CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LF HA nato a (ALGERIA) il 29/10/1959 ZZ NO nato a [...] il [...] CI GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2024 della TE d'appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela CI;
udito il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
udito l'avv. Giovanni Di Lullo in difesa di GO CI, NO ZZ e LF HA che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 103 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 02/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La TE d’Appello di Trieste, con sentenza dell’ 8 luglio 2025, ha confermato la sentenza del G.U.P presso il Tribunale di Trieste di condanna nei confronti di HA LF in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste e Mogliano Veneto l’11 giugno 2021 (capo i) alla pena di anni 5 di reclusione e euro 60.000 di multa;
GO CI in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste, Aquileia e Aiello il 29 maggio 2021 (capo d) alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione e euro 80.000 di multa. La stessa TE, in parziale riforma della sentenza di condanna di NO ZZ in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste, Aquileia e Aiello il 29 maggio 2021 (capo d), esclusa la recidiva e riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena in anni 6 di reclusione e euro 80.000 di multa. 1.1.Secondo la ricostruzione delle sentenze di merito conformi, attraverso l’attività di un infiltrato denominato E0 che cooperava con la polizia colombiana, era stata organizzata una consegna controllata di stupefacente proveniente da un’associazione operante in Colombia;
una partita di circa quattro tonnellate di cocaina era stata presa in carico, previ accordi con le autorità colombiane, dalla Guardia di Finanza, tramite l’agente sotto copertura, con lo scopo di identificare gli intermediari e i compratori che agivano in Europa. L’operazione, previamente autorizzata ex art. 9 legge 16 marzo 2006 n. 146, era stata organizzata con la Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. In Italia era giunto un emissario nel cartello colombiano, CA CA ON AB, con il compito di organizzare e gestire la consegna della cocaina agli intermediari e acquirenti finali, coadiuvato dall’infiltrato E0, che fingeva di operare per detto cartello. Con CA CA aveva preso contatti anche l’agente sotto copertura, presentatosi come il soggetto che aveva ricevuto in consegna tutta la partita di droga e la custodiva in attesa della organizzazione delle consegne dei singoli quantitativi. Il trasporto della ingente quantitativo di cocaina era avvenuto in fasi distinte. La prima fase si era svolta tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2021: in tale periodo erano state organizzate le prime sette consegne di cocaina nel corso delle quali erano stati identificati, fra gli altri (oltre ad alcuni imputati condannati e non ricorrenti), anche i summenzionati imputati, i quali 3 avevano agito come intermediari/depositari/trasportatori della sostanza stupefacente. 1.2.L’ attività posta in essere dagli imputati summenzionati, ovvero la consegna e il trasporto della cocaina, era avvenuta sotto il costante controllo della polizia giudiziaria. LF è stato ritenuto responsabile per aver ricevuto in deposito da un agente sotto copertura 59 kg. di cocaina con l’incarico di restituirla, a richiesta, al concorrente RE UJ, per le successive consegne ai destinatari finali. ZZ e CI sono stati ritenuti responsabili per aver ricevuto, nel parcheggio di un ristorante di Aquileia, da CA CA ON AB 100 kg. di cocaina, che CI aveva, poi, trasportato in Aiello del Friuli. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. HA LF ha formulato due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. La TE aveva negato detto riconoscimento, rilevando che LF aveva ammesso l’addebito solo quando, alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato UJ, non era stato più possibile per lui continuare a negare la propria responsabilità, di talché la sua confessione non poteva ritenersi spontanea, ma semmai frutto di opportunismo. Tale percorso argomentativo sarebbe illogico, in quanto la TE non aveva chiarito sulla base di quali elementi avesse ritenuto che il ricorrente, al momento dell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero del 22 luglio 2022 (nel corso del quale aveva chiarito di aver trasportato 59 kg. e non 11 kg. come contestato nel capo di imputazione), fosse stato a conoscenza delle dichiarazioni rese dal coimputato: LF, in realtà, aveva conosciuto il contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero solo a seguito dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria rispetto a quella dell’ordinanza del 5 giugno 2024 di sostituzione della misura del carcere con quella del divieto di allontanamento dal comune di residenza, con cui la TE aveva dato atto dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato. 2.1.