CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1359/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PIERACCI PAOLO, C.F._1
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE e con (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
SANTERO FABRIZIO,
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 34/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 13/01/2022
CONCLUSIONI
In data 10.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 15 Per la parte appellante:
“in tesi, nel merito in parziale riforma della sentenza n. 34/2022 R.S. pubblicata il giorno 13.01.2022, resa dal Tribunale di Pisa, Giudice Dott.ssa Rossana Ciccone, nella causa iscritta al n. 1379/2017 R.G.C., non notificata, accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa, il proposto appello, con ogni provvedimento consequenziale;
sempre nel merito rimettere la causa in istruttoria rinnovando interamente la C.T.U. espletata o in subordine, integrando al C.T.U. il quesito e/o comunque chiamandolo a chiarimenti sulle seguenti circostanze: “prevedere un'ipotesi di conteggio per il conto n. 10623, e per entrambi i conti correnti n. 81103 e 10623 ricalcolare il saldo dare-avere tra le parti applicando il tasso BOT ex art. 117 T.U.B. quanto meno fino alla prima valida pattuizione espungendo la C.M.S. e tutte le spese, commissioni e remunerazioni non pattuite o non validamente pattuite”; sempre nel merito ed, in ipotesi, che venga nominato nuovo ed altro C.T.U. al fine di accertare e dichiarare il reale e l'esatto “dare-avere” tra le parti in conseguenza dei contratti di apertura dei conti correnti nn. 81103 e 10623 dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo dei rapporti contrattuali intercorsi tra gli Appellanti e l'Appellata secondo legge, rideterminando l'importo esatto;
sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte_2 quale garante della società per nullità totale Pt_1 Parte_1 fideiussione sottoscritto dal garante Sig. per essere tale contratto Parte_2 conforme allo schema A.B.I. dichiarato illeg di Italia;
con vittoria di spese, compensi di causa ed eventuali spese per la C.T.P. e per la C.T.U., oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso,
In via preliminare:
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dagli appellanti, difettando la stessa dei presupposti di legge.
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. , in proprio ed in qualità di legale Parte_2 rappresentante della società con conferma della sentenza Parte_1 impugnata, assolvendo la gni avversaria domanda, in pari Controparte_2 tempo respinta. Con il fav compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 15 Il giudizio di primo grado
Su ricorso della il Tribunale di Pisa emetteva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 31/2017, con il quale ingiungeva alla società ed al Parte_1
Sig. di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 10.014,30 Parte_2 oltre interessi al tasso convenuto dallo 01.10.2016 al saldo, nonché al Sig. di pagare l'ulteriore somma di euro 28.323,92, oltre interessi al Parte_2 tasso convenuto dallo 01.10.2016 al saldo;
il tutto oltre le competenze legali determinate in euro 1.305,00 a titolo di compensi professionali, euro 286,00 per spese non imponibili, oltre 15% spese generali e successive occorrende di legge.
Il primo importo costituiva il saldo passivo del conto corrente n. 30081103 sottoscritto dalla società in data 21/06/2006, il cui scoperto, Parte_1 alla data del passaggio a sofferenza dell'11/10/2016, ammontava ad € 10.014,30
(comprensivi di interessi al tasso convenzionale dell'8,945% fino al 30/09/2016), in relazione al quale aveva prestato garanzia in forza della Parte_2 fideiussione, a prima richiesta, sottoscritta il 19/03/2007, fino all'importo massimo di € 33.000,00, estesa in data 18/04/2008 sino all'importo massimo di €
78.000,00.
Il secondo, invece, traeva origine dal conto corrente intestato al sig. Pt_2
e contraddistinto dal n. 30010623 il quale, al passaggio a sofferenza del
[...]
7/10/2016, riportava uno scoperto di € 28.323,92 (comprensivi di interessi al tasso convenzionale del 2,695% fino al 30/09/2016).
Avverso tale decreto proponeva opposizione il Sig. , in proprio ed Parte_2 in qualità di legale rappresentante della chiedendo la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'effettivo importo eventualmente ed effettivamente dovuto dagli opponenti alla banca opposta.
In particolare, gli opponenti deducevano l'incertezza sul quantum del credito vantato dalla Banca, in considerazione dell'incompletezza della documentazione prodotta, nonché l'applicazione di interessi usurari, il mancato rispetto della normativa in materia di anatocismo, l'illegittima applicazione della commissione di pagina 3 di 15 massimo scoperto, ed infine invocavano la liberazione del Sig. Parte_2 dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo di CTU per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 34/2022 pubblicata il 13/01/2022 il Tribunale di Pisa così statuiva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: condanna della al pagamento, in favore Parte_1 della , della somma di € 10.014,30 oltre interessi all'8,94% dallo Controparte_1
01/10/2016 al saldo, in solido con il garante oltre € 23.12,22 oltre Parte_2 interessi al 2,69% dallo 01/10/2016 al saldo che, dunque, complessivamente dovrà essere chiamato a pagare la somma di € 33.156,52 oltre interessi come sopra e pertanto revoca il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione.
Condanna parte opponente in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di CTU”.
Nello specifico, il giudice riteneva che la conformità allo schema ABI comportasse solo la nullità parziale del contratto e che l'opponente non aveva provato che il contratto non sarebbe stato sottoscritto in assenza delle clausole nulle.
Con riferimento al conto intestato al sig. il decidente evidenziava la Pt_2 mancanza della pattuizione dei costi al momento dell'apertura (1993), sino alla firma di un nuovo contratto (2001), riducendo l'importo dovuto a € 23.142,22.
Con riferimento all'altro conto, invece, l'opposizione veniva interamente respinta.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa
[...]
pagina 4 di 15 Corte di Appello la (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione dell'art. 2697 c.c. e mancata produzione da parte della banca di documentazione idonea a provare il credito;
2) erroneità ed inattendibilità della c.t.u. espletata;
3) nullità della garanzia fideiussoria.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dalla parte appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata non si costituiva, mentre interveniva in giudizio Controparte_2
, quale cessionaria del credito (di seguito INTERVENUTA)
[...]
L'intervenuta contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo la parte appellante lamenta che la banca non abbia adempiuto al proprio onere probatorio, in quanto “la documentazione prodotta, pagina 5 di 15 quali mere ristampe riepilogative ad uso interno, consistenti in estratti conto generici, non può costituire certamente prova idonea ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno del diritto di credito. non avendo prodotto documentazione sufficiente a provare il credito. Tali estratti conto, infatti, danno una visione meramente parziaria delle movimentazioni susseguitesi nel corso del tempo sui conti correnti de quo. Più correttamente, l'odierna appellata avrebbe dovuto produrre gli estratti conto analitici a partire dalla data di apertura del conto corrente: produzione documentale mai effettuata dalla ”. CP_1
La critica, pur espressa in termini generici, si incentra sull'incompletezza degli estratti conto e sul fatto che si tratterebbe di “mere ristampe”.
Oltre a questo aspetto, viene lamentata la mancata produzione del contratto con il quale sono state pattuite le condizioni economiche del conto corrente.
All'interno del motivo viene però introdotta anche una critica relativa al fatto che i documenti prodotti sarebbero dei meri saldaconto, in quanto tali inidonei a provare il credito nel giudizio di opposizione.
Tali doglianze non sono del tutto coerenti con le risultanze probatorie del giudizio di primo grado.
La infatti, in sede monitoria ha prodotto copia dei contratti, della CP_1 fideiussione, degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, degli estratti conto analitici dal 01.10.2015 al 21.10.2016 e gli estratti conto scalari dal 30.09.2015 al 30.09.2016.
Nel giudizio di opposizione, poi, sono stati prodotti ulteriori estratti conto.
In particolare, unitamente al ricorso monitorio sono stati prodotti:
- Copia contratto di conto corrente n. 30081103, sottoscritto dalla società M.EL
Group
- Copia estratto conto relativo al periodo 01/10/2015 – 21/10/2016, certificato conforme dal Direttore Generale della relativo al conto corrente Controparte_1
n. 30081103;
pagina 6 di 15 - Copia estratti conto scalari dal 30/09/2015 al 30/09/2016 relativi al conto corrente n. 30081103;
- Copia certificato 50 TUB del 24/10/2016 relativo al conto corrente n. 30081103;
- Copia fideiussione sottoscritta il 19/03/2007 dal sig. Parte_2
- copia contratto di conto corrente n. 30010623 sottoscritto dal sig. Pt_2
[...]
- copia estratto conto relativo al periodo 01/10/2015 - 21/10/2016, certificato conforme dal Direttore Generale della , relativo al conto corrente Controparte_1
n. 30010623;
- copia estratti conto scalari dal 30/09/2015 al 30/09/2016 relativi al conto corrente n. 30010623;
- copia certificato 50 TUB del 24/10/2016 relativo al conto corrente n. 30010623.
Con la comparsa di costituzione sono stati prodotti i seguenti ulteriori documenti:
3) copia estratto conto del c/c 30081103 dal 22.6.2006 all'11.10.2016;
4) copia scalari del c/c 30081103
5) copia concessione affidamenti dell'08/05/2008
6) copia contratto n. 30098214 del 17/04/2008
7) copia estratto conto c/c n. 30098214 dall'1.1.2000 al 7.6.2017;
8) copia contratto n. 30098222 del 17/04/2008
9) copia estratto conto c/c n. 30098222 dal 30.9.1983 al 7.6.2017;
10) copia modifica fidi del 26/05/2009
11) copia modifiche contrattuali comunicate alla controparte sui conti n.
30081103, n. 30098214 e n. 30098222
12) copia contratto conto corrente sottoscritto il 16/09/1993 dal sig. Pt_2
13) copia estratti conto relativi al conto n. 30010623 dall'1.1.2005 al 7.10.2016.
14) copia contratto conto n. 3007318/3 del 27/07/2005
15) copia estratto conto del c/c n. 3007318/3 dal 27.7.2005 al 7.6.2016
16) copia contratto conto n. 3007317/5 del 27/07/2005
17) copia estratto conto del c/c n. 3007317/5 dal 27.7.2005 al 7.6.2016. pagina 7 di 15 Tutti gli estratti conto riportano saldi iniziali negativi, per cui si presume che non sia stato rappresentato il periodo iniziale del rapporto.
Le copie degli estratti conto, poi, non sono sempre quelle inviate al cliente, venendo sostituite in parte da ricostruzioni tratte dal sistema informatico della banca.
La mancanza di documentazione che rappresenti la parte iniziale del rapporto, però, non è necessariamente ostativa all'accoglimento della domanda di pagamento della banca.
La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Inoltre, in caso di domanda avanzata dall'istituto di credito, laddove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024).
Nel caso in esame la parte opponente non ha mai contestato espressamente il saldo iniziale negativo degli estratti conto, limitandosi a sollevare generiche contestazioni sulla valenza probatoria dei documenti.
pagina 8 di 15 Neppure la perizia d'ufficio redatta in primo grado, che ha mantenuto fermi i saldi iniziali, è stata sottoposta a critica, né nel precedente giudizio, né in quello odierno.
Il dato, pertanto, deve essere ritenuto pacifico.
Non priva, poi, di valore probatorio la documentazione prodotta il fatto che sia costituita da rigenerazioni informatiche degli estratti conto.
Dal momento che non viene contestata la conformità delle stampe rispetto alla documentazione contabile della banca, infatti, la rigenerazione dell'estratto conto altro non è che un succedaneo del documento a suo tempo inviato al cliente, essendo estratto da una medesima banca dati informatica, e distinguendosi da esso esclusivamente per la veste formale, che non incide sul contenuto.
La questione relativa al valore probatorio dei saldaconto, poi, è assorbita dal deposito degli estratti conto integrali.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo viene denunciata l'inattendibilità della consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto che “le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possano ritenersi attendibili in quanto il consulente nominato dal Giudice ha preso in considerazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, Dott. solamente in parte”. Persona_1
In particolare, viene ribadito che il CTU:
“
1. ha illegittimamente applicato un tasso di interesse passivo ultralegale, determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c.;
2. ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto di conto corrente in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.;
3. ha illegittimamente applicato commissioni di massimo scoperto, nonché altre e non meglio definite spese, senza, tuttavia, alcuna previsione contrattuale che prevedesse la corresponsione di simili oneri da parte del correntista”.
pagina 9 di 15 Nello specifico, l'appellante evidenzia che, per quanto attiene il mancato rispetto delle norme in materia di anatocismo, il CTU ha esaminato solo il conto corrente n. 81103, per il quale la clausola di pari reciprocità è stata pattuita e rispettata, ma non il conto n. 10623, il quale, essendo iniziato il 16.09.1993, in epoca quindi antecedente all'entrata in vigore della Delibera del CICR del 22.04.2000, manca la pattuizione espressa della pari reciprocità.
Inoltre, nel contratto di apertura del conto n. 10623 del 16.09.1993 non vi sarebbe alcuna indicazione delle condizioni economiche applicate, essendo la prima pattuizione delle stesse del 23.04.2001, per cui non sarebbero dovute le spese, le commissioni e gli interessi addebitati.
Quanto al contratto di apertura del conto n. 81103 del 21.06.2006, poi, la commissione massimo scoperto sarebbe prevista solo come aliquota entro ed extra fido, senza indicazione della periodicità e base di calcolo, mentre nel contratto di apertura del rapporto n. 10623 del 16.09.1993 non sarebbe riportata nemmeno l'aliquota, e nella successiva novazione dello stesso sarebbe riportata l'aliquota e la periodicità ma non la base di calcolo.
Le doglianze sono fondate.
In effetti, il CTU nella sua relazione prende posizione in merito all'anatocismo con esclusivo riferimento al conto n. 81103, per il quale l'appellante ammette che la clausola di pari reciprocità è stata pattuita e rispettata, ma non sul conto n.
10623, pure oggetto dell'ingiunzione, con una motivazione che non convince.
In relazione a tale conto, aperto prima dell'entrata in vigore della delibera CICR
10.2.2000, non risulta pattuizione espressa della pari reciprocità della capitalizzazione degli interessi che possa legittimare la sua applicazione per il periodo successivo, ferma comunque la nullità dell'anatocismo per il periodo precedente, per cui deve essere rimossa dall'intera durata del rapporto la capitalizzazione, fermi restando gli effetti della prescrizione (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9140 del 19/05/2020).
pagina 10 di 15 Quanto alla CMS, poi, è senz'altro corretto affermare che la pattuizione che preveda solo la percentuale di applicazione, senza indicazione della base di calcolo e della periodicità, è nulla per indeterminatezza (v. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022), fermo restando che la periodicità può comunque essere determinata mediante i criteri di interpretazione del contratto
(v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024).
Nel caso in esame nel contratto di apertura del conto n. 81103 la CMS è così indicata:
Per il conto n. 10623, poi, le copie sono difficilmente leggibili, ma comunque non si evince la previsione della base di calcolo.
In entrambi i casi, quindi, gli addebiti per CMS devono essere rimossi, nei limiti della prescrizione, essendo la pattuizione nulla per indeterminatezza.
Quanto alla mancata pattuizione delle condizioni economiche nel conto n. 10623, invece, la sentenza impugnata ha accolto la domanda, espungendo le spese relative al periodo antecedente alla pattuizione del 2001, per cui la doglianza non si confronta correttamente con la decisione.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo impugna la decisione nella parte in cui viene Parte_2 rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione da lui prestata per conformità a noto schema ABI in quanto non adeguatamente provata.
Viene evidenziato che la garanzia contiene tutte e tre le clausole oggetto della decisione dell'Antitrust, per cui ne discenderebbe che “la citata garanzia fideiussoria dovrà ritenersi completamente nulla ai sensi dell'art. 1421 c.c. per contrarietà della stessa rispetto all'art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 dettato in materia di intese restrittive della concorrenza, con la conseguenza che la sentenza appellata dovrà essere riformata nella parte in cui condanna il garante pagina 11 di 15 al pagamento in favore della convenuta odierna appellata della somma di euro
10.014,30” in quanto “in assenza delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, sicuramente lo stesso non sarebbe stato sottoscritto fra le parti”.
Deduce poi il che in ogni caso non è stato rispetto il termine di sei mesi Pt_2 previsto dall'art. 1957 c.c.
Orbene, come è noto, con provvedimento del 2.5.2005 la Banca d'Italia accertava che “le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d.
“clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga all'art.1939 c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle Sezioni Unite delle pagina 12 di 15 Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della nullità parziale, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel corso del giudizio di primo grado, il fideiussore ha allegato e provato la riproduzione nella fideiussione prestata delle clausole sub nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI e, quindi, delle espressioni ritenute lesive della concorrenza sanzionate dall'autorità antitrust.
Va però evidenziato che, in ragione del principio di conservazione del contratto e in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, la fideiussione “a valle” può essere ritenuta nulla solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema
ABI, non avendo il fideiussore provato ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c., che tali disposizioni fossero essenziali per l'assetto globale degli interessi perseguito da entrambe le parti.
Le allegazioni sul punto appaiono infatti generiche, limitandosi l'appellante a concentrarsi sull'inscindibilità delle clausole rispetto al contratto, laddove piuttosto può presumersi che le parti avrebbero comunque stipulato la garanzia anche senza le clausole nulle, in quanto per la banca si trattava comunque di una prospettiva migliore rispetto all'assenza di garanzie e per il garante si sarebbe trattato di una modifica migliorativa rispetto allo schema comunemente in uso all'epoca.
Con riferimento specifico alla nullità della clausola che deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., l'appellante invoca la propria liberazione per il mancato rispetto del termine semestrale. pagina 13 di 15 Tale eccezione viene però proposta per la prima volta nel presente giudizio di appello, visto che nell'atto di opposizione era stata invocata esclusivamente la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. per violazione dei canoni di buona fede.
L'eccezione sollevata in questa sede, quindi, va ritenuta tardiva, essendo sottratta al rilievo ufficioso della Corte, in quanto eccezione in senso stretto (v. Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
4. In definitiva, quindi, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve essere dichiarata la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti relativi ai conti correnti n. 81103 e n. 10623, nonché della capitalizzazione degli interessi applicata sul conto n. 10623.
Si rende pertanto necessaria un'integrazione della consulenza tecnica finalizzata a rideterminare il corretto saldo dare avere tra le parti eliminando le somme conteggiate in forza di tali clausole nulle.
5. Le spese saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, con l'intervento di avverso la
[...] Controparte_2 sentenza n. 34/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. accoglie il secondo motivo di appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti relativi ai conti correnti n. 81103 e n. 10623, nonché della capitalizzazione degli interessi applicata sul conto n. 10623;
pagina 14 di 15 3. rigetta gli ulteriori motivi di appello;
4. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione;
5. rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 19 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1359/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PIERACCI PAOLO, C.F._1
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE e con (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
SANTERO FABRIZIO,
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 34/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubblicata il 13/01/2022
CONCLUSIONI
In data 10.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 15 Per la parte appellante:
“in tesi, nel merito in parziale riforma della sentenza n. 34/2022 R.S. pubblicata il giorno 13.01.2022, resa dal Tribunale di Pisa, Giudice Dott.ssa Rossana Ciccone, nella causa iscritta al n. 1379/2017 R.G.C., non notificata, accogliere per tutti i motivi esposti in narrativa, il proposto appello, con ogni provvedimento consequenziale;
sempre nel merito rimettere la causa in istruttoria rinnovando interamente la C.T.U. espletata o in subordine, integrando al C.T.U. il quesito e/o comunque chiamandolo a chiarimenti sulle seguenti circostanze: “prevedere un'ipotesi di conteggio per il conto n. 10623, e per entrambi i conti correnti n. 81103 e 10623 ricalcolare il saldo dare-avere tra le parti applicando il tasso BOT ex art. 117 T.U.B. quanto meno fino alla prima valida pattuizione espungendo la C.M.S. e tutte le spese, commissioni e remunerazioni non pattuite o non validamente pattuite”; sempre nel merito ed, in ipotesi, che venga nominato nuovo ed altro C.T.U. al fine di accertare e dichiarare il reale e l'esatto “dare-avere” tra le parti in conseguenza dei contratti di apertura dei conti correnti nn. 81103 e 10623 dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo dei rapporti contrattuali intercorsi tra gli Appellanti e l'Appellata secondo legge, rideterminando l'importo esatto;
sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte_2 quale garante della società per nullità totale Pt_1 Parte_1 fideiussione sottoscritto dal garante Sig. per essere tale contratto Parte_2 conforme allo schema A.B.I. dichiarato illeg di Italia;
con vittoria di spese, compensi di causa ed eventuali spese per la C.T.P. e per la C.T.U., oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso,
In via preliminare:
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dagli appellanti, difettando la stessa dei presupposti di legge.
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. , in proprio ed in qualità di legale Parte_2 rappresentante della società con conferma della sentenza Parte_1 impugnata, assolvendo la gni avversaria domanda, in pari Controparte_2 tempo respinta. Con il fav compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 15 Il giudizio di primo grado
Su ricorso della il Tribunale di Pisa emetteva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 31/2017, con il quale ingiungeva alla società ed al Parte_1
Sig. di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 10.014,30 Parte_2 oltre interessi al tasso convenuto dallo 01.10.2016 al saldo, nonché al Sig. di pagare l'ulteriore somma di euro 28.323,92, oltre interessi al Parte_2 tasso convenuto dallo 01.10.2016 al saldo;
il tutto oltre le competenze legali determinate in euro 1.305,00 a titolo di compensi professionali, euro 286,00 per spese non imponibili, oltre 15% spese generali e successive occorrende di legge.
Il primo importo costituiva il saldo passivo del conto corrente n. 30081103 sottoscritto dalla società in data 21/06/2006, il cui scoperto, Parte_1 alla data del passaggio a sofferenza dell'11/10/2016, ammontava ad € 10.014,30
(comprensivi di interessi al tasso convenzionale dell'8,945% fino al 30/09/2016), in relazione al quale aveva prestato garanzia in forza della Parte_2 fideiussione, a prima richiesta, sottoscritta il 19/03/2007, fino all'importo massimo di € 33.000,00, estesa in data 18/04/2008 sino all'importo massimo di €
78.000,00.
Il secondo, invece, traeva origine dal conto corrente intestato al sig. Pt_2
e contraddistinto dal n. 30010623 il quale, al passaggio a sofferenza del
[...]
7/10/2016, riportava uno scoperto di € 28.323,92 (comprensivi di interessi al tasso convenzionale del 2,695% fino al 30/09/2016).
Avverso tale decreto proponeva opposizione il Sig. , in proprio ed Parte_2 in qualità di legale rappresentante della chiedendo la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'effettivo importo eventualmente ed effettivamente dovuto dagli opponenti alla banca opposta.
In particolare, gli opponenti deducevano l'incertezza sul quantum del credito vantato dalla Banca, in considerazione dell'incompletezza della documentazione prodotta, nonché l'applicazione di interessi usurari, il mancato rispetto della normativa in materia di anatocismo, l'illegittima applicazione della commissione di pagina 3 di 15 massimo scoperto, ed infine invocavano la liberazione del Sig. Parte_2 dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo di CTU per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 34/2022 pubblicata il 13/01/2022 il Tribunale di Pisa così statuiva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: condanna della al pagamento, in favore Parte_1 della , della somma di € 10.014,30 oltre interessi all'8,94% dallo Controparte_1
01/10/2016 al saldo, in solido con il garante oltre € 23.12,22 oltre Parte_2 interessi al 2,69% dallo 01/10/2016 al saldo che, dunque, complessivamente dovrà essere chiamato a pagare la somma di € 33.156,52 oltre interessi come sopra e pertanto revoca il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione.
Condanna parte opponente in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di CTU”.
Nello specifico, il giudice riteneva che la conformità allo schema ABI comportasse solo la nullità parziale del contratto e che l'opponente non aveva provato che il contratto non sarebbe stato sottoscritto in assenza delle clausole nulle.
Con riferimento al conto intestato al sig. il decidente evidenziava la Pt_2 mancanza della pattuizione dei costi al momento dell'apertura (1993), sino alla firma di un nuovo contratto (2001), riducendo l'importo dovuto a € 23.142,22.
Con riferimento all'altro conto, invece, l'opposizione veniva interamente respinta.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa
[...]
pagina 4 di 15 Corte di Appello la (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione dell'art. 2697 c.c. e mancata produzione da parte della banca di documentazione idonea a provare il credito;
2) erroneità ed inattendibilità della c.t.u. espletata;
3) nullità della garanzia fideiussoria.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dalla parte appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata non si costituiva, mentre interveniva in giudizio Controparte_2
, quale cessionaria del credito (di seguito INTERVENUTA)
[...]
L'intervenuta contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo la parte appellante lamenta che la banca non abbia adempiuto al proprio onere probatorio, in quanto “la documentazione prodotta, pagina 5 di 15 quali mere ristampe riepilogative ad uso interno, consistenti in estratti conto generici, non può costituire certamente prova idonea ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno del diritto di credito. non avendo prodotto documentazione sufficiente a provare il credito. Tali estratti conto, infatti, danno una visione meramente parziaria delle movimentazioni susseguitesi nel corso del tempo sui conti correnti de quo. Più correttamente, l'odierna appellata avrebbe dovuto produrre gli estratti conto analitici a partire dalla data di apertura del conto corrente: produzione documentale mai effettuata dalla ”. CP_1
La critica, pur espressa in termini generici, si incentra sull'incompletezza degli estratti conto e sul fatto che si tratterebbe di “mere ristampe”.
Oltre a questo aspetto, viene lamentata la mancata produzione del contratto con il quale sono state pattuite le condizioni economiche del conto corrente.
All'interno del motivo viene però introdotta anche una critica relativa al fatto che i documenti prodotti sarebbero dei meri saldaconto, in quanto tali inidonei a provare il credito nel giudizio di opposizione.
Tali doglianze non sono del tutto coerenti con le risultanze probatorie del giudizio di primo grado.
La infatti, in sede monitoria ha prodotto copia dei contratti, della CP_1 fideiussione, degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, degli estratti conto analitici dal 01.10.2015 al 21.10.2016 e gli estratti conto scalari dal 30.09.2015 al 30.09.2016.
Nel giudizio di opposizione, poi, sono stati prodotti ulteriori estratti conto.
In particolare, unitamente al ricorso monitorio sono stati prodotti:
- Copia contratto di conto corrente n. 30081103, sottoscritto dalla società M.EL
Group
- Copia estratto conto relativo al periodo 01/10/2015 – 21/10/2016, certificato conforme dal Direttore Generale della relativo al conto corrente Controparte_1
n. 30081103;
pagina 6 di 15 - Copia estratti conto scalari dal 30/09/2015 al 30/09/2016 relativi al conto corrente n. 30081103;
- Copia certificato 50 TUB del 24/10/2016 relativo al conto corrente n. 30081103;
- Copia fideiussione sottoscritta il 19/03/2007 dal sig. Parte_2
- copia contratto di conto corrente n. 30010623 sottoscritto dal sig. Pt_2
[...]
- copia estratto conto relativo al periodo 01/10/2015 - 21/10/2016, certificato conforme dal Direttore Generale della , relativo al conto corrente Controparte_1
n. 30010623;
- copia estratti conto scalari dal 30/09/2015 al 30/09/2016 relativi al conto corrente n. 30010623;
- copia certificato 50 TUB del 24/10/2016 relativo al conto corrente n. 30010623.
Con la comparsa di costituzione sono stati prodotti i seguenti ulteriori documenti:
3) copia estratto conto del c/c 30081103 dal 22.6.2006 all'11.10.2016;
4) copia scalari del c/c 30081103
5) copia concessione affidamenti dell'08/05/2008
6) copia contratto n. 30098214 del 17/04/2008
7) copia estratto conto c/c n. 30098214 dall'1.1.2000 al 7.6.2017;
8) copia contratto n. 30098222 del 17/04/2008
9) copia estratto conto c/c n. 30098222 dal 30.9.1983 al 7.6.2017;
10) copia modifica fidi del 26/05/2009
11) copia modifiche contrattuali comunicate alla controparte sui conti n.
30081103, n. 30098214 e n. 30098222
12) copia contratto conto corrente sottoscritto il 16/09/1993 dal sig. Pt_2
13) copia estratti conto relativi al conto n. 30010623 dall'1.1.2005 al 7.10.2016.
14) copia contratto conto n. 3007318/3 del 27/07/2005
15) copia estratto conto del c/c n. 3007318/3 dal 27.7.2005 al 7.6.2016
16) copia contratto conto n. 3007317/5 del 27/07/2005
17) copia estratto conto del c/c n. 3007317/5 dal 27.7.2005 al 7.6.2016. pagina 7 di 15 Tutti gli estratti conto riportano saldi iniziali negativi, per cui si presume che non sia stato rappresentato il periodo iniziale del rapporto.
Le copie degli estratti conto, poi, non sono sempre quelle inviate al cliente, venendo sostituite in parte da ricostruzioni tratte dal sistema informatico della banca.
La mancanza di documentazione che rappresenti la parte iniziale del rapporto, però, non è necessariamente ostativa all'accoglimento della domanda di pagamento della banca.
La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Inoltre, in caso di domanda avanzata dall'istituto di credito, laddove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024).
Nel caso in esame la parte opponente non ha mai contestato espressamente il saldo iniziale negativo degli estratti conto, limitandosi a sollevare generiche contestazioni sulla valenza probatoria dei documenti.
pagina 8 di 15 Neppure la perizia d'ufficio redatta in primo grado, che ha mantenuto fermi i saldi iniziali, è stata sottoposta a critica, né nel precedente giudizio, né in quello odierno.
Il dato, pertanto, deve essere ritenuto pacifico.
Non priva, poi, di valore probatorio la documentazione prodotta il fatto che sia costituita da rigenerazioni informatiche degli estratti conto.
Dal momento che non viene contestata la conformità delle stampe rispetto alla documentazione contabile della banca, infatti, la rigenerazione dell'estratto conto altro non è che un succedaneo del documento a suo tempo inviato al cliente, essendo estratto da una medesima banca dati informatica, e distinguendosi da esso esclusivamente per la veste formale, che non incide sul contenuto.
La questione relativa al valore probatorio dei saldaconto, poi, è assorbita dal deposito degli estratti conto integrali.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo viene denunciata l'inattendibilità della consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto che “le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possano ritenersi attendibili in quanto il consulente nominato dal Giudice ha preso in considerazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, Dott. solamente in parte”. Persona_1
In particolare, viene ribadito che il CTU:
“
1. ha illegittimamente applicato un tasso di interesse passivo ultralegale, determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c.;
2. ha illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto di conto corrente in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.;
3. ha illegittimamente applicato commissioni di massimo scoperto, nonché altre e non meglio definite spese, senza, tuttavia, alcuna previsione contrattuale che prevedesse la corresponsione di simili oneri da parte del correntista”.
pagina 9 di 15 Nello specifico, l'appellante evidenzia che, per quanto attiene il mancato rispetto delle norme in materia di anatocismo, il CTU ha esaminato solo il conto corrente n. 81103, per il quale la clausola di pari reciprocità è stata pattuita e rispettata, ma non il conto n. 10623, il quale, essendo iniziato il 16.09.1993, in epoca quindi antecedente all'entrata in vigore della Delibera del CICR del 22.04.2000, manca la pattuizione espressa della pari reciprocità.
Inoltre, nel contratto di apertura del conto n. 10623 del 16.09.1993 non vi sarebbe alcuna indicazione delle condizioni economiche applicate, essendo la prima pattuizione delle stesse del 23.04.2001, per cui non sarebbero dovute le spese, le commissioni e gli interessi addebitati.
Quanto al contratto di apertura del conto n. 81103 del 21.06.2006, poi, la commissione massimo scoperto sarebbe prevista solo come aliquota entro ed extra fido, senza indicazione della periodicità e base di calcolo, mentre nel contratto di apertura del rapporto n. 10623 del 16.09.1993 non sarebbe riportata nemmeno l'aliquota, e nella successiva novazione dello stesso sarebbe riportata l'aliquota e la periodicità ma non la base di calcolo.
Le doglianze sono fondate.
In effetti, il CTU nella sua relazione prende posizione in merito all'anatocismo con esclusivo riferimento al conto n. 81103, per il quale l'appellante ammette che la clausola di pari reciprocità è stata pattuita e rispettata, ma non sul conto n.
10623, pure oggetto dell'ingiunzione, con una motivazione che non convince.
In relazione a tale conto, aperto prima dell'entrata in vigore della delibera CICR
10.2.2000, non risulta pattuizione espressa della pari reciprocità della capitalizzazione degli interessi che possa legittimare la sua applicazione per il periodo successivo, ferma comunque la nullità dell'anatocismo per il periodo precedente, per cui deve essere rimossa dall'intera durata del rapporto la capitalizzazione, fermi restando gli effetti della prescrizione (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9140 del 19/05/2020).
pagina 10 di 15 Quanto alla CMS, poi, è senz'altro corretto affermare che la pattuizione che preveda solo la percentuale di applicazione, senza indicazione della base di calcolo e della periodicità, è nulla per indeterminatezza (v. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022), fermo restando che la periodicità può comunque essere determinata mediante i criteri di interpretazione del contratto
(v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024).
Nel caso in esame nel contratto di apertura del conto n. 81103 la CMS è così indicata:
Per il conto n. 10623, poi, le copie sono difficilmente leggibili, ma comunque non si evince la previsione della base di calcolo.
In entrambi i casi, quindi, gli addebiti per CMS devono essere rimossi, nei limiti della prescrizione, essendo la pattuizione nulla per indeterminatezza.
Quanto alla mancata pattuizione delle condizioni economiche nel conto n. 10623, invece, la sentenza impugnata ha accolto la domanda, espungendo le spese relative al periodo antecedente alla pattuizione del 2001, per cui la doglianza non si confronta correttamente con la decisione.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo impugna la decisione nella parte in cui viene Parte_2 rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione da lui prestata per conformità a noto schema ABI in quanto non adeguatamente provata.
Viene evidenziato che la garanzia contiene tutte e tre le clausole oggetto della decisione dell'Antitrust, per cui ne discenderebbe che “la citata garanzia fideiussoria dovrà ritenersi completamente nulla ai sensi dell'art. 1421 c.c. per contrarietà della stessa rispetto all'art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 dettato in materia di intese restrittive della concorrenza, con la conseguenza che la sentenza appellata dovrà essere riformata nella parte in cui condanna il garante pagina 11 di 15 al pagamento in favore della convenuta odierna appellata della somma di euro
10.014,30” in quanto “in assenza delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, sicuramente lo stesso non sarebbe stato sottoscritto fra le parti”.
Deduce poi il che in ogni caso non è stato rispetto il termine di sei mesi Pt_2 previsto dall'art. 1957 c.c.
Orbene, come è noto, con provvedimento del 2.5.2005 la Banca d'Italia accertava che “le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d.
“clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga all'art.1939 c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle Sezioni Unite delle pagina 12 di 15 Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della nullità parziale, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel corso del giudizio di primo grado, il fideiussore ha allegato e provato la riproduzione nella fideiussione prestata delle clausole sub nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI e, quindi, delle espressioni ritenute lesive della concorrenza sanzionate dall'autorità antitrust.
Va però evidenziato che, in ragione del principio di conservazione del contratto e in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, la fideiussione “a valle” può essere ritenuta nulla solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema
ABI, non avendo il fideiussore provato ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c., che tali disposizioni fossero essenziali per l'assetto globale degli interessi perseguito da entrambe le parti.
Le allegazioni sul punto appaiono infatti generiche, limitandosi l'appellante a concentrarsi sull'inscindibilità delle clausole rispetto al contratto, laddove piuttosto può presumersi che le parti avrebbero comunque stipulato la garanzia anche senza le clausole nulle, in quanto per la banca si trattava comunque di una prospettiva migliore rispetto all'assenza di garanzie e per il garante si sarebbe trattato di una modifica migliorativa rispetto allo schema comunemente in uso all'epoca.
Con riferimento specifico alla nullità della clausola che deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., l'appellante invoca la propria liberazione per il mancato rispetto del termine semestrale. pagina 13 di 15 Tale eccezione viene però proposta per la prima volta nel presente giudizio di appello, visto che nell'atto di opposizione era stata invocata esclusivamente la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. per violazione dei canoni di buona fede.
L'eccezione sollevata in questa sede, quindi, va ritenuta tardiva, essendo sottratta al rilievo ufficioso della Corte, in quanto eccezione in senso stretto (v. Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
4. In definitiva, quindi, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve essere dichiarata la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti relativi ai conti correnti n. 81103 e n. 10623, nonché della capitalizzazione degli interessi applicata sul conto n. 10623.
Si rende pertanto necessaria un'integrazione della consulenza tecnica finalizzata a rideterminare il corretto saldo dare avere tra le parti eliminando le somme conteggiate in forza di tali clausole nulle.
5. Le spese saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, con l'intervento di avverso la
[...] Controparte_2 sentenza n. 34/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 13/01/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. accoglie il secondo motivo di appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti relativi ai conti correnti n. 81103 e n. 10623, nonché della capitalizzazione degli interessi applicata sul conto n. 10623;
pagina 14 di 15 3. rigetta gli ulteriori motivi di appello;
4. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione;
5. rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 19 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15