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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9802 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 6443 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 15.03.2025, vertente
TRA
quale titolare della AUTOCARROZZERIA VIOLO;
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Gregorio XI n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio
Racanicchi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio dell'avv.
Francesco Rudilosso Consolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata–
E
, CP_2
, Controparte_3
- appellati contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14723/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma – risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.03.2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , quale titolare della Autocarrozzeria Violo, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
14723/2020, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da , credito del quale l'appellante si è reso cessionario, proposta nei confronti Controparte_3
della e di , il quale si sarebbe reso responsabile, mentre era alla Controparte_1 CP_2
guida del veicolo EC targato BJ252FF del sinistro stradale verificatosi in data 25.11.2015, in danno del veicolo Fiat Panda targato BP138FH, di proprietà di e condotto nell'occasione da Controparte_3
. Persona_1
Il giudice di prime cure ha rigettato le domande proposte dall'attore, non ritenendo adeguatamente provata la dinamica del sinistro, alla luce delle contraddittorie emergenze dell'istruttoria svolta.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la , rilevando l'erroneità della sentenza di Parte_1
prime cure, che non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio acquisito e, in particolare, il modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, il documento di riparazione, l'atto di cessione del credito. Il giudice di prime cure, inoltre, non avrebbe rilevato che si verterebbe, nella specie, nell'ambito di fatti non controversi tra le parti. L'appellante ha quindi insistito per la condanna delle controparti al risarcimento integrale dei danni derivati dal sinistro del 25.11.2015, compreso il danno da fermo tecnico e rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale.
La ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_1
348 c.p.c.
Nel merito, la ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
e , che si era costituita volontariamente nel giudizio di primo grado, CP_2 Controparte_3
sono rimasti contumaci
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio emerge infatti che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 8.01.2021, mentre l'appellante su è costituito in giudizio il 13.01.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni fissato dall'art. 165 c.p.c., applicabile al giudizio di appello per effetto del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
3. Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento.
La statuizione del primo giudice, che ha evidenziato le contraddizioni emerse all'esito dell'istruttoria svolta, trova pieno riscontro nell'esame degli atti del giudizio di primo cure.
pagina 2 di 4 Nel modulo di constatazione amichevole del sinistro prodotto in atti dallo stesso appellante, emerge che, quanto alle circostanze dell'incidente e con riferimento al veicolo EC, sono state barrate due caselle, relative rispettivamente all'annotazione “usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale” e “retrocedeva”.
L'univoco tenore letterale del modulo di constatazione amichevole del sinistro induce a ritenere che il sinistro si sia verificato mentre il veicolo EC stava eseguendo una manovra di retromarcia, mentre usciva da un luogo privato o da un parcheggio.
Tuttavia, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, il sinistro risulta così descritto: “La parte conducente della Panda procedeva regolarmente nella sua corsia di marcia … La parte conducente del mezzo EC, proveniente in uscita dal predetto passo carrabile del numero civico 30, eseguiva manovra di immissione nella circolazione con manovra di svolta a destra per immettersi nella circolazione della medesima via A. Santini nel senso di marcia opposto rispetto alla Panda, ma non le concedeva la dovuta precedenza e la urtava”.
Con comparsa di intervento volontario del 22.03.2017 si costituiva in giudizio, Controparte_3
confermando che il veicolo EC effettuava una manovra di immissione con svolta a destra su via
Santini, così smentendo l'esecuzione di una manovra di retromarcia
All'udienza del 21.02.2018 l'attore modificava la propria allegazione difensiva e deduceva che: “il mezzo Fiat EC ha urtato la Panda con la propria parte posteriore, come indicato nel modello CAI, e non con la parte anteriore, come erroneamente indicato, per mero refuso, nel punto 4) della citazione.
Infatti il mezzo EC usciva dal predetto civico a retromarcia”.
Da ultimo, il teste ha riferito che prima del sinistro il veicolo EC stava eseguendo una Testimone_1
manovra di retromarcia.
Va poi evidenziato che la CTU espletata non ha potuto accertare la compatibilità dei punti d'urto con le diverse versioni dei fatti offerte dalle parti ed emerse dalla documentazione in atti, non essendo disponibile documentazione fotografica relativa al veicolo EC e non essendo stato possibile esaminare il mezzo.
Il modulo di constatazione amichevole del sinistro risulta, al riguardo, incompleto, non risultando indicato il punto di impatto sul veicolo EC.
Non risulta neppure rappresentata sul grafico la direzione dei veicoli al momento dell'urto né tantomeno risultano barrate le caselle relative alle circostanze del sinistro, riferite alla Fiat Panda, sicché non è possibile ricostruire la dinamica dell'incidente.
Tanto premesso, il contraddittorio e lacunoso quadro istruttorio sopra evidenziato, le radicali divergenze tra le diverse versioni dei fatti prospettate e l'assenza di un effettivo riscontro oggettivo in pagina 3 di 4 ordine al punto d'urto sul veicolo EC non consentono di ritenere provata l'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa.
Deve al riguardo osservarsi, stante la deduzione al riguardo articolata dall'appellante, che non può operare nei confronti della il principio di non contestazione con riferimento alla Controparte_1 dinamica dell'incidente, non trattandosi di fatto comune alle parti.
Va altresì evidenziato che l'assicurazione, pur avendo prospetto la configurabilità nella specie di un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti, ha in conclusione evidenziato: “non si può non rilevare che parte attrice dovrà, in ogni caso, dimostrare puntualmente il verificarsi del fatto dedotto in giudizio secondo le modalità indicate, ma smentite e/o contrastate dallo stesso modello CAI depositato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve escludersi che possa operare nella specie il principio di non contestazione.
In conclusione, in difetto di prova adeguata dell'effettiva verificazione del sinistro, la sentenza di prime cure deve essere confermata e l'appello proposto deve essere rigettato.
4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante nei confronti della Le spese di lite devono invece Controparte_1
essere dichiarate irripetibili nei confronti degli appellati contumaci.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, quale titolare della Autocarrozzeria Violo, avverso la sentenza n. 14723/2020 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della liquidate in Parte_1 Controparte_1
euro 1.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 30.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 6443 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 15.03.2025, vertente
TRA
quale titolare della AUTOCARROZZERIA VIOLO;
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Gregorio XI n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio
Racanicchi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio dell'avv.
Francesco Rudilosso Consolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata–
E
, CP_2
, Controparte_3
- appellati contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14723/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma – risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.03.2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , quale titolare della Autocarrozzeria Violo, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
14723/2020, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da , credito del quale l'appellante si è reso cessionario, proposta nei confronti Controparte_3
della e di , il quale si sarebbe reso responsabile, mentre era alla Controparte_1 CP_2
guida del veicolo EC targato BJ252FF del sinistro stradale verificatosi in data 25.11.2015, in danno del veicolo Fiat Panda targato BP138FH, di proprietà di e condotto nell'occasione da Controparte_3
. Persona_1
Il giudice di prime cure ha rigettato le domande proposte dall'attore, non ritenendo adeguatamente provata la dinamica del sinistro, alla luce delle contraddittorie emergenze dell'istruttoria svolta.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la , rilevando l'erroneità della sentenza di Parte_1
prime cure, che non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio acquisito e, in particolare, il modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, il documento di riparazione, l'atto di cessione del credito. Il giudice di prime cure, inoltre, non avrebbe rilevato che si verterebbe, nella specie, nell'ambito di fatti non controversi tra le parti. L'appellante ha quindi insistito per la condanna delle controparti al risarcimento integrale dei danni derivati dal sinistro del 25.11.2015, compreso il danno da fermo tecnico e rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale.
La ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_1
348 c.p.c.
Nel merito, la ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
e , che si era costituita volontariamente nel giudizio di primo grado, CP_2 Controparte_3
sono rimasti contumaci
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio emerge infatti che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 8.01.2021, mentre l'appellante su è costituito in giudizio il 13.01.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni fissato dall'art. 165 c.p.c., applicabile al giudizio di appello per effetto del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
3. Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento.
La statuizione del primo giudice, che ha evidenziato le contraddizioni emerse all'esito dell'istruttoria svolta, trova pieno riscontro nell'esame degli atti del giudizio di primo cure.
pagina 2 di 4 Nel modulo di constatazione amichevole del sinistro prodotto in atti dallo stesso appellante, emerge che, quanto alle circostanze dell'incidente e con riferimento al veicolo EC, sono state barrate due caselle, relative rispettivamente all'annotazione “usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale” e “retrocedeva”.
L'univoco tenore letterale del modulo di constatazione amichevole del sinistro induce a ritenere che il sinistro si sia verificato mentre il veicolo EC stava eseguendo una manovra di retromarcia, mentre usciva da un luogo privato o da un parcheggio.
Tuttavia, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, il sinistro risulta così descritto: “La parte conducente della Panda procedeva regolarmente nella sua corsia di marcia … La parte conducente del mezzo EC, proveniente in uscita dal predetto passo carrabile del numero civico 30, eseguiva manovra di immissione nella circolazione con manovra di svolta a destra per immettersi nella circolazione della medesima via A. Santini nel senso di marcia opposto rispetto alla Panda, ma non le concedeva la dovuta precedenza e la urtava”.
Con comparsa di intervento volontario del 22.03.2017 si costituiva in giudizio, Controparte_3
confermando che il veicolo EC effettuava una manovra di immissione con svolta a destra su via
Santini, così smentendo l'esecuzione di una manovra di retromarcia
All'udienza del 21.02.2018 l'attore modificava la propria allegazione difensiva e deduceva che: “il mezzo Fiat EC ha urtato la Panda con la propria parte posteriore, come indicato nel modello CAI, e non con la parte anteriore, come erroneamente indicato, per mero refuso, nel punto 4) della citazione.
Infatti il mezzo EC usciva dal predetto civico a retromarcia”.
Da ultimo, il teste ha riferito che prima del sinistro il veicolo EC stava eseguendo una Testimone_1
manovra di retromarcia.
Va poi evidenziato che la CTU espletata non ha potuto accertare la compatibilità dei punti d'urto con le diverse versioni dei fatti offerte dalle parti ed emerse dalla documentazione in atti, non essendo disponibile documentazione fotografica relativa al veicolo EC e non essendo stato possibile esaminare il mezzo.
Il modulo di constatazione amichevole del sinistro risulta, al riguardo, incompleto, non risultando indicato il punto di impatto sul veicolo EC.
Non risulta neppure rappresentata sul grafico la direzione dei veicoli al momento dell'urto né tantomeno risultano barrate le caselle relative alle circostanze del sinistro, riferite alla Fiat Panda, sicché non è possibile ricostruire la dinamica dell'incidente.
Tanto premesso, il contraddittorio e lacunoso quadro istruttorio sopra evidenziato, le radicali divergenze tra le diverse versioni dei fatti prospettate e l'assenza di un effettivo riscontro oggettivo in pagina 3 di 4 ordine al punto d'urto sul veicolo EC non consentono di ritenere provata l'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa.
Deve al riguardo osservarsi, stante la deduzione al riguardo articolata dall'appellante, che non può operare nei confronti della il principio di non contestazione con riferimento alla Controparte_1 dinamica dell'incidente, non trattandosi di fatto comune alle parti.
Va altresì evidenziato che l'assicurazione, pur avendo prospetto la configurabilità nella specie di un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti, ha in conclusione evidenziato: “non si può non rilevare che parte attrice dovrà, in ogni caso, dimostrare puntualmente il verificarsi del fatto dedotto in giudizio secondo le modalità indicate, ma smentite e/o contrastate dallo stesso modello CAI depositato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve escludersi che possa operare nella specie il principio di non contestazione.
In conclusione, in difetto di prova adeguata dell'effettiva verificazione del sinistro, la sentenza di prime cure deve essere confermata e l'appello proposto deve essere rigettato.
4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante nei confronti della Le spese di lite devono invece Controparte_1
essere dichiarate irripetibili nei confronti degli appellati contumaci.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, quale titolare della Autocarrozzeria Violo, avverso la sentenza n. 14723/2020 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della liquidate in Parte_1 Controparte_1
euro 1.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 30.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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