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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16040/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16040/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO CATRA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
e nei confronti di pagina 1 di 8 (C.F. Controparte_2
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_1
CATANIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Il 3.7.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attore , quale proprietario del terreno sito in località “Vigne” del Parte_1
Comune di Maniace e riportato al N.C.T. del Comune di Maniace, Foglio n. 14 part 142, superficie
1.35.20, meglio descritto in atti, ha chiesto la condanna del convenuto Controparte_3
e successivamente, previa estensione del contraddittorio, anche dell'Autorità
[...]
di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al risarcimento ex artt. 2051-2043 c.c. dei danni patrimoniali (alle colture e alle strutture) causati, in data 25/26 ottobre 2021, da una inondazione proveniente dal sovrastante e limitrofo torrente Saracena, a cagione della inadeguatezza degli argini del detto torrente e della mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo.
Radicatosi il contraddittorio, l'Assessorato ha eccepito il proprio di difetto di legittimazione passiva ed entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, per i motivi di cui alle comparse, cui per brevità si rinvia.
Orbene, ciò premesso brevemente in punto di fatto, ritiene questo decidente – mutando espressamente il proprio precedente orientamento in considerazione del revirement giurisprudenziale pagina 2 di 8 frattanto intervenuto in materia, anche nella giurisprudenza di questo Tribunale – che la controversia non rientri ratione materiae nella competenza del giudice adito.
Va innanzitutto osservato che attiene alla competenza e non alla giurisdizione l'accertamento se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario o il tribunale regionale delle acque. I
tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria;
attiene perciò alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il tribunale regionale delle acque pubbliche (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 07/01/2013, n.145).
Ritiene inoltre il decidente, sebbene sulla questione non vi siano orientamenti unanimi, che la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sia funzionale e inderogabile, trattandosi di controversia in materia attribuita dalla legge non solo ad un giudice in composizione collegiale ma ad una sezione specializzata della Corte di Appello con composizione non esclusivamente giudiziaria.
L'art. 38 cpc non può perciò trovare applicazione nella presente fattispecie, nella quale la pronuncia da parte del giudice monocratico sarebbe viziata o per difetto nella costituzione del giudice (art. 158
cpc) o quanto meno per nullità (art. 50 quater cpc).
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie la competenza per materia debba intendersi radicata in capo al Tribunale regionale delle Acque pubbliche, con conseguente incompetenza di questo decidente.
L'annosa questione del riparto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale delle Acque
pubbliche, che prende le mosse dal dettato dell'art. 140, lett, e), r.d. 1775/1933 (ai sensi del quale appartengono alla cognizione del Tribunale delle Acque pubbliche “le controversie per risarcimenti di
danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque
provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523,
pagina 3 di 8 modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774”), ha visto succedersi nel tempo altalenanti orientamenti giurisprudenziali, che hanno interpretato più o meno estensivamente il concetto di “danni
dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, ad un più risalente orientamento delle Sezioni Unite della Corte nomofilattica, che attribuiva alla cognizione del giudice delle acque la ripartizione della competenza fra il g.o. e il tribunale regionale delle acque pubbliche le domande in relazione alle quali “l'esistenza dei danni sia
ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono
essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese
che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque:
e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti,
commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali
correlati al regime delle acque pubbliche”, così da farvi rientrare anche le controversie in cui si verta dell'obbligo di manutenzione dell'opera idraulica (in tal senso, Cass. Civ. SS.UU. 20/01/2006 n. 1066,
confermata da Cass. Civ. 15/04/2011 n. 8722, Cass. Civ. 11/01/2012 n. 172 e Cass. Civ. 24/12/2014 n.
27392), ne ha fatto seguito uno più recente di segno opposto, secondo cui “il discrimine della
competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche deve essere ravvisato nei
comportamenti commissivi ed omissivi meramente materiali (non provvedimentali) della PA che
incidano sull'assetto degli interessi pubblici relativi al regime di disciplina delle acque pubbliche,
assetto che non viene in questione laddove il danno derivi, non dal "modo di essere" dell'opera
idraulica - per come progettata e realizzata - o dalle scelte tecniche inerenti il funzionamento della
medesima, sibbene da condotte ascrivibili allo schema dell'illecito aquiliano che, in quanto imputabili
a colpa per incuria e negligenza, integrano violazione del generale divieto del "neminem laedere" ed
pagina 4 di 8 esulano per ciò stesso dall'ambito delle "scelte discrezionali" in ordine alla gestione e perseguimento
dell'interesse pubblico affidato alla cura della Pubblica Amministrazione (…)” (in tal senso, Cass. Civ.
09/04/2018 n. 8610 e Cass. Civ. 20/06/2017 n. 15684).
Tuttavia, mutando il proprio precedente orientamento, la Suprema Corte è tornata sui propri passi,
collocandosi sul solco inaugurato dalle sezioni unite del 2006 e tornando di recente ad affermare che
“Ai sensi del r.d.. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il
giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto
il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla p.a., deve essere effettuata nel senso di
attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali
l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera
idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le
controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle
vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si
giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la
deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette
alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche;
pertanto, allorché venga
dedotto che lo straripamento di un corso d'acqua pubblico abbia causato danni ai fondi privati
circostanti a causa dell'omessa cura o manutenzione dello stesso corso d'acqua da parte degli enti a
tanto preposti, poiché questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della
pubblica amministrazione in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime
delle acque pubbliche, la relativa domanda risarcitoria deve essere devoluta alla cognizione del
tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio” (per tutte, cfr. Cass. Civ.
24/06/2021 n.18197).
pagina 5 di 8 In estrema sintesi, secondo la Corte di legittimità non è possibile distinguere tra l'ipotesi in cui nell'esecuzione dell'opera siano state violate regole di comune prudenza e diligenza che avrebbero dovuto osservarsi da qualsiasi proprietario o possessore del bene e l'ipotesi in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo circa i lavori adottati (o non adottati), in quanto la presenza della colpa non può costituire un criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole, di modo che anche "la domanda di danni per omessa o
cattiva manutenzione dei canali a "cielo aperto", con il conseguente straripamento delle acque ed il
danneggiamento dei fondi circostanti, costituisce un'ipotesi di competenza del tribunale regionale delle
acque pubbliche, per essere riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie che solo
indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque".
Da ultimo, inoltre, la questione del danno da incendio per omessa manutenzione dell'opera idraulica è stata rimessa alle Sezioni Unite, dando proprio atto che, qualora la controversia abbia ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla omessa o difettosa manutenzione di un'opera idraulica o di corso d'acqua si registrano, nell'ambito della giurisprudenza della Corte di cassazione, da un lato, pronunce che ne attribuiscono la competenza al Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche (ai sensi dell'articolo 140, lettera e) del regio decreto n. 1775 del 1933), dall'altro,
pronunce, tra le quali molteplice di questo Tribunale, che ne attribuiscono la competenza al giudice non specializzato, secondo gli ordinari criteri di valore e di territorio derogabile, sulla base di un discrimina rappresentato dal derivare i danni non da scelte sia pure implicite di governo dell'opera idraulica, bensì
da mera incuria (Cassazione civile sez. III, 28/07/2023, n.23018).
Recentemente, sono quindi intervenute le Sezioni Unite, chiarendo che l'art. 140, lett. e), del r.d. n.
1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale
regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di pagina 6 di 8 un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è
stata realizzata, gestita o mantenuta (in applicazione del principio, la S.C., con la sentenza Cassazione
civile sez. un., 29/08/2024, n.23332, ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque anche in relazione ad una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall'omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un'opera idraulica).
Tale nuovo orientamento, dal quale non v'è motivo di discostarsi – stante la coerenza logica della motivazione – ben può, in via piana e diretta, applicarsi alla fattispecie in esame.
Invero, premesso che la competenza deve essere valutata in base ai fatti concretamente posti dall'attore a fondamento della domanda, ovvero al c.d. petitum sostanziale quale può individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, non vi è dubbio che nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo decidente il danno di cui l'attore chiede il risarcimento deriverebbe, secondo la sua stessa prospettazione, dalla omessa cura e manutenzione degli argini e dell'alveo di un torrente.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono deve essere declarata l'incompetenza di questo Tribunale ordinario, dovendosi riconoscere la competenza del Tribunale regionale delle Acque
pubbliche territorialmente competente.
Ogni restante questione resta assorbita.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, ad avviso di questo Giudice
sussistono valide ragioni per disporne la compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (in tal senso,
Cass. Civ. 29/11/2018, n. 30877). Per le stesse ragioni le spese di a.t.p. devono inoltre essere poste a carico di tutte le parti in solido.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 16040/2022 R.G., visti gli artt. 38 e 279
c.p.c.:
1) dichiara il difetto di competenza del Tribunale adito sulle domande di parte attrice, indicando come competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Palermo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
3) pone le spese di a.t.p. a carico di tutte le parti, in solido.
Così deciso in Catania, il 15 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16040/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO CATRA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
e nei confronti di pagina 1 di 8 (C.F. Controparte_2
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO P.IVA_1
CATANIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Il 3.7.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attore , quale proprietario del terreno sito in località “Vigne” del Parte_1
Comune di Maniace e riportato al N.C.T. del Comune di Maniace, Foglio n. 14 part 142, superficie
1.35.20, meglio descritto in atti, ha chiesto la condanna del convenuto Controparte_3
e successivamente, previa estensione del contraddittorio, anche dell'Autorità
[...]
di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al risarcimento ex artt. 2051-2043 c.c. dei danni patrimoniali (alle colture e alle strutture) causati, in data 25/26 ottobre 2021, da una inondazione proveniente dal sovrastante e limitrofo torrente Saracena, a cagione della inadeguatezza degli argini del detto torrente e della mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo.
Radicatosi il contraddittorio, l'Assessorato ha eccepito il proprio di difetto di legittimazione passiva ed entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, per i motivi di cui alle comparse, cui per brevità si rinvia.
Orbene, ciò premesso brevemente in punto di fatto, ritiene questo decidente – mutando espressamente il proprio precedente orientamento in considerazione del revirement giurisprudenziale pagina 2 di 8 frattanto intervenuto in materia, anche nella giurisprudenza di questo Tribunale – che la controversia non rientri ratione materiae nella competenza del giudice adito.
Va innanzitutto osservato che attiene alla competenza e non alla giurisdizione l'accertamento se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario o il tribunale regionale delle acque. I
tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria;
attiene perciò alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il tribunale regionale delle acque pubbliche (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 07/01/2013, n.145).
Ritiene inoltre il decidente, sebbene sulla questione non vi siano orientamenti unanimi, che la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sia funzionale e inderogabile, trattandosi di controversia in materia attribuita dalla legge non solo ad un giudice in composizione collegiale ma ad una sezione specializzata della Corte di Appello con composizione non esclusivamente giudiziaria.
L'art. 38 cpc non può perciò trovare applicazione nella presente fattispecie, nella quale la pronuncia da parte del giudice monocratico sarebbe viziata o per difetto nella costituzione del giudice (art. 158
cpc) o quanto meno per nullità (art. 50 quater cpc).
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie la competenza per materia debba intendersi radicata in capo al Tribunale regionale delle Acque pubbliche, con conseguente incompetenza di questo decidente.
L'annosa questione del riparto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale delle Acque
pubbliche, che prende le mosse dal dettato dell'art. 140, lett, e), r.d. 1775/1933 (ai sensi del quale appartengono alla cognizione del Tribunale delle Acque pubbliche “le controversie per risarcimenti di
danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque
provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523,
pagina 3 di 8 modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774”), ha visto succedersi nel tempo altalenanti orientamenti giurisprudenziali, che hanno interpretato più o meno estensivamente il concetto di “danni
dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, ad un più risalente orientamento delle Sezioni Unite della Corte nomofilattica, che attribuiva alla cognizione del giudice delle acque la ripartizione della competenza fra il g.o. e il tribunale regionale delle acque pubbliche le domande in relazione alle quali “l'esistenza dei danni sia
ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono
essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese
che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque:
e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti,
commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali
correlati al regime delle acque pubbliche”, così da farvi rientrare anche le controversie in cui si verta dell'obbligo di manutenzione dell'opera idraulica (in tal senso, Cass. Civ. SS.UU. 20/01/2006 n. 1066,
confermata da Cass. Civ. 15/04/2011 n. 8722, Cass. Civ. 11/01/2012 n. 172 e Cass. Civ. 24/12/2014 n.
27392), ne ha fatto seguito uno più recente di segno opposto, secondo cui “il discrimine della
competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche deve essere ravvisato nei
comportamenti commissivi ed omissivi meramente materiali (non provvedimentali) della PA che
incidano sull'assetto degli interessi pubblici relativi al regime di disciplina delle acque pubbliche,
assetto che non viene in questione laddove il danno derivi, non dal "modo di essere" dell'opera
idraulica - per come progettata e realizzata - o dalle scelte tecniche inerenti il funzionamento della
medesima, sibbene da condotte ascrivibili allo schema dell'illecito aquiliano che, in quanto imputabili
a colpa per incuria e negligenza, integrano violazione del generale divieto del "neminem laedere" ed
pagina 4 di 8 esulano per ciò stesso dall'ambito delle "scelte discrezionali" in ordine alla gestione e perseguimento
dell'interesse pubblico affidato alla cura della Pubblica Amministrazione (…)” (in tal senso, Cass. Civ.
09/04/2018 n. 8610 e Cass. Civ. 20/06/2017 n. 15684).
Tuttavia, mutando il proprio precedente orientamento, la Suprema Corte è tornata sui propri passi,
collocandosi sul solco inaugurato dalle sezioni unite del 2006 e tornando di recente ad affermare che
“Ai sensi del r.d.. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il
giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto
il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla p.a., deve essere effettuata nel senso di
attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali
l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera
idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le
controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle
vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si
giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la
deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette
alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche;
pertanto, allorché venga
dedotto che lo straripamento di un corso d'acqua pubblico abbia causato danni ai fondi privati
circostanti a causa dell'omessa cura o manutenzione dello stesso corso d'acqua da parte degli enti a
tanto preposti, poiché questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della
pubblica amministrazione in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime
delle acque pubbliche, la relativa domanda risarcitoria deve essere devoluta alla cognizione del
tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio” (per tutte, cfr. Cass. Civ.
24/06/2021 n.18197).
pagina 5 di 8 In estrema sintesi, secondo la Corte di legittimità non è possibile distinguere tra l'ipotesi in cui nell'esecuzione dell'opera siano state violate regole di comune prudenza e diligenza che avrebbero dovuto osservarsi da qualsiasi proprietario o possessore del bene e l'ipotesi in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo circa i lavori adottati (o non adottati), in quanto la presenza della colpa non può costituire un criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole, di modo che anche "la domanda di danni per omessa o
cattiva manutenzione dei canali a "cielo aperto", con il conseguente straripamento delle acque ed il
danneggiamento dei fondi circostanti, costituisce un'ipotesi di competenza del tribunale regionale delle
acque pubbliche, per essere riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie che solo
indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque".
Da ultimo, inoltre, la questione del danno da incendio per omessa manutenzione dell'opera idraulica è stata rimessa alle Sezioni Unite, dando proprio atto che, qualora la controversia abbia ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla omessa o difettosa manutenzione di un'opera idraulica o di corso d'acqua si registrano, nell'ambito della giurisprudenza della Corte di cassazione, da un lato, pronunce che ne attribuiscono la competenza al Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche (ai sensi dell'articolo 140, lettera e) del regio decreto n. 1775 del 1933), dall'altro,
pronunce, tra le quali molteplice di questo Tribunale, che ne attribuiscono la competenza al giudice non specializzato, secondo gli ordinari criteri di valore e di territorio derogabile, sulla base di un discrimina rappresentato dal derivare i danni non da scelte sia pure implicite di governo dell'opera idraulica, bensì
da mera incuria (Cassazione civile sez. III, 28/07/2023, n.23018).
Recentemente, sono quindi intervenute le Sezioni Unite, chiarendo che l'art. 140, lett. e), del r.d. n.
1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale
regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di pagina 6 di 8 un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è
stata realizzata, gestita o mantenuta (in applicazione del principio, la S.C., con la sentenza Cassazione
civile sez. un., 29/08/2024, n.23332, ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque anche in relazione ad una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall'omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un'opera idraulica).
Tale nuovo orientamento, dal quale non v'è motivo di discostarsi – stante la coerenza logica della motivazione – ben può, in via piana e diretta, applicarsi alla fattispecie in esame.
Invero, premesso che la competenza deve essere valutata in base ai fatti concretamente posti dall'attore a fondamento della domanda, ovvero al c.d. petitum sostanziale quale può individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, non vi è dubbio che nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo decidente il danno di cui l'attore chiede il risarcimento deriverebbe, secondo la sua stessa prospettazione, dalla omessa cura e manutenzione degli argini e dell'alveo di un torrente.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono deve essere declarata l'incompetenza di questo Tribunale ordinario, dovendosi riconoscere la competenza del Tribunale regionale delle Acque
pubbliche territorialmente competente.
Ogni restante questione resta assorbita.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, ad avviso di questo Giudice
sussistono valide ragioni per disporne la compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (in tal senso,
Cass. Civ. 29/11/2018, n. 30877). Per le stesse ragioni le spese di a.t.p. devono inoltre essere poste a carico di tutte le parti in solido.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 16040/2022 R.G., visti gli artt. 38 e 279
c.p.c.:
1) dichiara il difetto di competenza del Tribunale adito sulle domande di parte attrice, indicando come competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Palermo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
3) pone le spese di a.t.p. a carico di tutte le parti, in solido.
Così deciso in Catania, il 15 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8