Sentenza breve 5 aprile 2022
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2015, proposto dal OR di Bonifica Valle del Liri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la R.F.I. s.p.a. (già TAV s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Diego Corapi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la Alstom Ferroviaria s.p.a. (già Alstom Transport Electrification s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Nicola Elio Mengassini e Sergio SI Sambri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
il OR Saturno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea D’Angelo, Paolo Gatto e Daniela Giacchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la Holding Ingegneria Usa Corp., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Nello De Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il OR IRICAV Uno in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giuffré, Gianluca Parente e Maurizio Iacono Quarantino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la ICLA Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Linguiti e Flavia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la Vianini Lavori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Francesco Galantini e Paolo Angeloni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la Unipol Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Francesco Galantini e Paolo Angeloni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la Generali Italia s.p.a., la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., Zurich Insurance p.l.c. rappresentanza per l’Italia e la HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avv. Matteo Mungari, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la Lloyd’S Insurance Company s.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
la IE LO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la BI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
nei confronti
per il risarcimento
dei danni in tesi cagionati dalle ditte esecutrici dei lavori per la realizzazione della linea TAV lungo la tratta Ceprano-San Vittore del Lazio: 1) agli apparati di telecontrollo e di telecomando degli impianti irrigui consortili denominati “Destra Fiume Gari”; 2) agli impianti di pertinenza dell’area consortile, 3) alla rete idrografica consortile, nonché derivanti dall’illegittima collocazione dei tralicci della linea TAV lungo la predetta tratta.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie della R.F.I. s.p.a., della Alstom Ferroviaria s.p.a., del OR Saturno, della Holding Ingegneria Usa Corp., del OR IRICAV Uno in liquidazione, della ICLA Costruzioni Generali s.p.a., della Vianini Lavori s.p.a., della Allianz s.p.a., della Unipol Assicurazioni s.p.a., della Generali Italia s.p.a., della Unipolsai Assicurazioni s.p.a., della Zurich Insurance p.l.c. rappresentanza per l’Italia e della HDI Assicurazioni s.p.a., della Lloyd’S Insurance Company s.a., nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. SI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con atto di citazione ex art. 163 e ss. del cod.proc.civ. il OR di Bonifica Valle del Liri (di seguito anche “OR di Bonifica”) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino la TAV s.p.a. (notifica del 19 gennaio 2005), il OR IRICAV Uno (notifica del 12 gennaio 2005), la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. (notifica del 12 gennaio 2005) e la Alstom Transport Electrification s.p.a. (notifica del 2 febbraio 2005), per sentirle condannare al risarcimento dei danni dalle stesse in tesi arrecati all’impianto di automazione, agli impianti e alle aree di pertinenza consortile, alla rete idrografica nonché derivanti dall’illegittima collocazione dei tralicci della linea TAV lungo la tratta Ceprano-San Vittore del Lazio, per una somma totale vicina ai 10 milioni di euro.
2 - Nell’atto di citazione, il OR di Bonifica ha esposto che:
- nell’ambito del “Piano per le linee ferroviarie ad alta velocità”, l’Ente Ferrovie dello Stato affidò alla TAV s.p.a., la concessione della progettazione, della costruzione e dello sfruttamento economico del sistema ad alta velocità, autorizzandola a conferire la progettazione e la costruzione a general contractors ;
- con convenzioni del 15 ottobre 1991 e dell’8 febbraio 1994 la TAV s.p.a. incaricò il OR IRICAV Uno di provvedere alla progettazione e alla realizzazione della tratta ferroviaria nonché delle relative infrastrutture e delle interconnessioni;
- a sua volta, il OR IRICAV Uno conferì alla ICLA Costruzioni Generali s.p.a. l’esecuzione dei detti lavori nella tratta interessante gli impianti del OR di Bonifica Valle del Liri, nel tratto da Ceprano a S. Vittore del Lazio;
- per la risoluzione dei problemi relativi alle interferenze tra gli impianti del OR di Bonifica e la realizzanda ferrovia, in data 20 giugno 1996, furono concluse fra le parti due convenzioni; con la prima, il OR di Bonifica e il OR IRICAV Uno disciplinarono i rispettivi rapporti con riferimento all’attraversamento delle opere di bonifica intersecate dal tracciato della realizzanda linea TAV; con la seconda, lo stesso OR e la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. concordarono i lavori di demolizione delle tratte da sopprimere e quelli di costruzione di n. 28 attraversamenti definitivi, sia delle condotte di adduzione sia delle consegne comiziali comprese nell’area di sedime della costruenda linea ferroviaria, nonché i lavori da eseguirsi sulle aree esterne allo stesso sedime;
- in virtù di tali accordi, al OR di Bonifica furono affidati il collaudo idraulico e la vigilanza dei lavori in accordo, con la direzione lavori nominata dalla TAV, mentre l'esecuzione dei relativi lavori fu affidata alla ICLA Costruzioni Generali s.p.a.;
- il OR IRICAV Uno e la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. eseguirono i lavori, provocando notevoli danni all'attività del OR di bonifica, e disservizi alla sua utenza;
- in particolare, fu danneggiata la rete delle condotte idriche, fu compromesso il sistema automatizzato di funzionamento degli impianti irrigui attraversati della rete ferroviaria, fu modificata la circolazione idrica di superficie, fu alterata la rete di canali di bonifica; altri danni furono causati dalla realizzazione dell'elettrodotto a servizio della stessa linea ferroviaria;
Alla luce di ciò, il OR di Bonifica ha chiesto che fosse dichiarata la responsabilità delle società e degli enti convenuti, con la conseguente condanna al suo risarcimento.
3 – Integrato il contraddittorio con la chiamata in cause delle compagnie assicuratrici, come specificate in epigrafe, con sentenza n. 468 del 12 luglio 2007, il Tribunale di Cassino ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la cognizione delle domande proposte appartenesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del d. lgs n. 80/1998, come modificato dalla l. n. 205/2000.
4 – Il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi a questo Tribunale, con la riproposizione delle domande già formulate in sede civile. Detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 623 del 22 luglio 2011, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Secondo la pronuncia, il danno lamentato dal OR è stato cagionato da comportamenti materiali negligenti ( idest , dalla cattiva esecuzione dei lavori) e non da atti amministrativi illegittimi o dalla mancanza di un atto amministrativo dovuto; nella fattispecie, quindi, si è fatta questione solo della lesione di diritti soggettivi legati al principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 del cod.civ..
5 - In considerazione di quanto sopra, il OR di Bonifica ha proposto, sulla base del conflitto negativo di giurisdizione esistente, ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1) del cod.proc.civ.
Con sentenza n. 16883/2013 del 5 luglio 2013 le Sezioni Unite hanno: i) dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo; ii) cassato la pronuncia di questo Tribunale n. 623/2011; iii) rimesso le parti davanti allo stesso.
In particolare, la Suprema Corte ha fondato il suo decisum :
- sulla natura amministrativa del procedimento di approvazione del progetto concernente l’opera per cui è causa, sul carattere pubblico degli interessi coinvolti, sulle scelte discrezionali operate dall’Amministrazione, sul ricorso a strumenti anche autoritativi, sulla manifesta incidenza sul territorio del progetto;
- sulla riconduzione dell’attività dannosa non già a comportamenti materiali ma all’attività amministrativa di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità;
- sull’incidenza delle condotte dannose sul servizio pubblico di cui il OR attore è gestore;
- sulla presenza nella specie delle convenzioni stipulate dal OR con IRICAV e ICLA Costruzioni Generali s.p.a. qualificate in termini di accordo o convenzione integrativa del provvedimento amministrativo concessorio.
6 – Successivamente, con decreto n. 165/2014 del 5 marzo 2014, il Presidente di questo Tribunale, avendo rilevato che dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 16883/2013 la causa non è stata riassunta dal OR nel termine stabilito all’art. 11, comma 4, del cod.proc.amm., ha dichiarato l’estinzione del giudizio promosso dal OR di Bonifica con il ricorso del 7 marzo 2008 (ric. n. 320/2008), in relazione al quale era intervenuta la sentenza n. 623/2011, cassata dalle Sezioni Unite.
7 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato alle controparti i primi giorni dell’aprile 2015 e depositato in giudizio il successivo 21 aprile, il OR di Bonifica ha riproposto dinanzi a questo Tribunale le domande già formulate nell’atto di citazione notificato ai princìpi dell’anno 2005 e nel ricorso in riassunzione notificato il 7 marzo 2008 (ric. n. 320/2008).
8 – Si sono costituiti in resistenza al ricorso la RFI s.p.a., che nel frattempo ha incorporato dal TAV s.p.a., il OR IRICAV UNO, la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. e la Alstom Ferroviaria s.p.a., formulando la richiesta di essere autorizzate alla chiamata in garanzia di soggetti giuridici dai quali ritenevano di dover essere manlevati.
9 - Nel corso del giudizio quali terzi chiamati in causa si sono costituiti la Holding Ingegneria Usa Corp., i Lloyd’s, la Vianini Lavori s.p.a, il OR Saturno, le Assicurazioni Generali s.p.a, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a, l’Allianz s.p.a, la Zurich Insurance Plc rappresentanza per l’Italia, l’Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e la HDI Assicurazioni s.p.a..
10 - Le resistenti e i soggetti chiamati in garanzia hanno rilevato l’infondatezza della domanda articolata dal OR e hanno formulato le eccezioni preliminari di prescrizione, di inammissibilità, di improcedibilità e di decadenza nonché il difetto di legittimazione attiva del OR, il difetto di legittimazione passiva di RFI, della IRICAV UNO, della ICLA Costruzioni Generali s.p.a. e della Alstom Ferroviaria s.p.a. nonché la nullità del ricorso per vizio di notifica (Alstom).
11 – A seguito del deposito di ulteriori documenti e delle memorie, nonché della discussione, questo Tribunale, con la sentenza ex art. 74 del cod.proc.amm. n. 332/2022 del 5 aprile 2022, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso del OR di Bonifica Valle del Liri, ritenendo fondate alcune delle eccezioni sollevate dalle resistenti e cioè quelle volte a dedurre:
- l’inammissibilità per difetto di legittimazione del OR;
- l’estinzione del giudizio promosso nel 2005, con conseguente estinzione per prescrizione dei diritti risarcitori;
- l’intervenuta transazione intervenuta tra la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. e il OR di Bonifica;
- la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 1667 cod. civ..
12 - Avverso detta sentenza, il OR di Bonifica ha proposto appello al Consiglio di Stato: nel gravame l’appellante ha denunciato la nullità e l’erroneità della sentenza di primo grado e ha riproposto nel merito le domande già articolate nel ricorso originario.
13 – Il Consiglio di Stato, V Sezione, con sentenza del 10 febbraio 2025, n. 1038, in accoglimento dell’appello proposto, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 105 cod.proc.amm..
14 - In particolare, il Consiglio di Stato così ha motivato la propria decisione:
“ 15. Nel caso che qui occupa il Collegio, la motivazione è meramente assertiva. Essa non rende in alcun modo percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (…)….16. A fronte di una vicenda controversa di grande complessità la sentenza non reca alcuna ricostruzione dei fatti e, in dichiarata applicazione dell’art. 74 c.p.a. (sentenza in forma semplificata), dichiara inammissibile il ricorso senza che sia in alcun modo comprensibile l’iter logico seguito per giungere alla decisione….17. Nel caso in esame non può riscontrarsi la presenza della struttura decisionale minima ed essenziale per consentire l’intervento “ortopedico” del giudice di appello (…)….18. Il Collegio ritiene, in definitiva, che si verta nel caso di motivazione assente, o comunque apparente, in quanto meramente assertiva, nei termini evidenziati dall’Adunanza Plenaria di Stato….19. Per tutto quanto sopra esposto, l’appello va pertanto accolto e, per l’effetto, va disposta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Sono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della peculiarità della questione decisa ”.
15 – A seguito di ciò, il OR, con ricorso ex art. 105 del cod.proc.amm. notificato in data 23 aprile 2025, ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale riproponendo le domande e le istanze già formulate nel ricorso introduttivo dell’aprile 2015.
16 – Tutti gli altri soggetti resistenti e chiamati in garanzia si sono costituiti in giudizio e, con articolate memorie, hanno ribadito le rispettive tesi, instando per la declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso.
17 – All’udienza pubblica del 9 febbraio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
18 – In via preliminare, il Collegio deve scrutinare, al fine di perimetrare l’ambito soggettivo del presente giudizio, l’eccezione con cui il OR ha chiesto la declaratoria:
- della nullità delle chiamate in garanzia effettuate dalle originarie resistenti, in quanto sarebbero state effettuate procedendo alle notifiche necessarie a tal fine, senza attendere il decreto autorizzativo del Tribunale, che non avrebbe emanato alcun provvedimento al riguardo;
- della decadenza delle resistenti dal diritto di chiamare in causa terzi.
Il OR di Bonifica ha aggiunto che i terzi chiamati in causa si sono costituiti in giudizio – fatta eccezione per la BI s.r.l. e la IE LO s.p.a. – e hanno preso posizione nei suoi confronti, mentre rispetto alle indicate società BI s.r.l. e IE LO s.p.a. – non costituite in giudizio – non sarebbe dato sapere se siano o meno parti del processo.
Sulla scorta di tali premesse, il OR di Bonifica ha lamentato la violazione delle norme in materia di chiamata in causa di terzi dettate dal codice di procedura civile nonché del diritto di difesa.
L’eccezione non coglie nel segno.
18.1 – Sul punto, risulta dirimente osservare che nel giudizio di primo grado, già definito con la sentenza di questo Tribunale n. 332/2022, il OR di Bonifica non ha, in nessuna memoria depositata in giudizio né all’udienza, sollevato obiezioni o contestazioni di alcun tipo né rispetto alle modalità seguite dalle originarie parti resistenti per la proposizione delle rispettive domande di garanzia verso terzi, né rispetto alla regolarità della costituzione in giudizio di tali soggetti terzi, così accettando il contraddittorio nei loro confronti e rinunciando a qualsivoglia eccezione circa la legittimità e validità della costituzione nel processo di tali parti.
Lo stesso è avvenuto in sede d’appello, avendo i soggetti chiamati partecipato pienamente al giudizio, anche qui senza alcuna contestazione da parte del OR appellante.
Ma soprattutto lo stesso OR ricorrente, in sede di riassunzione, ha notificato l’atto introduttivo anche a tutti i terzi chiamati, riconoscendoli quindi come parte e legittimi contraddittori nel presente giudizio.
A tale stregua, il Collegio osserva che – come puntualmente rilevato dalla difesa di RFI s.p.a. - ogni questione atta a mettere in discussione la regolarità e validità della chiamata in causa di terzi e della costituzione in giudizio di tali terzi, da un lato, non è stata tempestivamente eccepita dal OR di Bonifica e, dall’altro, è stata sanata dall’accettazione, da parte dello stesso OR, del contraddittorio con i terzi in questione nei due precedenti gradi di giudizio.
Trova, infatti, qui applicazione l’art. 157, commi 2 e 3 del cod.proc.amm., senz’altro applicabile nella specie ai sensi dell’art. 39, comma 1 del cod.proc.amm., atteso che viene in rilievo una pretesa risarcitoria articolata in sede di giurisdizione esclusiva e che la norma processualcivilistica è espressiva di un principio generale compatibile con il modello processuale amministrativo.
A mente dell’art. 157, comma 2 la parte legittimata ad opporre la nullità “ deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso ”; a termini dell’art. 157, comma 3, ultimo comma citato “ La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente ”.
Ciò posto, non vi è dubbio che il summenzionato contegno serbato dal OR di Bonifica in ben due gradi di giudizio: i) risulti obiettivamente incompatibile con la sua successiva volontà di valersi dell’eccezione di nullità; ii) implichi, quindi, in modo chiaro e univoco rinuncia a quest’ultima.
18.2 – Sotto un distinto versante, va osservato che eventuali vizi e irregolarità concernenti le modalità relative alla chiamata in causa di terzi possono riguardare, al più, i rapporti tra tali terzi e le parti che hanno proceduto alla chiamata in causa, ma non anche i rapporti tra il OR di Bonifica e detti terzi, considerato che il primo non ha esteso le proprie domande nei riguardi di questi ultimi, né gli stessi, nel costituirsi in giudizio, hanno formulato proprie domande verso il OR di Bonifica.
Può qui trovare applicazione l’art. 157, comma 2 del cod.proc.civ. - anch’esso, ai sensi dell’art. 39 del cod.proc.amm, applicabile nel processo amministrativo – a mente del quale “ soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso ”.
A tale stregua, è rilevante osservare che non sussistono pertanto rapporti processuali diretti tra il OR di Bonifica e i terzi chiamati in causa, con la conseguenza che il primo non risulta neppure legittimato a far valere eventuali vizi relativi alla chiamata in causa e alla costituzione in giudizio di detti terzi, posto che tali vizi, ove pure esistenti, non avrebbero comunque potuto incidere in alcun modo sulla sua posizione processuale.
19 - Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle questioni di inammissibilità sollevate dalle varie parti resistenti, in osservanza del criterio della “ ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo e che, a sua volta, è espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., ex multis , Cons. Sr., sent. Ad .Plen., n. 5/2015; id., VI, n. 2085/2025; id. V, n. 1513/2025; id., III, n. 1291/2025; id., VII, n. 848/2025, nonché da ultimo Cass. Civ. SS. UU. ord. n. 24172/2025): ciò, tenuto conto del rigetto del ricorso proposto a motivo dell’intervenuta prescrizione delle pretese azionate dal OR, cioè per ragioni comunque inerenti al merito.
20 – Venendo al merito, il Collegio reputa fondata l’eccezione, sollevata dalle resistenti, di prescrizione delle pretese risarcitorie qui azionate ai sensi dell’art. 2945, comma 3 del cod.civ..
20.1 – A tal fine, giova ricapitolare i tratti salienti delle articolate scansioni processuali, che hanno caratterizzato la vicenda di cui è causa.
Così:
- il OR di Bonifica ha inizialmente agito in via risarcitoria con atto di citazione del gennaio 2005 dinanzi al Tribunale di Cassino e quest’ultimo, con sentenza n. 468/2007 del 12 luglio 2007, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo che le domande introdotte dal OR di Bonifica dovessero essere deferite alla cognizione del Giudice amministrativo;
- con ricorso del 7 marzo 2008, il OR di Bonifica ha poi riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale (ric. n. 320/2008, in cui si fa significativo riferimento a “ ricorso in riassunzione ”), che con sentenza n. 623/2011 del 22 luglio 2011 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che l’azione risarcitoria proposta riguardasse posizioni giuridiche soggettive da azionare dinanzi al Giudice ordinario;
- con ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1 del cod.proc.civ. del luglio 2012 il OR di Bonifica ha adito la Corte di Cassazione per ivi sentir “ risolvere il conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 623 emessa dal TAR del Lazio – Sezione di Latina (Sezione Prima) in data 21/07/2011 e la sentenza n. 468 emessa dal Tribunale Ordinario di Cassino – Sezione Civile in data 12.07.2007 stabilendo il giudice competente a decidere il giudizio in oggetto; - affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario e, nel caso di specie, del Tribunale Civile di Cassino, a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente e, in conseguenza, cassare la sentenza del Tribunale di Cassino – Sezione Civile n. 468 del 12.06.2007; rimettere le parti dinanzi al Tribunale Civile di Cassino; emettere ogni statuizione che si renda necessaria anche relativamente alla regolamentazione sulle spese legali ”;
- con sentenza n. 16883/2013 del 5 luglio 2013, le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione nell’individuare il Giudice amministrativo quale soggetto deputato alla cognizione della controversia, hanno così statuito: “ La sentenza emessa dal TAR Lazio [ idest , la sentenza n. 623/2011 NdR] è cassata, e la causa è rimessa allo stesso TAR Lazio ” (cfr. penultimo capoverso dei “ MOTIVI DELLA DECISIONE ”);
- dopo la pubblicazione della citata sentenza della Corte di Cassazione, il OR, con ricorso del 1° aprile 2015 ha nuovamente proposto dinanzi a questo Tribunale le domande già articolate nell’atto di citazione notificato nel gennaio 2005 e nel ricorso notificato il 7 marzo 2008 (cfr. identità di tutti gli elementi della domanda, cioè delle parti, del petitum e della causa petendi );
- sennonché, fra la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 16883/2013 (5 luglio 2013) e la proposizione del nuovo giudizio (1° aprile 2015) sono intercorsi ventuno mesi.
20.2 - Sulla base di quanto illustrato, trovano qui applicazione:
- l’art. 11, comma 4, del cod.proc.amm., che, in coerenza con quanto sancito dall’art. 59 della l. n. 69/2009, dispone: “ se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di Cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le decadenze e le preclusioni intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite” ;
- l’art. 392 del cod.proc.civ., a lume del quale “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione ”;
- l’art. 59, comma 4 della l. n. 69/2009, a mente del quale “ l'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ”;
- il successivo art. 393 del cod.proc.civ., secondo cui “ se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue”.
A tale stregua, è emerso con evidenza che, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 16883/2013 del 5 luglio 2013 (che ha cassato la sentenza di questo Tribunale n. 623/2011), il OR di Bonifica non ha riproposto le proprie domande dinanzi al Giudice del quale è stata dichiarata la giurisdizione (il giudice amministrativo) nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di tale sentenza.
20.3 – Ora, è ben vero che, ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1) del cod.proc.civ., il ricorso per la risoluzione di un conflitto reale di giurisdizione può essere proposto in ogni tempo, e quindi indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra delle decisioni in conflitto sia passata in giudicato (cfr. in tal senso ex multis , Cass. SS.UU. n. 9314/2022; id., n. 1919/2021; id., n. 13576/2016).
E’ altrettanto innegabile, tuttavia, che a mente dell’art. 382 del cod.proc.civ. la Corte di Cassazione, quando decide su una questione di giurisdizione, determina il Giudice competente, rimettendo le parti a quest’ultimo (proprio come nella specie) e che in questo caso, per il giudizio di rinvio trova applicazione la summenzionata regola generale stabilita dagli artt. 392 e 393 del cod.proc.amm. nonché dall’art. 59, comma 4 della l. n. 69/2009, secondo cui la riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della pronuncia dinanzi al Giudice competente è condicio sine qua non per evitare l’estinzione del giudizio nonché per ottenere la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Su tali basi, nella fattispecie all’esame:
- la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16883/2013 del 5 luglio 2013, ha cassato la sentenza di questo Tribunale n. 623/2011 (cfr. il dispositivo della sentenza della Suprema Corte) e ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo rimettendo le parti dinanzi a quest’ultimo;
- il OR di Bonifica, al fine di evitare l’estinzione degli effetti processuali e sostanziali del ricorso proposto dinanzi a questo tribunale il 7 marzo 2008 (in trasposizione dell’originaria domanda proposta dinanzi al Tribunale di Cassino ai princìpi dell’anno 2005), aveva l’onere di riproporre il giudizio stesso, dinanzi al Giudice amministrativo, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della predetta decisione delle Sezioni Unite, ai sensi del citato art. 11, comma 4 del cod.proc.amm. e dell’art. 59, comma 4, della l. n. 69/2009;
- ma ciò non è avvenuto, con la conseguenza che: i) il giudizio è stato dichiarato estinto con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 165/2014 del 5 marzo 2014, non reclamato; ii) non vi è stata alcuna salvezza processuale e sostanziale degli effetti dell’originaria domanda risarcitoria inizialmente proposta dinanzi al Giudice ordinario nel 2005 e successivamente trasposta nel giudizio amministrativo il 7 marzo 2008; iii) parte ricorrente non può, quindi, oggi pretendere di sottrarsi alle ineluttabili conseguenze processuali e sostanziali connesse alla tradiva riproposizione del giudizio.
20.4 – Alla luce di ciò, non risultano convincenti le varie argomentazioni addotte dal ricorrente per escludere l’applicazione delle norme surrichiamate e delle connesse conseguenze.
20.4.1 – Tali conclusioni valgono, innanzitutto, in relazione all’argomentazione poggiante sulla specialità del ricorso per la risoluzione di un conflitto reale di giurisdizione, che non costituirebbe un mezzo di impugnazione ma un mezzo d’accertamento, senza alcuna connessione con i giudizi svolti in precedenza.
Tale assunto non coglie nel segno, ove si consideri che:
i) le Sezioni Unite non si sono limitate ad accertare il plesso giurisdizionale nella specie munito di giurisdizione ma hanno espressamente cassato la sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 623/2011 e hanno rimesso le parti dinanzi a quest’ultimo, evidentemente per la prosecuzione della controversia, altrimenti la statuizione avrebbe avuto poco senso;
ii) come già illustrato, anche per il peculiare giudizio in questione trova applicazione il combinato disposto degli artt. 392 e 393 del cod.proc.civ., dall’art. 59, comma 4 della l. n. 69/2009 e dall’art. 11, comma 4 del cod.procamm., ove – proprio come nel caso di specie – la Suprema Corte abbia indicato il Giudice deputato alla cognizione della controversia.
20.4.2 – Altrettanto non conducente risulta l’argomentazione tesa ad evidenziare l’inapplicabilità ratione temporis nella specie della regola della translatio iudicii introdotta dall’art. 59 della l. n. 69/2009 perché entrata in vigore dopo la proposizione del giudizio dinanzi al TAR, incardinato il 7 marzo 2008.
In questo senso depongono tre argomentazioni:
1) quella giuspositiva, volta a fare applicazione nella specie della regola generale stabilita dall’art. 73, comma 3 della Costituzione, secondo cui la legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decorso il periodo di vacatio legis ;
2) sistematica, basata sul carattere eccezionale e tassativo del regime transitorio previsto dall’art. 58 della l. n. 69/2009 cod.proc.civ. che ha previsto l’applicabilità ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della citata legge unicamente per le sue previsioni di modifica del codice di procedura civile, senza riguardare anche i princìpi e le regole generali recati dall’art. 59, per i quali ha continuato a valere la summenzionata regola generale: il Legislatore, infatti, ha espressamente scelto di non inserire l’art. 59 citato nel codice di procedura civile ma di introdurre nell’ordinamento processuale una disposizione del tutto distinta e autonoma, che “vive di vita propria” e non può quindi non applicarsi ai processi in corso, essendo entrata in vigore immediatamente; sotto tale profilo, è anche dirimente osservare che nella specie, anche a voler considerare applicabile il tenore dell’art. 392 nel tenore ante l. n. 69/2009 che prevedeva il termine di un anno per la riassunzione del processo dinanzi al Giudice del rinvio, la riassunzione del giudizio sarebbe ugualmente tardiva, essendo avvenuta 21 mesi dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite, con le conseguenze fissate dall’art. 393 del cod.proc.civ. non interessato da alcuna novella o modifica;
3) quella funzionale, tenuto conto che l’art. 59 è stato introdotto proprio per colmare in modo tempestivo quella lacuna che aveva indotto la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 77/2007 a dichiarare l’illegittimità dell’ordinamento processuale: ritenere, allora, che l’art. 59 non sia entrato in vigore immediatamente risulta una contraddizione in termini, tenuto conto che la Consulta aveva chiaramente palesato che l’approvazione della nuova disciplina in materia di translatio iudicii rivestiva carattere di urgenza, dovendosi colmare una lacuna gravemente pregiudizievole per la tutela giurisdizionale del cittadino.
In senso convergente ha avuto modo di esprimersi la Cassazione, secondo cui le disposizioni in materia di translatio iudicii dettate dall’art. 59 della legge n. 69/2009 si applicano anche ai processi – come quello qui in rilievo - in corso alla data di entrata in vigore di tale legge ( idest , al 4 luglio 2009) (cfr. ex multis , Cass. n. 23109/2010).
Sulla stessa lunghezza d’onda si è posta anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis , Cons. St., V, n. 4090/2011 e id., VI, n. 3829/2009 che hanno ritenuto applicabile alle controversie già pendenti l’art. 50 del cod.proc.civ.).
Analogamente, in forza del principio tempus regit actum, anche l’art. 11 del cod.proc.amm. si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del codice stesso (16 settembre 2010).
La norma transitoria dettata dall’art. 2 dell’allegato 3 al cod.proc.amm. ha stabilito, infatti, che ai processi pendenti alla data di entrata in vigore del codice continuassero ad applicarsi le norme previgenti soltanto limitatamente ai termini in corso a detta data, con conseguente immediata applicabilità ai processi pendenti di tutte le nuove disposizioni processuali riguardanti – come quella in discorso - gli altri aspetti.
21 - In definitiva, alla luce di quanto illustrato, emerge che:
- il giudizio proposto dal OR di Bonifica nell’anno 2005 e riassunto dinanzi a questo Tribunale con ricorso del 7 marzo 2008, in relazione al quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del Giudice amministrativo, si è estinto e sono venuti meno gli effetti processuali e sostanziali delle domande in esso originariamente formulate, primo fra tutti l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione; infatti, essendo intervenuta la citata decisione della Corte di Cassazione, al fine di salvare e preservare detti effetti sarebbe stato necessario riassumere il giudizio, nel termine di tre mesi, dinanzi al Giudice del quale è stata dichiarata la giurisdizione (art. 11, comma 4, c.p,a.; art. 59, comma 2, l. n. 69/2009), ma ciò non è avvenuto;
- il giudizio incardinato dal medesimo OR dinanzi a questo Tribunale nei confronti delle stesse parti e per le medesime pretese, con il secondo ricorso di primo grado del 1° aprile 2015, e quindi un anno e nove mesi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16883/2013, è nato come un giudizio nuovo e autonomo, non idoneo a salvare gli effetti processuali e sostanziali delle domande proposte dal OR stesso nel primo giudizio (estinto, come già anticipato, per mancata riassunzione).
Trova quindi applicazione nella fattispecie all’esame l’art. 2945, comma 3, cod.civ., a mente del quale
“ se il processo si estingue ” - ossia nella specie l’intera vicenda processuale, dal ricorrente concepita come unitaria, che è iniziata con la notifica dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Cassino ai princìpi dell’anno 2005 ed è culminata nel decreto di estinzione del Presidente di questo Tribunale del 6 marzo 2014 – “ la prescrizione relativa alle domande formulate decorre dalla data dell’atto di introduzione del processo estinto ”, in conseguenza del venir meno del protratto effetto sospensivo della prescrizione connesso alla pendenza del giudizio.
A tale stregua, assumendo quale atto interruttivo l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Cassino notificato ai princìpi dell’anno 2005 (nel dettaglio: alla TAV s.p.a. il 19 gennaio 2005, al OR IRICAV Uno e a ICLA Costruzioni Generali s.p.a. il 12 gennaio 2005; alla Alstom Transport Electrification s.p.a. il 2 febbraio 2005):
- la pretese risarcitorie ancorate alla responsabilità per inadempimento delle convenzioni stipulate col OR IRICAV uno e con la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. si sono ormai definitivamente prescritte ai princìpi del 2015 (la notifica del nuovo ricorso dinanzi a questo Tribunale è del 1° aprile 2015), atteso il decorso della prescrizione decennale;
- le pretese risarcitorie ancorate alla responsabilità per fatto illecito nei confronti di tutti le altre resistenti originarie ( idest , della RFI s.p.a. e della Alstom Transport Electrification s.p.a. non firmatarie di alcuna convenzione), si sono prescritte già nell’anno 2010, atteso il decorso della prescrizione quinquennale.
Con riguardo ai soli rapporti fra il OR IRICAV Uno e il OR di Bonifica non può annettersi alcun rilievo interruttivo alla lettera dell’avv. d’Orio del 25 maggio 2005 (doc. 28 del fascicolo del ricorrente), atteso che detta missiva: i) non reca alcuna richiesta risarcitoria né prevede alcuna costituzione in mora; ii) in atti non vi è alcuna prova del fatto che essa sia stata effettivamente immessa nella sfera di conoscenza del OR IRICAV: sul punto non vi è dubbio che, a termini dell’art. 1219 del cod.civ., l’atto di costituzione in mora sia recettizio, con la conseguenza che, per poter invocare l’effetto interruttivo della prescrizione, il creditore debba necessariamente comprovare il pervenimento di tale atto all’indirizzo del debitore o nella sua sfera di conoscenza, ai sensi dell’art. 1335 cod.civ. (cfr. ex multis , Cass. Civ. n. 27412/2021); iii) la missiva si riferisce a lavori eseguiti su una parte limitata dei terreni gestiti dal OR (il “settore 28” cfr. oggetto della missiva) eseguiti dalla Condotte s.p.a., a cui la nota è in principalità indirizzata, cioè da una società neppure evocata nel presente giudizio.
Di qui la conclusione dell’estinzione per prescrizione (in parte decennale e in parte quinquennale) delle pretese risarcitorie azionate nel presente giudizio.
22 – Per mera completezza si soggiunge che, quand’anche nella specie non si fosse compiuta la prescrizione delle pretese risarcitorie azionate, la domanda risarcitoria sarebbe risultata infondata a causa, oltre che della parziale genericità dell’allegazione come di seguito si preciserà, del difetto di prova sulla ricorrenza nella specie degli elementi per il suo accoglimento, primo fra tutti il danno.
22.1 – Sul punto, il Collegio deve innanzitutto richiamare e far proprio il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui:
- “ nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento: quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella del risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo ” (cfr. ex multis , Cons. St., VII, n. 9796/2023);
- “ l'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati ” (cfr. ex multis , T.A.R. Marche, II, n. 747/2024; T.A.R. Lazio Roma, I, n. 66/2020; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 2710/2019; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 1790/2019; Cons. St., IV, 8 febbraio n. 486/2016; id., n. 327/2016);
- “ la domanda di risarcimento dei danni è nel processo amministrativo (come in quello civile) regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve indicare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; grava, infatti, sul danneggiato l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno ” (cfr. ex multis , T.A.R. Roma, Lazio, I, n. 6692/2024; id., n. 9193/2023);
- “ il giudice dispone il risarcimento del danno che il ricorrente allega e dimostra di avere subito. L'azione di risarcimento nel processo amministrativo è governata dal generale principio dispositivo, sostanziale e istruttorio, secondo cui il giudice dispone il risarcimento del danno che il ricorrente dimostra di avere subito ” (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Salerno I, n. 1916/2023).
22.2 – Calando tali coordinate ricostruttive nel caso di specie, il Collegio osserva quanto segue.
22.2.1 - E’ ben vero che una parte dei pregiudizi lamentati è stata ricondotta alla violazione delle convenzioni stipulate il 20 giugno 1996 dal OR di Bonifica con il OR IRICAV Uno e con la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. (doc. 2 e 3 del fascicolo del ricorrente) e che in tale fattispecie, in applicazione dell’onere probatorio in materia di responsabilità per inadempimento, avrebbe potuto considerarsi sufficiente produrre l’atto convenzionale e allegare i danni.
E’ altresì vero che nelle medesime convenzioni (cfr. praesertim le premesse nonché gli artt. 3, 4, 6 e 7) è stato stabilito che:
- la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. avrebbe curato gli incombenti relativi all’esecuzione dei lavori necessari a risolvere le interferenze della Linea TAV con le strutture e i terreni gestiti dalla struttura consorziale;
- i lavori sarebbero stati definiti sulla falsariga del progetto elaborato dalla ICLA Costruzioni Generali s.p.a. e approvato dal OR di Bonifica con delibere n. 21 del 9 febbraio 1995 e n. 81 del 16 maggio 1996;
- a fine lavori vi sarebbe stato il collaudo affidato al OR di Bonifica;
- un verbale avrebbe comprovato la fine dei lavori.
E’ tuttavia altrettanto innegabile che, in questa cornice ricostruttiva:
- il 2 marzo 1997 e il 31 luglio 1997 (doc. n. 5 del fascicolo OR IRICAV Uno) sono stati redatti in contraddittorio tra la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. e il OR di Bonifica due “verbali di constatazione”, con i quali si è dato atto che le condotte di adduzione in attraversamento, realizzate in conformità agli elaborati di progetto, risultavano completate e le reti ad esse connesse ripristinate;
- il 30 settembre 1997 è stato redatto il verbale di ultimazione lavori (cfr. sempre doc. n. 5 del fascicolo OR IRICAV Uno), acclarando che essi “ risultano regolarmente eseguiti da progetto, risulta rispettata la funzionalità e l'agibilità dei manufatti e delle condotte, viene quindi constatata l'avvenuta regolare esecuzione delle opere e si sancisce la fine dei lavori ”; ne è stato quindi certificato il collaudo (cfr. ancora doc. n. 5 del fascicolo OR IRICAV Uno) da parte dell’Ing. Lucio Rea dello stesso OR di Bonifica;
- con nota del 7 ottobre 1997 n. 3918 indirizzata a ICLA Costruzioni Generali s.p.a. (doc, n. 6 del fascicolo OR IRICAV Uno), il Presidente del OR di Bonifica, a ulteriore conferma della regolare esecuzione, ha dichiarato espressamente “ risolta l'interferenza della tratta di linea ferroviaria AV con gli impianti gestiti da questo OR ”.
Alla luce di ciò, l’esame della documentazione rassegnata induce a ritenere che il ciclo delle attività di esecuzione dei lavori tesi ad eliminare le interferenze fra la Linea TAV e le opere del OR di Bonifica rientranti nell’ambito delle convenzioni del 20 giugno 1996, si sia esaurito nell’ottobre 1997.
22.2.2 – In questo quadro - a prescindere dalla valenza della scrittura privata transattiva intervenuta tra la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. e il OR di Bonifica il 25 ottobre 1998 – l’esame dell’atto introduttivo del presente giudizio ha delineato un panorama di estrema genericità e fumosità in ordine a profili cruciali dei pregiudizi lamentati, quali: i) la loro data di verificazione; ii) le specifiche condotte che li avrebbero cagionati, se non altro per verificare la loro effettiva riconducibilità alla violazione delle summenzionate convenzioni; iii) il soggetto cui ciascuna condotta dannosa sarebbe imputabile.
Altri profili di genericità dell’allegazione afferiscono anche:
- ai pretesi danni all’impianto automatizzato “Destra Fiume Gari”, per i quali manca comunque adeguata prova in atti delle originarie caratteristiche e del regolare funzionamento pregresso dell’impianto, dei danni lamentati, della loro ascrivibilità alle imprese resistenti nonché degli interventi effettuati dal OR di Bonifica per il ripristino e la manutenzione, al fine di limitare l’entità dei pretesi danni, come prescrive l’art. 1227 del cod.civ.;
- ai presunti danni “diretti” ad impianti consortili, per i quali non vi è adeguata prova in atti dell’originario funzionamento pregresso degli stessi nonché dell’ascrivibilità dei pregiudizi lamentati all’operato delle imprese esecutrici;
- all’ ”Interferenza dei lavori della linea TAV con la rete idrografica esistente” , per i quali non vi è adeguata prova in atti dell’originario funzionamento degli impianti e della rete idrografica, della sussistenza dei danni lamentati e della loro imputabilità alle parti resistenti;
- alla quantificazione dei danni, affidata a stime di parte unilaterali, la cui attendibilità non risulta adeguatamente verificabile quanto ai loro presupposti: il ricorrente, infatti, a distanza di decenni dai presunti danni lamentati, ha continuato a richiedere il ristoro di costi quantificati nel lontano 2004, peraltro sulla base di mere relazioni attestanti costi presuntivi, preventivi e spese, che non ha mai dimostrato di aver effettivamente sostenuto.
Né possono essere valorizzate, ai fini della prova del danno, le attività della Commissione tecnica costituita su impulso del OR di Bonifica presso l’Assessorato ai Trasporti e ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, per accertare l’esistenza dei pregiudizi lamentati dal OR di Bonifica e per definire le attività occorrenti per i ripristini (cfr. doc. 14, 15 e 16 del fascicolo del ricorrente).
Infatti, la Commissione, composta da rappresentanti della Regione, del OR di Bonifica, del OR IRICAV Uno e della ICLA Costruzioni Generali s.p.a. ha concluso i suoi lavori nel novembre 2001, senza pervenire ad alcuna conclusione condivisa e idonea a suffragare le richieste del OR di Bonifica.
Inoltre, il verbale riservato prodotto in giudizio dalla ricorrente (cfr. ancora doc. 16 del fascicolo del ricorrente) reca menzione dell’opinione soggettiva di alcuni rappresentanti della Regione in merito all’esistenza di interferenze dannose fra la linea TAV e le opere del OR di Bonifica successive alla realizzazione del collaudo (e quindi fuori dall’ambito applicativo delle convenzioni del 20 giugno 1996), opinione motivatamente contraddetta dai rappresentanti delle imprese esecutrici dei lavori e mai fatta condivisa dalla Commissione nel suo plenum .
Inoltre, tali interferenze non risultano assai genericamente enunciate, senza alcuna coordinata precisa per inquadrarle con sufficiente nettezza nello spazio, nel tempo e per ricondurle in modo puntuale alla condotta di una delle resistenti.
22.2.3 – Alla luce del quadro, in precedenza delineato, di estrema lacunosità della prova dei danni lamentati specie con riguardo alla data di loro verificazione, il Collegio ritiene delineabili due scenari alternativi, entrambi tali da condurre al rigetto del ricorso:
1) ove le condotte causative siano collocabili nel lasso di tempo in cui sono state svolte le attività disciplinate dalle convenzioni del 20 giugno 1996 (e specialmente quelle svolte da ICLA Costruzioni Generali s.p.a.) e i danni lamentati siano comunque riferibili a disfunzioni sistemiche dovute alla realizzazione della Linea TAV in sé (cfr. ad. es. i danni lamentati agli apparati di telecontrollo e telecomando degli impianti irrigui e, in generale, quelli connessi alle interferenze elettromagnetiche), nella specie difetta in radice il nesso di causalità, ai sensi degli artt. 30, comma 3 del cod.proc.amm. e dell’art. 1227 comma 2 del cod.civ.; difatti, il OR di Bonifica approvando in via definitiva i lavori, ha dato causa ai danni lamentati; il ricorrente, del resto, non ha neanche fatto riferimento al fatto che i danni lamentati derivassero, anche in parte, da condotte eseguite prima del collaudo ma che hanno disvelato i loro effetti lesivi successivamente;
2) ove, invece, le condotte causative risalgano ad un periodo successivo dal novembre 1997 e comunque non oltre il 2004, secondo la generica prospettazione del OR di Bonifica sfornita di adeguati riscontri, le stesse si pongono al di fuori del perimetro applicativo delle convenzioni del 20 giugno 1996, in assenza finanche della summenzionata allegazione circa il successivo disvelarsi degli effetti lesivi connessi a condotte iniziate nel vigore delle convenzioni stesse.
Ne consegue che in questo caso, secondo il paradigma della responsabilità per fatto illecito, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e comprovare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, prova nella specie non fornita in alcun modo né con riguardo al danno né con riguardo alla condotta dannosa né con riguardo alla stessa identità del singolo danneggiante (le imprese esecutrici erano, come si è anticipato, più di una e si sono occupate di varie tipologie di lavori connesse alla realizzazione della linea TAV).
Difettano, quindi, adeguati riscontri obiettivi dai quali possano evincersi gli elementi costitutivi di una fattispecie di responsabilità, in quanto il ricorrente non ha fornito adeguata prova: i) dell’esistenza dei danni lamentati; ii) di un’attività operativa negligente o colpevole imputabile volta per volta all’impresa esecutrice dei lavori generatori dei singoli pregiudizi lamentati; iii) del nesso di causalità tra i danni asseritamente subiti e lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere comprese nel progetto della tratta ferroviaria alta velocità Roma-Napoli.
22.2.4 - Né può mancarsi di rilevare che se – come ha statuito la sentenza delle Sezioni Unite n. 16883/2013 – le condotte dannose non possono essere qualificate come meri comportamenti materiali ma vanno ritenute comportamenti comunque riconducibili all’esercizio di attività autoritativa (altrimenti mancherebbero i presupposti minimi per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo le coordinate fornite dalla Consulta nelle sentenze nn. 204/2004 e n. 191/2006) nella specie verrebbe a mancare in radice il nesso di causalità, in quanto il OR di Bonifica, ai sensi degli artt. 30, comma 3 del cod.proc.amm. e dell’art. 1227 comma 2 del cod.civ., ha omesso di contestare gli atti amministrativi, concernenti la localizzazione e le caratteristiche strutturali e funzionali della Linea TAV, posti “a monte” dell’attività realizzativa contestata, essendosi la stessa esplicata in stretta attuazione degli stessi e nella loro cornice.
22.2.5 - Si soggiunge che il puntuale adempimento da parte del ricorrente, dell’onere di puntuale specificazione delle varie componenti del danno, prima fra tutte quella temporale, risultava nella specie quanto mai necessaria anche per dimostrare la riconducibilità delle condotte dannose all’ambito applicativo delle convenzioni del 20 giugno 1996 e per poter conseguentemente invocare l’applicazione del più favorevole onere probatorio connesso alla responsabilità per inadempimento nonché della prescrizione decennale.
In questa chiave, il modus agendi del ricorrente, poggiante sulla generica invocazione di conseguenze dannose di cui non è stata in alcun modo chiarita la data di verificazione, nonché sulla mera sussistenza delle convenzioni, di cui non è stata neppure individuata la disposizione di volta in volta violata, va considerata, ad avviso del Collegio, un mero espediente argomentativo per fruire di una disciplina meno rigorosa in punto di onere probatorio e di prescrizione, espediente che evidentemente non può condurre a ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul ricorrente.
22.2.6 - Le medesime conclusioni di infondatezza valgono vieppiù per le pretese risarcitorie accampate dal OR di Bonifica nei confronti della TAV s.p.a. (a cui è subentrata RFI s.p.a.), tenuto conto che:
- quest’ultima non ha mai sottoscritto alcuna convenzione col OR stesso;
- la stessa risulta estranea al compimento delle attività dannose, atteso che, con apposita convenzione del 15 ottobre 1991, ha affidato al OR IRICAV UNO, in qualità di general contractor , la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta Roma-Napoli e delle relative infrastrutture e interconnessioni; detto consorzio, poi ha poi affidato alle varie ditte esecutrici evocate nel presente giudizio la realizzazione dei singoli lavori: la TAV s.p.a. non ha quindi preso parte alle attività che hanno interessato le aree, i beni e le attrezzature gestite dal OR stesso;
- nel ricorso non è stato neanche allegato alcun fatto, atto o comportamento della TAV stessa o ad essa comunque imputabile, che possa aver determinato conseguenze pregiudizievoli ai danni del OR di Bonifica; né le risultanze di causa fanno emergere atti produttivi di danno ad essa imputabili.
22.2.7 - Altrettanto infondate risultano, infine, le pretese risarcitorie rivendicate dal OR di Bonifica nei confronti della Alstom Ferroviaria s.p.a. e connesse alla asseritamente illegittima posizione dei tralicci dell’elettrodotto a servizio della Linea TAV nelle aree in cui si trovano gli impianti irrigui gestiti dal OR di Bonifica.
Infatti, va osservato che:
- la realizzazione della predetta attività non rientrava in nessuna delle due convenzioni del 20 giugno 1996: le “interferenze tra l'elettrodotto a servizio esclusivo della linea AV e gli impianti consortili” mentovate nella convenzione col OR IRICAV Uno afferiscono alla diversa attività di individuazione degli eventuali interventi da realizzare per rendere compatibile l'elettrodotto a 150 KV con gli impianti consortili preesistenti, adempimento questo già in precedenza assolto dalle imprese esecutrici, senza che sia risultata in atti alcuna adeguata contestazione da parte del OR di Bonifica;
- del tutto diversa risulta la pretesa, sottesa agli assunti ricorsuali, di esigere che l’opera pubblica approvata in sede conferenza di servizi, i cui atti non sono stati mai censurati dal OR di Bonifica, venisse subordinata, nei tempi, nel tracciato e nelle caratteristiche, alla definizione congiunta delle scelte da adottare per conseguire la compatibilità elettromagnetica tra i due impianti;
- l’elettrodotto e la tratta sono stati realizzati e positivamente collaudati; la Linea TAV è in uso dall’anno 2005;
- la Alstom Ferroviaria s.p.a. non ha, poi, sottoscritto alcuna convenzione col OR di Bonifica e non ha contratto alcun obbligo o impegno verso quest’ultimo;
- il danno è stato allegato in modo meramente congetturale e l’unico episodio evocato nel ricorso riguarda un evento occorso nel 2001 durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impiantistica ed è stato ritenuto dal Tribunale Penale di Cassino, con sentenza del 18 settembre 2003 assolutoria degli imputati, inadeguato finanche a comportare un’alterazione “temporanea” del complessivo funzionamento del servizio fornito dal OR di Bonifica;
- come puntualmente rilevato dalla difesa della Alstom Ferroviaria s.p.a. e non efficacemente smentito dal ricorrente, dall’unico episodio riferito, a cui hanno fatto seguito il collaudo positivo dell’opera e la messa in esercizio nel 2005, nessun ulteriore danno è stato adeguatamente documentato dal OR ricorrente;
- il danno lamentato è basato su affermazioni meramente ipotetiche, che trovano puntuale e argomentata smentita nelle risultanze della relazione geotecnica della Società SOIL s.r.l., in atti (cfr. da pag. 297 a pag. 338 dei documenti depositati dall’Alstom Ferroviaria s.p.a. l’11 luglio 2025), eseguita già nell’anno 2005; in essa si conclude, col conforto di elementi adeguatamente supportati, che le fondamenta dei sostegni nn. 77-91-93-94-100 e 108 sono perfettamente compatibili con gli impianti del OR ricorrente e che “ in nessuno dei casi esaminati la fondazione del sostegno è stata posta al di sopra delle stesse [delle condotte di irrigazione del OR, ndr]”; in detta relazione si osserva, poi, come i tralicci installati, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, siano ben distaccati dalle condutture irrigue e posizionati in modo tale da permetterne l’ispezione e le eventuali riparazioni; a tale stregua, la relazione è pervenuta alla conclusione che l’ordinaria manutenzione degli impianti irrigui non risulta essere in alcun modo compromessa; si tratta di risultanze puntuali e supportate mai adeguatamente confutate dal ricorrente;
- giacché le condotte in tesi dannose sono state poste in essere della Alstom Ferroviaria s.p.a. in rigorosa attuazione di provvedimenti amministrativi “a monte” che hanno disciplinato la localizzazione dell’opera, provvedimenti questi mai tempestivamente gravati dal ricorrente, quest’ultimo ha in tal modo dato causa al verificarsi del pregiudizio lamentato ai sensi dell’art. 30, comma 3 del cod.proc.amm. e dell’art. 1227, comma 2 del cod.civ.;
- la migliore riprova di tale inscindibile nesso fra provvedimenti amministrativi “a monte” e i comportamenti in tesi dannosi si coglie, ove si ponga mente al petitum del ricorso: il OR di Bonifica, infatti, a pag. 23 dell’atto di riassunzione ha chiesto a questo Tribunale di “…. dichiarare illegittima la collocazione dei tralicci dell’elettrodotto di servizio della linea TAV sulle condotte irrigue o nella immediatezza delle stesse nel tratto da Aquino a San Vittore del Lazio, così come specificate in premessa, e per l’effetto, condannare in solido tutti i convenuti, al ripristino dello stato dei luoghi, previa rimozione dei tralicci predetti, con condanna allo spostamento degli stessi a distanza di salvaguardia dalla rete irrigua consortile… ”: si tratta, all’evidenza, di misure idonee ad impattare inammissibilmente, modificandoli e sostituendoli, i provvedimenti che hanno approvato il progetto dell’elettrodotto a servizio della tratta ferroviaria, e dunque atti espressione di attività autoritativa funzionalizzata al perseguimento degli interessi pubblici che il ricorrente non ha mai contestato, pur pretendendo solo oggi di rimetterli in discussione.
23 – Inammissibili, infine, risultano i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente.
23.1 - Ciò e a dirsi, innanzitutto, per la prova testimoniale, in quanto:
- i capitoli articolati non sono idonei a dare adeguata evidenza dei danni lamentati, dell’esistenza di comportamenti colpevoli, da parte delle singole imprese esecutrici dei lavori, generatori dei pregiudizi lamentati nonché dell’esistenza di un nesso di causalità tra questi ultimi e i lavori stessi;
- l’esame dei predetti capitoli evidenzia: i) la loro genericità; ii) il carattere squisitamente valutativo di alcuni di essi, teso ad acquisire non obiettive e specifiche circostanze di fatto, ma giudizi ed apprezzamenti soggettivi, per loro natura inidonei a fornire elementi di prova (cfr. fra l’altro, capitoli nn. 2, 4, 5, 10, 12, 13); iii) la afferenza di altri capitoli a fatti che dovrebbero essere provati documentalmente (cfr. fra l’altro, capitoli nn. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
23.2 – Le medesime conclusioni di inammissibilità valgono per la richiesta di consulenza tecnica sulla pretesa situazione di pericolo in tesi determinata dalla realizzazione della tratta ferroviaria e sulla quantificazione di pretesi danni.
Decorsi ormai diversi lustri dalla esecuzione dei lavori per cui è causa e dall’inizio della presente controversia, è ragionevolmente da escludersi che sussista in loco una situazione di pericolo.
Va, poi, osservato che funzione esclusiva della consulenza tecnica è quella di fornire al Giudice un ausilio nella valutazione di elementi di prova e di questioni tecniche che emergano dalle risultanze di causa e la cui compiuta disamina esiga cognizioni di tipo specialistico. Si tratta, quindi, di uno strumento processuale di natura ricognitiva per la corretta analisi di elementi istruttori acquisiti al processo.
È invece escluso che possano essere disposte indagini peritali di tipo esplorativo allo scopo di supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio che incombe sulla parte attrice e di colmare le lacune in cui quest’ultima sia incorsa nel fornire la prova degli elementi costitutivi delle proprie domande (cfr. ex multis , Cass. Civ. n. 26048/ 2023; id., n. 1299/2014; id. n. 3130/2011).
A tale stregua, l’esame della richiesta istruttoria del ricorrente mette in luce il suo carattere palesemente esplorativo, essendo il mezzo istruttorio articolato preordinato a verificare “ la situazione di pericolo creatasi a seguito della realizzazione delle opere della linea ad A.V. [..] e la quantificazione delle varie tipologie di danni lamentati ”.
Inoltre, la CTU rappresenta uno strumento di cui il Giudicante dispone per accertare la validità, veridicità e attendibilità delle prove fornite dal ricorrente e non può invece essere richiesta – come nel caso di specie – per cercare di surrogare la carenza probatoria e – ultima istanza – l’adempimento da parte del ricorrente, dell’onere probatorio che incombe sullo stesso con pienezza nelle controversie risarcitorie, come quella oggi all’esame.
23.3 – Irrilevante, ancora, risulta l’ordine di esibizione rivolto alla Regione Lazio, risultando lo stesso assai generico e in ogni caso ininfluente, atteso che la Commissione tecnica nominata dall’Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici della Regione Lazio, per accertare l’esistenza dei danni lamentati dal OR di Bonifica, non risulta aver formalizzato l’accoglimento di nessuna delle richieste dallo stesso avanzate.
24 – In definitiva, va dichiarata l’estinzione per prescrizione delle pretese risarcitorie, ai sensi dell’art. 2945, comma 3 del cod.civ. e comunque, l’infondatezza nel merito della domanda, sulla base di quanto in precedenza illustrato.
25 – Nondimeno, sussistono eccezionali ragioni, connesse alle peculiarità della controversia e delle relative vicende processuali, che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione per prescrizione della domanda e comunque la respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN SI MM AN, Presidente
SI LI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI LI | IN SI MM AN |
IL SEGRETARIO