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena. La TE di appello aveva ritenuto di non poter mitigare il trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto al profilo soggettivo, che LF aveva ammesso l’addebito solo per opportunismo, e, quanto al profilo oggettivo, che la condotta di reato, alla luce del dato ponderale, era grave. Secondo il difensore tale percorso argomentativo sarebbe 4 illogico, sia per le ragioni già indicate nel motivo sub 1, sia perché la significatività del dato ponderale era già stata valutata attraverso il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria con quanto affermato dalla TE nell’ordinanza de libertate del 5 giugno 2024 in cui si era dato atto che il ruolo svolto dall’imputato era di secondo piano, ovvero di detenzione per conto terzi della droga, dietro corresponsione di una somma di danaro. 2.2. Il ricorso di NO ZZ si è articolato in due motivi. 2.2.1 Con il primo motivo ha chiesto la correzione dell’errore materiale nella indicazione della pena inflitta con il dispositivo della sentenza depositata in data 7 ottobre 2024 dalla TE di Appello di Trieste. Il difensore rileva che nel dispositivo letto in udienza la pena inflitta a ZZ era stata determinata in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento della circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90, operata la riduzione per il rito abbreviato. Parimenti nella parte motiva della sentenza la TE aveva indicato in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa la pena finale inflitta al ricorrente, determinandola nel modo seguente: pena base, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante contestata, anni 9 di reclusione ed euro 90.000 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 6 di reclusione e euro 60.000 di multa, ridotta per il rito come sopra. Nel dispositivo della sentenza depositata, invece, la pena era stata indicata in anni 6 di reclusione e euro 80.000 di multa. 2.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il difensore la pena base sarebbe stata rideterminata nella misura di anni 9 di reclusione (rispetto alla pena di anni 10 individuata in primo grado) in assenza di motivazione. La TE nel procedere alla rideterminazione in melius della pena aveva dato atto della episodicità del comportamento delittuoso e del corretto comportamento processuale concretizzatosi nel disvelamento di molti fatti sconosciuti agli inquirenti, senza, tuttavia, soffermarsi sulle ragione del significativo discostamento dal minimo edittale comunque operato. Il fugace riferimento al “rilevante quantitativo di cocaina oggetto della condotta illecita” non sarebbe sufficiente, in quanto non espressamente riferito alla determinazione della pena base, ma anzi trattato 5 quale profilo subvalente rispetto agli indicatori positivi ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2.3 il ricorso di CI si è articolato in nove motivi. 2.3.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in giudizio abbreviato ex art. 603 cod. proc. pen. in merito a situazioni e condotte asseritamente accertate dall’autorità giudiziaria straniera e in relazione alla affermata irrilevanza della documentazione probatoria straniera. La TE di appello aveva dato atto che in Colombia vi era un’attività illecita di traffico di droga preesistente all’intervento dell’agente sotto copertura della Guardia di Finanza e aveva affermato che nella presente indagine non si era fatto uso di alcuna prova acquisita all’estero, né di atti formati da autorità giudiziaria di altro paese. Secondo il ricorrente, tuttavia, la TE non avrebbe illustrato i criteri di valutazione della prova sulla cui base si era giunti a concludere che in Colombia vi erano indagini relative ad un sodalizio criminoso dedito all’invio di partite di droga in Italia;
non avrebbe individuato neppure un componente della presunta associazione;
non avrebbe chiarito su quali prove si era fondata l’affermazione della partecipazione ad essa di CA CA. A fronte di una pluralità di rilievi difensivi, esplicitati anche in una memoria, che mettevano in dubbio ciascuno dei punti su elencati e specialmente quello secondo cui in Colomba esistessero indagini in corso da parte dell’autorità giudiziaria di quel paese relative all’esistenza di un’associazione di narcotrafficanti, la TE si sarebbe limitata ad affermarne la sussistenza. Infine, vi sarebbe contraddittorietà fra l’affermazione per cui vi erano indagini in Colombia e l’affermazione per cui tali indagini erano comunque irrilevanti nel presente giudizio. 2.3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento, in relazione ai presupposti sostanziali legittimanti un’operazione sotto copertura, in relazione “all’accertamento di situazioni di rischio per la realizzazione della provocazione del reato e all’accertamento di situazioni prodromiche alla realizzazione di un reato impossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 cod. pen.”