Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 3848 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Addì ______________ Raoul SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA, giusta procura Rilasciata spedizione in in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in forma esecutiva all'Avv.
Palermo, Piazza Virgilio 4; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] Il Cancelliere
, giusta procura generale richiamata in memoria, CP_2
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: RATEI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto alla pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata a decorrere dal Settembre 2022 e condanna l' al pagamento dei CP_1 correlativi ratei arretrati dal Settembre 2022 al Luglio 2023.
Condanna l' l pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1 euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Raoul SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2024, , in contraddittorio Parte_1
con l' adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, CP_1
per il riconoscimento dei ratei di pensione di vecchiaia anticipata da Settembre 2022 a Luglio
2023, poiché l' , pur avendole riconosciuto la prestazione a decorrere da Agosto 2023, CP_1
non aveva provveduto ad erogarle gli arretrati relativi al periodo da Settembre 2022 a Luglio
2023, nonostante con nota del 13/12/2021, le avesse comunicato che, pur riconoscendola
invalida all'80%, aveva rigettato la sua domanda (Rif. 2120900900191) del 31/08/2021, in quanto la prima finestra utile era Settembre 2022.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrisponderle i ratei arretrati, oltre gli CP_1
interessi legali, con decorrenza da quest'ultima data e vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, eccependo la CP_1
carenza di tutti i requisiti, in particolare dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e del requisito contributivo.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del
30/04/2025 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Premesso che l'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992 stabilisce che l'elevazione dell'età
pensionabile di cui al comma 2, non si applica agli invalidi in misura superiore all'80% che abbiano cessato il rapporto di lavoro (Comma 7) ed a condizione che siano raggiunti i
2 requisiti contributivi indicati al successivo art. 2, bisogna osservare che, con decorrenza
Agosto 2023 l' ha riconosciuto ed erogato, alla ricorrente, il trattamento pensionistico CP_1
oggetto del presente ricorso.
È, dunque, evidente, che l' ha riconosciuto a tale data la sussistenza di tutti i CP_1
requisiti utili per il pensionamento anticipato.
Tuttavia, a fronte delle dichiarazioni contenute nella domanda amministrativa allegata, tra cui l'aver cessato l'attività lavorativa il 20/02/2015 e all'avvenuto accertamento del requisito sanitario già in data 13/12/2021, l' non ha prodotto alcun documento utile CP_1
a provare la mancanza del requisito contributivo o il perdurare dell'attività lavorativa della ricorrente.
Non può, dunque, trovare accoglimento l'eccezione dell' con la quale CP_1
l' ha rilevato la mancata prova degli ulteriori requisiti per l'accesso al beneficio CP_1
previdenziale richiesto, avendone questo già accertato la sussistenza al momento dell'erogazione della prestazione e non avendo provato in alcun modo che tali requisiti sarebbero sopravvenuti rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Non vi è dubbio, poi, avendolo affermato lo stesso , nella nota del 13/02/2021, CP_1
che la prima finestra utile fosse il Settembre 2022.
Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere Parte_1
dal Settembre 2022 e condannando l' al pagamento dei correlativi ratei arretrati CP_1
dal Settembre 2022 al Luglio 2023, con gli accessori di legge.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Raoul
SCOTTO DI TELLA e Silvia CORDOVA che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod.
proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025.
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IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)