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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10530 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 21/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 32423/2024 r.g.l., vertente
TRA
, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE con l'avv. Controparte_1
AG ON
OPPONENTE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 10.9.2024, i ricorrenti come in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1610/2024 emessa dall' di Controparte_2
e notificatale in data 19.8.2024, con la quale è stato ordinato a CP_2
in qualità di amministratore unico di Parte_1
1 e a quest'ultima, individuata quale obbligata in solido, Controparte_1 di pagare la somma complessiva di € 40.998,00. Il provvedimento è stato emesso all'esito dell'accertamento della violazione di disposizioni normative in materia di rapporti di lavoro in riferimento a diversi lavoratori. Più esattamente, le violazioni contestate sono:
- la mancata effettuazione al centro per l'impiego della comunicazione preventiva di assunzione per , per n. 1 giorno di Parte_2 effettivo lavoro, il 20.6.2019, per per n. 3 giornate di Parte_3 effettivo lavoro, dal 11.6.2019 al 14.6.2019, per , Persona_1 per n. 7 giornate di effettivo lavoro, dal 7.6.2019 al 14.6.2019, per
, per n. 7 giornate di effettivo lavoro, dal 7.6.2019 al Parte_4
14.6.2019, per per n. 1 giorno di effettivo lavoro, Parte_5 il 14.6.2019, per per n. 12 giorni di effettivo lavoro, dal Parte_6
7.5.2019 al 5.6.2019, e per , per n. 9 giorni di Parte_7 effettivo lavoro, dal 15.6.2019 al “05.06.2019”;
- la mancata effettuazione al centro per l'impiego della comunicazione preventiva di assunzione per per n. 1 giorno di effettivo Parte_8 lavoro, il 20.6.2019; in tal caso, la sanzione amministrativa è aumentata del 20% trattandosi di lavoratore straniero privo di regolare permesso di soggiorno;
- l'infedele registrazione sul libro unico del lavoro del mese di giugno 2019 dell'orario di lavoro svolto da e CP_3 CP_4
, “determinando differenti trattamenti retributivi, Parte_7 contributivi e fiscali”;
- l'omessa trasmissione all' delle denunce mensili per i periodi di CP_5 giugno, luglio, agosto e ottobre 2018, di gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno 2019, per complessive “111 denunce contributive”. Si è fatto rilevare quanto segue:
- nell'ordinanza ingiunzione si fa riferimento ad un accesso ispettivo del 14.6.2019 da parte della Questura di e ad un accesso CP_2 degli Ispettori del lavoro del 20.6.2019;
- tali atti, così come il verbale unico di accertamento e notificazione del 24.9.2019 citato e richiamato in un rapporto del 9.6.2021, non sono stati mai notificati né al sig. né alla società obbligata Pt_1 in solido e ciò implica una “evidente violazione del… diritto di difesa”; si evidenzia che, a fronte di un accesso ispettivo datato 14.6.2019, il verbale di accertamento sarebbe stato redatto soltanto il 24.9.2019 “e dunque comunque sia, ammesso e non concesso, notificato certamente oltre i 90 gg. dal 14/20 giugno 2019”;
2 - è palese la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 con la conseguente estinzione della sanzione;
- peraltro, non è in alcun modo motivata la necessità degli accertamenti né si specifica “quali sarebbero stati, trattandosi per lo più di pochi giorni di lavoro per tutte le posizioni contestate (in alcuni casi 1 sol giorno!)”;
- come ha chiarito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nelle proprie circolari del 3.6.1982, n. 70, e del 15.3.1982, n. 33, in ogni caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, comunque occorre procedere alla notifica del foglio di ispezione che riporti le contestazioni e le violazioni amministrative rilevate al momento dell'accesso ispettivo nonché le dichiarazioni dei lavoratori coinvolti;
- dal tenore dell'ordinanza che si impugna, le violazioni sono da ricondursi al “maggio/giugno 2019” cosicché la notificazione dell'ordinanza, nel mese di agosto 2024, è avvenuta ad oltre cinque anni di distanza;
- pertanto, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni accertate si è prescritto. Nel merito, si è fatto rilevare quanto segue:
- in riferimento a , che non si conosce, plausibilmente Parte_2
l'ordinanza intendeva far riferimento a il quale ha Parte_9 fornito una prestazione occasionale per qualche ora il giorno 20.6.2019 in sostituzione del bagnino;
- in riferimento agli altri lavoratori indicati nel provvedimento, “gli stessi si sono limitati a delle mere prestazioni di lavoro occasionale per sostituzione di lavoratori regolarmente assunti e presenti in organico ma comunque si contesta il numero di giornate indicate e la natura subordinata del rapporto stesso”;
- in riferimento al sig. lo stesso è stato contattato Parte_5 per una “singola prestazione quale disc-jockey la sera del 14.6.2019 che avrebbe dovuto essere regolarmente fatturata al termine della stessa”;
- in riferimento al sig. , l'ordinanza “è del tutto Parte_7 incomprensibile e come tale priva di motivazione…”;
- in riferimento al sig. si contesta la prestazione di Parte_8 lavoro subordinato mentre è vero che “il giorno dell'accesso ispettivo lo stesso, passante sulla spiaggia e sconosciuto alla ricorrente, aveva chiesto semplicemente se poteva riparare della tavole del pavimento dello stabilimento in cambio di una pasto al ristorante”;
3 - in riferimento alla presunta infedele registrazione dell'orario di lavoro sul libro unico del lavoro, è vero invece che “spesso accadeva che prima dell'inizio della prestazione lavorativa o subito dopo la stessa, i lavoratori si fermassero presso lo stabilimento balneare a proprio piacimento, senza fornire alcuna prestazione lavorativa o comunque sia, senza che venissero richiesti in tal senso”;
- è vero che la ricorrente si è trovata “costretta obtorto collo a procedere all'assunzione dei lavoratori in esame, nonostante in esubero rispetto al personale già in forze, al solo fine di evitare ulteriori ripercussioni sull'attività, connesse agli accessi ispettivi…”;
- al più i lavoratori “venivano chiamati per sostituzioni dell'ultimo minuto, dunque in un contesto di attività molto libera, minimale, con compenso inferiore ai 5000 € annui” e, in base alla normativa applicabile, tale tipologia di lavoro, ovvero il lavoro occasionale, esclude l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e
“non è neppure soggetto alle comunicazioni, iscrizione LUL,…” ed al rispetto di tutte le norme di legge che sono alla base delle sanzioni inflitte nel caso specifico. Per tali motivi, le parti ricorrenti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione, l'insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro dei lavoratori ivi indicati, il rispetto dell'orario di lavoro osservato dai medesimi, l'insussistenza delle violazioni. In via subordinata, ove si dovesse ritenere accertata la subordinazione, le parti hanno chiesto la
“riquantificazione” delle sanzioni comminate perché “del tutto ingiuste, inique e lesive”; si osserva come l' non abbia tenuto conto né CP_2 della gravità della violazione “che appare veramente esigua” né della condotta scolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione in base ai criteri di cui all'art. 11 L. 689/1981. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'
[...]
si è costituito in giudizio Controparte_2 resistendo alla domanda. L' ha fatto rilevare, anzitutto, quanto segue: CP_2
- a seguito di una segnalazione da parte della Questura di CP_2 pervenuta in data 18.6.2019, che in occasione di controlli amministrativi posti in essere in data 14.6.2019 aveva raccolto le dichiarazioni dei lavoratori presenti presso lo stabilimento balneare di cui era amministratore unico il sig. , è stato effettuato, Pt_1 in data 18.6.2019, un accesso ispettivo presso lo stesso stabilimento
4 e, in presenza del sig. , sono stati redatti il verbale di primo Pt_1 accesso e i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori presenti;
- il verbale in questione è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società ed è stata disposta l'esibizione in data 1.8.2019 della documentazione elencata a pg. 2 presso lo studio del consulente del lavoro;
- presso quest'ultimo, in data 1.8.2019, è stato condotto un secondo accesso ed acquisita la documentazione richiesta;
- il verbale interlocutorio è stato, quindi, sottoscritto dal consulente il quale “si impegna a consegnarlo al legale rappresentante della suddetta società”;
- all'esito dell'esame della documentazione così acquisita, è stato adottato il “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. RM00004/2019-433-01 del 24.09.2019” nel quale si dava atto che in pari data venivano conclusi gli accertamenti a carico del trasgressore, sig. e dell'obbligato in Parte_1 solido, la società atto regolarmente notificato Controparte_6 alla società presso la sede legale in data 30.9.2019 ed al trasgressore presso l'indirizzo di sua residenza in data 3.10.2019;
- di conseguenza, alcuna violazione dell'art. 14 L. 689/1981 vi è stata;
si sottolinea che il termine di 90 giorni ivi previsto “non decorre dall'inizio dell'attività di vigilanza, ma dalla sua conclusione” tenuto conto del fatto che l'accertamento è un'attività complessa che include, evidentemente, la valutazione delle risultanze accertative;
- del pari infondata è la doglianza relativa al decorso del termine di prescrizione atteso che “la rituale notifica del Verbale di Accertamento e Notificazione, avvenuta il 30.09.2019 e il 03.10.2019, è valsa ad interrompere la prescrizione quinquennale, comportando il decorso di un nuovo termine, il computo del quale dovrebbe condurre a stabilire come termine finale il 30.09.2024 e il 03.10.2024” mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata “al sig. il 16.08.2024 e alla società il 19.08.2024”, dunque Pt_1 nel rispetto del termine;
- peraltro, la legislazione emergenziale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione, pari a 98 giorni, dal 23.2.2020 al 31.5.2020, cosicché la scadenza del termine è, nel caso specifico, differita, rispettivamente, al 6.1.2025 e al 9.1.2025. Nel merito, si è osservato quanto segue:
5 - con l'espressione “lavoro occasionale” ci si può riferire a tre distinte tipologie contrattuali, le collaborazioni occasionali, c.d. mini co.co.co., il lavoro autonomo occasionale e il lavoro accessorio occasionale, la prima non più utilizzabile nell'anno 2019 perché abolita a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 81/2015; viceversa, il lavoro autonomo occasionale “resta… disciplinato dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, nonché dalle disposizioni ad esso compatibili della L. 81/2017” e il lavoro accessorio occasionale “è stato abrogato dal D.L. 25/2017, convertito nella L. 49/2017 e sostituito dal nuovo contratto di prestazione occasionale, disciplinato dal D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017”;
- qualora le controparti intendessero riferirsi al lavoro autonomo occasionale, la documentazione comprovante la sussistenza di tali rapporti utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento) non è mai stata esibita all'organo ispettivo;
- qualora le controparti intendessero riferirsi al contratto di prestazione occasionale, in base alla normativa applicabile, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo, ovvero il libretto famiglia o, appunto, il contratto di prestazione occasionale ma non vi è alcun riscontro documentale circa il ricorso a tale strumento;
- al contrario, i soggetti indicati nell'ordinanza ingiunzione sono stati trovati intenti allo svolgimento delle più disparate mansioni, i sig.ri
, e Parte_3 Persona_1 Parte_4 Parte_5
“tutti regolarizzati solo dopo l'accesso ispettivo del
[...]
14.06.2019…”, rispettivamente di “lavapiatti, cameriera, addetta al banco/cameriera e DJ”, il sig. , “per mero errore di Parte_9 battitura indicato come ”, di bagnino, e è Parte_2 Parte_8 risultato irregolare all'atto dell'accesso ispettivo, di operaio;
quest'ultimo ha dichiarato di essere stato chiamato da “ per Pt_1 lavorare;
- i sig.ri e , entrambi regolarmente Parte_6 Parte_7 assunti all'atto degli accessi ispettivi, hanno dichiarato “di svolgere le mansioni di cuoco e banchista rispettivamente dal 07.05.2019 e dal 15.05.2019”; si evidenzia che “l'indicazione del 15.06.2019 al punto 1 dell'ordinanza ingiunzione, relativamente a Parte_7
, costituisce un chiaro errore di battitura”;
[...]
