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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1123/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte es art. 127 ter c.p.c., era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1123/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ambedue residenti in Pt_2 CodiceFiscale_2
Siniscola (NU), v. Baronia 26, rappresentati e difesi dai procuratori domiciliatari Avv. Giuseppe
Bergamaschi (C.F. ) e Avv. Stab. (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
) di Firenze, con studio in V. Marenzio 24, e dall'Avv. Roberta Mereu (C.F. C.F._4
), con studio in Nuoro, v. Brusco Omnis 70, giusta delega a calce dell'atto CodiceFiscale_5
di citazione;
parte opponente
contro
(P.I. ) (già con sede legale in Milano Via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Caldera n. 21, Partita Iva n. , e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. P.IVA_2
, Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario – P.IVA_1 CP_2
, in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali Controparte_3 CP_4
e (in forza di verbale consiglio di amministrazione del 11/12/2020),
[...] Parte_4
rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato sottoscritto digitalmente ed allegata alla presente comparsa di costituzione, dall'Avv. Antonio Labate (C.F.
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Avvocato C.F._6
con studio in Roma (RM) – Viale Giuseppe Mazzini n. 11; parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente:
piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Nuoro, in accoglimento dell'opposizione e con reiezione delle asserzioni di parte convenuta, dichiarare:
In via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della Controparte_1
Nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati
gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con CP_1
conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
In via preliminare ed istruttoria: perché la causa venga rimessa sul ruolo onde esperire la CTU chiesta e non ammessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorario e distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario ex Art.,93 c.p.c.
Nell'interesse della parte opposta:
Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
citata in proprio, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa di costituzione e
[...]
risposta.
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione ritualmente depositato, e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
avverso del decreto ingiuntivo n. 248/2020 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 12.10.2020, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della ella somma di euro 25.450,59, quale Parte_5
saldo negativo del contratto di prestito personale n. 17106382 stipulato con la CP_1
in data 9.01.2017.
[...]
A fondamento della domanda, gli odierni opponenti hanno eccepito:
1. in primo luogo, la carenza di legittimità ad agire della , non sussistendo Controparte_1
prova della titolarità del credito;
2. in secondo luogo, che il ricorso è stato presentato da ma risulta essere Controparte_1
stato depositato da ed emanato a favore di Parte_5 Parte_5
3. nel merito, l'infondatezza del credito azionato e l'erroneo calcolo degli interessi e più in particolare: anatocismo;
probabile usura;
così detti “interessi occulti”; indeterminatezza del credito;
Tanto premesso, hanno insistito per l'accoglimento dell'opposizione, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa depositata in data 01.04.2021, i è costituita in giudizio e Controparte_1 ha contestato il fondamento dell'avversa opposizione, eccependo: in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione, atteso che l'unica legittimata era la Pt_5
esclusiva titolare del credito per cui è causa.
[...]
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze con vittoria di spese e onorari.
*
All'udienza dell'11.11.2021, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, dopo alcuni rinvii ha rinviato all'udienza del
13.03.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 645, 1° comma, c.p.c., l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638 c.p.c.
La legittimazione attiva e passiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è strettamente correlata al rapporto dedotto nel procedimento monitorio;
legittimato a proporre opposizione è il soggetto, persona fisica o giuridica, nei cui confronti è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, così come legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione.
Da ciò consegue che, nell'ipotesi in cui l'opposizione venga notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello in favore del quale il decreto ingiuntivo è stato emesso, la stessa deve ritenersi inammissibile per decorrenza dei relativi termini di proposizione.
Orbene, nella fattispecie esaminata, l'opposizione è stata formulata nei confronti della
[...]
tuttavia, la società convenuta non ha proposto il ricorso per ingiunzione in proprio, CP_1 ma quale mera procuratrice della in favore della quale il decreto ingiuntivo è stato Parte_5
poi emesso .
Come evidenziato dalla società convenuta e risultante dalla documentazione (si veda procura speciale del 27.02.2020) depositata nel procedimento monitorio, titolare del credito è la mentre Parte_5
la ha agito in qualità di mera rappresentante. CP_1 CP_1
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il requisito della legittimazione passiva comporta che qualora l'azione monitoria non sia stata proposta in proprio, bensì da un rappresentante ex art. 77 c.p.c., la citazione in opposizione dev'essere necessariamente notificata o al rappresentato quale parte sostanziale (cfr. in tal senso, sia pure con riferimento all'impugnazione della sentenza. Cass.,
9319/2009) o al rappresentante, ma nella sua qualità dichiarata nel ricorso monitorio.
In caso contrario, l'eventuale decisione nel merito della controversa sarebbe viziata in radice venendo ad essere adottata in favore o in danno di una “parte” diversa da quella nei cui confronti il processo si è incardinato mediante la notifica del decreto, che rappresenta l'atto introduttivo del processo e determina la pendenza della lite ex art. 643 c.p.c.
Ciò in conformità al principio per cui che “Nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta” (Cass. 16069/2004; conforme, Cass., Ord. n. 15567/2018).
Deve pertanto trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata a detta Controparte_1
società in proprio e non quale procuratrice della come si evince dal fatto che l'atto di Parte_5
citazione è stato notificato alla società senza che la predetta qualità di mandataria sia stata indicata né nella vocatio in ius dell'atto introduttivo né nella relata di notifica.
Viceversa, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, risulta evidente che il decreto ingiuntivo n. 248/2020 è stato richiesto ed emesso in favore della società quale Parte_5
esclusiva titolare del credito, e che la ha agito come rappresentante ex art. 77 c.p.c. della CP_1
società ingiungente, con l'incarico di gestire i crediti della e di stare in giudizio nelle Pt_5
relative controversie.
D'altra parte, è la stessa opponente a eccepire, nell'atto di citazione, la carenza di legittimazione passiva della deducendo: in primo luogo, si contesta la legittimazione ad Controparte_1
agire di non essendoci prova essere questa titolare del credito e, in secondo luogo, il CP_1
ricorso è stato presentato da ma risulta essere stato depositato da Controparte_1 Pt_5
ed emanato a favore di ,
[...] Parte_5 È evidente l'errore in cui è incorsa l'opponente che ha citato in giudizio la non in qualità CP_1
di procuratrice della ma, in proprio, quale titolare del credito e ciò nonostante il decreto Pt_5
ingiuntivo risultasse emesso nei confronti della Parte_5
L'erronea individuazione del legittimato passivo comporta un vizio di nullità della citazione che non può ritenersi sanato dalla costituzione in giudizio della atteso che la società CP_1
convenuta si è costituita al solo fine di eccepire e rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, mentre la non risulta parte dell'odierna opposizione. Alcuna chiamata in causa può Parte_5
inoltre essere disposta in quanto la mancata notifica nei confronti della entro i termini Parte_5
di legge, ha oramai reso inammissibile l'opposizione nei suoi confronti.
Si richiama sul punto l'orientamento secondo cui: «Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e
645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione». Sez. 2 , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv. 654227 - 01).
Nel caso di specie, tale vizio non può ritenersi sanato, atteso che la si è Controparte_1
costituita in giudizio al solo fine di eccepire e rilevare la propria carenza di legittimazione passiva.
In conclusione, l'opposizione va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva del soggetto cui è stato notificato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornati ai sensi del
DM 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Così deciso in Nuoro, 26.04.2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte es art. 127 ter c.p.c., era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1123/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ambedue residenti in Pt_2 CodiceFiscale_2
Siniscola (NU), v. Baronia 26, rappresentati e difesi dai procuratori domiciliatari Avv. Giuseppe
Bergamaschi (C.F. ) e Avv. Stab. (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
) di Firenze, con studio in V. Marenzio 24, e dall'Avv. Roberta Mereu (C.F. C.F._4
), con studio in Nuoro, v. Brusco Omnis 70, giusta delega a calce dell'atto CodiceFiscale_5
di citazione;
parte opponente
contro
(P.I. ) (già con sede legale in Milano Via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Caldera n. 21, Partita Iva n. , e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. P.IVA_2
, Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario – P.IVA_1 CP_2
, in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali Controparte_3 CP_4
e (in forza di verbale consiglio di amministrazione del 11/12/2020),
[...] Parte_4
rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato sottoscritto digitalmente ed allegata alla presente comparsa di costituzione, dall'Avv. Antonio Labate (C.F.
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Avvocato C.F._6
con studio in Roma (RM) – Viale Giuseppe Mazzini n. 11; parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente:
piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Nuoro, in accoglimento dell'opposizione e con reiezione delle asserzioni di parte convenuta, dichiarare:
In via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della Controparte_1
Nel merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati
gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con CP_1
conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
In via preliminare ed istruttoria: perché la causa venga rimessa sul ruolo onde esperire la CTU chiesta e non ammessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorario e distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario ex Art.,93 c.p.c.
Nell'interesse della parte opposta:
Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
citata in proprio, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa di costituzione e
[...]
risposta.
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione ritualmente depositato, e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
avverso del decreto ingiuntivo n. 248/2020 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 12.10.2020, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della ella somma di euro 25.450,59, quale Parte_5
saldo negativo del contratto di prestito personale n. 17106382 stipulato con la CP_1
in data 9.01.2017.
[...]
A fondamento della domanda, gli odierni opponenti hanno eccepito:
1. in primo luogo, la carenza di legittimità ad agire della , non sussistendo Controparte_1
prova della titolarità del credito;
2. in secondo luogo, che il ricorso è stato presentato da ma risulta essere Controparte_1
stato depositato da ed emanato a favore di Parte_5 Parte_5
3. nel merito, l'infondatezza del credito azionato e l'erroneo calcolo degli interessi e più in particolare: anatocismo;
probabile usura;
così detti “interessi occulti”; indeterminatezza del credito;
Tanto premesso, hanno insistito per l'accoglimento dell'opposizione, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa depositata in data 01.04.2021, i è costituita in giudizio e Controparte_1 ha contestato il fondamento dell'avversa opposizione, eccependo: in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione, atteso che l'unica legittimata era la Pt_5
esclusiva titolare del credito per cui è causa.
[...]
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze con vittoria di spese e onorari.
*
All'udienza dell'11.11.2021, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, dopo alcuni rinvii ha rinviato all'udienza del
13.03.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 645, 1° comma, c.p.c., l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638 c.p.c.
La legittimazione attiva e passiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è strettamente correlata al rapporto dedotto nel procedimento monitorio;
legittimato a proporre opposizione è il soggetto, persona fisica o giuridica, nei cui confronti è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, così come legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione.
Da ciò consegue che, nell'ipotesi in cui l'opposizione venga notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello in favore del quale il decreto ingiuntivo è stato emesso, la stessa deve ritenersi inammissibile per decorrenza dei relativi termini di proposizione.
Orbene, nella fattispecie esaminata, l'opposizione è stata formulata nei confronti della
[...]
tuttavia, la società convenuta non ha proposto il ricorso per ingiunzione in proprio, CP_1 ma quale mera procuratrice della in favore della quale il decreto ingiuntivo è stato Parte_5
poi emesso .
Come evidenziato dalla società convenuta e risultante dalla documentazione (si veda procura speciale del 27.02.2020) depositata nel procedimento monitorio, titolare del credito è la mentre Parte_5
la ha agito in qualità di mera rappresentante. CP_1 CP_1
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il requisito della legittimazione passiva comporta che qualora l'azione monitoria non sia stata proposta in proprio, bensì da un rappresentante ex art. 77 c.p.c., la citazione in opposizione dev'essere necessariamente notificata o al rappresentato quale parte sostanziale (cfr. in tal senso, sia pure con riferimento all'impugnazione della sentenza. Cass.,
9319/2009) o al rappresentante, ma nella sua qualità dichiarata nel ricorso monitorio.
In caso contrario, l'eventuale decisione nel merito della controversa sarebbe viziata in radice venendo ad essere adottata in favore o in danno di una “parte” diversa da quella nei cui confronti il processo si è incardinato mediante la notifica del decreto, che rappresenta l'atto introduttivo del processo e determina la pendenza della lite ex art. 643 c.p.c.
Ciò in conformità al principio per cui che “Nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta” (Cass. 16069/2004; conforme, Cass., Ord. n. 15567/2018).
Deve pertanto trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata a detta Controparte_1
società in proprio e non quale procuratrice della come si evince dal fatto che l'atto di Parte_5
citazione è stato notificato alla società senza che la predetta qualità di mandataria sia stata indicata né nella vocatio in ius dell'atto introduttivo né nella relata di notifica.
Viceversa, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, risulta evidente che il decreto ingiuntivo n. 248/2020 è stato richiesto ed emesso in favore della società quale Parte_5
esclusiva titolare del credito, e che la ha agito come rappresentante ex art. 77 c.p.c. della CP_1
società ingiungente, con l'incarico di gestire i crediti della e di stare in giudizio nelle Pt_5
relative controversie.
D'altra parte, è la stessa opponente a eccepire, nell'atto di citazione, la carenza di legittimazione passiva della deducendo: in primo luogo, si contesta la legittimazione ad Controparte_1
agire di non essendoci prova essere questa titolare del credito e, in secondo luogo, il CP_1
ricorso è stato presentato da ma risulta essere stato depositato da Controparte_1 Pt_5
ed emanato a favore di ,
[...] Parte_5 È evidente l'errore in cui è incorsa l'opponente che ha citato in giudizio la non in qualità CP_1
di procuratrice della ma, in proprio, quale titolare del credito e ciò nonostante il decreto Pt_5
ingiuntivo risultasse emesso nei confronti della Parte_5
L'erronea individuazione del legittimato passivo comporta un vizio di nullità della citazione che non può ritenersi sanato dalla costituzione in giudizio della atteso che la società CP_1
convenuta si è costituita al solo fine di eccepire e rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, mentre la non risulta parte dell'odierna opposizione. Alcuna chiamata in causa può Parte_5
inoltre essere disposta in quanto la mancata notifica nei confronti della entro i termini Parte_5
di legge, ha oramai reso inammissibile l'opposizione nei suoi confronti.
Si richiama sul punto l'orientamento secondo cui: «Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e
645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione». Sez. 2 , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv. 654227 - 01).
Nel caso di specie, tale vizio non può ritenersi sanato, atteso che la si è Controparte_1
costituita in giudizio al solo fine di eccepire e rilevare la propria carenza di legittimazione passiva.
In conclusione, l'opposizione va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva del soggetto cui è stato notificato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornati ai sensi del
DM 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Così deciso in Nuoro, 26.04.2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis