Articolo 2 della Legge 5 maggio 1951, n. 517
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 luglio 1951
Art. 2.
A coloro che abbiano seguito regolarmente i corsi e superati i relativi esami, verra' rilasciato dall'Istituto un diploma che avra' valore in tutti i concorsi nei quali venga espressamente richiesto tale titolo.
Entrata in vigore il 27 luglio 1951