichiarava che la stessa era stata effettuata, in merito ai pagamenti evidenziava che l'importo corrisposto dal conduttore, odierno appellante erano stati imputati ad altre voci come risultante dalla missiva depositata in primo grado dalla parte appellata ed infine sul ritardo nella registrazione del contratto, il Giudice di prime cure evidenziava che l'efficacia retroattiva della registrazione del contratto ne sana retroattivamente la nullità.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando così decideva: “ 1) revoca il decreto ingiuntivo
n. 739/2020, emesso in data 9.1.2020 dall'intestato Tribunale;
2) condanna Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di euro 23.809,50 oltre interessi di mora di cui CP_1 agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002 nonché 1284, comma 4, del codice civile, dal
20.1.2020 all'effettivo soddisfo sull'importo di euro 18.952,50 e dal 26.1.2021 all'effettivo soddisfo sulla differenza di euro 4.857; 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 1.700, oltre Iva, cpa e 15 % per
[...] spese generali.”
Avverso tale sentenza proponeva appello . Parte_1
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e CP_1 contestando nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 09.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Com'è noto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel caso di specie l'atto d'appello appare contenere una chiara individuazione dei motivi di censura dai quali dovrebbe discendere una modifica della sentenza nel senso auspicato dall'appellante.
Con il primo motivo di appello rubricato: “Erronea motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione nonché' violazione del diritto di difesa in ordine anche alla mancata ammissione delle prove richieste per aver il giudice ritenuto la casa matura per la decisione” la sentenza viene censurata dall'appellante in quanto non è stata espletata la mediazione atteso che per il giorno indicato per l'incontro di mediazione il aveva Pt_1 evidenziato che lo stesso per le precarie condizioni di salute non avrebbe potuto parteciparvi non avendo ancora ricevuto il vaccino anti covid-19. In merito alle richieste istruttorie lamenta l'appellante che il giudice non ha motivato la decisione di non espletare l'istruttoria.
Il motivo di appello è infondato.
Si evidenzia che il procedimento di mediazione regolarmente attivato dalla aveva già subito CP_1 rinvio su richiesta dell'odierno appellante. L'Organismo di mediazione ha evidenziato concedendo il rinvio che: “Qualora lo stato di impossibilità del convenuto dovesse perdurare invitiamo lo stesso a nominare soggetto di fiducia da lui delegato ovvero di conferire all'Avvocato idonea procura per partecipare al procedimento dovendo garantire lo svolgimento di almeno un incontro di mediazione entro 90 gg”. Pertanto, l'odierno appellante qualora impossibilitato a presenziare poteva farsi sostituire da persona di sua fiducia. La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla circostanza evidenziando che: “Come esaustivamente osservato da questa Corte nella sentenza richiamata, ‹‹il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria››; ‹‹la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato››. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile, in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale. Si è spiegato che ‹‹laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente.” Ed ancora,
“Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale››. Pertanto, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente, ben può farsi sostituire da chiunque e quindi, anche dal difensore, ma deve rilasciargli una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.” (Cass. Civ. 20643/2023, Cass. Civ. 8473/2019).
Nel caso in esame parte appellante ha depositato nel giudizio di primo grado certificato medico relativo all'impossibilità di svolgere la professione in presenza, ma non ha in alcun modo indicato quale sia stato l'impedimento a delegare altra persona a presenziare all'incontro di mediazione.
Per quanto concerne la mancata ammissione dei mezzi istruttori si rileva che più volte la Suprema corte è intervenuta affermando che qualora la parte impugni la sentenza perché il Giudice non ha ammesso i mezzi istruttori deve anche indicare come e perché le istanze probatorie, qualora ammesse avrebbero potuto rovesciare l'esito del giudizio (Cass. Civ. 9674/2023). Nel caso in esame parte appellante si è limitata a censurare la sentenza per mancata ammissione dei mezzi istruttori senza spiegare perché la loro ammissione avrebbe comportato un diverso esito del giudizio.
Con il secondo motivo di appello rubricato: “Erronea ed illogica motivazione in ordine all'efficacia retroattiva della registrazione del contratto di locazione”
L'appellante lamenta che la sentenza è erronea nella parte in cui ha dichiarato che la registrazione successiva del contratto di locazione attribuisce efficacia vincolante all'accordo negoziale.
Il motivo è infondato.
Nella fattispecie in esame il contratto di locazione di natura transitoria è stato stipulato in data 1° dicembre 2017 e risulta registrato in data 22 dicembre 2017. Quindi alcun ritardo può evincersi nella registrazione di detto contratto atteso che la normativa in vigore D.P.R. 131/86 il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni dalla sua stipula. Termine rispettato nella fattispecie in esame. Eventuali ritardi nella registrazione di contratti precedenti, circostanza questa neanche provata, comunque non incide sul contratto oggetto della presente controversia.
L'appello va, pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2945/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 17 Febbraio 2021così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
1984,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 27.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
UN RI FR AT
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
FR AT Presidente
UN RI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3218 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2026 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
HI (C.F. ) e dall'Avv. Alessio Masala (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Fosso del Fontaniletto n° 4/A, giusta procura in atti;
Appellante
E
, (C.F. rappresentata e difesa dell'Avv. Benedetto Loyola CP_1 C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via C.F._5
Borgognona n° 12, giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2945/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 17.02.2021 e notificata in data 16.04.2021.
Conclusioni Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa Preliminarmente: Sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per le motivazioni sopra esposte. Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 2945/2021 resa dal Tribunale di Roma, sezione VI Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso – nel giudizio n. 15177/2020 R.G. - pubblicata in data 17.02.2021 notificata alla controparte in data 16.04.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On. Giudice accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare nullo e quindi di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa:
In via pregiudiziale di rito: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; In subordine: 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; In via principale, nel merito:
3) rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti e per quelli esposti nel giudizio di primo grado, che qui devono intendersi tutti ribaditi, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, oltre IVA,
CA e spese generali, ex D.M. n.55/14.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione averso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 739, emesso in data 9.1.2020 dal Tribunale di Roma, che gli ha ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro 18.952,50, oltre interessi al tasso di mora CP_1 previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali
(articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002, e 1284, comma 4, del codice civile), con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo e spese della procedura, a titolo di indennità di occupazione per parte del mese di gennaio 2019, nonché per i mesi da febbraio a ottobre 2019, e spese condominiali per le annualità 2018 e 2019 con riferimento all'immobile sito in Roma, via Aurelia, n. 307, interno
3, di proprietà dell'opposta. Parte opponente eccepiva che il tentativo di mediazione non era stato effettuato, che gli importi relativi ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 erano stati saldati, ed infine che il contratto non era stato registrato se non negli ultimi anni e pertanto doveva essere ricalcolato il canone di locazione. Si è costituita in giudizio contestando le avverse CP_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. Il Giudice, in merito alla mediazione dichiarava che la stessa era stata effettuata, in merito ai pagamenti evidenziava che l'importo corrisposto dal conduttore, odierno appellante erano stati imputati ad altre voci come risultante dalla missiva depositata in primo grado dalla parte appellata ed infine sul ritardo nella registrazione del contratto, il Giudice di prime cure evidenziava che l'efficacia retroattiva della registrazione del contratto ne sana retroattivamente la nullità.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando così decideva: “ 1) revoca il decreto ingiuntivo
n. 739/2020, emesso in data 9.1.2020 dall'intestato Tribunale;
2) condanna Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di euro 23.809,50 oltre interessi di mora di cui CP_1 agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002 nonché 1284, comma 4, del codice civile, dal
20.1.2020 all'effettivo soddisfo sull'importo di euro 18.952,50 e dal 26.1.2021 all'effettivo soddisfo sulla differenza di euro 4.857; 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 1.700, oltre Iva, cpa e 15 % per
[...] spese generali.”
