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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230015686262000 REGISTRAZIONE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 10.1.2024 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato presso questa Corte il 23.1.2024, il sig.
Ricorrente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1 ed ivi residente in [...], C. F.: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Ragusa, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 297 2023 00156862 62 000, notificata in data 16.11.2023, portante un carico di € 1.430,16, a titolo di registrazione atti giudiziari, anno 2021, e diritti di notifica, relativo all'avviso di liquidazione n. 000000828 sottonumero 0, anno 2021 e all'avviso di liquidazione n. 000000965 sottonumero 0, anno 2021
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica dei suddetti avvisi di liquidazione.
Lamentava l'omessa motivazione dell'atto impugnato nonché l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi richiesti.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare illegittima e/o nulla la cartella di pagamento impugnata, con il favore delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate l'1.3.2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, sosteneva di avere regolarmente notificato gli avvisi di liquidazione richiamati nella cartella impugnata e divenuti definitivi per mancanza di impugnazione.
Riteneva la cartella impugnata adeguatamente motivata per relationem con indicazione dei suddetti avvisi di liquidazione precedentemente notificati.
Precisava che gli interessi erano calcolati ex lege e gli interessi di mora non erano computati in cartella in quanto sarebbero stati computati solo dopo sessanta giorni dalla notifica della stessa cartella.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 13 gennaio 2026 erano presenti: per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Difensore_1, l'avv. Nominativo_1 e, per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, la delegata Nominativo_2
. Entrambe le parti insistevano nelle rispettive difese. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione non costituitasi nonostante avesse ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo pec in data 10.1.2024.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente a supporto del primo motivo di gravame, l'Agenzia delle
Entrate ha dimostrato di avere regolarmente notificato, in data 16.11.2021, l'Avviso di liquidazione n° 20210000008280 e l'Avviso di liquidazione n° 20210000009650.
I suddetti avvisi risultano essere stati consegnati al ricorrente destinatario, il quale non ha mosso alcuna specifica contestazione sulla regolarità delle notifiche. Conseguentemente tutte le censure da rivolgere avverso il merito della pretesa già esternata con i medesimi avvisi sono inammissibili perché andavano tempestivamente proposte impugnandoli entro il termine, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992, di sessanta giorni dalla loro notifica.
Non sussiste, poi, il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27-07-2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407-2015)” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 1912 del 18/1/2024).
“Allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n.
241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati nè delle modalità di calcolo.” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n° 22281 del 14.7.2022).
Considerato che la cartella impugnata era stata preceduta dai menzionati avvisi di liquidazione nella stessa espressamente indicati, non si ravvisa alcun vizio di motivazione.
Nemmeno la censura concernente il difetto di motivazione per mancata indicazione del criterio di determinazione delle somme iscritte a ruolo a titolo di interessi è conducente.
Infatti “con specifico riferimento al profilo concernente il calcolo degli interessi, va osservato che il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento. e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 8149 del 22/03/2019).
Peraltro, nella cartella impugnata viene esposto che “Spettano all'ente creditore” gli “Interessi di mora” che sono indicati con la seguente dicitura “Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento”. (pagina 1 della cartella impugnata)
La cartella impugnata deve essere, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione finanziaria, delle spese processuali che, liquida in € 600,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE
SE CA
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230015686262000 REGISTRAZIONE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 10.1.2024 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato presso questa Corte il 23.1.2024, il sig.
Ricorrente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1 ed ivi residente in [...], C. F.: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Ragusa, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 297 2023 00156862 62 000, notificata in data 16.11.2023, portante un carico di € 1.430,16, a titolo di registrazione atti giudiziari, anno 2021, e diritti di notifica, relativo all'avviso di liquidazione n. 000000828 sottonumero 0, anno 2021 e all'avviso di liquidazione n. 000000965 sottonumero 0, anno 2021
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica dei suddetti avvisi di liquidazione.
Lamentava l'omessa motivazione dell'atto impugnato nonché l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi richiesti.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare illegittima e/o nulla la cartella di pagamento impugnata, con il favore delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate l'1.3.2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, sosteneva di avere regolarmente notificato gli avvisi di liquidazione richiamati nella cartella impugnata e divenuti definitivi per mancanza di impugnazione.
Riteneva la cartella impugnata adeguatamente motivata per relationem con indicazione dei suddetti avvisi di liquidazione precedentemente notificati.
Precisava che gli interessi erano calcolati ex lege e gli interessi di mora non erano computati in cartella in quanto sarebbero stati computati solo dopo sessanta giorni dalla notifica della stessa cartella.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 13 gennaio 2026 erano presenti: per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Difensore_1, l'avv. Nominativo_1 e, per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, la delegata Nominativo_2
. Entrambe le parti insistevano nelle rispettive difese. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione non costituitasi nonostante avesse ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo pec in data 10.1.2024.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente a supporto del primo motivo di gravame, l'Agenzia delle
Entrate ha dimostrato di avere regolarmente notificato, in data 16.11.2021, l'Avviso di liquidazione n° 20210000008280 e l'Avviso di liquidazione n° 20210000009650.
I suddetti avvisi risultano essere stati consegnati al ricorrente destinatario, il quale non ha mosso alcuna specifica contestazione sulla regolarità delle notifiche. Conseguentemente tutte le censure da rivolgere avverso il merito della pretesa già esternata con i medesimi avvisi sono inammissibili perché andavano tempestivamente proposte impugnandoli entro il termine, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992, di sessanta giorni dalla loro notifica.
Non sussiste, poi, il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato in quanto “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27-07-2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407-2015)” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 1912 del 18/1/2024).
“Allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n.
241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati nè delle modalità di calcolo.” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n° 22281 del 14.7.2022).
Considerato che la cartella impugnata era stata preceduta dai menzionati avvisi di liquidazione nella stessa espressamente indicati, non si ravvisa alcun vizio di motivazione.
Nemmeno la censura concernente il difetto di motivazione per mancata indicazione del criterio di determinazione delle somme iscritte a ruolo a titolo di interessi è conducente.
Infatti “con specifico riferimento al profilo concernente il calcolo degli interessi, va osservato che il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento. e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 8149 del 22/03/2019).
Peraltro, nella cartella impugnata viene esposto che “Spettano all'ente creditore” gli “Interessi di mora” che sono indicati con la seguente dicitura “Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento”. (pagina 1 della cartella impugnata)
La cartella impugnata deve essere, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione finanziaria, delle spese processuali che, liquida in € 600,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE
SE CA