6 - quanto all'infedele registrazione dell'orario di lavoro, è risultato dal raffronto fra i contratti di lavoro e le dichiarazioni dei lavoratori e che gli stessi sono Parte_6 Parte_7 CP_4 stati impiegati per un numero di ore superiore a quanto indicato nel LUL, secondo quanto meglio specificato nella memoria difensiva;
- come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità e di merito, le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo
“sono dotate di un apprezzabile grado di attendibilità, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori interrogati”;
- riguardo alle sanzioni applicate, l'elevazione rispetto alla misura minima con l'ordinanza ingiunzione costituisce “nient'altro che un progressivo aggravamento della posizione debitoria del trasgressore rimasto inadempiente”, in conformità alle prescrizioni normative, come meglio spiegato nella memoria difensiva;
- inoltre, la società ha presentato “formale istanza Controparte_1 di rateizzo delle somme ingiunte…, con ciò ammettendo l'addebito…”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
L'opposizione ha ad oggetto, come si è visto, un'ordinanza ingiunzione emessa dall' e notificata in data Controparte_2
19.8.2024 con la quale è stato ordinato a , quale Parte_1 amministratore unico della società e a quest'ultima, in Controparte_1 qualità di obbligata in solido, di pagare la somma complessiva di € 41.038,30, incluse spese di notifica, per le violazioni amministrative sopra ricordate. Più esattamente, le violazioni – si legge nell'ordinanza in all. 1 al fasc. di parte – consistono:
- nell'aver “impiegato, senza la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego, i lavoratori:
• il 20.06.2019 per n. 1 giorno di effettivo lavoro, Parte_2
• dal 11.06.2019 al 14.06.2019 per n. 3 giorni di Parte_3 effettivo lavoro,
• dal 07.06.2019 al 14.06.2019 per n. 7 giorni Persona_1 di effettivo lavoro,
7 • dal 07.06.2019 al 14.06.2019 per n. 7 giorni di Parte_4 effettivo lavoro,
• il 14.06.2019 per n. 1 giorno di effettivo Parte_5 lavoro,
• dal 07.05.2019 al 05.06.2019 per n. 12 giorni di Parte_6 effettivo lavoro” (in violazione dell'art. 3, commi 3 e 3ter, del D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, quest'ultimo comma come inserito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015);
• nell'aver “impiegato, senza la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego il lavoratore il 20.06.2019 per Parte_8
n. 1 giorno di lavoro effettivo”; si specifica che il sig. Parte_8
è risultato essere lavoratore straniero privo di regolare permesso di soggiorno (in violazione dell'art. 3, commi 3 e 3ter, del D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, quest'ultimo comma come inserito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015);
- nell'aver “registrato in maniera infedele sul LUL del mese di giugno 2019 l'orario di lavoro svolto da e CP_3 CP_4
, determinando differenti trattamenti retributivi, Parte_7 contributivi e fiscali” (in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 151/2015);
- nell'aver “omesso di trasmettere all' le denunce mensili per i CP_5 periodi di giugno, luglio e agosto del 2018, ottobre 2018, gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno del 2019, per complessive 111 denunce contributive” (in violazione dell'art. 30 della L. 843/1978). Quest'ultima violazione – prosegue l'ordinanza – è stata, tuttavia,
“stralciata per incompetenza dello scrivente ufficio a ricevere il relativo rapporto ex art. 17 Legge 689/81 e ad emettere la relativa Ordinanza Ingiunzione, trattandosi di ipotesi di omissioni contributive previdenziali di cui al comma 2, art. 35 I-689/81 e, pertanto, di competenza degli Enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie”. In merito all'impiego dei lavoratori, nell'ordinanza si dà conto del fatto che i lavoratori “sono stati trovati intenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo del 14.06.2019 da parte della Questura di e all'atto del CP_2 successivo accesso degli Ispettori del Lavoro del 20.06.2019” e che dalle dichiarazioni raccolte “sono emersi, per tutti, gli indici della subordinazione e le regolarizzazioni, avvenute per Parte_3 [...]
, e solo successivamente Persona_1 Parte_4 Parte_5
8 all'accesso ispettivo della Questura di con efficacia retroattiva, CP_2 costituiscono ammissione dell'addebito”. Vi si legge, ancora, a proposito, dell'infedele registrazione sul LUL del mese di giugno 2019 dell'orario di lavoro svolto da CP_3 CP_4
e , che tale violazione è emersa dal raffronto fra le
[...] Parte_7
“dichiarazioni dei lavoratori” e “i LUL esibiti dal datore di lavoro”.
