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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 553/2022 R.G. promossa con ricorso da
, Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale di Padova adito, contrariis reiectis:
- dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti, confermandosi gli accordi intercorsi in sede di separazione;
- dichiararsi l'autosufficienza economica della FI IG.ra con decorrenza dal Persona_1 mese di febbraio 2019 e, pertanto, revocarsi l'assegno di mantenimento con decorrenza da tale data;
- spese di lite completamente rifuse.”
Conclusioni della resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- disporre la corresponsione da parte del IGnor a favore della IGnora Parte_1 [...]
di un assegno mensile pari ad € 1.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice CP_1
ISTAT;” MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 28.01.2022 promuoveva ricorso per ottenere la declaratoria di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cervarese Santa Croce (PD) il 16.01.1985 con
[...]
. Dall'unione coniugale nascevano e , entrambe già maggiorenni ed CP_1 Per_2 Per_1
economicamente autosufficienti.
Il ricorrente esponeva che era intervenuta la sentenza n. 2908/2017 del 22.12.2017 del Tribunale di
Padova, la quale dichiarava la separazione giudiziale delle parti.
Quanto alle proprie condizioni economiche, il IG. allegava di essere socio per la quota di 2/3 PT
di di cui era altresì presidente del ConIGlio di Amministrazione, e di percepire Controparte_2 mensilmente sia una retribuzione pari a circa 970€ sia una pensione pari a circa 1.000€. Inoltre, dichiarava di essere comproprietario con il fratello di un immobile sito in AN Terme (lo stesso era diviso in due unità abitative: il ricorrente viveva al primo piano mentre alla moglie era stato concesso un diritto di abitazione vitalizio al piano terra, come concordato in sede separatizia). Il ricorrente riportava che nel corso degli anni la moglie aveva sottratto molte somme alla Controparte_2 causando danni per circa 160.000€, i quali erano stati successivamente pagati dallo stesso IG. . PT
Quanto alla IG.ra , invece, dichiarava che ella percepiva circa 1.100€ al mese quale CP_1
impiegata amministrativa presso la e che la stessa, oltre ad avere il diritto di Controparte_2 abitazione a vita sopra menzionato, aveva ricevuto la somma di 75.000€ in base agli accordi di separazione.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva di non disporre alcun assegno divorzile, data l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, e di dichiarare l'indipendenza economica della FI con Per_1
decorrenza da febbraio 2019 (i termini della separazione prevedevano la corresponsione in suo favore della somma mensile di 400€, oltre al 50% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica).
Si costituiva in giudizio il 21.06.2022, la quale contestava in fatto e in diritto le Controparte_1
allegazioni attoree.
La resistente allegava di aver lavorato con una propria attività di lavanderia dal 1974 al 1985, anno di nascita della prima FI ed in cui la IG.ra cessava l'attività per occuparsi della CP_1
famiglia, e di essere stata alle dipendenze del marito senza un regolare contratto dal 1987 al 2010
(salvo pochi anni di interruzione). Dichiarava, quindi, di essere stata assunta regolarmente presso dal 2010 al 2015, anno in cui veniva licenziata illecitamente (in particolare negava Controparte_2 di aver sottratto somme dalla;
veniva poi riassunta nel 2017 a seguito dell'accordo Controparte_2 transattivo raggiunto nell'ambito del giudizio dalla stessa incardinato davanti al Giudice del Lavoro. La IG.ra riportava che a causa del lungo periodo di lavoro prestato “in nero” per il marito CP_1
avrebbe percepito in futuro la pensione minima (che stimava in 800€-900€ mensili) e che la somma di 75.000€ percepita in sede di separazione era stata interamente utilizzata per spese legali e mediche.
Quanto alle condizioni economiche del marito, la IG.ra esponeva che il suo reddito CP_1
mensile era più alto rispetto a quanto dichiarato e che in realtà era una società Controparte_2
economicamente e finanziariamente solida.
La resistente, in particolare, chiedeva di disporre l'obbligo in capo al IG. di pagare un assegno PT divorzile pari a 1.500€.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza presidenziale del 16.09.2022 in cui il
Presidente delegato dott.ssa Federica Di Paolo sentiva i coniugi e dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione. Poi, con ordinanza resa il 19.09.2022 il Presidente delegato confermava i provvedimenti della separazione, rilevando che non sussistevano IGnificative circostanze sopravvenute, e disponeva il passaggio del giudizio alla fase contenziosa.
Si teneva, dunque, l'udienza cartolare del 26.01.2023 avanti al G.I., in cui le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa in istruttoria per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 407/2023 del 03.03.2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente, si teneva l'udienza cartolare del 12.10.2023 in cui le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie e il G.I. con ordinanza del 10.11.2023 le rigettava in quanto inammissibili e/o irrilevanti, fissando udienza di pc per il 06.03.2024 e ordinando al ricorrente di depositare le dichiarazioni dei redditi relative al 2021 e al 2022 e alla resistente di depositare le dichiarazioni dei redditi relativi al solo 2022.
Il procedimento veniva poi assegnato alla dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi, la quale rinviava l'udienza di pc al 09.10.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
A tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sull'assegno divorzile.
La domanda della resistente dev'essere parzialmente accolta.
Occorre preliminarmente precisare che l'assegno divorzile, secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, svolge una funzione assistenziale e/o perequativo-compensativa (Cassazione, S.U. n. 18287 del 11.07.2018, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”).
