Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 88
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli avvisi di liquidazione presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova della regolare notifica degli avvisi di liquidazione, che sono stati consegnati al destinatario senza specifiche contestazioni. Pertanto, le censure sul merito della pretesa, contenute negli avvisi, sono inammissibili per mancata impugnazione tempestiva.

  • Rigettato
    Omessa motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto la motivazione adeguata per relationem, poiché la cartella richiamava gli avvisi di liquidazione precedentemente notificati. La giurisprudenza citata afferma che non è necessaria la riproduzione integrale dei documenti richiamati se il contribuente ne ha già avuto legale conoscenza. Inoltre, per gli interessi maturati, è sufficiente il richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'importo aggiuntivo, senza necessità di indicare i saggi specifici.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi

    Il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege. Il calcolo è una mera operazione matematica. La cartella impugnata indica che si tratta di 'Interessi di mora' dovuti qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni), applicati sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla notifica della cartella, in conformità all'art. 30 del DPR n. 602/1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 88
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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