1. I motivi di opposizione riguardano, per un verso, la violazione del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione all'interessato e del termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni accertate di cui, rispettivamente, agli artt. 14, comma 2, e 28 della L. 689/1981. Per altro verso, è contestata la pretesa natura subordinata dei rapporti di lavoro, da ricondursi invece nell'ambito del lavoro occasionale. In via subordinata, si denuncia sproporzione delle sanzioni applicate. I primi motivi sono palesemente infondati. L'art. 14, comma 2, L. 689/1981 stabilisce, per quanto d'interesse, che se non è avvenuta la contestazione immediata al trasgressore e alla persona solidalmente obbligata “…, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni… dall'accertamento”. È evidente che il termine riguardi la notifica del verbale di accertamento ispettivo e non la successiva ordinanza ingiunzione, alla quale si applica solo il termine di prescrizione (sul punto, fra le altre, Cass. ord. 15703/2024). È stato, altresì, chiarito che il termine è “di decadenza e non di prescrizione…, conseguentemente, non… suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.” (così, in Cass. 18555/2009; nello stesso senso, Cass. ord. 27903/2019). Ora, ai fini del riscontro del rispetto del termine, occorre valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità; è costante nella giurisprudenza di legittimità il richiamo al principio in virtù del quale “l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare” (così in Cass. ord. 20277/2024). Nel caso in esame, l'accertamento ha avuto inizio con l'accesso in data 20.6.2019 dei funzionari ispettivi e Persi presso lo stabilimento CP_7 balneare sito in Fiumicino (RM), Piazzale Mediterraneo snc., gestito
9 dalla società sulla scorta di una segnalazione da Controparte_1 parte della Questura di ed è stato definito in data 24.9.2019 (si CP_2 vedano, rispettivamente, il verbale di primo accesso ispettivo e il verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00004/2019-433-01 del 24.9.2019, in all.ti, rispettivamente, 2 e 4 al fasc. Ispettorato). È datato 1.8.2019 il verbale interlocutorio degli accertamenti redatto dai medesimi funzionari ispettivi al momento dell'acquisizione, presso lo studio del consulente del lavoro indicato dalla società, ovviamente solo parziale, della documentazione di cui era stata chiesta, all'atto dell'accesso ispettivo, l'esibizione; la documentazione in questione, che includeva il Libro unico del lavoro, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, i prospetti paga, le ricevute di versamento dei contributi “mod. F24, mod. DM10”, le denunce INAIL e i contratti di lavoro stipulati, nonché il termine di esibizione al 1.8.2019 sono espressamente indicati alle pgg. 2 e 3 del verbale di primo accesso ispettivo. Il verbale di primo accesso ispettivo è stato redatto in presenza del sig.
al quale è stato consegnato e dal quale (anche) è stato Pt_1 sottoscritto. Il verbale interlocutorio è stato sottoscritto dal consulente del lavoro il quale si è impegnato a “consegnarlo al legale Parte_10 rappresentante” della società. L' ha fornito, inoltre, dimostrazione delle date di notificazione CP_2 del verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00004/2019- 433-01 del 24.9.2019, alla società in data 30.9.2019 ed al sig. Pt_1 in data 3.10.2019; si vedano gli avvisi di ricevimento in all. 4 al fasc. Ispettorato da cui risultano, rispettivamente, la consegna del verbale al delegato presso la sede legale dell'impresa ubicata in Roma (RM), v. del Gazometro n. 14/18, CAP 00154, ed il ritiro presso l'ufficio postale da parte del sig. . Pt_1
Dunque, resta smentita l'asserita omessa notificazione di cui a pg. 3 del ricorso. Tenuto conto della data di conclusione dell'accertamento, il 24.9.2019, la notificazione delle contestazioni, in data 30.9.2019 e in data 3.10.2019, è certamente tempestiva. L'intervallo temporale tra l'acquisizione dell'ultimo elemento utile quale risultante dal verbale, l'acquisizione cioè, in data 1.8.2019, da parte del consulente del lavoro della documentazione richiesta con verbale di primo accesso ispettivo e la data di definizione dell'accertamento, il 24.9.2019, appare congrua.
10 In ordine alla prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, è utile osservare quanto segue. Ai sensi di tale disposizione, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.” (Cass., Sez. 2, 1081/2007; nello stesso senso, più di recente, Cass., Sez. 2, ord. 787/2022 e Cass., Sez. 2, ord. 13046/2023 le quali hanno escluso la rilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione). Nell'ipotesi in esame, se la commissione delle violazioni amministrative di cui si tratta può agevolmente farsi risalire ai mesi di maggio e giugno 2019, è pur vero che il verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00004/2019-433-01 del 24.9.2019, notificato in data 30.9.2019 e in data 3.10.2029, abbia interrotto il termine di prescrizione. Sulla valenza interruttiva del verbale, si legge in Cass. 7650/1996 che
“In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle infrazioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il debitore e, pertanto, è idoneo, a norma dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute” (fra le altre, anche Cass., Sez. 1, 16033/2001). Dalla notificazione del verbale ha avuto inizio un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell'art. 2945, comma 1, c.c. ma, come correttamente sottolinea l' , alle Controparte_2 date di notifica dell'ordinanza ingiunzione, il 16.8.2024 nei confronti del trasgressore e il 19.8.2024 nei confronti della società obbligata in solido (si vedano i rispettivi avvisi di ricevimento, il primo sottoscritto da
“persona di famiglia convivente”, il secondo da “persona incaricata di ricevere le notificazioni”, in all. 5 al fasc. ), non è decorso il CP_2 previsto termine di prescrizione. Il termine che sarebbe maturato a fine settembre/inizio ottobre del 2024
11 è, peraltro, slittato di 98 giorni per effetto della sospensione ope legis
“dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020” di cui alla normativa che ha introdotto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, venendo a scadere nel mese di gennaio 2025. Ha stabilito, infatti, l'art. 103, comma 6bis, del Decreto che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; analoga sospensione ha previsto per il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981. 2. Nel merito, si osserva quanto segue. L'accertamento ispettivo si basa, essenzialmente, secondo il dettagliato esame di cui al verbale di primo accesso ispettivo ed al verbale unico di accertamento e notificazione:
- sulla constatazione, all'atto dell'accesso ispettivo, dell'espletamento da parte di 5 lavoratori presenti, (l'indicazione, Persona_2 nell'ordinanza, del cognome “ è, con tutta evidenza, Parte_2 frutto di un refuso), e Parte_8 Parte_3 Parte_6
, di mansioni diverse, rispettivamente, per Persona_1
di “addetto al salvataggio”, per , di “operaio”, per Parte_9 Pt_8
e di “lavapiatti”, e per l'ultima, di “cameriera”; Pt_3 Pt_6
- sulle dichiarazioni rese dai lavoratori circa le date di inizio dell'attività lavorativa (vd. le dichiarazioni di , il quale ha detto Pt_8 di aver iniziato a lavorare il giorno dell'accesso ispettivo, chiamato da “ per lavorare” e di non aver ricevuto il contratto di lavoro, Pt_1 di il quale ha detto di essere “arrivato” in data Parte_9 coincidente con la data dell'accesso ispettivo “in sostituzione del bagnino oggi assente”, di aver preso accordi con “ e i CP_8 Pt_1 proprietari dello stabilimento” e di esser stato chiamato nel pomeriggio, di il quale ha detto di aver lavorato il giorno 11 Pt_3 giugno, il giorno del controllo della “polizia” e il giorno dell'accesso ispettivo, di che ha detto di aver iniziato in data “6/7 maggio o Pt_6
10”; dichiarazioni allegate al verbale di accesso ispettivo);
- sull'esame della documentazione acquisita.
12 Dal complesso degli elementi valutati, è emerso l'impiego irregolare di
“ , con mansioni di “bagnino di salvataggio, a far Persona_2 data dal 20.06.2019”, di “ , con mansioni di “operaio, a far Parte_8 data dal 20.06.2019”, di “ , con mansioni di Parte_3
“lavapiatti, a far data dal 11.06.2019”, di “ , in Persona_1 qualità di “cameriera, a far data dal 07.06.2019”, di “ Parte_4
”, in qualità di “addetta al banco/cameriera, a far data dal
[...] Pers 07.06.2019”, di “ , come il giorno Parte_5
14.06.2019”, di “ , con compiti di “lavapiatti”, a far data Parte_6 dal 7.5.2019, e di “ ”, in qualità di “banchista Parte_7 cameriere”, a far data dal 15.5.2019” (l'indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, del periodo di impiego “dal 15.06.2019 al 05.06.2019” in luogo del periodo “dal 15.05.2019 al 05.06.2019” è, con ogni evidenza, frutto di refuso); nel verbale si sottolinea che per Pt_3
, e le comunicazioni di assunzione erano state Per_1 Parte_4 Pt_5 effettuate in data (posticipata) 17.6.2019, per e in data Pt_6 Pt_7
(posticipata) 5.6.2019, mentre per e non erano state Parte_9 Pt_8 effettuate affatto;
è emerso, inoltre, che ai lavoratori “non era stata,…, consegnata, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale contenente le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152/97”; in riferimento a , poi, è stato Pt_8 accertato “per il tramite della Questura di l'assenza di titoli che CP_2 ne attestassero il regolare soggiorno sul territorio nazionale”. D'altro canto, la società non ha fornito nell'ambito del procedimento ispettivo, e neppure in questa sede, elementi idonei a sconfessare l'inquadramento giuridico dei rapporti di lavoro quali rapporti di lavoro subordinato. Si è visto come, senza contestare le mansioni espletate dai singoli lavoratori né i giorni di impiego effettivo, per alcuni in assenza della comunicazione di assunzione (che, salvo il “caso di urgenza connessa ad esigenze produttive”, deve effettuarsi al Ministero del lavoro “entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei… rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione” ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2bis, del D.L. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. 608/1996), per altri con comunicazioni posticipate, la società si sia difesa sostenendo:
- che i soggetti coinvolti dall'accertamento “si sono limitati a delle mere prestazioni di lavoro occasionale per sostituzione di lavoratori regolarmente assunti”;
13 - che il sig. si trovava a passare per la spiaggia e si è Parte_8 offerto di “riparare delle tavole del pavimento dello stabilimento in cambio di una pasto al ristorante” (così, alle pgg. 10 e 11 della memoria difensiva). L' ha, però, opportunamente fatto osservare, sul primo CP_2 aspetto, che:
- se le controparti avessero inteso riferirsi al lavoro accessorio, al quale erano riconducibili, a norma dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, le “attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati” e “Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti” le attività lavorative “svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma”, esso è stato abrogato, a decorrere dal 17.3.2017, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 25/2017, convertito con modificazioni dalla L. 49/2017, in data dunque antecedente al periodo di riferimento;
- se le controparti avessero, invece, inteso far riferimento alla figura del prestatore di lavoro autonomo occasionale il quale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”, difetterebbe qualsiasi elemento documentale idoneo per un'attività di verifica, quale la “iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento)” (così, correttamente, a pg. 7 della memoria difensiva); in effetti, se non è richiesta la forma scritta ai fini della validità del rapporto tra committente e lavoratore autonomo occasionale, la società avrebbe potuto esibire documentazione utile a questi fini, sia sotto il profilo fiscale (visura attestante il possesso di partita IVA, fatturazione al committente, pagamento del compenso mediante bonifico) o contributivo (documentazione relativa all'iscrizione del lavoratore alla Gestione separata o CP_5 alla Gestione Artigiani e Commercianti o, ancora, alle Casse professionali e versamenti correlati);
- se le controparti avessero, ancora, inteso far riferimento al contratto di prestazione occasionale, rileverebbe la disciplina dettata dal D.L.