. La TE aveva affermato che alla data del 7 aprile 2021, quando fu autorizzata l’operazione speciale dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, era già in corso il traffico di stupefacenti provenienti dalla Colombia. In realtà con i documenti allegati all’appello si era dimostrato che l’attivazione della operazione sotto copertura era avvenuta solo sulla base di notizie fornite da una fonte confidenziale e che in Italia fino al 10 maggio 2021 non era in corso alcun 6 indagine. I documenti provenienti dalla Colombia (e in particolare una nota della ambasciata britannica dell’ 1 aprile 2021) valevano a dimostrare che fino al mese di aprile 2021 anche in Colombia l’unica attività di indagine era quella posta in essere dalla fonte confidenziale che si era preoccupata di avvicinare taluni soggetti. In tesi difensiva, dunque, si sarebbe realizzato una sorta di cortocircuito: in Italia si era affermata la necessita di avviare un’operazione speciale per appoggiare le indagini anglo-colombiane (di cui, peraltro, si ignorano portata e dettagli) e in Colombia si era affermata identica necessità a supporto di indagini italiane. In realtà al 21 aprile 2021, sia in Colombia sia in Italia, vi erano solo le dichiarazioni della fonte confidenziale, denominata E0: l’operazione speciale prende avvio in Italia con l’autorizzazione del 7 aprile solo sulla base della fonte e in Colombia con l’autorizzazione, tra il 10 e l’11 aprile, all’impego dell’ agente sotto copertura e alla consegna controllata. La TE, nel replicare al motivo, avrebbe anche travisato gli argomenti dedotti, giacché la denunciata falsità aveva ad oggetto il decreto colombiano dell’11 aprile e non quello del Comandante Regionale della Guardia di Finanza del 7 aprile. La stessa TE ED ha precisato che il ricorso alle indagini sotto copertura deve essere circoscritto in limiti definiti e che occorre tenere conto, al fine di verificare il rispetto del principio dell’equo processo, del modo in cui l’operazione è stata avviata ed eseguita. In presenza di operazioni sotto copertura avviate per spalleggiare l’inchiesta asseritamente in corso in Colombia, il fatto di non aver considerato le prove fornite in Colombia e le modalità di avvio dell’operazione sotto copertura nel nostro paese rende la sentenza illogica e totalmente carente rispetto alle censure formulate con l’atto di impugnazione. 2.3.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 178 cod. proc. pen. e dell’art. 6 Cedu e il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione della documentazione probatoria straniera. Dopo che era stata censurata la mancata acquisizione in originale della richiesta di assistenza giudiziaria inviata dalla Colombia in data 8 maggio 2021 a mezzo mail e degli atti in lingua originale allegati ad essa, la TE di appello aveva rigettato il motivo con un percorso argomentativo manifestamente illogico, dando per certi fatti che, invece, avrebbero dovuto essere provati e affermando nel contempo che tali fatti erano irrilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità del ricorrente. 2.3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’accertamento di situazioni evocative della provocazione e alla omessa valutazione delle condotte poste in essere dalla interposta persona E0; 7 travisamento della prova in ordine al suo ruolo, al ruolo di CA CA e al ruolo dell’agente sotto copertura. Quanto a E0, in sentenza si era dato atto: - che grazie al suo contributo e alla collaborazione con la polizia colombiana era stata organizzata una consegna controllata di stupefacente;
- che costui aveva avuto contatti con l’emissario colombiano CA CA ON AB;
- che costui era stato in contatto con UJ, come riferito da quest’ultimo con dichiarazioni che gli erano valse la concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale ricostruzione il difensore obietta che, se è vero che E0 aveva personalmente provveduto ad effettuare la consegna della prima partita di 300 kg. di cocaina alle forze di polizia colombiane, è altrettanto vero che non era stata provata la provenienza della droga e i presunti venditori erano stati assolti (EN) o neppure processati (CA CA e TI QU); che l’unico elemento per sostenere che CA CA fosse un emissario del clan sudamericano è costituito dalle dichiarazioni di E0; che UJ aveva ricevuto la droga direttamente dall’agente sotto copertura e senza l’interposizione di CA CA. In tesi difensiva l’infiltrato E0, lungi da svolgere una mera osservazione del traffico allo scopo di riferirne agli inquirenti, si era intromesso nelle dinamiche delle consegne, orientandole con interventi effettuati in prima persona. Peraltro LI era stato incaricato quale agente infiltrato di svolgere attività di acquisizione della prova e, a tal fine, era stato dotato di un telefono controllato ed intercettato, ma ciò nonostante in atti non risulta acquisita alcuna delle conversazioni con le quali il medesimo prendeva i contatti con gli interlocutori. Laddove i documenti indicati dalla difesa fossero stati presi in considerazione, sarebbe emerso che lo stupefacente, la cui origine era del tutto misteriosa, era stato proposto ai soggetti individuati direttamente dall'interposta persona, anche per mezzo di suoi collaboratori. È verosimile che RT, menzionato da ZZ come soggetto che gli propose di custodire la cocaina a fronte del corrispettivo di 1.000 euro al chilogrammo, fosse proprio un collaboratore di E0. È ragionevole, inoltre, ipotizzare che anche CA CA fosse un collaboratore di E0, di cui questi si era servito per le prime tre consegne controllate. L'unica fonte di prova da cui emergerebbe che CA CA era un partecipe dell'associazione colombiana è rappresentata dalle dichiarazioni di E0, sulla cui affidabilità e credibilità, nonostante tutti gli argomenti spese negli atti difensivi, la TE d'appello non si era soffermata. 8 La sentenza sarebbe manifestamente illogica, perché, nell'ottica della consegna controllata, non tiene conto che coloro che a posteriori sono risultati destinatari dello stupefacente furono contattati da E0 o da chi per lui, nel periodo maggio-giugno 2021, quando lo stupefacente era giunto in Italia, di tal che difetterebbe la prova in ordine all'esistenza di accordi pregressi tra fornitori di destinatari, precedenti l'intervento dell'agente provocatore. 2.3.5. Con il quinto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni e del ruolo di E0; in ordine alla valutazione della rilevanza dell’assoluzione di EN sopravvenuta al giudizio abbreviato;
l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. mediante acquisizione dei verbali di prova relativi all'esame del brigadiere IN e di E0. Con memoria del 10 maggio 2024 contenente nuovi motivi di impugnazione erano state prodotte le trascrizioni della deposizione testimoniale resa da E0 nel dibattimento a carico di EN, nonché della deposizione testimoniale del brigadiere IN, già in forza la Guardia di finanza di Trento, con cui Charlie 01 aveva avuto il primo contatto nel mese di marzo del 2021 ed era stato chiesto di procedere all'escussione dei predetti soggetti ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La TE, tuttavia, aveva omesso totalmente di prendere in considerazione sia la memoria, sia le trascrizioni e neppure aveva svolto alcuna considerazione per respingere le istanze istruttorie. 2.3.6. Con il sesto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento della prova, in ordine all’ accertamento della responsabilità penale con riferimento all'elemento soggettivo e alla valutazione della chiamata in correità operata da ZZ;
violazione di legge ed in specie dell'art. 192 cod. proc. pen, dell'art. 546 cod. proc. pen., dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e dell’art. 43 cod. pen. Il difensore osserva che, pacifica la consegna da CA CA a CI delle scatole contenenti 100 kg di cocaina nel retro di un ristorante, la TE avrebbe ritenuto provata la consapevolezza in capo al ricorrente del contenuto di tali scatole sulla base di prove logiche (e in particolare sulla inverosimiglianza della tesi per cui CA CA avrebbe taciuto a CI il contenuto degli scatoloni, non potendo correre il rischio che egli non prestasse la massima diligenza nel custodirli) e sulla base delle dichiarazioni del ZZ, secondo cui CI sapeva che si trattava di droga. In tal modo i giudici non avrebbero tenuto conto della versione fornita da CI, il quale aveva sostenuto di essersi prestato a portare gli scatoloni nel magazzino della società Sviluppo Solare srl, frequentato regolarmente per lavoro da almeno quindici persone, ad Aiello per fare un favore a ZZ, suo amico di vecchia data, senza sapere quale fosse il contenuto. Le conversazioni 9 intercettate tramite il telefono di CA CA, su cui era stato inoculato il Trojan, confermavano che, alla presenza di CI, mai si era fatta menzione della cocaina, piuttosto che della necessità di “occultare” le scatole. ZZ – argomenta il difensore - nell’accusare CI era mosso dalla speranza di vedere premiata la sua collaborazione con gli inquirenti. In ogni caso il tenore letterale delle sue dichiarazioni non era nel senso che CI con certezza sapesse quale fosse il contenuto delle scatole. 2.3.7. Con il settimo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile per inidoneità dell’azione. Secondo la TE, la consegna della droga era avvenuta su iniziativa non già dell’agente sotto copertura, ma di CA CA, che, infatti, aveva contattato ZZ per proporgli l’affare e aveva poi dato incarico all’agente sotto copertura di prelevare la cocaina dal deposito della Guardia di Finanza. Il difensore, in proposito, rileva che, pur nota la materialità dei fatti a partire da quando lo stupefacente era stato preso in carico a Madrid dalla Guardia di Finanza, tuttavia, non erano note la provenienza della droga, né le ragioni per cui, ad un certo punto, lo sconosciuto RT avesse chiamato ZZ e CA CA avesse contattato ZZ. In realtà, le indagini avevano chiarito che CA CA era in contatto con E0, sicché la mancanza di conoscenza in ordine alle modalità di ingaggio fra RT e ZZ e fra CA CA e ZZ doveva indurre a ipotizzare una situazione di provocazione per effetto del fattivo intervento di E0, ovvero della interposta persona: in altri termini, secondo il difensore, RT era una figura di pura fantasia inventata ad arte da E0 e CA CA, lungi dall’appartenere ad un sodalizio operante in Colombia, era piuttosto uno dei tanti collaboratori dell’infiltrato E0. Secondo gli indirizzi giurisprudenziali della TE ED, l’intervento degli agenti infiltrati deve essere assistito da garanzie, e non possono essere utilizzabili elementi raccolti a seguito di provocazione. La cocaina, nella vicenda in esame, era rimasta sempre sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine ed era stata sequestrata poche ore dopo la consegna, dovendosi perciò escludere, ex ante, la possibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice per la totale inidoneità della condotta. 2.3.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell’art. 9 della legge n. 146/2006 e dell’art. 723 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla illegittima esportazione di cocaina in Italia in violazione delle norme convenzionali colombiane. Quanto alla violazione dell’art. 9 della legge 146/2006, secondo il difensore al 7 aprile non vi erano i presupposti sostanziali e formali per l’operazione 10 speciale in quanto: a) a quella data nessuna indagine era stata avviata, b) la competenza al rilascio dell’autorizzazione è del Comando Generale e non di quello Regionale, c) mancava l’atto di intesa con la CS (non essendo sufficiente il mero nulla osta). Quanto alla violazione dell’art. 723 cod. proc. pen., secondo il difensore non si era tenuto conto che la sostanza stupefacente era giunta dalla Colombia, anche se aveva fatto scalo in Spagna;
la TE avrebbe affermato in maniera apodittica la regolarità del trasporto. 2.3.9 Con il nono motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La recidiva sarebbe stata affermata in ragione di una precedente condanna riguardante fatti commessi nel 2016, che in realtà era divenuta irrevocabile dopo i fatti oggetto del presente processo. Nella determinazione della pena base non si sarebbe in ogni caso tenuto conto che il ricorrente aveva avuto un ruolo marginale e, dopo i fatti di cui al processo, aveva immediatamente interrotto i rapporti con ZZ. Inoltre la TE in maniera immotivata avrebbe riservato a CI un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello riservato al coimputato ZZ. 3. In data 16 settembre 2025, il difensore di CI ha presentato una memoria, con cui, oltre a reiterare le doglianze esposte nei motivi suesposti, ha dedotto: - la violazione di legge e in specie del principio di correlazione fra imputazione e sentenza essendo stata pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato: mentre nella sentenza di primo grado era stato ritenuto che la compravendita di droga si fosse conclusa tra l’Italia e la Colombia e che il pagamento del prezzo fosse stato versato antecedentemente rispetto alla spedizione in Italia della sostanza stupefacente, nella sentenza impugnata si era, invece, ritenuto che il reato fosse stato commesso interamente in Italia e che CA CA avesse personalmente raccomandato a CI di occultare la cocaina;
- il vizio di motivazione nella valutazione della chiamata in correità di ZZ. 4. In data 30 settembre 2025, il difensore di ZZ ha depositato l’ordinanza del 26 settembre 2025 con cui la TE di appello di Trieste ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nel senso che nel dispositivo la pena irrogata a ZZ deve intendersi di anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa. 11 5. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di HA LF non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1.Il primo motivo, con cui si censura la motivazione della mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è inammissibile, perché non autosufficiente e manifestamente infondato. Occorre ricordare che, ai fini dell’adempimento dell'onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità. Ciò premesso, il difensore lamenta che le ragioni individuate dalla TE nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della ingente quantità della droga trattata, ovvero l’essersi LF determinato alla confessione solo dopo essere venuto a conoscenza della confessione del concorrente RE UJ, non sarebbero fondate, in quanto, a suo dire, LF aveva reso interrogatorio prima di aver preso contezza degli atti e delle dichiarazioni del concorrente. La TE, tuttavia, ha spiegato che UJ aveva reso interrogatorio in data 13/6/2022, mentre il LF solo in data 19/7/2022. Il ricorrente, nel contestare che LF fosse stato a conoscenza delle dichiarazioni del coimputato, non ha documentato quali fossero state le fonti di prova a lui contestate da parte dell’organo inquirente ex art. 65 cod. proc. pen., sicchè sotto tale profilo il ricorso non è autosufficiente (in ordine alla non ammissibilità per violazione del principio di autosufficienza e per genericità dei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione si vedano: Sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419). Ciò posto la valorizzazione da parte della TE della natura utilitaristica della confessione appare aderente ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di circostanze, la confessione spontanea del reo 12 rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa, ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo” (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Rv. 288738 – 07; nello stesso senso: Sez. 2 n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 – 01; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229). Manifestamente infondata è la censura di contraddittorietà della motivazione adottata dalla TE rispetto a quella di cui al provvedimento de libertate a sostegno della attenuazione della misura cautelare in cui si era dato atto della intervenuta confessione del ricorrente. Tale ultima valutazione, infatti, era inerente al differente piano della pregnanza delle esigenze cautelari e non già a quello relativo alla determinazione della pena. 1.2. Il secondo motivo, con cui si duole della determinazione della pena, è inammissibile per difetto di specificità, o, comunque, per manifesta infondatezza. La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nel caso in esame la TE ha confermato la determinazione della pena base in anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 90.000 di multa, giustificando il discostamento dal minimo, in ragione della capacità a delinquere e della gravità oggettiva della condotta, avente ad oggetto una partita di cocaina di peso notevole. A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo, in parte, richiama i rilievi già disattesi nella trattazione del punto sub 1.1, a cui si rinvia, e, in parte, lamenta la duplice considerazione del dato ponderale, ai fini della circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 e ai fini della pena, senza 13 considerare che la TE ha valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo di droga trattato dal ricorrente come indice di una particolare gravità del reato complessivamente considerato, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. 2. Il ricorso di ZZ deve essere rigettato. 2.1. La sentenza impugnata era effettivamente affetta dall’errore materiale nella indicazione nel dispositivo della pena inflitta al ricorrente, ma nelle more è intervenuta la correzione da parte della stessa TE di appello. 2.2.Il motivo inerente il trattamento sanzionatorio è infondato. La TE di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha mitigato il trattamento sanzionatorio ivi previsto e rideterminato la pena in anni 4 di reclusione e 40.000 euro di multa, muovendo dalla pena base di anni 9 di reclusione e euro 90.000 di multa. Nel richiamare i principi già evocati nella trattazione del ricorso di LF, si deve dare atto che la TE ha adeguatamente assolto all’onere di indicare le ragioni del discostamento della pena dal mimino edittale, sottolineando, nella motivazione, che ZZ aveva trattato la consegna di un quantitativo di cocaina pari a 100 kg. In tal senso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il richiamo alla gravità oggettiva del fatto è stato operato dalla TE proprio in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.Il ricorso di GO CI deve essere, nel complesso, rigettato. 3. 1.Occorre premettere che, come già ricordato, l’episodio ascritto a CI si inserisce nell’ambito una più ampia operazione attuata mediante agenti sotto copertura attraverso la quale era stata organizzata una consegna controllata di sostanze stupefacenti provenienti da un’associazione operante in Colombia e precisamente nell’ambito della prima di sette distinte fasi di consegna della droga, avvenuta tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2021. Il compendio probatorio relativo al reato ascritto a CI è rappresentato dal sequestro della droga e dalle risultanze delle attività di osservazione e dalle dichiarazioni del coimputato ZZ. Nelle sentenze di merito si dà atto che nel mese di aprile del 2021 ZZ era stato contattato da tale RT, cittadino colombiano che viveva a Madrid, il quale gli aveva chiesto di custodire una partita di 40 kg. di cocaina. ZZ nulla aveva più saputo in merito alla proposta fino ai primi giorni del mese di maggio, quando CA CA ON AB lo aveva chiamato presentandosi come il referente colombiano che doveva organizzare la consegna di cui aveva parlato RT;
con CA CA, ZZ aveva concordato il 14 compenso della somma di euro 1000 per ogni chilogrammo di cocaina preso in carico. Al momento di concretizzare la consegna, CA CA aveva incaricato l’agente sotto copertura di prelevare 100 kg. dal quantitativo maggiore di cocaina giunta a Trieste dalla Colombia e custodita dalla Guardia di Finanza;
prelevati 100 pani di cocaina, l’agente si era incontrato a Monfalcone con CA CA e insieme a questi si era recato a Aquileia;
qui i due si erano incontrati con ZZ e CI: nel retro di un ristorante, dopo il pranzo, era avvenuto il trasbordo degli scatoloni contenenti la droga dall’auto condotta da CA al mezzo di CI. 3.2. Incontestata la ricostruzione dei fatti come esposti, i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo attengono tutti alla sussistenza dei presupposti giuridici dell’attività sotto copertura svolta e alla legittimità della consegna controllata di cocaina, sotto vari profili. In particolare il ricorrente osserva: (i) che non era stato accertato se, prima della autorizzazione alle indagini sotto copertura, fossero in corso in Colombia indagini relative ad un sodalizio dedito al narcotraffico e che non era stato accertato se CA CA fosse stato o meno ivi condannato o anche solo indagato;
