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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/07/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 3525/2024 R.G., (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Filippo Pagano, Parte_1 C.F._1
– attore opponente contro
( ), difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 P.IVA_1
Cosentino,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
295 2024 9013255388 000, emessa per la riscossione di somme (euro 60.305,12) dovute a titolo di imposte, con i relativi accessori, per l'anno 2005.
L ha resistito, eccependo, tra l'altro, il difetto Controparte_1 di giurisdizione.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In base all'art. 2 del d.lgs. n. 546/92 «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
1 continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
La norma può essere letta meglio in senso contrario, nel senso cioè che «sono ricompresi nella giurisdizione tributaria gli atti funzionali all'esecuzione tributaria fino alla notifica della cartella esattoriale o della c.d. intimazione di pagamento di cui all'evocato art. 50» e che «alla giurisdizione tributaria è riservata la cognizione del loro modo di essere» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7822/20, in motivazione).
In termini più netti: l'art. 2 citato, quando dice che restano esclusi dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica degli atti impugnabili, «intende dire che alla giurisdizione tributaria risulta riservata la cognizione delle questioni inerenti alla pretesa tributaria non solo se una notifica valida vi sia stata, ma anche se non vi sia stata o se vi sia stata in modo inesistente o in modo nullo», così che la cognizione del giudice ordinario comprende gli atti «successivi» alla notifica della cartella o dell'intimazione, se prevista, «non solo in quanto succeduti ad una notifica della cartella o dell'intimazione effettivamente e validamente eseguite», ma anche se detti atti siano «succeduti ad una notifica nulla o inesistente o mancata» (cfr. Cass. Sez. Un. n.
7822/20, in motivazione).
Al contrario, «la cognizione della questione della nullità, della inesistenza, della mancanza della notifica non è deducibile come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario», perché è questione che spetta alla giurisdizione tributaria (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7822/20).
Giova osservare, inoltre, che, per effetto della pronuncia n. 114 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che attengono agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c., contro gli atti dell'esecuzione è ammissibile la tutela ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorquando la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione si riferisca a vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, se tale notifica sia valida e incontestata.
Il principio si estende all'ipotesi in cui sia impugnata, con uno dei rimedi oppositivi dati, un'intimazione di pagamento, ove prevista (Cass. Sez. Un. n. 7822/20).
2 Secondo la giurisprudenza di legittimità – consolidatasi in questi anni –, «spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi… quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla» (Cass. Sez. Un. n. 26817/24, relativamente ad un'intimazione che aveva per oggetto ritenute a titolo di acconto sull'IRPEF, non operate dal sostituto d'imposta).
E ancora, in materia di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, «l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva» (Cass. Sez. Un. n. 16986/22; in senso analogo,
Cass. n. 32539/24).
Più in generale, «il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione» (Cass. Sez. Un. n. 21642/21).
L'intimazione ha ad oggetto somme pretese a titolo di imposte e relativi accessori
(sanzioni e interessi): maggiorazione del 3% per l'adeguamento agli studi di settore ai
3 sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195/99, imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive.
La prescrizione è un fatto estintivo del credito tributario che si assume verificato fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice tributario.
Le spese seguono la soccombenza, sulla questione pregiudiziale, e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, dell'immediatezza della questione dirimente e delle attività, fattori che comportano la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 4.216,50, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
4
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 3525/2024 R.G., (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Filippo Pagano, Parte_1 C.F._1
– attore opponente contro
( ), difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 P.IVA_1
Cosentino,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
295 2024 9013255388 000, emessa per la riscossione di somme (euro 60.305,12) dovute a titolo di imposte, con i relativi accessori, per l'anno 2005.
L ha resistito, eccependo, tra l'altro, il difetto Controparte_1 di giurisdizione.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In base all'art. 2 del d.lgs. n. 546/92 «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
1 continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
La norma può essere letta meglio in senso contrario, nel senso cioè che «sono ricompresi nella giurisdizione tributaria gli atti funzionali all'esecuzione tributaria fino alla notifica della cartella esattoriale o della c.d. intimazione di pagamento di cui all'evocato art. 50» e che «alla giurisdizione tributaria è riservata la cognizione del loro modo di essere» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7822/20, in motivazione).
In termini più netti: l'art. 2 citato, quando dice che restano esclusi dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica degli atti impugnabili, «intende dire che alla giurisdizione tributaria risulta riservata la cognizione delle questioni inerenti alla pretesa tributaria non solo se una notifica valida vi sia stata, ma anche se non vi sia stata o se vi sia stata in modo inesistente o in modo nullo», così che la cognizione del giudice ordinario comprende gli atti «successivi» alla notifica della cartella o dell'intimazione, se prevista, «non solo in quanto succeduti ad una notifica della cartella o dell'intimazione effettivamente e validamente eseguite», ma anche se detti atti siano «succeduti ad una notifica nulla o inesistente o mancata» (cfr. Cass. Sez. Un. n.
7822/20, in motivazione).
Al contrario, «la cognizione della questione della nullità, della inesistenza, della mancanza della notifica non è deducibile come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario», perché è questione che spetta alla giurisdizione tributaria (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7822/20).
Giova osservare, inoltre, che, per effetto della pronuncia n. 114 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che attengono agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c., contro gli atti dell'esecuzione è ammissibile la tutela ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorquando la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione si riferisca a vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, se tale notifica sia valida e incontestata.
Il principio si estende all'ipotesi in cui sia impugnata, con uno dei rimedi oppositivi dati, un'intimazione di pagamento, ove prevista (Cass. Sez. Un. n. 7822/20).
2 Secondo la giurisprudenza di legittimità – consolidatasi in questi anni –, «spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi… quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla» (Cass. Sez. Un. n. 26817/24, relativamente ad un'intimazione che aveva per oggetto ritenute a titolo di acconto sull'IRPEF, non operate dal sostituto d'imposta).
E ancora, in materia di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, «l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva» (Cass. Sez. Un. n. 16986/22; in senso analogo,
Cass. n. 32539/24).
Più in generale, «il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione» (Cass. Sez. Un. n. 21642/21).
L'intimazione ha ad oggetto somme pretese a titolo di imposte e relativi accessori
(sanzioni e interessi): maggiorazione del 3% per l'adeguamento agli studi di settore ai
3 sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195/99, imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive.
La prescrizione è un fatto estintivo del credito tributario che si assume verificato fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice tributario.
Le spese seguono la soccombenza, sulla questione pregiudiziale, e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, dell'immediatezza della questione dirimente e delle attività, fattori che comportano la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 4.216,50, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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