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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/05/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauroi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7136/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Lissone piazza Padre Pio Santo 3, ed elettivamente domiciliata in Milano, al Piazzale Dateo n. 2 presso lo studio dell'Avv. Carla Gottardi (c.f. – fax 02.781857 – pec C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
( ) residente in [...] rappresentato e difeso in virtù C.F._3 di mandato in atti, dall'Avv. Elisabetta Brusa del foro di Varese con studio in Varese Via Cavour n. 35
,(fax 0332/1502721 – pec: che dichiara di voler ricevere le Email_2 comunicazioni della cancelleria al predetto indirizzo pec
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
• Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ex art. 151 , Parte_1 Controparte_1 comma 2 c.c., per i motivi dedotti in narrativa e che verranno provati in corso di causa;
• Disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la Per_1 medesima nella casa coniugale sita a Lissone piazza Padre Pio Santo 3, o in subordine l'affido pagina 1 di 8 esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la medesima nella casa Per_1 coniugale sita a Lissone piazza Padre Pio Santo 3;
• Assegnare la casa coniugale, sita a Lissone piazza Padre Pio Santo 3, alla moglie in quanto collocataria della figlia minore;
• Disporre che il padre possa vedere la figlia secondo i criteri che verranno ritenuti i più opportuni secondo l'età e le esigenze della minore;
• Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma mensile di euro 600,00 (€ 300,00 a figlio) da versarsi alla signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
• Disporre, altresì, che il padre contribuisca al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e extrascolastiche come da Protocollo del Tribunale di Monza.
• Disporre che l'assegno unico sia percepito interamente dalla signora in quanto genitore Pt_1 collocatario;
• Porre a carico del signor l'intera rata del muto per la casa coniugale;
CP_1
• Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente Giudizio. In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di deduzioni, istanze istruttorie e produzioni documentali, sia in relazione al reddito del resistente anche con eventuale richiesta di provvedere ex art.155 c.c. ultimo comma , che sulla richiesta di pronuncia di addebito della separazione.
per Controparte_1
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
- disporre l'affido congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la Persona_2 residenza materna;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale al signor;
Controparte_1
- disporre l'esercizio di frequentazione paterna nelle modalità che la S.V. Ill.ma riterrà opportuna anche eventualmente nel corso ed in esito ad una valutazione peritale psico-sociale sul nucleo familiare paterno e materno, tenuto conto dell'interesse della crescita della minore e in ogni caso in un giorno settimanale, dall'uscita di scuola sino all'ora di cena;
a weekend alternati dal sabato mattino con rientro la domenica sera;
durante il periodo natalizio e pasquale con turnazione con la madre;
potrà inoltre tenere con se due settimane consecutive nel periodo estivo possibilmente nei primi quindici Per_1 giorni di settembre;
- disporre a carico del padre signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
e il versamento dell'importo mensile di euro 125,00 annualmente rivalutabile in Per_3 Per_1 base agli indici ISTAT;
- disporre le spese straordinarie occorrenti nell'interesse dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, nel rispetto delle linee giudica richiamate e adottate dal Tribunale di Monza;
- autorizzare il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, dei passaporti validi all'espatrio e di ogni altro documento anche nell'interesse della figlia minore. In via istruttoria:
- disporre CTU psico sociale sul nucleo familiare paterno e materno, anche allargato, al fine di individuare le modalità di estrinsecazione dell'affido congiunto più confacente all'interesse della minore.
Con riserva di ulteriormente dedurre nei termini di legge. pagina 2 di 8 Con vittoria di competenze e spese di causa
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice delegato con l'ordinanza 9.4.2025 avendo la ricorrente avanzato istanze istruttorie irrilevanti ai fini della decisione.
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 28.4.2004 in Palermo e sono comparsi all'udienza del 10.4.2025 avanti il G.D., nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. La ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito, allegando che, da diversi anni, il marito non contribuisce minimamente alle diverse esigenze dei figli e così è lei a dover provvedere da sola alla spesa della famiglia, così come all'acquisto dei libri e del materiale scolastico per e a pagare i centri estivi per l'attività Per_3 Per_1 Per_1 sportiva, le ricariche telefoniche, la psicologa etc., demanda ogni incombenza della casa e dei figli alla moglie, che svilisce. Dal doc. 19 del resistente si evince che il marito, in data 12.04.2015, è stato colpito da un'emorragia mesencefalica sx con interessamento del IV ventricolo e dilatazione corni temporali. Presenta esiti di “emiparesi atassica sx in esiti di emorragia mesencefalitica, lesione frontale dx e area di alterato segnale bulbare anteriore. Da allora periodici trattamenti riabilitativi”. Sottoposto a setralina. E' stato sottoposto all'esame della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile e la Commissione gli ha riconosciuto un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale del 75% con data decorrenza dal 29.07.2021 (cfr. doc. 20 resistente).
E' del tutto pacifico che, a causa della patologia insorta nel 2015, per otto anni non ha potuto lavorare ed è stato aiutato anche nella propria cura personale dalla moglie.
Allega che tale situazione fisica lo ha posto in un grave stato di prostrazione psichica che si
è riversato anche nella vita di coppia. Nega di avere mai posto in essere condotte punitive o di avere rivolto alla moglie improperi ed insulti.
La domanda di addebito al marito della separazione deve essere rigettata, in quanto i rapporti familiari si sono incrinati in seguito alla patologia da cui è stato colpito il marito, che gli ha impedito di lavorare per anni e ha costretto la moglie a farsi carico di ogni esigenza della famiglia, compresa l'assistenza del marito. III. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo pagina 3 di 8 laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede l'affido cd. rafforzato della figlia minore (nata a [...] il 9 Per_1 maggio 2013) con collocamento presso di sé.
è seguita dalla psicologa dalle elementari. Per_1
Nella relazione in data 17.10.2024 del centro psicopedagogico si legge :
“La minore è in carico presso il centro clinico psicopedagogico “La Persona_2 Girandola” da Novembre 2021 a seguito della diagnosi di disturbi misti delle abilità scolastiche (F81.3). Nel 2023 viene eseguito aggiornamento per il passaggio di ciclo scolastico e si aggiungono, alla diagnosi di DSA, abilità cognitive fragili (soprattutto la memoria di lavoro e la comprensione verbale) e aspetti psicologici di sofferenza e disagio da monitorare, quindi viene suggerito alla famiglia di richiedere il sostegno in vista del passaggio alla scuola secondaria di primo grado.
Negli anni ha partecipato con costanza agli incontri mono settimanali di Per_1 potenziamento per lavorare sulle aree della letto-scrittura in cui aveva maggiore difficoltà e per acquisire strategie adeguate. Nel 2023, a seguito dell'intensificarsi di rapporti fra i genitori non sereni, i quali hanno modificato la routine quotidiana e le relazioni familiari, ha avuto bisogno di un Per_1 supporto psicologico per comprendere ed elaborare le emozioni che stava vivendo;
i vari cambiamenti hanno fatto emergere nella bambina una serie di ricadute psicologiche/emotive e sintomi psicosomatici (soprattutto con il cibo) significativi che si ripercuotono tutt'oggi anche nell'ambiente scolastico e nella motivazione in generale. Ad oggi frequenta il centro per supporto psicologico due volte al mese per Per_1 permetterle di mantenere uno spazio personale dove esprimersi senza giudizio e per elaborare ciò che sta vivendo. Tuttavia finché non si raggiungerà un nuovo equilibrio familiare, la bambina potrebbe continuare ad avere ripercussioni sul benessere psicofisico generale.”
All'udienza del 10.4.2025 avanti il Giudice delegato le parti hanno dichiarato: :”Mio marito non mi parla da un anno e non riesco a concordare le decisioni Parte_1 relative a . Negli 8 anni in cui mio marito non ha lavorato per i postumi dell'emiparesi, sono Per_1 stata costretta ad occuparmi della famiglia da ogni punto di vista, economico e non, ivi compresa l'assistenza a mio marito. Aveva anche revocato il consenso all'assistenza psicologica a . Per_1 Percepiamo l'assegno unico familiare al 50% pari a euro 167 per ciascuno. L'assegno per nostro figlio terminerà al compimento dei 21 anni.Rimarrà quello per pari ad euro 199 mensili. Per_1
Ho una cessione del quinto sullo stipendio fino al 2030 per euro 230 circa e un altro finanziamento aperto 8 anni fa, con rata di euro 120 mensili fino al luglio 2025.
Sono disponibile ad accettare un contributo di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico per intero, anche perchè io devo pagare la metà del mutuo.”
Controparte_1 pagina 4 di 8 ” Io non mi sono opposto al percorso psicologico di . Attualmente percepisco euro 380 mensili Per_1
a titolo di pensione di invalidità. Ho contratto dei prestiti nel 2022 quando ho iniziato a lavorare per la famiglia. Quello con è già detratto in busta paga. Attualmente vivo a Lissone nella casa CP_2 coniugale. Sono disponibile a lasciare a mia moglie l'assegno unico e versare euro 250 per due figli oltre al 50% delle spese straordinarie.Intendo pagare io per intero il mutuo.”
Non si ravvisano elementi ostativi ad un affidamento condiviso.
Il collocamento va confermato presso la madre. Le facoltà di vista vengono stabilite come da dispositivo. IV. Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, il collocamento della figlia minore presso la madre legittima l'assegnazione in favore della moglie. Per_1
V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente lavora per TIM con uno stipendio di euro 1.000 circa mensili e percepisce l'assegno unico familiare di 351 mensili, che diminuirà al compimento di 21 anni del figlio
(nato a [...] il [...]). Dagli estratti conto risulta qualche Per_3 versamento in contanti.
Il marito nel 2018 ha percepito il TFR da Rummo spa pari ad euro 30.964,98 come si evince dall'e/c che ha prodotto sub doc. 21.
Percepisce una pensione di invalidità che era pari ad euro circa 463,00 euro ma che sarebbe in procinto di essere ricalcolata cosi come anticipato dall' per gli anni 2022, 2023 e CP_2
2024. Dal 17.10.2022 il è stato assunto in qualità di “collaboratore servizi” dal Comune di CP_1
Arese con uno stipendio netto pari ad euro 1.163,15.
Nel 2023 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.006 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dal Mod. 730/2024.
La casa coniugale è stata acquistata con intestazione al marito e cointestazione del mutuo ad entrambi i coniugi. La rata del mutuo è mensilmente pagata per l' intero da parte del resistente per la somma di euro 634,62 (con un residuo ancora di capitale pari ad euro
70.556,00) – (doc. 1) - e così pure le spese condominiali come si evince dalla documentazione prodotta: estratto conto condominio e relativi bollettini con il bonifico del
2.09.2024 pari ad euro 1850,59 effettuato dal per spese relative al Supercondominio CP_1
– 1 e 2 rata e bonifico del 07.11.2024 pari ad euro 265,00 rata gestione ordinaria condominio (doc. 2) . Ha in essere un finanziamento con l' di un importo pari ad euro 12.011,52 (con CP_2 scadenza il 31.03.28) con rata mensile di 250,24 (doc. 12); un piano di rientro da parte di per il ristorno di pensione non dovuta (solo per l'anno 2021) di euro 2.309,19 con una CP_2 rata mensile di euro 72,22 (doc. 13) ; un finanziamento di euro 7.840,00 con Banca Intesa
San Paolo con relativa rata di restituzione pari ad euro 134,38 mensili dopo una prima rata di euro 210,14 (doc. 14) per 6 anni dal 2022.
Oltre a tale situazione debitoria sussiste anche un finanziamento di euro 21.625,01 per l'acquisto della con una rata mensile di euro 276,11 (doc. 15) fino al 2027. CP_3 pagina 5 di 8 Si dichiara disponibile a versare euro 125 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e a lasciare alla moglie l'assegno unico familiare.
Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo, tenuto conto della sua situazione debitoria, compreso il fatto che si intende pagare per intero la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale e del fatto che dovrà reperire una sistemazione abitativa dopo il rilascio della casa coniugale.
Viene stabilito con decorrenza dal mese di aprile 2025 per garantire da subito un contributo al loro mantenimento. VI. L'assegno unico familiare va attribuito per intero a come da accordo tra Parte_1 le parti.
VII. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
II. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
III. Rigetta la domanda di addebito al marito della separazione;
IV. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
V. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e facoltà per il padre di tenerla a weekend alterni, una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle Pasquali e 15 giorni durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.4 di ogni anno;
VI. Assegna la casa coniugale in Lissone piazza Padre Pio Santo 3 a con Parte_1 termine al marito per il rilascio fino al 15.7.2025;
VII. Pone a carico del padre l'importo di euro 250 (euro 125 per ogni figlio), da versarsi con decorrenza dal mese di aprile 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a pagina 6 di 8 presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente pagina 7 di 8 al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
VIII. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da Parte_1
IX. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauroi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7136/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Lissone piazza Padre Pio Santo 3, ed elettivamente domiciliata in Milano, al Piazzale Dateo n. 2 presso lo studio dell'Avv. Carla Gottardi (c.f. – fax 02.781857 – pec C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
( ) residente in [...] rappresentato e difeso in virtù C.F._3 di mandato in atti, dall'Avv. Elisabetta Brusa del foro di Varese con studio in Varese Via Cavour n. 35
,(fax 0332/1502721 – pec: che dichiara di voler ricevere le Email_2 comunicazioni della cancelleria al predetto indirizzo pec
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
• Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ex art. 151 , Parte_1 Controparte_1 comma 2 c.c., per i motivi dedotti in narrativa e che verranno provati in corso di causa;
• Disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la Per_1 medesima nella casa coniugale sita a Lissone piazza Padre Pio Santo 3, o in subordine l'affido pagina 1 di 8 esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la medesima nella casa Per_1 coniugale sita a Lissone piazza Padre Pio Santo 3;
• Assegnare la casa coniugale, sita a Lissone piazza Padre Pio Santo 3, alla moglie in quanto collocataria della figlia minore;
• Disporre che il padre possa vedere la figlia secondo i criteri che verranno ritenuti i più opportuni secondo l'età e le esigenze della minore;
• Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma mensile di euro 600,00 (€ 300,00 a figlio) da versarsi alla signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
• Disporre, altresì, che il padre contribuisca al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e extrascolastiche come da Protocollo del Tribunale di Monza.
• Disporre che l'assegno unico sia percepito interamente dalla signora in quanto genitore Pt_1 collocatario;
• Porre a carico del signor l'intera rata del muto per la casa coniugale;
CP_1
• Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente Giudizio. In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di deduzioni, istanze istruttorie e produzioni documentali, sia in relazione al reddito del resistente anche con eventuale richiesta di provvedere ex art.155 c.c. ultimo comma , che sulla richiesta di pronuncia di addebito della separazione.
per Controparte_1
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
- disporre l'affido congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la Persona_2 residenza materna;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale al signor;
Controparte_1
- disporre l'esercizio di frequentazione paterna nelle modalità che la S.V. Ill.ma riterrà opportuna anche eventualmente nel corso ed in esito ad una valutazione peritale psico-sociale sul nucleo familiare paterno e materno, tenuto conto dell'interesse della crescita della minore e in ogni caso in un giorno settimanale, dall'uscita di scuola sino all'ora di cena;
a weekend alternati dal sabato mattino con rientro la domenica sera;
durante il periodo natalizio e pasquale con turnazione con la madre;
potrà inoltre tenere con se due settimane consecutive nel periodo estivo possibilmente nei primi quindici Per_1 giorni di settembre;
- disporre a carico del padre signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
e il versamento dell'importo mensile di euro 125,00 annualmente rivalutabile in Per_3 Per_1 base agli indici ISTAT;
- disporre le spese straordinarie occorrenti nell'interesse dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, nel rispetto delle linee giudica richiamate e adottate dal Tribunale di Monza;
- autorizzare il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, dei passaporti validi all'espatrio e di ogni altro documento anche nell'interesse della figlia minore. In via istruttoria:
- disporre CTU psico sociale sul nucleo familiare paterno e materno, anche allargato, al fine di individuare le modalità di estrinsecazione dell'affido congiunto più confacente all'interesse della minore.
Con riserva di ulteriormente dedurre nei termini di legge. pagina 2 di 8 Con vittoria di competenze e spese di causa
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice delegato con l'ordinanza 9.4.2025 avendo la ricorrente avanzato istanze istruttorie irrilevanti ai fini della decisione.
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 28.4.2004 in Palermo e sono comparsi all'udienza del 10.4.2025 avanti il G.D., nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. La ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito, allegando che, da diversi anni, il marito non contribuisce minimamente alle diverse esigenze dei figli e così è lei a dover provvedere da sola alla spesa della famiglia, così come all'acquisto dei libri e del materiale scolastico per e a pagare i centri estivi per l'attività Per_3 Per_1 Per_1 sportiva, le ricariche telefoniche, la psicologa etc., demanda ogni incombenza della casa e dei figli alla moglie, che svilisce. Dal doc. 19 del resistente si evince che il marito, in data 12.04.2015, è stato colpito da un'emorragia mesencefalica sx con interessamento del IV ventricolo e dilatazione corni temporali. Presenta esiti di “emiparesi atassica sx in esiti di emorragia mesencefalitica, lesione frontale dx e area di alterato segnale bulbare anteriore. Da allora periodici trattamenti riabilitativi”. Sottoposto a setralina. E' stato sottoposto all'esame della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile e la Commissione gli ha riconosciuto un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale del 75% con data decorrenza dal 29.07.2021 (cfr. doc. 20 resistente).