Al fine di valutare se nel caso concreto esistano i presupposti di un assegno divorzile è necessario, pertanto, considerare vari aspetti. Quanto alle condizioni economiche delle parti, risulta dagli atti del giudizio che il ricorrente è socio per la quota di 2/3 di (di cui è anche presidente Controparte_2
del ConIGlio di Amministrazione) ed è amministratore delegato di (società di cui è Controparte_3 unico socio il fratello del IG. e che è locataria del capannone in cui si svolge l'attività di PT
. Il IG. risulta aver percepito un reddito complessivo lordo di 34.818€ nel Controparte_2 PT
2020, di 35.526€ nel 2021, di 33.660€ nel 2022 e di 34.906€ nel 2023 (docc. 16, 46, 47 e 56); inoltre, allega che non vi è una divisione di utili provenienti dalla in quanto gli Controparte_2
stessi vengono impiegati per risanare i debiti della società, e che non riceve alcun compenso per la carica di amministratore delegato di Controparte_3
Risulta, inoltre, che nelle more del giudizio è stata posta in stato di liquidazione, Controparte_2
come allegato dal ricorrente nel doc. 48 (la produzione tardiva in giudizio di tale documento è giustificata dalla sua attinenza ad una circostanza sopravvenuta) e che, conseguentemente, il IG.
al momento percepisce la sola pensione, pari a circa 1.200€ al mese. PT
La resistente, invece, ha lavorato in qualità di impiegata amministrativa presso la Controparte_2 percependo un reddito mensile di circa 1.400€ (docc. 025 e 036) fino al 30.04.2024, data in cui veniva licenziata (doc. 35). La IG.ra non riporta la sua situazione reddituale e lavorativa CP_1
successiva a tale evento se non limitandosi a dichiarare nella prima comparsa conclusionale di essere “in gravi difficoltà economiche” e che “La situazione sarà di grave indigenza almeno fino a quando potrà percepire la pensione nel 2025.”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'assegno divorzile non possa essere accordato per una finalità assistenziale, dato che la resistente ha continuativamente lavorato fino al 30.04.2024 con una retribuzione mensile di circa 1.400€ e successivamente, nel silenzio della stessa IG.ra CP_1 circa la propria condizione economica, si può presumere che la stessa percepisca l'assegno di disoccupazione o che abbia maturato i requisiti per la pensione (circostanza desumibile dalle stesse dichiarazioni della resistente, la quale prospettava di accedere alla pensione nel 2025 con un reddito mensile stimato di circa 800€-900€). La IG.ra , pertanto, considerati sia i presumibili CP_1
redditi percepiti attualmente (indennità di disoccupazione) e nel futuro immediato (pensione) sia il suo diritto di abitazione vitalizio al piano terra dell'immobile adibito ad ex casa coniugale (diritto riconosciuto dal marito in sede separatizia senza corresponsione di alcun corrispettivo), risulta avere adeguati mezzi di sostentamento.
Di contro , il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per accordare alla IG.ra un CP_1
assegno divorzile al solo fine perequativo-compensativo. È evidente dagli atti del giudizio e dalle dichiarazioni delle parti che l'assetto familiare si basava, da un lato, sull'apporto lavorativo del IG.
e, dall'altro, sull'accudimento delle figlie e della famiglia della IG.ra . PT CP_1
Considerati, quindi, l'apporto dato dalla resistente alla conduzione della vita familiare e la durata del matrimonio (i coniugi si sono separati nel 2015, ovvero 30 anni dopo la celebrazione del matrimonio), e tenuto anche conto che, secondo gli accordi della separazione del 2017, il marito le corrispondeva la somma di euro 75.000 a tacitazione di ogni pretesa patrimoniale conseguente al rapporto matrimoniale (di cui è innegabile la funzione perequativa), si ritiene congruo stabilire a carico del marito un assegno divorzile dell'importo mensile di 150€, a decorrere dalla presente decisione, annualmente rivalutabile in base agli indici istat.
Sul mantenimento della FI . Per_1
La domanda può essere accolta.
Risulta, infatti, non contestato dalla resistente che la FI sia diventata economicamente Per_1 autosufficiente nel mese di febbraio 2019, momento in cui la stessa, dopo aver conseguito nel 2018 la laurea in architettura, apriva la partita iva in qualità di architetto, come si evince sia dagli scritti difensivi sia dalle dichiarazioni rese dalla resistente all'udienza presidenziale del 16.09.2022 ove dava atto che entrambe le figlie erano divenute economicamente autosufficienti.
Il Collegio, pertanto, accertata l'autosufficienza economica della FI , revoca l'obbligo del Per_1 padre di contribuire al suo mantenimento con decorrenza dal febbraio 2019.
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, nonché della neutralità delle domande di divorzio e di revoca del contributo al mantenimento della FI e della soccombenza prevalente di Per_1
circa la domanda di assegno divorzile, si reputa di dover condannare quest'ultimo Parte_1
al pagamento di 1/3 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa (da 26.001€ a 52.000€), valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio. Spese compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
1) Dispone in capo ad , a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo di Parte_1
versare mensilmente a un assegno divorzile di 150€, rivalutabile Controparte_1
annualmente in base agli indici Istat;
2) Revoca a far data dal mese di febbraio 2019 l'obbligo in capo al IG. di PT
contribuire al mantenimento della FI;
Per_1
3) Condanna al pagamento di 1/3 delle spese di lite pari a 2.906€, oltre Parte_1
spese generali e accessori come per legge, compensando il resto.
Padova, il 14.01.25
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi