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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 335 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI MARMO,4 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha adito questo Tribunale per ottenere Parte_1
l'annullamento della richiesta dell' di restituzione della somma pari ad € CP_1
1.942,16, ricevuta a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2012, nonché la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le 98 giornate relative al medesimo anno.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta CP_1
decadenza ex art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo
1970, n. 83, deducendo che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi è avvenuta mediante pubblicazione del primo elenco di variazione dal 15/06/2016 al 01/07/2016, e che l'azione giudiziaria è stata proposta oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla fine della pubblicazione.
La questione centrale riguarda pertanto la verifica della tempestività del ricorso introduttivo alla luce della normativa in tema di decadenza sostanziale.
L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 stabilisce che l'azione giudiziaria avverso provvedimenti definitivi relativi all'accertamento dei lavoratori agricoli debba essere proposta entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto. Tale previsione, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8650/2008; n. 5942/2001; n. 15813/2009), introduce una decadenza di natura sostanziale, non soggetta a sospensione o interruzione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso di specie, la sig.ra è stata cancellata dagli elenchi per Pt_1
l'anno 2012 con pubblicazione avente valore di notifica legale ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. 98/2011. Tale norma, oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021, è stata dichiarata conforme ai principi costituzionali, ritenendosi che la pubblicazione telematica sia una modalità idonea, efficace e proporzionata, tenuto conto della natura collettiva degli elenchi.
Dalla documentazione in atti risulta che la pubblicazione si è conclusa il
01/07/2016. Il termine per proporre ricorso amministrativo era di 30 giorni (ex art. 11 del D.Lgs. 375/1993), decorsi i quali, senza proposizione dello stesso, si è consolidato il carattere definitivo del provvedimento di cancellazione. Da tale data, decorrevano ulteriori 120 giorni per agire in sede giudiziaria, termine che è spirato prima dell'introduzione del giudizio, avvenuta soltanto il 26.01.2018.
Ne consegue che l'azione è stata introdotta tardivamente e che, pertanto, si
è consumata la decadenza sostanziale del diritto a contestare giudizialmente il provvedimento, con conseguente inammissibilità della domanda.
La questione sulla decadenza ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni di merito sollevate dalla ricorrente (quali la sussistenza del rapporto lavorativo e la legittimità del provvedimento ), che pertanto non vengono CP_1
esaminate. Considerata la particolare complessità della questione, anche in relazione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di accertamento e iscrizione dei lavoratori agricoli, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ex art. 92 c.p.c., tenuto conto della buona fede della parte ricorrente e dell'effettiva difficoltà interpretativa della disciplina applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
• Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970;
• Dichiara che la questione della decadenza è assorbente rispetto alle ulteriori questioni di merito;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 20/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo