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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1619/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7573/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1281/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M305189 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M305189 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Salerno notificava a l'avviso di accertamento n. TF901M305189/2022 ex art.41 bis del DPR 600/73 per l'annualità 2016 contestando un maggior reddito di capitale ai fini Irpef e Addizionali pari ad € 55.340,00 (49,72 % di € 111.304,00) sulla base dell'imputazione di utile societario/dividendo derivante dalla partecipazione in qualità di socio al 100 % della Società_1società “ s.r.l.” ritenuta a ristretta base azionaria, a cui era stato notificato il prodromico accertamento societario n. TF903M304039/2022 per la stessa annualità 2016 con maggiori ricavi non dichiarati per € 111.304,00.
Il contribuente ricorreva eccependo l'omessa notifica e la mancata allegazione dell'accertamento societario, la violazione del principio del divieto di doppia presunzione, la carenza di prova della percezione degli utili, la decadenza dal potere di accertamento.
L'Agenzia delle entrate resisteva alle avverse eccezioni confermando la correttezza del suo operato.
La Corte di Giustizia Tributaria sospendeva dapprima il processo in attesa dell'esito del giudizio di primo grado relativo al prodromico accertamento societario e poi con la sentenza n. 1281 pronunciata il 15.3.2024 e depositata il 18.3.2024 rigettava il ricorso osservando altresì che l'impugnazione avverso l'accertamento societario era stata rigettata con sentenza della Corte di primo grado n. 133/2024.
Il contribuente propone appello per i seguenti motivi: 1) Illegittimo utilizzo della doppia presunzione in materia di distribuzione di utili extracontabili – difetto di riscontro probatorio – erroneità della sentenza in relazione all'art. 2727 del c.c. Segnala in particolare numerose pronunce della Cassazione ed anche di prese di posizioni favorevoli al contribuente da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito con particolare riferimento ai principi, ai criteri di prova e all'applicazione corretta delle presunzioni.
2) Erroneità della sentenza per mancato esame del motivo avente ad oggetto l'omessa allegazione dell'accertamento societario con violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000
3) Decadenza dal potere di accertamento argomentando che la proroga a cascata di 85 giorni è stata bocciata dai giudici tributari
Formula istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. per pregiudizialità dell'accertamento societario in contenzioso.
Chiede di accogliere l'istanza di sospensione e nel merito di accogliere l'appello e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia costituitasi in giudizio controdeduce che l'eccezione di decadenza è infondata in quanto basata su un'errata interpretazione della normativa emergenziale COVID. Nel merito argomenta l'assenza di violazione del divieto di praesumptis de praesumpto e sostiene che controparte non ha fornito la prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti;
contesta l'eccezione di mancata allegazione dell'accertamento societario.
Chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva che nel caso in cui l'ufficio accerti una maggior reddito nei confronti di una società tale reddito viene imputato ai soci o come reddito di partecipazione o come reddito di capitale (utile occulto distribuito) nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria. In tale caso il reddito di partecipazione o di capitale imputato ai soci trova il suo presupposto logico e giuridico originario nell'accertamento a carico della società per cui se viene meno l'accertamento presupposto tale circostanza travolge necessariamente anche “l'imputazione ai soci” per assenza di maggior reddito societario accertato. Società_1Nel caso di specie l'accertamento presupposto a carico della società s.r.l. è stato ritenuto legittimo dalla CGT di secondo grado della Campania con la sentenza n. 199/2026 pronunciata il 24.11.2025 e depositata l'8.1.2026.
Dato il carattere pregiudiziale e di essenziale antecedente logico e giuridico di tale accertamento societario ne consegue che anche l'accertamento effettuato in capo al socio Ricorrente_1 deve essere confermato.
La ricorrente nel ricorso introduttivo e poi nell'appello ha eccepito l'illegittimo utilizzo della doppia presunzione in relazione all'art. 2727 del c.c. e la non applicabilità dell'automatismo della distribuzione ai soci dei maggiori imponibili accertati alle società a ristretta base azionaria ritenendo che nella fattispecie sussiste una semplice presunzione;
ha eccepito inoltre l'inesistenza di utili distribuibili stante l'inesistenza del maggior reddito accertato induttivamente in capo alla srl.
Tale eccezione è infondata. Sul punto va osservato che la Cassazione civile, sez. trib., con sentenza del 17.10.2005 n.20078 ha affermato il principio, confermato anche di recente con sentenza 30 gennaio 2024 n. 2752, secondo cui la ristretta base azionaria costituisce presupposto sufficiente a legittimare la presunzione della distribuzione di utili societari non contabilizzati, sia per le società di capitali che per le società di persone. Per le società di capitali la presunzione non è stabilita dalla legge (presunzione legale), così come per le società di persone, ma si basa sulla logica (presunzione semplice), tenuto conto della “complicità” che normalmente lega un gruppo ristretto di soci. E' fatta salva la specifica prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
In particolare la Suprema Corte ha sottolineato che l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti.
Infine gli Ermellini con l'Ordinanza n. 24536 pubblicata il 4.9.2025 hanno ulteriormente ribadito che nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione costituisce strumento legittimo di contrasto all'evasione. I giudici hanno specificato che l'Amministrazione non deve provare l'effettivo materiale trasferimento dei soldi ai soci: è sufficiente accertare l'esistenza di utili extracontabili in una società con pochi soci per presumere la distribuzione.
Nel caso de quo la presunzione di distribuzione degli utili occulti non è stata superata non avendo il socio fornito idonea prova al riguardo. In sede di ricorso introduttivo e di appello il contribuente nulla di concreto ha dedotto sul punto nè è stato provato l'accantonamento o il reinvestimento degli stessi.
In relazione all'eccezione di omessa allegazione dell'avviso di accertamento societario è sufficiente richiamare l'Ordinanza della Cassazione n. 28667 pubblicata il 7.11.2024 che ha stabilito che l'accertamento fiscale notificato al socio di una società a ristretta base non è nullo per la mancata allegazione dell'avviso di accertamento societario presupposto. Secondo la Corte, il socio ha un dovere di diligenza e un diritto di accesso ai documenti sociali che rendono l'atto presupposto conoscibile, superando il vizio formale della mancata allegazione.
Infine l'eccezione di decadenza dell'azione accertatrice dell'Agenzia per la non applicabilità della cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni è infondata.
Il Collegio osserva che la Cassazione a SS.UU. con Decreto n. 1630 del 23.1.2025 ha stabilito che la proroga di ottantacinque giorni introdotta durante l'emergenza Covid-19 dall'art. 67, comma 1 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) si applica non solo alle scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Tale proroga ha quindi sospeso i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8.03.2020 al 31.05.2020 e tale sospensione ha comportato uno slittamento in avanti dei termini per una durata corrispondente a quella del periodo sospeso, ovvero ottantacinque giorni.
Nel caso di specie il termine quinquennale di decadenza dell'azione accertatrice relativa all'avviso di accertamento n.TF901M305189/2022 per IRPEF annualità 2106 era fissato al 31.12.2022 al quale vanno aggiunti gli 85 giorni ex art. 67, 1 comma dl 18/2020 con slittamento del termine al 26 marzo 2023. La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta il 10 marzo 2023 e quindi non è maturato il termine di decadenza quinquennale.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00
(duemilacinquecento) oltre accessori di legge.
Salerno 19 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Massimo Buono
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7573/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1281/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M305189 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M305189 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Salerno notificava a l'avviso di accertamento n. TF901M305189/2022 ex art.41 bis del DPR 600/73 per l'annualità 2016 contestando un maggior reddito di capitale ai fini Irpef e Addizionali pari ad € 55.340,00 (49,72 % di € 111.304,00) sulla base dell'imputazione di utile societario/dividendo derivante dalla partecipazione in qualità di socio al 100 % della Società_1società “ s.r.l.” ritenuta a ristretta base azionaria, a cui era stato notificato il prodromico accertamento societario n. TF903M304039/2022 per la stessa annualità 2016 con maggiori ricavi non dichiarati per € 111.304,00.
Il contribuente ricorreva eccependo l'omessa notifica e la mancata allegazione dell'accertamento societario, la violazione del principio del divieto di doppia presunzione, la carenza di prova della percezione degli utili, la decadenza dal potere di accertamento.
L'Agenzia delle entrate resisteva alle avverse eccezioni confermando la correttezza del suo operato.
La Corte di Giustizia Tributaria sospendeva dapprima il processo in attesa dell'esito del giudizio di primo grado relativo al prodromico accertamento societario e poi con la sentenza n. 1281 pronunciata il 15.3.2024 e depositata il 18.3.2024 rigettava il ricorso osservando altresì che l'impugnazione avverso l'accertamento societario era stata rigettata con sentenza della Corte di primo grado n. 133/2024.
Il contribuente propone appello per i seguenti motivi: 1) Illegittimo utilizzo della doppia presunzione in materia di distribuzione di utili extracontabili – difetto di riscontro probatorio – erroneità della sentenza in relazione all'art. 2727 del c.c. Segnala in particolare numerose pronunce della Cassazione ed anche di prese di posizioni favorevoli al contribuente da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito con particolare riferimento ai principi, ai criteri di prova e all'applicazione corretta delle presunzioni.
2) Erroneità della sentenza per mancato esame del motivo avente ad oggetto l'omessa allegazione dell'accertamento societario con violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000
3) Decadenza dal potere di accertamento argomentando che la proroga a cascata di 85 giorni è stata bocciata dai giudici tributari
Formula istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. per pregiudizialità dell'accertamento societario in contenzioso.
Chiede di accogliere l'istanza di sospensione e nel merito di accogliere l'appello e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia costituitasi in giudizio controdeduce che l'eccezione di decadenza è infondata in quanto basata su un'errata interpretazione della normativa emergenziale COVID. Nel merito argomenta l'assenza di violazione del divieto di praesumptis de praesumpto e sostiene che controparte non ha fornito la prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti;
contesta l'eccezione di mancata allegazione dell'accertamento societario.
Chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva che nel caso in cui l'ufficio accerti una maggior reddito nei confronti di una società tale reddito viene imputato ai soci o come reddito di partecipazione o come reddito di capitale (utile occulto distribuito) nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria. In tale caso il reddito di partecipazione o di capitale imputato ai soci trova il suo presupposto logico e giuridico originario nell'accertamento a carico della società per cui se viene meno l'accertamento presupposto tale circostanza travolge necessariamente anche “l'imputazione ai soci” per assenza di maggior reddito societario accertato. Società_1Nel caso di specie l'accertamento presupposto a carico della società s.r.l. è stato ritenuto legittimo dalla CGT di secondo grado della Campania con la sentenza n. 199/2026 pronunciata il 24.11.2025 e depositata l'8.1.2026.
Dato il carattere pregiudiziale e di essenziale antecedente logico e giuridico di tale accertamento societario ne consegue che anche l'accertamento effettuato in capo al socio Ricorrente_1 deve essere confermato.
La ricorrente nel ricorso introduttivo e poi nell'appello ha eccepito l'illegittimo utilizzo della doppia presunzione in relazione all'art. 2727 del c.c. e la non applicabilità dell'automatismo della distribuzione ai soci dei maggiori imponibili accertati alle società a ristretta base azionaria ritenendo che nella fattispecie sussiste una semplice presunzione;
ha eccepito inoltre l'inesistenza di utili distribuibili stante l'inesistenza del maggior reddito accertato induttivamente in capo alla srl.
Tale eccezione è infondata. Sul punto va osservato che la Cassazione civile, sez. trib., con sentenza del 17.10.2005 n.20078 ha affermato il principio, confermato anche di recente con sentenza 30 gennaio 2024 n. 2752, secondo cui la ristretta base azionaria costituisce presupposto sufficiente a legittimare la presunzione della distribuzione di utili societari non contabilizzati, sia per le società di capitali che per le società di persone. Per le società di capitali la presunzione non è stabilita dalla legge (presunzione legale), così come per le società di persone, ma si basa sulla logica (presunzione semplice), tenuto conto della “complicità” che normalmente lega un gruppo ristretto di soci. E' fatta salva la specifica prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
In particolare la Suprema Corte ha sottolineato che l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti.
Infine gli Ermellini con l'Ordinanza n. 24536 pubblicata il 4.9.2025 hanno ulteriormente ribadito che nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione costituisce strumento legittimo di contrasto all'evasione. I giudici hanno specificato che l'Amministrazione non deve provare l'effettivo materiale trasferimento dei soldi ai soci: è sufficiente accertare l'esistenza di utili extracontabili in una società con pochi soci per presumere la distribuzione.
Nel caso de quo la presunzione di distribuzione degli utili occulti non è stata superata non avendo il socio fornito idonea prova al riguardo. In sede di ricorso introduttivo e di appello il contribuente nulla di concreto ha dedotto sul punto nè è stato provato l'accantonamento o il reinvestimento degli stessi.
In relazione all'eccezione di omessa allegazione dell'avviso di accertamento societario è sufficiente richiamare l'Ordinanza della Cassazione n. 28667 pubblicata il 7.11.2024 che ha stabilito che l'accertamento fiscale notificato al socio di una società a ristretta base non è nullo per la mancata allegazione dell'avviso di accertamento societario presupposto. Secondo la Corte, il socio ha un dovere di diligenza e un diritto di accesso ai documenti sociali che rendono l'atto presupposto conoscibile, superando il vizio formale della mancata allegazione.
Infine l'eccezione di decadenza dell'azione accertatrice dell'Agenzia per la non applicabilità della cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni è infondata.
Il Collegio osserva che la Cassazione a SS.UU. con Decreto n. 1630 del 23.1.2025 ha stabilito che la proroga di ottantacinque giorni introdotta durante l'emergenza Covid-19 dall'art. 67, comma 1 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) si applica non solo alle scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Tale proroga ha quindi sospeso i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8.03.2020 al 31.05.2020 e tale sospensione ha comportato uno slittamento in avanti dei termini per una durata corrispondente a quella del periodo sospeso, ovvero ottantacinque giorni.
Nel caso di specie il termine quinquennale di decadenza dell'azione accertatrice relativa all'avviso di accertamento n.TF901M305189/2022 per IRPEF annualità 2106 era fissato al 31.12.2022 al quale vanno aggiunti gli 85 giorni ex art. 67, 1 comma dl 18/2020 con slittamento del termine al 26 marzo 2023. La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta il 10 marzo 2023 e quindi non è maturato il termine di decadenza quinquennale.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00
(duemilacinquecento) oltre accessori di legge.
Salerno 19 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Massimo Buono