CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio – Presidente dr. Michele Magliulo – Consigliere dr.ssa Marielda Montefusco – Consigliere -rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2173/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 967/2023 pronunciata in data 8.03.2023 dal Tribunale di
Napoli Nord, vertente
TRA
la rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mele Parte_1
appellante
E il in persona del curatore pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Auria appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 All'udienza del 13.02.2025 svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto del 27.01.2025, rinviava la causa, all'udienza del 20.02.2025 ( da svolgersi in presenza), innanzi a sé, ai sensi degli artt. 309- 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, senza i termini di legge. A tale udienza, nessuna parte compariva, nonostante il regolare avviso.
Ed il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al Collegio, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Si rammenta che ai sensi degli artt.181 -309 c.p.c., nella formulazione modificata dalla L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno
2022, se nessuna delle parti compare nel corso del processo, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Pertanto, nel caso in oggetto, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 27.01.2025 e del 14.02.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310
c.p.c.).
2
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VII sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7.03.2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio – Presidente dr. Michele Magliulo – Consigliere dr.ssa Marielda Montefusco – Consigliere -rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2173/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 967/2023 pronunciata in data 8.03.2023 dal Tribunale di
Napoli Nord, vertente
TRA
la rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mele Parte_1
appellante
E il in persona del curatore pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Auria appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 All'udienza del 13.02.2025 svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto del 27.01.2025, rinviava la causa, all'udienza del 20.02.2025 ( da svolgersi in presenza), innanzi a sé, ai sensi degli artt. 309- 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, senza i termini di legge. A tale udienza, nessuna parte compariva, nonostante il regolare avviso.
Ed il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al Collegio, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Si rammenta che ai sensi degli artt.181 -309 c.p.c., nella formulazione modificata dalla L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno
2022, se nessuna delle parti compare nel corso del processo, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Pertanto, nel caso in oggetto, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 27.01.2025 e del 14.02.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310
c.p.c.).
2
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VII sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7.03.2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
3