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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel.
Dott. Eugenio SCAGLIUSI - giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 239/2024 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Erriquez, come da mandato in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 C.F._2
Castelluzzo Giuseppe, come da mandato in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO e CONCLUSIONI: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 36263/2023, pubblicata il 28.12.2023, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello n.1188/2019 (rg 125/2017). All'udienza del 4.3.25 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 25.6.2014 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce (R.G. 6843/2014) , chiedendo il risarcimento del CP_1 danno da infiltrazioni d'acqua che la propria abitazione aveva subito. Esponeva di essere proprietario di un immobile sottostante a quello di proprietà della e che CP_1 quest'ultima aveva fatto installare dal fabbro un cancelletto in ferro Parte_2 ancorato ad un piantone. Il piantone conficcato nel pavimento aveva danneggiato una tubazione dell'acqua situata nel solaio divisorio. L'attore chiedeva condanna al risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2051 c.c. oppure ex art. 2043 c.c.. Con sentenza n.3419/2016, depositata il 12.07.2016, il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, qualificando il contratto tra la e il fabbro quale “contratto di CP_1 appalto privato” e ritenendo insussistente la responsabilità della proprietaria/committente.
Impugnata detta sentenza da parte del la Corte di Appello, con sentenza Pt_1
n.1188/2019, confermava la decisione di primo grado e condannava l'appellante a rifondere le spese processuali, affermando che non vi era la prova che la committente avesse chiesto al fabbro di conficcare il piantone in quel punto, che il danno era da attribuire all'esecuzione errata del soggetto esterno e che non è applicabile nella specie l'art. 2043 c.c. perché il committente non aveva esercitato poteri conformativi sull'esecutore dell'opera.
Il proponeva ricorso per cassazione (RG 1816/2020), sulla base di due Pt_1 motivi: 1) nel contratto di appalto la consegna del bene all'appaltatore non fa venire meno il dovere di custodia e vigilanza del committente, che resta responsabile in forza dell'art. 2051 c.c. e, comunque, la qualificazione del rapporto sarebbe errata, poiché nella specie ricorre un contratto d'opera e non di appalto, 2) risultava provato che la direttiva di posizionare il piantone in quel punto proveniva dalla circostanza ignorata dal decisore di secondo grado. CP_1
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 36263/2023, ha accolto il ricorso, ritenendo i due motivi fondati e stabilendo che: “l'affidamento a terzi dell'incarico di installare un cancello sul pianerottolo di un immobile è, di per sé, inidonea a determinare la perdita di custodia dell'immobile da parte del proprietario/committente, non implicando il totale trasferimento al terzo del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera (cfr. Cass. n.
11671/2018)”; il danno da infiltrazione lamentato dall'attore è comunque derivato dalla cosa, ossia dalla tubazione idrica presente all'interno del solaio, ancorché modificata/lesionata a seguito dell'attività dell'installatore; a fronte della persistenza della custodia in capo alla e della derivazione del danno dalla cosa CP_1
(modificata), la responsabilità della custode avrebbe potuto essere esclusa soltanto
a seguito del positivo riscontro degli estremi del caso fortuito, ossia del fatto che la condotta del fabbro era intervenuta con caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità tali da assumere esclusiva efficienza causale (cfr. Cass. n. pag. 2/9 7553/2021); una verifica siffatta non è stata compiuta dalla Corte, che si è limitata
a rilevare che l'appaltatore aveva malamente eseguito l'opera commissionatagli, senza accertare se tale condotta fosse stata a tal punto imprevedibile e inevitabile da recidere il rapporto causale fra la cosa in custodia e i danni subiti dall'attore”.
A seguito del rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione, l'attore nell'atto di citazione in riassunzione ha chiesto di accertare la responsabilità della per le infiltrazioni nella sua abitazione, con condanna della stessa al CP_1 risarcimento di euro 7.640,00 oppure ad una somma equitativamente determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta alla restituzione di somme eventualmente versate e attribuire ad essa le spese e competenze di tutti i gradi di giudizio con distrazione al procuratore antistatario, tenendo conto del gratuito patrocinio a beneficio del (escluso per il giudizio di Cassazione). Pt_1
Nel corso del giudizio di rinvio, acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi, con ordinanza del 4 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
** ** **
La Corte di cassazione, richiamando il precedente del 2018 di cui si tratterà a breve, ha precisato il principio di diritto cui attenersi nella decisione della causa. Il contratto d'opera, così correttamente qualificato l'incarico ad un artigiano avente ad oggetto l'installazione di un cancelletto, non comporta la privazione del dovere di custodia e di vigilanza da parte della proprietaria committente, la quale conserva il potere di fatto sulla cosa.