Avverso tale sentenza proponeva appello . Parte_1
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e CP_1 contestando nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 09.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Com'è noto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel caso di specie l'atto d'appello appare contenere una chiara individuazione dei motivi di censura dai quali dovrebbe discendere una modifica della sentenza nel senso auspicato dall'appellante.
Con il primo motivo di appello rubricato: “Erronea motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione nonché' violazione del diritto di difesa in ordine anche alla mancata ammissione delle prove richieste per aver il giudice ritenuto la casa matura per la decisione” la sentenza viene censurata dall'appellante in quanto non è stata espletata la mediazione atteso che per il giorno indicato per l'incontro di mediazione il aveva Pt_1 evidenziato che lo stesso per le precarie condizioni di salute non avrebbe potuto parteciparvi non avendo ancora ricevuto il vaccino anti covid-19. In merito alle richieste istruttorie lamenta l'appellante che il giudice non ha motivato la decisione di non espletare l'istruttoria.
Il motivo di appello è infondato.
Si evidenzia che il procedimento di mediazione regolarmente attivato dalla aveva già subito CP_1 rinvio su richiesta dell'odierno appellante. L'Organismo di mediazione ha evidenziato concedendo il rinvio che: “Qualora lo stato di impossibilità del convenuto dovesse perdurare invitiamo lo stesso a nominare soggetto di fiducia da lui delegato ovvero di conferire all'Avvocato idonea procura per partecipare al procedimento dovendo garantire lo svolgimento di almeno un incontro di mediazione entro 90 gg”. Pertanto, l'odierno appellante qualora impossibilitato a presenziare poteva farsi sostituire da persona di sua fiducia. La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla circostanza evidenziando che: “Come esaustivamente osservato da questa Corte nella sentenza richiamata, ‹‹il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria››; ‹‹la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato››. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile, in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale. Si è spiegato che ‹‹laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente.” Ed ancora,
“Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale››. Pertanto, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente, ben può farsi sostituire da chiunque e quindi, anche dal difensore, ma deve rilasciargli una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.” (Cass. Civ. 20643/2023, Cass. Civ. 8473/2019).
Nel caso in esame parte appellante ha depositato nel giudizio di primo grado certificato medico relativo all'impossibilità di svolgere la professione in presenza, ma non ha in alcun modo indicato quale sia stato l'impedimento a delegare altra persona a presenziare all'incontro di mediazione.
Per quanto concerne la mancata ammissione dei mezzi istruttori si rileva che più volte la Suprema corte è intervenuta affermando che qualora la parte impugni la sentenza perché il Giudice non ha ammesso i mezzi istruttori deve anche indicare come e perché le istanze probatorie, qualora ammesse avrebbero potuto rovesciare l'esito del giudizio (Cass. Civ. 9674/2023). Nel caso in esame parte appellante si è limitata a censurare la sentenza per mancata ammissione dei mezzi istruttori senza spiegare perché la loro ammissione avrebbe comportato un diverso esito del giudizio.
Con il secondo motivo di appello rubricato: “Erronea ed illogica motivazione in ordine all'efficacia retroattiva della registrazione del contratto di locazione”
L'appellante lamenta che la sentenza è erronea nella parte in cui ha dichiarato che la registrazione successiva del contratto di locazione attribuisce efficacia vincolante all'accordo negoziale.
Il motivo è infondato.
Nella fattispecie in esame il contratto di locazione di natura transitoria è stato stipulato in data 1° dicembre 2017 e risulta registrato in data 22 dicembre 2017. Quindi alcun ritardo può evincersi nella registrazione di detto contratto atteso che la normativa in vigore D.P.R. 131/86 il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni dalla sua stipula. Termine rispettato nella fattispecie in esame. Eventuali ritardi nella registrazione di contratti precedenti, circostanza questa neanche provata, comunque non incide sul contratto oggetto della presente controversia.
L'appello va, pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2945/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 17 Febbraio 2021così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
1984,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 27.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
UN RI FR AT