14 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017; ai sensi dell'art. 54bis del D.L., si può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale entro precisi limiti, riferiti all'anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, di svolgimento della prestazione (fra questi, “per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori”, il limite di compenso percepibile, “complessivamente non superiore a 5.000 euro”, e, “per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori”, il limite di compensi erogati, “complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”); per escludere nel caso in esame il ricorso a tale tipologia di contratto, è sufficiente considerare che, ai suoi fini, tanto il prestatore quanto l'utilizzatore sono tenuti, in base al disposto del comma 9 dell'art. 54bis prima cit., ad effettuare la registrazione all'interno di apposita piattaforma informatica che “supporta le operazioni di erogazione e di CP_5 accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico” ed a svolgere i conseguenti adempimenti, fra i quali la trasmissione da parte dell'utilizzatore “almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a CP_5 disposizione dall' ” di una “dichiarazione” contenente CP_5 informazioni riguardanti il contratto, tra le quali i dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo e oggetto della prestazione, data e ora di inizio e di termine della prestazione e compenso pattuito (comma 17 dell'art. 54bis); anche in tal caso, difetterebbe qualsiasi riscontro oggettivo. Sulla posizione di , lavoratore straniero clandestino, la stessa Pt_8 dichiarazione resa da questi, ovvero di essere stato “chiamato da Pt_1 per lavorare”, smentisce la versione dei resistenti. È opportuno ricordare, infine, che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali
15 hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. 23800/2014). Pertanto, l'accertamento si presenta fondato su validi elementi di prova come esposto con ampia e puntuale motivazione. Del resto, nessun mezzo istruttorio ammissibile diretto a contrastare le risultanze dell'accertamento ed in particolare ad inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni degli stessi lavoratori è stato articolato dalla società ispezionata;
è stata soltanto richiesta la prova orale, peraltro senza formulazione di specifici capitoli, in gran parte con i medesimi lavoratori coinvolti dall'accertamento e, sul punto, giova rimarcare la maggior genuinità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e nella presumibile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro. L'accertamento è idoneamente supportato anche in riferimento alla violazione consistente nell'infedele registrazione sul LUL di giugno 2019 dell'orario di lavoro “svolto da e CP_3 CP_4 Parte_7
”.
[...]
Dal raffronto delle dichiarazioni acquisite, della documentazione contrattuale e del LUL è emersa, invero, la registrazione di un orario difforme rispetto a quello di fatto osservato. Sul punto, alquanto inverosimile appare la difesa della società che afferma:
“…, spesso accadeva che prima dell'inizio della prestazione lavorativa o subito dopo la stessa, i lavoratori si fermassero presso lo stabilimento balneare a proprio piacimento, senza fornire alcuna prestazione lavorativa o comunque sia, senza che venissero richiesti in tal senso” (così, a pg. 11 del ricorso).
3. Destituita di fondamento è, infine, l'eccezione, subordinatamente proposta, di sproporzione delle sanzioni irrogate. In riferimento al lavoro irregolare, dispone l'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, già cit., nella parte di interesse:
“Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
16 b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
…”; gli importi sono stati così aumentati ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 445, lett. d), n. 1), della L. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il trasgressore, tuttavia, non ha provveduto al pagamento della sanzione nella misura minima come previsto dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. 124/2004 entro il termine fissato in “trenta giorni dalla data di notificazione del verbale” (del verbale unico di accertamento e notificazione), ed è stato ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, di € 3.600,00, ovvero in misura “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa” come disposto dall'art. 16 della L. 689/1981. Pertanto, come rileva l' , l'entità della sanzione irrogata con CP_2
l'ordinanza ingiunzione, “pari ad € 35.280,00 (ossia € 4.140,00 per e impiegati per 1 giorno, ed € Parte_9 Parte_5
5.400,00 per , , Parte_3 Persona_1 Parte_4
e impiegati da 2 a 15 giorni) costituisce… Parte_6 Parte_7 il punto d'arrivo di un iter sanzionatorio regolarmente condotto in quanto conforme al dettato normativo,…”. Nell'ipotesi di specie, la sanzione amministrativa, c.d. maxisanzione, è stata determinata, in conformità a tale previsione normativa e tenendo conto dei criteri enunciati dall'art. 11 L. 689/1981 (“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”). L'Amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità entro i limiti previsti dalla legge con motivazione sintetica ma sufficiente dando conto degli elementi valorizzati, in special modo la “gravità della violazione” (quindi, anche il numero dei lavoratori coinvolti) e il “comportamento dell'agente” (questi, infatti, ha provveduto a sanare le posizioni dei lavoratori solo successivamente all'accesso ispettivo). Per il lavoratore straniero clandestino, è stata irrogata la sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 ma aumentata del 20%, pari ad € 4.320,00, in ossequio al combinato disposto degli artt. 16 L. 689/1981 e 3, comma 4quater, del D.L. 12/2002.
17 Il trasgressore, anche in tal caso, non ha provveduto al pagamento cosicché si è proceduto all'irrogazione, con l'ordinanza ingiunzione, di una sanzione aggravata e pari ad € 4.968,00.
***
I rilievi che precedono inducono al rigetto del ricorso. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00, applicata la riduzione del venti per cento ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 149/2015, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna, quindi, la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00, applicata la riduzione del venti per cento ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 149/2015, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 21/10/2025
IL GIUDICE
AN AN
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