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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3915/2022
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3915/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 febbraio 2025 ad ore 12.04 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per 'avv. CAVAZZANA LORENZINA Parte_1
Per l'avv. CERLIANI ROBERTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. L'avv. Cavazzana per l'attore precisa rispetto alla proprie note che il significato dell'allerta gialla corrisponde alla attivazione della fase di attenzione cioè la prima delle fasi operative di protezione civile il cui significato è di prestare attenzione e di monitorare costantemente l'evoluzione dei fenomeni indicati. Quindi ritiene che non si possa parlare di un evento eccezionale. L'avv. Cerliani per il convenuto chiede disporsi la compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza tenuto conto che la causa sarebbe stata di competenza del giudice di Pace, in estremo subordine chiede la liquidazione come riferimento le tabelle del giudice di pace con valore sino a € 5.200. L'avv. Cavazzana eccepisce la inammissibilità della nuova domanda in quanto l'eccezione doveva essere effettuata nei termini di legge.
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. .
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 10/02/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3915 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CAVAZZANA LORENZINA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVAZZANA LORENZINA
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. CERLIANI ROBERTO , elettivamente domiciliato in VIA F. REDI N.
4 47900 RIMINI presso il difensore avv. CERLIANI ROBERTO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 6
Con atto di citazione chiamava in giudizio il Parte_1 CP_1
per chiedere l'accertamento della responsabilità del sinistro occorsogli in data
[...]
19.08.2022 in dal quale aveva riportato un danno materiale pari a € 6.000 CP_1 successivamente ridotto a € 3.400. Assumeva l'attore che la sua auto Opel Adam tg. ER 364 VX, regolarmente parcheggiata nel piazzale della stazione ferroviaria di , era stata danneggiata CP_1 dalla caduta di un albero presente nell'aiuola del parcheggio, Si costituiva il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea, in subordine l'addebito dei soli danni in concreto ascrivibili . Assumeva non ravvisabile alcuna responsabilità stante le condizioni climatiche eccezionali, improvvise ed imprevedibili ritenendo l'evento essere provocato da caso fortuito.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali.
Occorre previamente inquadrare giuridicamente la domanda nella responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. la cui disciplina prevede che il danneggiato fornisca la prova oltre che del rapporto di custodia, del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno , viceversa al custode per andare esente da responsabilità spetta fornire la prova del caso fortuito, del fatto cioè estraneo alla sua sfera di custodia che sia da solo idoneo a produrre l'evento e che pertanto possieda impulso causale autonomo, escludendo fattori causali concorrenti. La nozione di caso fortuito è stata oggetto di autorevoli pronunce della Suprema Corte e da ultimo Cass. SS.UU. del 2022 nr. 20943 secondo la quale esso è rappresentato da fatto naturale connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
La domanda non può essere accolta
L'attore ha fornito la prova del danno e del rapporto causale che lo ha determinato, fornendo prova della dinamica della caduta dell'albero sulla propria autovettura . Tuttavia il corredo probatorio offerto dal convenuto ha dimostrato essere l'evento prodottosi da assurgere a caso fortuito, in quanto manifestazione di un evento meteorologico eccezionale e non prevedibile nella sua intensità che ha interessato tutta la zona e che ha determinato la caduta di molti alberi sani per effetto della forza degli agenti atmosferici come riferito dai testi escussi.
Il teste responsabile dei servizi ambientali del ha Tes_1 Controparte_1 confermato quanto allegato nella propria relazione corredata dai dati metereologici che evidenziavano sia l'emissione di bollettini di allerta n.052/2022 di colore giallo per criticità temporali per il territorio di nella notte compresa tra il 19.08.2022 ed il CP_1 pagina 4 di 6 20.08.2022, sia il rilievo per immagini del passaggio di un fronte temporalesco caratterizzato da precipitazioni associate a fulminazioni e fenomeni grandigeni . Il teste nella sua qualità confermava che l'albero caduto “non presentava sintomi di sofferenza o ammaloramenti strutturali”. L'ulteriore teste assistente della polizia locale di ha nella sua qualità CP_1 confermato la caduta di numerosi alberi nella zona per effetto del violento evento atmosferico.
L'emissione dei bollettini di allerta meteo risponde all'esigenza di avvertire la collettività della possibilità che si verifichino eventi potenzialmente pericolosi, tuttavia la presenza di maltempo, secondo criteri di generale apprezzamento, non consente di individuare in anticipo quali alberature possano soccombere alla violenza del vento, tenuto conto del fatto che non è prevedibile l'effettivo dispiegarsi dell'evento meteorologico in sé, pur oggetto di allerta, con tutte le sue componenti, dovendo pertanto essere collocato nell'ambito del caso fortuito .
Il fatto che sia caduto solo un albero rispetto agli altri vicini non è elemento idoneo a fornire la prova della omessa manutenzione ex art. 2043 c.c. da parte del in CP_1 difetto di altre allegazioni probatorie.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo in conformità del DM 55/2014 in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Respinge la domanda attorea introdotta da contro il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco.
[...]
Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite che liquida in € 2.500 oltre rimborso spese generali, Cpa , Iva come di legge.
Sentenza resa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 10 febbraio 2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3915/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 febbraio 2025 ad ore 12.04 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per 'avv. CAVAZZANA LORENZINA Parte_1
Per l'avv. CERLIANI ROBERTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. L'avv. Cavazzana per l'attore precisa rispetto alla proprie note che il significato dell'allerta gialla corrisponde alla attivazione della fase di attenzione cioè la prima delle fasi operative di protezione civile il cui significato è di prestare attenzione e di monitorare costantemente l'evoluzione dei fenomeni indicati. Quindi ritiene che non si possa parlare di un evento eccezionale. L'avv. Cerliani per il convenuto chiede disporsi la compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza tenuto conto che la causa sarebbe stata di competenza del giudice di Pace, in estremo subordine chiede la liquidazione come riferimento le tabelle del giudice di pace con valore sino a € 5.200. L'avv. Cavazzana eccepisce la inammissibilità della nuova domanda in quanto l'eccezione doveva essere effettuata nei termini di legge.
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. .
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 10/02/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3915 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CAVAZZANA LORENZINA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVAZZANA LORENZINA
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. CERLIANI ROBERTO , elettivamente domiciliato in VIA F. REDI N.
4 47900 RIMINI presso il difensore avv. CERLIANI ROBERTO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 6
Con atto di citazione chiamava in giudizio il Parte_1 CP_1
per chiedere l'accertamento della responsabilità del sinistro occorsogli in data
[...]
19.08.2022 in dal quale aveva riportato un danno materiale pari a € 6.000 CP_1 successivamente ridotto a € 3.400. Assumeva l'attore che la sua auto Opel Adam tg. ER 364 VX, regolarmente parcheggiata nel piazzale della stazione ferroviaria di , era stata danneggiata CP_1 dalla caduta di un albero presente nell'aiuola del parcheggio, Si costituiva il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea, in subordine l'addebito dei soli danni in concreto ascrivibili . Assumeva non ravvisabile alcuna responsabilità stante le condizioni climatiche eccezionali, improvvise ed imprevedibili ritenendo l'evento essere provocato da caso fortuito.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali.
Occorre previamente inquadrare giuridicamente la domanda nella responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. la cui disciplina prevede che il danneggiato fornisca la prova oltre che del rapporto di custodia, del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno , viceversa al custode per andare esente da responsabilità spetta fornire la prova del caso fortuito, del fatto cioè estraneo alla sua sfera di custodia che sia da solo idoneo a produrre l'evento e che pertanto possieda impulso causale autonomo, escludendo fattori causali concorrenti. La nozione di caso fortuito è stata oggetto di autorevoli pronunce della Suprema Corte e da ultimo Cass. SS.UU. del 2022 nr. 20943 secondo la quale esso è rappresentato da fatto naturale connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
La domanda non può essere accolta
L'attore ha fornito la prova del danno e del rapporto causale che lo ha determinato, fornendo prova della dinamica della caduta dell'albero sulla propria autovettura . Tuttavia il corredo probatorio offerto dal convenuto ha dimostrato essere l'evento prodottosi da assurgere a caso fortuito, in quanto manifestazione di un evento meteorologico eccezionale e non prevedibile nella sua intensità che ha interessato tutta la zona e che ha determinato la caduta di molti alberi sani per effetto della forza degli agenti atmosferici come riferito dai testi escussi.
Il teste responsabile dei servizi ambientali del ha Tes_1 Controparte_1 confermato quanto allegato nella propria relazione corredata dai dati metereologici che evidenziavano sia l'emissione di bollettini di allerta n.052/2022 di colore giallo per criticità temporali per il territorio di nella notte compresa tra il 19.08.2022 ed il CP_1 pagina 4 di 6 20.08.2022, sia il rilievo per immagini del passaggio di un fronte temporalesco caratterizzato da precipitazioni associate a fulminazioni e fenomeni grandigeni . Il teste nella sua qualità confermava che l'albero caduto “non presentava sintomi di sofferenza o ammaloramenti strutturali”. L'ulteriore teste assistente della polizia locale di ha nella sua qualità CP_1 confermato la caduta di numerosi alberi nella zona per effetto del violento evento atmosferico.
L'emissione dei bollettini di allerta meteo risponde all'esigenza di avvertire la collettività della possibilità che si verifichino eventi potenzialmente pericolosi, tuttavia la presenza di maltempo, secondo criteri di generale apprezzamento, non consente di individuare in anticipo quali alberature possano soccombere alla violenza del vento, tenuto conto del fatto che non è prevedibile l'effettivo dispiegarsi dell'evento meteorologico in sé, pur oggetto di allerta, con tutte le sue componenti, dovendo pertanto essere collocato nell'ambito del caso fortuito .
Il fatto che sia caduto solo un albero rispetto agli altri vicini non è elemento idoneo a fornire la prova della omessa manutenzione ex art. 2043 c.c. da parte del in CP_1 difetto di altre allegazioni probatorie.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo in conformità del DM 55/2014 in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Respinge la domanda attorea introdotta da contro il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco.
[...]
Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite che liquida in € 2.500 oltre rimborso spese generali, Cpa , Iva come di legge.
Sentenza resa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Rimini, il 10 febbraio 2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6