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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 192 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano GROSSELLI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«Nel merito e definitivamente, dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito n.
397.2023.00139788.000; 397.2023.00140156.31.000; 397.2023.00139955.000;
397.2023.00215163.80.000, in ragione della loro intervenuta prescrizione, decadenza Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa come per Legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuliano Grosselli, procuratore che si dichiara antistatario.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
GIUDICE
SA ER
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 192 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano GROSSELLI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«Nel merito e definitivamente, dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito n.
397.2023.00139788.000; 397.2023.00140156.31.000; 397.2023.00139955.000;
397.2023.00215163.80.000, in ragione della loro intervenuta prescrizione, decadenza Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa come per Legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuliano Grosselli, procuratore che si dichiara antistatario.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
GIUDICE
SA ER
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