La massima applicabile al caso di specie è la seguente: “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del committente per via della sua funzione CP_2
pag. 3/9 primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie)”. (Sez. 2,
Ordinanza n. 11671 del 14/05/2018 (Rv. 648327 - 01)).
Nel caso in esame, risulta infondata la prospettazione in fatto, secondo cui la CP_1 era ignara delle modalità con le quali il fabbro avrebbe eseguito l'installazione del cancelletto da lei commissionato ovvero non era consapevole del punto in cui il manufatto sarebbe stato posizionato, in quanto l'immobile in questione si trova a
Ruffano (Lecce) mentre lei era stabilmente residente a Latina.
In realtà la come risulta anche dalla annotazione di servizio redatta dai CP_1 carabinieri di cui si dirà nel seguito della motivazione, ha materialmente controllato lo svolgimento delle operazioni di installazione del cancelletto nell'immobile di sua proprietà; risulta pertanto del tutto verosimile che vi fu il suo diretto intervento circa l'installazione di detto cancelletto, impartendo al fabbro le indicazioni su dove collocarlo, con relativo piantone. Per altro verso, in ordine alla responsabilità per il danneggiamento della tubazione presente in quella zona del solaio, va rilevato che il proprietario è (o dovrebbe essere) a conoscenza del posizionamento delle tubature nella propria abitazione;
invece, non si può pretendere una siffatta conoscenza da parte dell'artigiano, incaricato soltanto di realizzare una singola opera, peraltro di modesta portata.
L'art. 2051 c.c. stabilisce: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Questa norma impone di verificare la sussistenza di tre elementi, i quali se provati comportano l'attribuzione della responsabilità al soggetto che ha in custodia la cosa: 1) il danno;
2) la possibilità di esercitare un potere di fatto sulla res;
3) il nesso causale tra il danno
(evento) e la res.
Con riferimento alla tubatura rotta che avrebbe causato l'infiltrazione nell'abitazione dell'attore, la consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. (non Persona_1 contestata) ricostruisce la causa del danneggiamento in questione: l'11.06.2010, il c.t.p. si recava nell'immobile del per un sopralluogo e notava che “nella Pt_1 corte di via Monsignor D'Urso n.23 adiacente appunto l'unità immobiliare di proprietà del signor , salite le scale scoperte che portano al Parte_1 piano superiore, in corrispondenza di un cancello in ferro di proprietà della signora
coinquilina della Corte in esame vi era uno scasso sul fondo del quale vi CP_1
pag. 4/9 era un tubo in cemento del diametro di circa 10 cm bucato da parte a parte […] Dal sopralluogo, quindi si constatava che la rottura del tubo era generata dalla errata installazione iniziale del piantone a pavimento del cancelletto in ferro. Si procedeva quindi ad una prova mediante apertura di un rubinetto […], di immediata conseguenza si notava una continua fuoriuscita di acqua nera che confluiva continuamente nella copertura superiore del fabbricato di , Controparte_3 arrecando dei danni sia ai muri interni, sia ai pilastri dell'appesa”. Il consulente descrive anche i danni subiti dall'immobile: “Dalla visione esterna ed interna dell'unità immobiliare di proprietà del signor , si rilevava che la Parte_1 stessa è adibita laboratorio legale della ditta Hispasat di , Parte_1 presentava all'interno del fabbricato sul muro prospiciente nella corte efflorescenze estese dovute ad infiltrazione della copertura superiore del fabbricato. La copertura della stanza connotata da volte a stella, in corrispondenza dell'appesa prospiciente alla corte risultava in evidente stato di saturazione dovuto ad assorbimento di infiltrazioni d'acqua con grave presenza di efflorescenze muri interni male odoranti”
I muri verticali intonacati a base di malta di calce e pitturati risultano ricoperti di muffe e macchie nere derivanti dallo stesso problema, in parte l'intonaco risulta staccato”. Anche nel verbale di constatazione, prot. n. 711/PM, della Polizia
Municipale di Ruffano veniva annotata, l'1.06.2010, ore 11:00, la realizzazione dello scavo per posizionare il piantone: “[…] entrando nel cortile adiacente l'abitazione del sig. , salite le scale scoperte, in corrispondenza di un Parte_1 cancelletto in ferro vi era un piccolo scavo, sul fondo del quale vi era un tubo in cemento-amianto del diametro di circa 10 cm, bucato da parte a parte, come da allegata documentazione fotografica” (consultabile a pag. 41 dei documenti di parte
. Pt_1
In merito all'elemento soggettivo, non vi è dubbio che la risponde ex art. 832 CP_1
c.c. per tutti i danni determinati da condotte materiali altrui sulla res, di sua proprietà, nei confronti delle quali ella abbia avuto la possibilità – giuridica e di fatto
- di intervenire a contrasto, ma non abbia agito. Vieppiù: solo lei poteva sapere dove si trovavano le tubature, e nel caso non lo avesse saputo era suo obbligo accertarsi prima di commissionare la collocazione del cancelletto al fabbro, che certamente non può aver proceduto di sua iniziativa scegliendo il punto in cui pag. 5/9 installare il manufatto. Ancora, risponde ad un dato di comune esperienza che rapporti di questo genere si caratterizzano per la presenza del proprietario
“accanto” all'artigiano incaricato della manutenzione o dell'intervento commissionato. Nella normalità, difatti, il proprietario dell'immobile non abbandona e lascia l'incaricato di agire indisturbato, ma gli dà le direttive e sorveglia il corretto adempimento della prestazione. Per giunta, la “annotazione di servizio” dei
Carabinieri di Ruffano, già richiamata, fornisce la prova della presenza della CP_1 presso l'immobile, mentre il fabbro eseguiva la prestazione d'opera. In quel documento dei Carabinieri, Stazione di Ruffano, è affermato che: “[…] Il giorno 10 del mese di Ottobre 2009, in Ruffano, ore 10:00 … [si riferisce, n.d.r.] quanto segue: […] Alle ore 09:00 odierne, su richiesta dell'addetto alla ricezione pubblico, ci siamo recati presso l'abitazione sita in Via M. D'Urso al civico 23, dove il sig.
, telefonicamente aveva chiesto il nostro intervento per dei Parte_1 dissidi tra vicini di casa […] Giunti sul posto, si aveva la presenza delle sotto notate persone: […] , […] […] titolare della Parte_1 CP_1 Parte_2 ditta di fabbro […] Il era in uno stato di alterazione emotiva Parte_1 gridando a voce alta contro i presenti, calmati gli animi, chiedevamo spiegazioni di quanto accaduto al suddetto, il quale riferiva di aver richiesto il nostro intervento in quanto la sig. , proprietaria dell'abitazione del piano di sopra della sua, CP_1 stava eseguendo dei lavori riguardanti la chiusura tramite un cancello in ferro zincato, della sua abitazione la quale si affaccia nel cortile, che usufruiscono tutti i proprietari delle abitazioni che hanno l'accesso nella corte del numero civico 23, che
a suo dire non poteva eseguire in quanto chiudeva l'accesso di una scala riguardante l'abitazione della di lui sorella e che al momento non aveva disponibile gli atti che attestavano che il passaggio in questione doveva essere nella disponibilità degli inquilini che si affacciavano nel suddetto cortile. Lavori che stava eseguendo il fabbro , interpellata la sig. la stessa Parte_2 CP_1 confermava di aver ordinato di eseguire i suddetti lavori e di avere l'autorizzazioni
[…]”.
La Corte di cassazione, benché non abbia vincolato il giudice del rinvio in ordine alla qualificazione del contratto in appalto o prestazione d'opera, ha fornito delle indicazioni precise per affermare la sussistenza di un contratto d'opera. La norma di pag. 6/9 riferimento dell'istituto è l'art. 2222 c.c. Di particolare interesse ai fini della controversia in oggetto è quanto affermato in Cass. civ. n.486/2018, secondo cui:
“Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia”. A contrario, poiché non vi è prova che il fabbro abbia convenuto con la la presa in custodia Pt_1 CP_1 dell'immobile, il potere di vigilanza e custodia certamente è rimasto in capo alla proprietaria, peraltro presente durante l'esecuzione del lavoro.
Anche il nesso causale tra la rottura della tubatura (per via della posizione del piantone del cancelletto) e il danneggiamento dell'immobile dell'attore in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua, è da ritenersi provato sulla scorta delle già richiamate risultanze della c.t.p., nonché delle fotografie dello stato dei luoghi prodotte in giudizio.
In ordine alla determinazione dei danni risarcibili, occorre fare riferimento al costo delle operazioni di riparazione della tubatura danneggiata e di risanamento dei locali ammalorati a seguito delle infiltrazioni.
Per questi aspetti, il c.t.p. ing. , a seguito di sopralluogo effettuato Per_1
l'11.6.2010, ha quantificato i costi in questione in euro 2.450 oltre IVA (da pag. 5 a pag. 8 dei documenti di parte attorea – non contestati - è possibile visionare le fotografie della tubazione perforata). Inoltre, parte attrice ha prodotto una seconda relazione tecnica (a firma del geom. ), che in data 25.05.2014, su incarico del CP_4
ha effettuato un altro sopralluogo a distanza di circa quattro anni dal Pt_1 precedente. Il secondo consulente ha constatato l'aggravarsi dei danni all'interno dell'immobile dell'attore (“le muffe avevano invaso tutto il piccolo bagno del locale”, si legge nella relazione in atti) e determinato tali danni in euro 7.640,00, così ripartiti: 2.500,00 al netto di IVA per danni ai locali;
euro 1140,00 per riparazione del tubo IVA compresa;
ulteriori euro 4.000,00 per eliminazione dei danni cagionati al fabbricato.
Queste spese, tuttavia, non possono essere liquidate nella misura indicata: infatti, tra gli allegati della relazione figura la “fattura ditta impianti idrici per CP_4 riparazione tubazione“(pag. 12 e 16), del valore di euro 1.140, con “quietanza a pag. 7/9 saldo per l'intero importo in contanti il giorno 29.06.2010”; la documentazione concernente i danni, poi, da pag. 17 a pag. 22 della produzione allegata a detta relazione, è costituita da una serie di fotografie in bianco e nero che non consente una verifica precisa della entità dei danni. La pretesa di euro 2.500,00 “per danni ai locali”, oltre che generica, appare una duplicazione dell'importo di 4.000 euro richiesti per “eliminazione dei danni cagionati al fabbricato”.
Tenuto conto dell'aumento dei danni relativi alle infiltrazioni degli elementi murari e degli intonaci e del notevole lasso di tempo trascorso dal primo sopralluogo, appare giustificato il solo importo di euro 4.000 (comunque maggiore di quelli precedente risalente a circa 4 anni prima), necessario per la eliminazione dei danni alle murature, da sommare all'importo (comprovato dalla fattura esibita) di euro 1.140 per lavori idraulici di riparazione e ripristino della tubatura danneggiata. In definitiva, sulla base della documentazione prodotta è dovuto un risarcimento di euro 5.140 (iva compresa, il cui versamento risulta effettuato per i lavori idraulici, mentre non è stata documentato per il resto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dei fatti al soddisfo.
Il regolamento delle spese di lite, con riferimento a tutti i gradi del giudizio, deve essere operato in base al principio di soccombenza. I compensi vanno liquidati sulla base del valore della causa, determinato dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni (scaglione fino ad euro 5.200) e con versamento in favore dell'Erario, per le spese relative ai gradi di merito ed al presente giudizio, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della prima sezione civile di questa Corte in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3419/2016 depositata il 12.07.2016, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna a CP_1 pagare in favore di la somma di euro 5.140,00, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali pag. 8/9 sulle somme annualmente rivalutate, dalla data del fatto (10.10.2009) al soddisfo;
b) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate per il primo grado in euro 1.500, per il giudizio di appello in euro 1.800, per il giudizio di cassazione in euro 1.500 e per il presente giudizio di rinvio in euro 2.000, oltre, per tutti gli importi, al rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap, e dispone che i compensi relativi ai giudizi di primo grado, di appello e di rinvio siano versati all'Erario, stante l'ammissione del al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato.
Così deciso in Lecce in data 29 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel.
Dott. Eugenio SCAGLIUSI - giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 239/2024 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Erriquez, come da mandato in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 C.F._2
Castelluzzo Giuseppe, come da mandato in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO e CONCLUSIONI: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 36263/2023, pubblicata il 28.12.2023, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello n.1188/2019 (rg 125/2017). All'udienza del 4.3.25 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 25.6.2014 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce (R.G. 6843/2014) , chiedendo il risarcimento del CP_1 danno da infiltrazioni d'acqua che la propria abitazione aveva subito. Esponeva di essere proprietario di un immobile sottostante a quello di proprietà della e che CP_1 quest'ultima aveva fatto installare dal fabbro un cancelletto in ferro Parte_2 ancorato ad un piantone. Il piantone conficcato nel pavimento aveva danneggiato una tubazione dell'acqua situata nel solaio divisorio. L'attore chiedeva condanna al risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2051 c.c. oppure ex art. 2043 c.c.. Con sentenza n.3419/2016, depositata il 12.07.2016, il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, qualificando il contratto tra la e il fabbro quale “contratto di CP_1 appalto privato” e ritenendo insussistente la responsabilità della proprietaria/committente.
Impugnata detta sentenza da parte del la Corte di Appello, con sentenza Pt_1
n.1188/2019, confermava la decisione di primo grado e condannava l'appellante a rifondere le spese processuali, affermando che non vi era la prova che la committente avesse chiesto al fabbro di conficcare il piantone in quel punto, che il danno era da attribuire all'esecuzione errata del soggetto esterno e che non è applicabile nella specie l'art. 2043 c.c. perché il committente non aveva esercitato poteri conformativi sull'esecutore dell'opera.
Il proponeva ricorso per cassazione (RG 1816/2020), sulla base di due Pt_1 motivi: 1) nel contratto di appalto la consegna del bene all'appaltatore non fa venire meno il dovere di custodia e vigilanza del committente, che resta responsabile in forza dell'art. 2051 c.c. e, comunque, la qualificazione del rapporto sarebbe errata, poiché nella specie ricorre un contratto d'opera e non di appalto, 2) risultava provato che la direttiva di posizionare il piantone in quel punto proveniva dalla circostanza ignorata dal decisore di secondo grado. CP_1
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 36263/2023, ha accolto il ricorso, ritenendo i due motivi fondati e stabilendo che: “l'affidamento a terzi dell'incarico di installare un cancello sul pianerottolo di un immobile è, di per sé, inidonea a determinare la perdita di custodia dell'immobile da parte del proprietario/committente, non implicando il totale trasferimento al terzo del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera (cfr. Cass. n.
11671/2018)”; il danno da infiltrazione lamentato dall'attore è comunque derivato dalla cosa, ossia dalla tubazione idrica presente all'interno del solaio, ancorché modificata/lesionata a seguito dell'attività dell'installatore; a fronte della persistenza della custodia in capo alla e della derivazione del danno dalla cosa CP_1
(modificata), la responsabilità della custode avrebbe potuto essere esclusa soltanto
a seguito del positivo riscontro degli estremi del caso fortuito, ossia del fatto che la condotta del fabbro era intervenuta con caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità tali da assumere esclusiva efficienza causale (cfr. Cass. n. pag. 2/9 7553/2021); una verifica siffatta non è stata compiuta dalla Corte, che si è limitata
a rilevare che l'appaltatore aveva malamente eseguito l'opera commissionatagli, senza accertare se tale condotta fosse stata a tal punto imprevedibile e inevitabile da recidere il rapporto causale fra la cosa in custodia e i danni subiti dall'attore”.
A seguito del rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione, l'attore nell'atto di citazione in riassunzione ha chiesto di accertare la responsabilità della per le infiltrazioni nella sua abitazione, con condanna della stessa al CP_1 risarcimento di euro 7.640,00 oppure ad una somma equitativamente determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta alla restituzione di somme eventualmente versate e attribuire ad essa le spese e competenze di tutti i gradi di giudizio con distrazione al procuratore antistatario, tenendo conto del gratuito patrocinio a beneficio del (escluso per il giudizio di Cassazione). Pt_1
Nel corso del giudizio di rinvio, acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi, con ordinanza del 4 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
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La Corte di cassazione, richiamando il precedente del 2018 di cui si tratterà a breve, ha precisato il principio di diritto cui attenersi nella decisione della causa. Il contratto d'opera, così correttamente qualificato l'incarico ad un artigiano avente ad oggetto l'installazione di un cancelletto, non comporta la privazione del dovere di custodia e di vigilanza da parte della proprietaria committente, la quale conserva il potere di fatto sulla cosa.
La massima applicabile al caso di specie è la seguente: “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del committente per via della sua funzione CP_2
pag. 3/9 primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie)”. (Sez. 2,
Ordinanza n. 11671 del 14/05/2018 (Rv. 648327 - 01)).
Nel caso in esame, risulta infondata la prospettazione in fatto, secondo cui la CP_1 era ignara delle modalità con le quali il fabbro avrebbe eseguito l'installazione del cancelletto da lei commissionato ovvero non era consapevole del punto in cui il manufatto sarebbe stato posizionato, in quanto l'immobile in questione si trova a
Ruffano (Lecce) mentre lei era stabilmente residente a Latina.
In realtà la come risulta anche dalla annotazione di servizio redatta dai CP_1 carabinieri di cui si dirà nel seguito della motivazione, ha materialmente controllato lo svolgimento delle operazioni di installazione del cancelletto nell'immobile di sua proprietà; risulta pertanto del tutto verosimile che vi fu il suo diretto intervento circa l'installazione di detto cancelletto, impartendo al fabbro le indicazioni su dove collocarlo, con relativo piantone. Per altro verso, in ordine alla responsabilità per il danneggiamento della tubazione presente in quella zona del solaio, va rilevato che il proprietario è (o dovrebbe essere) a conoscenza del posizionamento delle tubature nella propria abitazione;
invece, non si può pretendere una siffatta conoscenza da parte dell'artigiano, incaricato soltanto di realizzare una singola opera, peraltro di modesta portata.
L'art. 2051 c.c. stabilisce: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Questa norma impone di verificare la sussistenza di tre elementi, i quali se provati comportano l'attribuzione della responsabilità al soggetto che ha in custodia la cosa: 1) il danno;
2) la possibilità di esercitare un potere di fatto sulla res;
3) il nesso causale tra il danno
(evento) e la res.
Con riferimento alla tubatura rotta che avrebbe causato l'infiltrazione nell'abitazione dell'attore, la consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. (non Persona_1 contestata) ricostruisce la causa del danneggiamento in questione: l'11.06.2010, il c.t.p. si recava nell'immobile del per un sopralluogo e notava che “nella Pt_1 corte di via Monsignor D'Urso n.23 adiacente appunto l'unità immobiliare di proprietà del signor , salite le scale scoperte che portano al Parte_1 piano superiore, in corrispondenza di un cancello in ferro di proprietà della signora
coinquilina della Corte in esame vi era uno scasso sul fondo del quale vi CP_1
pag. 4/9 era un tubo in cemento del diametro di circa 10 cm bucato da parte a parte […] Dal sopralluogo, quindi si constatava che la rottura del tubo era generata dalla errata installazione iniziale del piantone a pavimento del cancelletto in ferro. Si procedeva quindi ad una prova mediante apertura di un rubinetto […], di immediata conseguenza si notava una continua fuoriuscita di acqua nera che confluiva continuamente nella copertura superiore del fabbricato di , Controparte_3 arrecando dei danni sia ai muri interni, sia ai pilastri dell'appesa”. Il consulente descrive anche i danni subiti dall'immobile: “Dalla visione esterna ed interna dell'unità immobiliare di proprietà del signor , si rilevava che la Parte_1 stessa è adibita laboratorio legale della ditta Hispasat di , Parte_1 presentava all'interno del fabbricato sul muro prospiciente nella corte efflorescenze estese dovute ad infiltrazione della copertura superiore del fabbricato. La copertura della stanza connotata da volte a stella, in corrispondenza dell'appesa prospiciente alla corte risultava in evidente stato di saturazione dovuto ad assorbimento di infiltrazioni d'acqua con grave presenza di efflorescenze muri interni male odoranti”
I muri verticali intonacati a base di malta di calce e pitturati risultano ricoperti di muffe e macchie nere derivanti dallo stesso problema, in parte l'intonaco risulta staccato”. Anche nel verbale di constatazione, prot. n. 711/PM, della Polizia
Municipale di Ruffano veniva annotata, l'1.06.2010, ore 11:00, la realizzazione dello scavo per posizionare il piantone: “[…] entrando nel cortile adiacente l'abitazione del sig. , salite le scale scoperte, in corrispondenza di un Parte_1 cancelletto in ferro vi era un piccolo scavo, sul fondo del quale vi era un tubo in cemento-amianto del diametro di circa 10 cm, bucato da parte a parte, come da allegata documentazione fotografica” (consultabile a pag. 41 dei documenti di parte
. Pt_1
In merito all'elemento soggettivo, non vi è dubbio che la risponde ex art. 832 CP_1
c.c. per tutti i danni determinati da condotte materiali altrui sulla res, di sua proprietà, nei confronti delle quali ella abbia avuto la possibilità – giuridica e di fatto
- di intervenire a contrasto, ma non abbia agito. Vieppiù: solo lei poteva sapere dove si trovavano le tubature, e nel caso non lo avesse saputo era suo obbligo accertarsi prima di commissionare la collocazione del cancelletto al fabbro, che certamente non può aver proceduto di sua iniziativa scegliendo il punto in cui pag. 5/9 installare il manufatto. Ancora, risponde ad un dato di comune esperienza che rapporti di questo genere si caratterizzano per la presenza del proprietario
“accanto” all'artigiano incaricato della manutenzione o dell'intervento commissionato. Nella normalità, difatti, il proprietario dell'immobile non abbandona e lascia l'incaricato di agire indisturbato, ma gli dà le direttive e sorveglia il corretto adempimento della prestazione. Per giunta, la “annotazione di servizio” dei
Carabinieri di Ruffano, già richiamata, fornisce la prova della presenza della CP_1 presso l'immobile, mentre il fabbro eseguiva la prestazione d'opera. In quel documento dei Carabinieri, Stazione di Ruffano, è affermato che: “[…] Il giorno 10 del mese di Ottobre 2009, in Ruffano, ore 10:00 … [si riferisce, n.d.r.] quanto segue: […] Alle ore 09:00 odierne, su richiesta dell'addetto alla ricezione pubblico, ci siamo recati presso l'abitazione sita in Via M. D'Urso al civico 23, dove il sig.
, telefonicamente aveva chiesto il nostro intervento per dei Parte_1 dissidi tra vicini di casa […] Giunti sul posto, si aveva la presenza delle sotto notate persone: […] , […] […] titolare della Parte_1 CP_1 Parte_2 ditta di fabbro […] Il era in uno stato di alterazione emotiva Parte_1 gridando a voce alta contro i presenti, calmati gli animi, chiedevamo spiegazioni di quanto accaduto al suddetto, il quale riferiva di aver richiesto il nostro intervento in quanto la sig. , proprietaria dell'abitazione del piano di sopra della sua, CP_1 stava eseguendo dei lavori riguardanti la chiusura tramite un cancello in ferro zincato, della sua abitazione la quale si affaccia nel cortile, che usufruiscono tutti i proprietari delle abitazioni che hanno l'accesso nella corte del numero civico 23, che
a suo dire non poteva eseguire in quanto chiudeva l'accesso di una scala riguardante l'abitazione della di lui sorella e che al momento non aveva disponibile gli atti che attestavano che il passaggio in questione doveva essere nella disponibilità degli inquilini che si affacciavano nel suddetto cortile. Lavori che stava eseguendo il fabbro , interpellata la sig. la stessa Parte_2 CP_1 confermava di aver ordinato di eseguire i suddetti lavori e di avere l'autorizzazioni
[…]”.
La Corte di cassazione, benché non abbia vincolato il giudice del rinvio in ordine alla qualificazione del contratto in appalto o prestazione d'opera, ha fornito delle indicazioni precise per affermare la sussistenza di un contratto d'opera. La norma di pag. 6/9 riferimento dell'istituto è l'art. 2222 c.c. Di particolare interesse ai fini della controversia in oggetto è quanto affermato in Cass. civ. n.486/2018, secondo cui:
“Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia”. A contrario, poiché non vi è prova che il fabbro abbia convenuto con la la presa in custodia Pt_1 CP_1 dell'immobile, il potere di vigilanza e custodia certamente è rimasto in capo alla proprietaria, peraltro presente durante l'esecuzione del lavoro.
Anche il nesso causale tra la rottura della tubatura (per via della posizione del piantone del cancelletto) e il danneggiamento dell'immobile dell'attore in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua, è da ritenersi provato sulla scorta delle già richiamate risultanze della c.t.p., nonché delle fotografie dello stato dei luoghi prodotte in giudizio.
In ordine alla determinazione dei danni risarcibili, occorre fare riferimento al costo delle operazioni di riparazione della tubatura danneggiata e di risanamento dei locali ammalorati a seguito delle infiltrazioni.
Per questi aspetti, il c.t.p. ing. , a seguito di sopralluogo effettuato Per_1
l'11.6.2010, ha quantificato i costi in questione in euro 2.450 oltre IVA (da pag. 5 a pag. 8 dei documenti di parte attorea – non contestati - è possibile visionare le fotografie della tubazione perforata). Inoltre, parte attrice ha prodotto una seconda relazione tecnica (a firma del geom. ), che in data 25.05.2014, su incarico del CP_4
ha effettuato un altro sopralluogo a distanza di circa quattro anni dal Pt_1 precedente. Il secondo consulente ha constatato l'aggravarsi dei danni all'interno dell'immobile dell'attore (“le muffe avevano invaso tutto il piccolo bagno del locale”, si legge nella relazione in atti) e determinato tali danni in euro 7.640,00, così ripartiti: 2.500,00 al netto di IVA per danni ai locali;
euro 1140,00 per riparazione del tubo IVA compresa;
ulteriori euro 4.000,00 per eliminazione dei danni cagionati al fabbricato.
Queste spese, tuttavia, non possono essere liquidate nella misura indicata: infatti, tra gli allegati della relazione figura la “fattura ditta impianti idrici per CP_4 riparazione tubazione“(pag. 12 e 16), del valore di euro 1.140, con “quietanza a pag. 7/9 saldo per l'intero importo in contanti il giorno 29.06.2010”; la documentazione concernente i danni, poi, da pag. 17 a pag. 22 della produzione allegata a detta relazione, è costituita da una serie di fotografie in bianco e nero che non consente una verifica precisa della entità dei danni. La pretesa di euro 2.500,00 “per danni ai locali”, oltre che generica, appare una duplicazione dell'importo di 4.000 euro richiesti per “eliminazione dei danni cagionati al fabbricato”.
Tenuto conto dell'aumento dei danni relativi alle infiltrazioni degli elementi murari e degli intonaci e del notevole lasso di tempo trascorso dal primo sopralluogo, appare giustificato il solo importo di euro 4.000 (comunque maggiore di quelli precedente risalente a circa 4 anni prima), necessario per la eliminazione dei danni alle murature, da sommare all'importo (comprovato dalla fattura esibita) di euro 1.140 per lavori idraulici di riparazione e ripristino della tubatura danneggiata. In definitiva, sulla base della documentazione prodotta è dovuto un risarcimento di euro 5.140 (iva compresa, il cui versamento risulta effettuato per i lavori idraulici, mentre non è stata documentato per il resto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dei fatti al soddisfo.
Il regolamento delle spese di lite, con riferimento a tutti i gradi del giudizio, deve essere operato in base al principio di soccombenza. I compensi vanno liquidati sulla base del valore della causa, determinato dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni (scaglione fino ad euro 5.200) e con versamento in favore dell'Erario, per le spese relative ai gradi di merito ed al presente giudizio, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della prima sezione civile di questa Corte in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3419/2016 depositata il 12.07.2016, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna a CP_1 pagare in favore di la somma di euro 5.140,00, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali pag. 8/9 sulle somme annualmente rivalutate, dalla data del fatto (10.10.2009) al soddisfo;
b) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate per il primo grado in euro 1.500, per il giudizio di appello in euro 1.800, per il giudizio di cassazione in euro 1.500 e per il presente giudizio di rinvio in euro 2.000, oltre, per tutti gli importi, al rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap, e dispone che i compensi relativi ai giudizi di primo grado, di appello e di rinvio siano versati all'Erario, stante l'ammissione del al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato.
Così deciso in Lecce in data 29 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
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