TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1765/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1765/2019 pendente tra:
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Contrada Cifali Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Maugeri ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Vittoria, via Castelfidardo n. 18, giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con R.E.A.
, P.IVA e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_3
(già iusta atto di variazione di denominazione sociale dell'1 giugno 2021, iscritto in Controparte_4 data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, P.IVA , giusta procura P.IVA_3
a rogito , rep. n. 56293, racc. n. 28408, del 22 marzo 2018, rappresentata e difesa, Per_1 Per_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luca Polverino e dall'avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 16.9.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3/4/2019, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 27/2019 emesso dal tribunale di Ragusa su istanza di ed Controparte_2
pagina 1 di 9 a lui notificato il 4/3/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, nel termine di quaranta giorni ed a favore della società ricorrente, la somma di euro 71.064,73, oltre spese e compensi del procedimento monitorio.
In particolare, eccepiva l'irregolarità della condotta tenuta dalla opponente e dunque Parte_1
l'insussistenza del credito fatto valere.
A tal fine, quindi, conveniva in giudizio per sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni “rigettata ogni avversa istanza, replica, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, ritenere e dichiarare fondata l'opposizione così come formulata e per i motivi sopra meglio specificati, e per l'effetto
- dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 27/2019 emesso in data 09.01.2019 dal
Tribunale di Ragusa nel procedimento iscritto al n. 4965/2018 RG nei confronti del sig. Parte_1
, oggi opposto, e quindi revocarlo, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la
[...] sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma erronea, ingiusta, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre oneri fiscali come per legge dell'intero procedimento”.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'1.7.2019 si costituiva in giudizio Controparte_2 rilevando che la richiesta di pagamento avanzata traeva origine da una verifica condotta dagli
[...] operatori del distributore territoriale i quali avevano accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica riconducibile al sig. Pertanto, contestava tutte le suesposte difese e domande e concludeva Parte_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 27/19 emesso dal Tribunale di Ragusa;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 27/19;
- sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
All'udienza del 12/7/2019, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, formulava una proposta conciliativa alle parti e, visto il rifiuto di parte opponente pagina 2 di 9 della stessa, su istanza di queste, concedeva loro i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 12/6/2020 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Scambiate tra le parti le memorie istruttorie, a seguito di alcuni rinvii, con ordinanza del 20/9/2021 il tribunale rigettava le avanzate istanze istruttorie e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 16/9/2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti discutevano la causa.
Il Giudice, dunque, visto l'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c., si riserva di decidere entro trenta giorni, a scioglimento della quale pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La proposta opposizione è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni che seguono.
Anzitutto, deve essere respinta la censura - sollevata da parte opponente - di nullità del decreto opposto per essere stato chiesto ed emesso in carenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. e, segnatamente, per essere stato chiesto ed emesso sulla base soltanto dell'estratto autenticato notarile del libro giornale dei crediti di su cui la fattura azionata è stata registrata. Controparte_2
A riguardo va precisato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 634 c.p.c. il solo estratto autentico delle scritture contabili rimane sufficiente ad ottenere l'emissione del provvedimento monitorio.
In ogni caso, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non soltanto a verificare le condizioni di ammissibilità
e di validità previste dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione (Cass. Civ. n. 32792/2021; Cass. Civ.
n. 40110/2021; Cass. civ. n. 32792/2021), così anche da poter risolvere qualsiasi contestazione da parte del debitore ingiunto.
A tanto consegue che grava sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa, mentre al debitore opponente spetta la prova dei fatti eventualmente estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie la pretesa creditoria ha fonte nel prelievo irregolare di energia elettrica mediante by- pass del contatore e allaccio abusivo direttamente alla rete del distributore.
Oggetto del giudizio è, quindi, la fattura n. 088007081070708A dell'importo di euro 71.064,73, emessa il 23/8/2017 e con scadenza il 12/9/2017 per ricostruzione di prelievi irregolari (sulla stessa si legge la dicitura “fattura di rettifica” nonché “ricostruzione consumi per Prelievi Irregolari Verifica numero
150731157”).
Detta fattura origina, infatti, dalla verifica condotta dagli operatori di e-Distribuzione S.p.a. in data pagina 3 di 9 22/5/2017 i quali accertavano un allaccio abusivo alla rete elettrica in C.da Cifala, Chiaramonte Gulfi
(RG).
Alla suddetta verifica partecipava in presenza anche il sig. il quale sottoscriveva tutti Parte_1
i verbali redatti in quella occasione n.q. di “persona che utilizza la fornitura”, senza obiettare o contestare alcunché rispetto a quanto accertato e dichiarava: “di non sapere nulla – il pozzo viene utilizzato anche
. Controparte_5
In particolare, i tecnici della società di distribuzione rilevavano che lo stesso era alimentato direttamente dalla rete elettrica, “realizzato con cavo privato 4x10 mm2 (rame) e giuntato con morsetti a perforazione alla rete Enel 4x10 mm2. Tale allaccio è occultato con blocchi in cemento e si attesta ad un quadro elettrico comando pompa sommersa” (v. verbale di verifica).
Accertavano altresì che il consumo era finalizzato al funzionamento dell'attività agricola intestata al il quale si dichiarava “legale rappresentante” e proprietario del pozzo ivi presente. Parte_1
In conseguenza di ciò, dunque, il distributore sporgeva denuncia-querela all'autorità competente e procedeva alla ricostruzione dei consumi illecitamente prelevati, trasmettendone le relative risultanze sia che allo stesso Controparte_2 Parte_1
Dei citati atti l'opponente ha prodotto copia in giudizio. In particolare, della raccomandata spedita all'odierno opponente non vi è prova dell'avvento ricevimento;
la circostanza, però, non è stata contestata dal nelle proprie difese, risultando quindi pacifica tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Parte_1
Per tutto quanto detto, dunque, la domanda formulata in giudizio dalla odierna opposta deve essere qualificata come una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., trattandosi di un'ipotesi di illecito extracontrattuale, rispetto alla quale il creditore è tenuto ad allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 2043 c.c.
A riguardo, anzitutto, va precisato che e-Distribuzione S.p.a. è proprietaria della rete elettrica e ad essa compete tutto ciò che riguarda il trasporto dell'energia fino al misuratore dell'utente finale nonché tutte le attività di lettura/misurazione dei consumi dei clienti finali ovvero di verifica della rete. È invece un'altra società, appunto quella fornitrice dell'energia elettrica, quale nel caso di specie Controparte_2
ad occuparsi dell'attività commerciale di vendita dell'energia, quale mero rivenditore
[...] dell'elettricità trasportata dal distributore ai clienti allacciati alla rete della società di e-Distribuzione
S.p.a.
Tutte le fatture di vendita, quindi, sono emesse dalla società fornitrice dell'energia sulla base dei dati di trasporto forniti dal distributore.
Il credito azionato, quindi, altro non è che l'equivalente monetario dell'utile che sarebbe spettato alla società fornitrice in ragione del prelievo abusivo di energia elettrica rilevato dai tecnici di e-Distribuzione pagina 4 di 9 presso la C.da Cifala, Chiaramonte Gulfi (RG). CP_2
Nel caso di specie, quindi, grava sul creditore opposto l'onere di fornire prova del prelievo illecito da parte del e del danno consequenziale. Parte_1
Orbene, si ritiene che la condotta illecita sia pienamente dimostrata, peraltro in difetto di idonei elementi di segno contrario.
L'opposta, invero, ha depositato in giudizio il verbale della verifica svolta in data 22/5/2017 dai tecnici della società di distribuzione dell'energia elettrica, anche corredato da fotografie, al quale va riconosciuta fede privilegiata poiché proveniente da soggetto che, in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore, ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio (cfr.
Cass. civ. n. 7075/2020).
Tali fatti, così come accertati e verificati, quindi, risultano incontrovertibili in quanto il suddetto verbale di verifica non è stato oggetto di adeguata contestazione, mediante querela di falso, da parte del debitore opponente, il quale, da canto suo, non ha neanche contestato la qualifica di incaricati di pubblico servizio degli operatori che hanno eseguito la verifica de qua.
Le dichiarazioni rese da in quella occasione, inoltre, costituiscono confessione Parte_1 stragiudiziale, rilevante ai fini che interessano in questa sede.
Non rileva, dunque, quanto sostenuto dall'opponente nella presente sede processuale, ossia che non sarebbe stato lui stesso ad eseguire l'allaccio ovvero ad utilizzare l'energia prelevata. La stessa asserzione, infatti, oltre ad essere generica e priva di prova, risulta tardiva, illegittima nonché contraria alle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di verifica. Parte_1
Inoltre, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. può essere sia commissiva, per presunzione semplice, in quanto da imputarsi allo stesso , titolare del punto di distribuzione predisposto per fini Parte_1 agricoli, sia di natura omissiva, per mancato controllo del proprio punto di distribuzione (cfr., Cass. civ., sez. V, ord., 23-10-2019, n. 27135: “[i]ncontestato in punto di fatto che il contatore attraverso cui fu sottratta l'energia elettrica era installato in un immobile di proprietà della contribuente e che non è stato possibile risalire a chi materialmente effettuò l'allaccio abusivo, è pertinente l'argomentazione espressa dall'Agenzia ricorrente secondo cui era onere della contribuente, comodataria del bene, vigilare e verificare che non si verificassero illecite manomissioni, a prescindere che essa vi abitasse o meno. In questo modo, si sarebbe accorta che il contatore continuava ad erogare energia elettrica”; in tema di manomissione di un contatore esistente, cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, ord., 21-05-2019, n. 13605: “la manomissione del contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente ignaro possono dare luogo alle seguenti diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi. pagina 5 di 9 A-) Si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia.
Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'"onus probandi" va così regolata:
- L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo
"normalmente" rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza
e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico). B -) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo
(dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B) ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale pagina 6 di 9 funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza). C -) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente”; analogamente, Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 09-01-2020, n. 297). Anche la maggioranza della giurisprudenza di merito dominante perviene alle medesime conclusioni (cfr., trib. Torino, sez. III, sent., 31/03/2023: [u]na volta accertata la manomissione del contatore e appurato che il soggetto avvantaggiato dalla manomissione era proprio la stessa V., non rileva, ai fini dell'odierna decisione, il fatto che non sia stato specificamente identificato il soggetto a cui tale manomissione è imputabile. In primo luogo, perché l'attrice opponente non prova in alcun modo che la manomissione sia avvenuta ad opera di un terzo a sua insaputa, nonostante avesse diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. n. 13605/2019). In secondo luogo, poiché la manomissione ha comportato - dato che il contatore dell'abitazione era inutilizzato - un suo vantaggio (avendo la stessa alimentato la propria abitazione con energia che pacificamente non ha pagato)”).
A riguardo, deve confermarsi che sia la richiesta di c.t.u. che l'istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c., avanzate dall'opponente nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., risultavano esplorative in quanto destinare a colmare la propria carenza probatoria. Allo stesso modo, le richieste di prova orale non erano idonee a contrastare il contenuto delle confessioni stragiudiziali rese dallo stesso opponente in occasione della verifica.
D'altro canto, permane nei rapporti con il fornitore in capo al soggetto che ha di fatto la disponibilità del bene immobile per il quale viene somministrata energia elettrica, pur in presenza di un allaccio abusivo o di una manomissione del misuratore ad opera di un terzo rimasto ignoto, un onere di custodia, cui evidentemente deve dirsi che non ha diligentemente adempiuto.
A nulla rileva ancora la contestazione di parte opponente sull'eventuale non funzionamento del misuratore ovvero sulla sua eventuale mancata omologazione. Oltre al fatto di essere generica, la stessa
è infatti infondata in quanto, trattandosi di allaccio diretto alla rete elettrica, a nulla rileva tutto quanto pagina 7 di 9 possa attenere il misuratore che viene appunto bypassato nella erogazione e misurazione della energia fornita.
Ancora, destituita di fondamento è l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio nella operazione di ricostruzione dei consumi.
Come già esposto, l'odierno opponente era presente alla verifica del 22/5/2017, ha ricevuto la comunicazione di avvenuta ricostruzione dei consumi e nulla ha opposto rispetto a ciò se non nella presente sede processuale, manifestando già a partire dall'atto di citazione in opposizione di avere piena contezza della pretesa di Controparte_2
Per ciò che attiene ai criteri e alle modalità di registrazione dei consumi e conseguentemente al quantum preteso dalla opposta, va osservato come qualsivoglia generico rilievo mosso sul punto da parte opponente possa essere superato alla luce della ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, evincibile ex actis ed effettuata dal distributore competente identificando nel mese di maggio
2012 il momento iniziale del prelievo irregolare (v. tabella di ricostruzione dei consumi e prospetto dettagliato degli importi allegato alla fattura emessa) e calcolati sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile” dalla sezione di cavo sulla scorta dell'accertamento di cui alla verifica tecnica suindicata.
È questo il parametro riferito all'energia transitabile attraverso il conduttore elettrico costituente allaccio diretto, che risulta essere un criterio adeguato per determinare in via presuntiva, nel caso di allaccio diretto abusivo alla rete, il consumo di energia elettrica nell'arco temporale di riferimento.
Tale metodo è ritenuto idoneo anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultima, Cass. civ. n.
5219/2025), secondo cui il criterio metodologico della “potenza tecnicamente prelevabile”, in ipotesi di prelievi abusivi di energia, risulta essere non arbitrario e quindi valido da utilizzare nella ricostruzione dei consumi.
Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione di violazione della delibera ARERA n. 200/99 secondo cui la ricostruzione dei consumi non potrebbe superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.
A riguardo, si rileva che il suddetto limite è previsto per il caso in cui “il gruppo di misura installato presso il cliente […] evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore
a quello previsto dalla normativa tecnica vigente” (art. 9) ed il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura che comportano prelievi irregolari non è determinabile con certezza.
La fattispecie oggetto di giudizio, invece, tratta la diversa ipotesi di allaccio abusivo, quale condotta dolosa con by-pass del misuratore eventualmente installato.
Lo stesso dicasi anche con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 16 in quanto anch'esso riferito Pt_2 all'ipotesi di rilievi effettuati per il tramite di un misuratore. pagina 8 di 9 In ogni caso, in ipotesi di prelievi abusivi, l'onere della prova del consumo effettivo, in luogo di quello ricostruito, grava integralmente sull'utente (in questo senso Cass. civ. n. 15771/2022, seppur relativa alla diversa ipotesi di manomissione del contatore ma pur sempre relativa alla fattispecie di doloso prelievo di energia con elusione della sua misurazione).
Sul punto, l'opponente non ha fornito alcun elemento, avendo soltanto dedotto di aver provveduto al saldo di tutte le fatture emesse a suo conto ma di cui non ha fornito prova documentale tale da permettere l'accertamento di inesistenza o di minore consistenza del credito de quo.
Infondato è altresì l'assunto secondo cui la ricostruzione dei consumi oggi in esame sarebbe fondata sul
“principio di infallibilità tecnica” del distributore. Deve piuttosto rilevarsi che era onere di parte opponente, rimasto ancora non assolto, dedurre e allegare con precisione e rigore analitici, per il quinquennio considerato, elementi idonei a provare la non correttezza dei consumi ricostruiti, anche allegando specificazioni in ordine alla struttura dell'azienda agricola rifornita ovvero il fabbisogno energetico di cui essa si avvaleva, pure con riferimento all'intervallo di tempo eventualmente ritenuto corretto.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e, pertanto, devono porsi integralmente a carico di . Parte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% per la fase di trattazione e decisionale, attesa il mancato esperimento di mezzi istruttori e la mancata concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna l'opponente a rimborsare a favore di le spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 27/2019, tribunale di Ragusa, r.g. 4965/2018.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 23/9/2025 Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1765/2019 pendente tra:
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Contrada Cifali Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Maugeri ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Vittoria, via Castelfidardo n. 18, giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con R.E.A.
, P.IVA e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_3
(già iusta atto di variazione di denominazione sociale dell'1 giugno 2021, iscritto in Controparte_4 data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, P.IVA , giusta procura P.IVA_3
a rogito , rep. n. 56293, racc. n. 28408, del 22 marzo 2018, rappresentata e difesa, Per_1 Per_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luca Polverino e dall'avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 16.9.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3/4/2019, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 27/2019 emesso dal tribunale di Ragusa su istanza di ed Controparte_2
pagina 1 di 9 a lui notificato il 4/3/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, nel termine di quaranta giorni ed a favore della società ricorrente, la somma di euro 71.064,73, oltre spese e compensi del procedimento monitorio.
In particolare, eccepiva l'irregolarità della condotta tenuta dalla opponente e dunque Parte_1
l'insussistenza del credito fatto valere.
A tal fine, quindi, conveniva in giudizio per sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni “rigettata ogni avversa istanza, replica, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, ritenere e dichiarare fondata l'opposizione così come formulata e per i motivi sopra meglio specificati, e per l'effetto
- dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 27/2019 emesso in data 09.01.2019 dal
Tribunale di Ragusa nel procedimento iscritto al n. 4965/2018 RG nei confronti del sig. Parte_1
, oggi opposto, e quindi revocarlo, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la
[...] sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma erronea, ingiusta, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre oneri fiscali come per legge dell'intero procedimento”.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'1.7.2019 si costituiva in giudizio Controparte_2 rilevando che la richiesta di pagamento avanzata traeva origine da una verifica condotta dagli
[...] operatori del distributore territoriale i quali avevano accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica riconducibile al sig. Pertanto, contestava tutte le suesposte difese e domande e concludeva Parte_1 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 27/19 emesso dal Tribunale di Ragusa;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 27/19;
- sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
All'udienza del 12/7/2019, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, formulava una proposta conciliativa alle parti e, visto il rifiuto di parte opponente pagina 2 di 9 della stessa, su istanza di queste, concedeva loro i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 12/6/2020 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Scambiate tra le parti le memorie istruttorie, a seguito di alcuni rinvii, con ordinanza del 20/9/2021 il tribunale rigettava le avanzate istanze istruttorie e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 16/9/2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti discutevano la causa.
Il Giudice, dunque, visto l'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c., si riserva di decidere entro trenta giorni, a scioglimento della quale pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La proposta opposizione è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni che seguono.
Anzitutto, deve essere respinta la censura - sollevata da parte opponente - di nullità del decreto opposto per essere stato chiesto ed emesso in carenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. e, segnatamente, per essere stato chiesto ed emesso sulla base soltanto dell'estratto autenticato notarile del libro giornale dei crediti di su cui la fattura azionata è stata registrata. Controparte_2
A riguardo va precisato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 634 c.p.c. il solo estratto autentico delle scritture contabili rimane sufficiente ad ottenere l'emissione del provvedimento monitorio.
In ogni caso, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non soltanto a verificare le condizioni di ammissibilità
e di validità previste dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione (Cass. Civ. n. 32792/2021; Cass. Civ.
n. 40110/2021; Cass. civ. n. 32792/2021), così anche da poter risolvere qualsiasi contestazione da parte del debitore ingiunto.
A tanto consegue che grava sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa, mentre al debitore opponente spetta la prova dei fatti eventualmente estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie la pretesa creditoria ha fonte nel prelievo irregolare di energia elettrica mediante by- pass del contatore e allaccio abusivo direttamente alla rete del distributore.
Oggetto del giudizio è, quindi, la fattura n. 088007081070708A dell'importo di euro 71.064,73, emessa il 23/8/2017 e con scadenza il 12/9/2017 per ricostruzione di prelievi irregolari (sulla stessa si legge la dicitura “fattura di rettifica” nonché “ricostruzione consumi per Prelievi Irregolari Verifica numero
150731157”).
Detta fattura origina, infatti, dalla verifica condotta dagli operatori di e-Distribuzione S.p.a. in data pagina 3 di 9 22/5/2017 i quali accertavano un allaccio abusivo alla rete elettrica in C.da Cifala, Chiaramonte Gulfi
(RG).
Alla suddetta verifica partecipava in presenza anche il sig. il quale sottoscriveva tutti Parte_1
i verbali redatti in quella occasione n.q. di “persona che utilizza la fornitura”, senza obiettare o contestare alcunché rispetto a quanto accertato e dichiarava: “di non sapere nulla – il pozzo viene utilizzato anche
. Controparte_5
In particolare, i tecnici della società di distribuzione rilevavano che lo stesso era alimentato direttamente dalla rete elettrica, “realizzato con cavo privato 4x10 mm2 (rame) e giuntato con morsetti a perforazione alla rete Enel 4x10 mm2. Tale allaccio è occultato con blocchi in cemento e si attesta ad un quadro elettrico comando pompa sommersa” (v. verbale di verifica).
Accertavano altresì che il consumo era finalizzato al funzionamento dell'attività agricola intestata al il quale si dichiarava “legale rappresentante” e proprietario del pozzo ivi presente. Parte_1
In conseguenza di ciò, dunque, il distributore sporgeva denuncia-querela all'autorità competente e procedeva alla ricostruzione dei consumi illecitamente prelevati, trasmettendone le relative risultanze sia che allo stesso Controparte_2 Parte_1
Dei citati atti l'opponente ha prodotto copia in giudizio. In particolare, della raccomandata spedita all'odierno opponente non vi è prova dell'avvento ricevimento;
la circostanza, però, non è stata contestata dal nelle proprie difese, risultando quindi pacifica tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Parte_1
Per tutto quanto detto, dunque, la domanda formulata in giudizio dalla odierna opposta deve essere qualificata come una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., trattandosi di un'ipotesi di illecito extracontrattuale, rispetto alla quale il creditore è tenuto ad allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 2043 c.c.
A riguardo, anzitutto, va precisato che e-Distribuzione S.p.a. è proprietaria della rete elettrica e ad essa compete tutto ciò che riguarda il trasporto dell'energia fino al misuratore dell'utente finale nonché tutte le attività di lettura/misurazione dei consumi dei clienti finali ovvero di verifica della rete. È invece un'altra società, appunto quella fornitrice dell'energia elettrica, quale nel caso di specie Controparte_2
ad occuparsi dell'attività commerciale di vendita dell'energia, quale mero rivenditore
[...] dell'elettricità trasportata dal distributore ai clienti allacciati alla rete della società di e-Distribuzione
S.p.a.
Tutte le fatture di vendita, quindi, sono emesse dalla società fornitrice dell'energia sulla base dei dati di trasporto forniti dal distributore.
Il credito azionato, quindi, altro non è che l'equivalente monetario dell'utile che sarebbe spettato alla società fornitrice in ragione del prelievo abusivo di energia elettrica rilevato dai tecnici di e-Distribuzione pagina 4 di 9 presso la C.da Cifala, Chiaramonte Gulfi (RG). CP_2
Nel caso di specie, quindi, grava sul creditore opposto l'onere di fornire prova del prelievo illecito da parte del e del danno consequenziale. Parte_1
Orbene, si ritiene che la condotta illecita sia pienamente dimostrata, peraltro in difetto di idonei elementi di segno contrario.
L'opposta, invero, ha depositato in giudizio il verbale della verifica svolta in data 22/5/2017 dai tecnici della società di distribuzione dell'energia elettrica, anche corredato da fotografie, al quale va riconosciuta fede privilegiata poiché proveniente da soggetto che, in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore, ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio (cfr.
Cass. civ. n. 7075/2020).
Tali fatti, così come accertati e verificati, quindi, risultano incontrovertibili in quanto il suddetto verbale di verifica non è stato oggetto di adeguata contestazione, mediante querela di falso, da parte del debitore opponente, il quale, da canto suo, non ha neanche contestato la qualifica di incaricati di pubblico servizio degli operatori che hanno eseguito la verifica de qua.
Le dichiarazioni rese da in quella occasione, inoltre, costituiscono confessione Parte_1 stragiudiziale, rilevante ai fini che interessano in questa sede.
Non rileva, dunque, quanto sostenuto dall'opponente nella presente sede processuale, ossia che non sarebbe stato lui stesso ad eseguire l'allaccio ovvero ad utilizzare l'energia prelevata. La stessa asserzione, infatti, oltre ad essere generica e priva di prova, risulta tardiva, illegittima nonché contraria alle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di verifica. Parte_1
Inoltre, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. può essere sia commissiva, per presunzione semplice, in quanto da imputarsi allo stesso , titolare del punto di distribuzione predisposto per fini Parte_1 agricoli, sia di natura omissiva, per mancato controllo del proprio punto di distribuzione (cfr., Cass. civ., sez. V, ord., 23-10-2019, n. 27135: “[i]ncontestato in punto di fatto che il contatore attraverso cui fu sottratta l'energia elettrica era installato in un immobile di proprietà della contribuente e che non è stato possibile risalire a chi materialmente effettuò l'allaccio abusivo, è pertinente l'argomentazione espressa dall'Agenzia ricorrente secondo cui era onere della contribuente, comodataria del bene, vigilare e verificare che non si verificassero illecite manomissioni, a prescindere che essa vi abitasse o meno. In questo modo, si sarebbe accorta che il contatore continuava ad erogare energia elettrica”; in tema di manomissione di un contatore esistente, cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, ord., 21-05-2019, n. 13605: “la manomissione del contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente ignaro possono dare luogo alle seguenti diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi. pagina 5 di 9 A-) Si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia.
Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'"onus probandi" va così regolata:
- L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo
"normalmente" rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza
e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico). B -) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo
(dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B) ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale pagina 6 di 9 funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza). C -) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente”; analogamente, Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 09-01-2020, n. 297). Anche la maggioranza della giurisprudenza di merito dominante perviene alle medesime conclusioni (cfr., trib. Torino, sez. III, sent., 31/03/2023: [u]na volta accertata la manomissione del contatore e appurato che il soggetto avvantaggiato dalla manomissione era proprio la stessa V., non rileva, ai fini dell'odierna decisione, il fatto che non sia stato specificamente identificato il soggetto a cui tale manomissione è imputabile. In primo luogo, perché l'attrice opponente non prova in alcun modo che la manomissione sia avvenuta ad opera di un terzo a sua insaputa, nonostante avesse diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. n. 13605/2019). In secondo luogo, poiché la manomissione ha comportato - dato che il contatore dell'abitazione era inutilizzato - un suo vantaggio (avendo la stessa alimentato la propria abitazione con energia che pacificamente non ha pagato)”).
A riguardo, deve confermarsi che sia la richiesta di c.t.u. che l'istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c., avanzate dall'opponente nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., risultavano esplorative in quanto destinare a colmare la propria carenza probatoria. Allo stesso modo, le richieste di prova orale non erano idonee a contrastare il contenuto delle confessioni stragiudiziali rese dallo stesso opponente in occasione della verifica.
D'altro canto, permane nei rapporti con il fornitore in capo al soggetto che ha di fatto la disponibilità del bene immobile per il quale viene somministrata energia elettrica, pur in presenza di un allaccio abusivo o di una manomissione del misuratore ad opera di un terzo rimasto ignoto, un onere di custodia, cui evidentemente deve dirsi che non ha diligentemente adempiuto.
A nulla rileva ancora la contestazione di parte opponente sull'eventuale non funzionamento del misuratore ovvero sulla sua eventuale mancata omologazione. Oltre al fatto di essere generica, la stessa
è infatti infondata in quanto, trattandosi di allaccio diretto alla rete elettrica, a nulla rileva tutto quanto pagina 7 di 9 possa attenere il misuratore che viene appunto bypassato nella erogazione e misurazione della energia fornita.
Ancora, destituita di fondamento è l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio nella operazione di ricostruzione dei consumi.
Come già esposto, l'odierno opponente era presente alla verifica del 22/5/2017, ha ricevuto la comunicazione di avvenuta ricostruzione dei consumi e nulla ha opposto rispetto a ciò se non nella presente sede processuale, manifestando già a partire dall'atto di citazione in opposizione di avere piena contezza della pretesa di Controparte_2
Per ciò che attiene ai criteri e alle modalità di registrazione dei consumi e conseguentemente al quantum preteso dalla opposta, va osservato come qualsivoglia generico rilievo mosso sul punto da parte opponente possa essere superato alla luce della ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, evincibile ex actis ed effettuata dal distributore competente identificando nel mese di maggio
2012 il momento iniziale del prelievo irregolare (v. tabella di ricostruzione dei consumi e prospetto dettagliato degli importi allegato alla fattura emessa) e calcolati sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile” dalla sezione di cavo sulla scorta dell'accertamento di cui alla verifica tecnica suindicata.
È questo il parametro riferito all'energia transitabile attraverso il conduttore elettrico costituente allaccio diretto, che risulta essere un criterio adeguato per determinare in via presuntiva, nel caso di allaccio diretto abusivo alla rete, il consumo di energia elettrica nell'arco temporale di riferimento.
Tale metodo è ritenuto idoneo anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultima, Cass. civ. n.
5219/2025), secondo cui il criterio metodologico della “potenza tecnicamente prelevabile”, in ipotesi di prelievi abusivi di energia, risulta essere non arbitrario e quindi valido da utilizzare nella ricostruzione dei consumi.
Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione di violazione della delibera ARERA n. 200/99 secondo cui la ricostruzione dei consumi non potrebbe superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.
A riguardo, si rileva che il suddetto limite è previsto per il caso in cui “il gruppo di misura installato presso il cliente […] evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore
a quello previsto dalla normativa tecnica vigente” (art. 9) ed il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura che comportano prelievi irregolari non è determinabile con certezza.
La fattispecie oggetto di giudizio, invece, tratta la diversa ipotesi di allaccio abusivo, quale condotta dolosa con by-pass del misuratore eventualmente installato.
Lo stesso dicasi anche con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 16 in quanto anch'esso riferito Pt_2 all'ipotesi di rilievi effettuati per il tramite di un misuratore. pagina 8 di 9 In ogni caso, in ipotesi di prelievi abusivi, l'onere della prova del consumo effettivo, in luogo di quello ricostruito, grava integralmente sull'utente (in questo senso Cass. civ. n. 15771/2022, seppur relativa alla diversa ipotesi di manomissione del contatore ma pur sempre relativa alla fattispecie di doloso prelievo di energia con elusione della sua misurazione).
Sul punto, l'opponente non ha fornito alcun elemento, avendo soltanto dedotto di aver provveduto al saldo di tutte le fatture emesse a suo conto ma di cui non ha fornito prova documentale tale da permettere l'accertamento di inesistenza o di minore consistenza del credito de quo.
Infondato è altresì l'assunto secondo cui la ricostruzione dei consumi oggi in esame sarebbe fondata sul
“principio di infallibilità tecnica” del distributore. Deve piuttosto rilevarsi che era onere di parte opponente, rimasto ancora non assolto, dedurre e allegare con precisione e rigore analitici, per il quinquennio considerato, elementi idonei a provare la non correttezza dei consumi ricostruiti, anche allegando specificazioni in ordine alla struttura dell'azienda agricola rifornita ovvero il fabbisogno energetico di cui essa si avvaleva, pure con riferimento all'intervallo di tempo eventualmente ritenuto corretto.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e, pertanto, devono porsi integralmente a carico di . Parte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del 50% per la fase di trattazione e decisionale, attesa il mancato esperimento di mezzi istruttori e la mancata concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna l'opponente a rimborsare a favore di le spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 27/2019, tribunale di Ragusa, r.g. 4965/2018.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 23/9/2025 Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9