E' del tutto pacifico che, a causa della patologia insorta nel 2015, per otto anni non ha potuto lavorare ed è stato aiutato anche nella propria cura personale dalla moglie.
Allega che tale situazione fisica lo ha posto in un grave stato di prostrazione psichica che si
è riversato anche nella vita di coppia. Nega di avere mai posto in essere condotte punitive o di avere rivolto alla moglie improperi ed insulti.
La domanda di addebito al marito della separazione deve essere rigettata, in quanto i rapporti familiari si sono incrinati in seguito alla patologia da cui è stato colpito il marito, che gli ha impedito di lavorare per anni e ha costretto la moglie a farsi carico di ogni esigenza della famiglia, compresa l'assistenza del marito. III. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo pagina 3 di 8 laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede l'affido cd. rafforzato della figlia minore (nata a [...] il 9 Per_1 maggio 2013) con collocamento presso di sé.
è seguita dalla psicologa dalle elementari. Per_1
Nella relazione in data 17.10.2024 del centro psicopedagogico si legge :
“La minore è in carico presso il centro clinico psicopedagogico “La Persona_2 Girandola” da Novembre 2021 a seguito della diagnosi di disturbi misti delle abilità scolastiche (F81.3). Nel 2023 viene eseguito aggiornamento per il passaggio di ciclo scolastico e si aggiungono, alla diagnosi di DSA, abilità cognitive fragili (soprattutto la memoria di lavoro e la comprensione verbale) e aspetti psicologici di sofferenza e disagio da monitorare, quindi viene suggerito alla famiglia di richiedere il sostegno in vista del passaggio alla scuola secondaria di primo grado.
Negli anni ha partecipato con costanza agli incontri mono settimanali di Per_1 potenziamento per lavorare sulle aree della letto-scrittura in cui aveva maggiore difficoltà e per acquisire strategie adeguate. Nel 2023, a seguito dell'intensificarsi di rapporti fra i genitori non sereni, i quali hanno modificato la routine quotidiana e le relazioni familiari, ha avuto bisogno di un Per_1 supporto psicologico per comprendere ed elaborare le emozioni che stava vivendo;
i vari cambiamenti hanno fatto emergere nella bambina una serie di ricadute psicologiche/emotive e sintomi psicosomatici (soprattutto con il cibo) significativi che si ripercuotono tutt'oggi anche nell'ambiente scolastico e nella motivazione in generale. Ad oggi frequenta il centro per supporto psicologico due volte al mese per Per_1 permetterle di mantenere uno spazio personale dove esprimersi senza giudizio e per elaborare ciò che sta vivendo. Tuttavia finché non si raggiungerà un nuovo equilibrio familiare, la bambina potrebbe continuare ad avere ripercussioni sul benessere psicofisico generale.”
All'udienza del 10.4.2025 avanti il Giudice delegato le parti hanno dichiarato: :”Mio marito non mi parla da un anno e non riesco a concordare le decisioni Parte_1 relative a . Negli 8 anni in cui mio marito non ha lavorato per i postumi dell'emiparesi, sono Per_1 stata costretta ad occuparmi della famiglia da ogni punto di vista, economico e non, ivi compresa l'assistenza a mio marito. Aveva anche revocato il consenso all'assistenza psicologica a . Per_1 Percepiamo l'assegno unico familiare al 50% pari a euro 167 per ciascuno. L'assegno per nostro figlio terminerà al compimento dei 21 anni.Rimarrà quello per pari ad euro 199 mensili. Per_1
Ho una cessione del quinto sullo stipendio fino al 2030 per euro 230 circa e un altro finanziamento aperto 8 anni fa, con rata di euro 120 mensili fino al luglio 2025.
Sono disponibile ad accettare un contributo di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico per intero, anche perchè io devo pagare la metà del mutuo.”
Controparte_1 pagina 4 di 8 ” Io non mi sono opposto al percorso psicologico di . Attualmente percepisco euro 380 mensili Per_1
a titolo di pensione di invalidità. Ho contratto dei prestiti nel 2022 quando ho iniziato a lavorare per la famiglia. Quello con è già detratto in busta paga. Attualmente vivo a Lissone nella casa CP_2 coniugale. Sono disponibile a lasciare a mia moglie l'assegno unico e versare euro 250 per due figli oltre al 50% delle spese straordinarie.Intendo pagare io per intero il mutuo.”
Non si ravvisano elementi ostativi ad un affidamento condiviso.
Il collocamento va confermato presso la madre. Le facoltà di vista vengono stabilite come da dispositivo. IV. Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, il collocamento della figlia minore presso la madre legittima l'assegnazione in favore della moglie. Per_1
V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente lavora per TIM con uno stipendio di euro 1.000 circa mensili e percepisce l'assegno unico familiare di 351 mensili, che diminuirà al compimento di 21 anni del figlio
(nato a [...] il [...]). Dagli estratti conto risulta qualche Per_3 versamento in contanti.
Il marito nel 2018 ha percepito il TFR da Rummo spa pari ad euro 30.964,98 come si evince dall'e/c che ha prodotto sub doc. 21.
Percepisce una pensione di invalidità che era pari ad euro circa 463,00 euro ma che sarebbe in procinto di essere ricalcolata cosi come anticipato dall' per gli anni 2022, 2023 e CP_2
2024. Dal 17.10.2022 il è stato assunto in qualità di “collaboratore servizi” dal Comune di CP_1
Arese con uno stipendio netto pari ad euro 1.163,15.
Nel 2023 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.006 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dal Mod. 730/2024.
La casa coniugale è stata acquistata con intestazione al marito e cointestazione del mutuo ad entrambi i coniugi. La rata del mutuo è mensilmente pagata per l' intero da parte del resistente per la somma di euro 634,62 (con un residuo ancora di capitale pari ad euro
70.556,00) – (doc. 1) - e così pure le spese condominiali come si evince dalla documentazione prodotta: estratto conto condominio e relativi bollettini con il bonifico del
2.09.2024 pari ad euro 1850,59 effettuato dal per spese relative al Supercondominio CP_1
– 1 e 2 rata e bonifico del 07.11.2024 pari ad euro 265,00 rata gestione ordinaria condominio (doc. 2) . Ha in essere un finanziamento con l' di un importo pari ad euro 12.011,52 (con CP_2 scadenza il 31.03.28) con rata mensile di 250,24 (doc. 12); un piano di rientro da parte di per il ristorno di pensione non dovuta (solo per l'anno 2021) di euro 2.309,19 con una CP_2 rata mensile di euro 72,22 (doc. 13) ; un finanziamento di euro 7.840,00 con Banca Intesa
San Paolo con relativa rata di restituzione pari ad euro 134,38 mensili dopo una prima rata di euro 210,14 (doc. 14) per 6 anni dal 2022.
Oltre a tale situazione debitoria sussiste anche un finanziamento di euro 21.625,01 per l'acquisto della con una rata mensile di euro 276,11 (doc. 15) fino al 2027. CP_3 pagina 5 di 8 Si dichiara disponibile a versare euro 125 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e a lasciare alla moglie l'assegno unico familiare.
Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo, tenuto conto della sua situazione debitoria, compreso il fatto che si intende pagare per intero la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale e del fatto che dovrà reperire una sistemazione abitativa dopo il rilascio della casa coniugale.
Viene stabilito con decorrenza dal mese di aprile 2025 per garantire da subito un contributo al loro mantenimento. VI. L'assegno unico familiare va attribuito per intero a come da accordo tra Parte_1 le parti.
VII. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
II. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
III. Rigetta la domanda di addebito al marito della separazione;
IV. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
V. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e facoltà per il padre di tenerla a weekend alterni, una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle Pasquali e 15 giorni durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.4 di ogni anno;
VI. Assegna la casa coniugale in Lissone piazza Padre Pio Santo 3 a con Parte_1 termine al marito per il rilascio fino al 15.7.2025;
VII. Pone a carico del padre l'importo di euro 250 (euro 125 per ogni figlio), da versarsi con decorrenza dal mese di aprile 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a pagina 6 di 8 presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente pagina 7 di 8 al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
VIII. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da Parte_1
IX. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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