in proposito la TE avrebbe dovuto attivare i poteri di rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603 cod. proc. pen. e avrebbe dovuto acquisire, così come richiesto, in originale la domanda di assistenza giudiziaria della autorità colombiana e la documentazione ad essa allegata (primo motivo e terzo motivo); (ii) che non sussistevano i presupposti sostanziali legittimanti l’indagine sotto copertura: quest’ultima era stata avviata solo sulla base di una fonte confidenziale, sia in Italia, sia in Colombia e l’autorizzazione alle operazioni sarebbe stata rilasciata dal Comandante Regionale anziché dal comandante Generale della Guardia di Finanza, in assenza di atto di intesa con la CS (secondo motivo e ottavo motivo); (iii) che non era stata valutata la provocazione da parte della interposta persona Charile01 ed era stata travisata la prova anche in ordine al ruolo di CA CA e dell’agente sotto copertura;
LI si era in realtà intromesso nelle dinamiche delle consegne, orientandole ed era, altresì, verosimile che CA CA fosse un collaboratore di E0, sicchè non esistevano accordi pregressi fra destinatari e fornitori prima dell’intervento dell’agente provocatore che, quindi, aveva in realtà dato impulso al reato (quarto motivo); (iv) che la TE aveva omesso di attivare i poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. ai fini dell’acquisizione dei verbali di prova relativi all'esame del brigadiere IN e di E0 resi in altro procedimento (quinto motivo); 15 (v) che non era stata riconosciuta la sussistenza del reato impossibile per inidoneità dell’azione: la consegna della stupefacente a CI sarebbe avvenuta su impulso di RT e CA CA che, in realtà, erano collaboratori dell’agente sotto copertura, sicchè essendo la cocaina rimasta sempre sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine doveva essere esclusa ex ante la possibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (settimo motivo); (vi) che non erano state osservate le disposizioni in materia di rogatoria, sotto il profilo del mancato vaglio da parte del Ministro della Giustizia (ottavo motivo). 3.3. Tutte tali censure sono state prese in esame dalla TE di Appello e disattese con una motivazione coerente e rispettosa della disciplina delle attività sotto copertura. 3.3.1. Infondata è la doglianza relativa alla mancata acquisizione degli atti compiuti dall’autorità colombiana. La TE ha rilevato che non sono stati utilizzati in alcun modo, ai fini della prova del fatto ascritto a CI avente ad oggetto una partita di cocaina giunta in territorio italiano per mezzo di rogatoria e accertato grazie ad attività sotto copertura “debitamente autorizzata”, gli atti di indagine eseguiti in Colombia e ha anche ribadito la impossibilità di sindacare l’attività svolta da un’autorità giudiziaria e/o inquirente straniera, che opera sulla base di proprie leggi nell’ambito di uno spazio di sovranità intangibile. All’assunto della TE per cui nel processo celebrato in Italia non si era fatto uso di alcuna prova acquisita all’estero, né di atti formati da autorità giudiziaria di altro paese (essendosi fondata l’affermazione della responsabilità di CI solo sul contenuto delle intercettazioni, sull’attività di osservazione della polizia giudiziaria che aveva monitorato in diretta la consegna della droga al ricorrente e aveva poi proceduto al sequestro e sulla chiamata in correità del coimputato ZZ), il difensore ha opposto un rilievo solo generico, senza allegare alcun elemento a sostegno della decisività degli atti che la TE avrebbe omesso di acquisire. Né appare sussistere la lamentata contraddizione fra l’affermazione per cui non era possibile neanche in astratto sindacare la legittimità degli atti di indagine effettuati in Colombia e l’affermazione per cui di tali atti non si era comunque fatto uso, in quanto nel percorso argomentativo della TE è proprio tale secondo aspetto ad essere stato messo in risalto. 3.3.2. Analogamente è infondata la doglianza relativa alla illegittimità dell’operazione sotto copertura, in quanto posta in essere in violazione dei principi dettati dalla legge n. 146/2006. 16 L’art. 9 di detta legge, nel dettare uno statuto generale delle operazioni sotto copertura, prevede una causa di giustificazione ad hoc, speciale rispetto alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., applicabile agli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché agli agenti, ausiliari ed interposte persone della cui opera i primi dovessero avvalersi, i quali, nel corso di specifiche operazioni sotto copertura debitamente autorizzate e documentate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad una serie di gravi delitti tassativamente elencati fra cui quelli inerenti gli stupefacenti, per quanto di rilievo in questa sede, acquistano, ricevono o occultano sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel contesto di tale disciplina, i commi 3 e 4 dell’art. 9 richiedono che tali operazioni investigative siano previamente autorizzate per iscritto dagli organi di vertice del personale di polizia giudiziaria coinvolto, oppure su apposita delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale e che il loro avvio sia previamente comunicato, a cura dei medesimi soggetti, all’autorità giudiziaria competente per le indagini. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che “in tema di operazioni sotto copertura, l'inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l'inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell'attività investigativa svolta dall'agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell'art. 6 Conv. EDU” (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Rv. 283467 – 03; nello stesso senso Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020, non massimata sul punto). Si è sottolineato che la sanzione di inutilizzabilità non è espressamente prevista né dal citato art. 9, né da altra specifica disposizione di legge e che, anzi, tutto il sottosistema normativo apprestato dal medesimo art. 9, per la disciplina delle attività investigative "sotto copertura", è volto, più che a limitare l'utilizzabilità processuale dei relativi esiti, a tracciare i confini dell'area di non punibilità degli operatori di polizia. Ragione per cui, soltanto con un evidente salto logico, detta disciplina potrebbe essere utilizzata per individuare delle garanzie ulteriori, rispetto a quelle previste dal codice di rito, per chi con tali agenti entri in contatto e commetta reati. La TE di appello ha richiamato tali principi e ha, comunque, precisato che l’autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza era intervenuta il 7 aprile 2021, quando già era attiva in Colombia l’organizzazione dedita al traffico di droga, mentre l’autorizzazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga era intervenuta ancora prima, ovvero il 2 aprile 2021. 17 Al percorso argomentativo su indicato, il ricorrente oppone una censura in parte avversativa e in parte non rispettosa dei principi su indicati. Sotto il primo profilo, l’assunto per cui non sussistevano i presupposti legittimanti l’indagine sotto copertura, in quanto, nel momento in cui era intervenuta l’autorizzazione, non esisteva una notizia di reato, bensì solo fonti confidenziali, è smentito dalla stessa scansione cronologica richiamata nel ricorso, in cui si dà atto che alla data del rilascio della autorizzazione le indagini in Colombia erano in corso e in Italia era già stato aperto a fine marzo un procedimento nei confronti di Ignoti. Sotto il secondo profilo, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, nessun rilievo assumono le eventuali irregolarità della procedura. 3.3.3. Infondate sono anche le censure con cui si lamenta che nel caso di specie non esistevano pregressi accordi fra destinatari e fornitori, ma era stata la interposta persona Charile01, di cui RT e CA CA sarebbero stati collaboratori, a orientare le dinamiche delle consegne, sicché le prove sarebbero inutilizzabili o si configurerebbe comunque un’ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell’azione. In linea generale, comportano la responsabilità penale dell'agente infiltrato, e la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita, le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato (Sez. 6 n. 12204 del 04/02/2020, Rv. 278730 - 01 Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Rv. 267517 – 01; Sez. 3, n. 37805/2013, Rv. 257675); non così, invece, l'azione che si limiti a disvelare un'intenzione criminale altrui già esistente, ma allo stato latente, e che perciò fornisca soltanto l'occasione perché questa si concretizzi, senza determinarla in modo essenziale (Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014, Rv. 260081). L'esclusione della punibilità per il "provocato", dunque, presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva della sua azione delittuosa dall'istigazione dell'infiltrato e non può, pertanto, ammettersi quando la determinazione a compiere il reato sia proveniente anche da attività di soggetti diversi da costui. In tal caso, infatti, l'attività dell'agente provocatore costituisce un fattore estrinseco, che dà solo spunto all'azione delittuosa, ma non esclude che questa sia stata voluta e realizzata dal reo, secondo impulsi e modalità allo stesso autonomamente riconducibili (Sez. 6, n. 16163 del 24/01/2008, Rv. 239640). Nel caso di specie il ricorrente ipotizza la illegittimità della intera operazione sul presupposto che CA CA e, prima di lui, RT fossero in realtà collaboratori dell’infiltrato E0 e dell’agente sotto copertura e non già appartenenti al sodalizio operante in Colombia;
da tale circostanza discende, secondo il ricorrente, che la realizzazione del reato sarebbe stata frutto della esclusiva organizzazione dei tali agenti under cover e che, pertanto, le prove 18 sarebbero state inutilizzabili e, in ogni, caso si configurerebbe un reato impossibile per inidoneità ex ante del tentativo. E’ chiaro, dunque, che è la stessa censura, per come congegnata, a fondarsi su un presupposto, ovvero sulla qualità di infiltrati di CA CA e RT, non solo non dimostrato, ma addirittura prospettato dallo stesso ricorrente solo come “probabile” e “verosimile”, in assenza di qualsivoglia elemento concreto e fattuale di riscontro. Vero è piuttosto che la TE di appello e, prima ancora, il Giudice dell’Udienza Preliminare hanno affermato che la consegna dello stupefacente a CI era avvenuta su iniziativa di CA CA e RT, appartenenti al cartello colombiano, e non già dall’agente sotto copertura. Nella ricostruzione dell’episodio effettuata dai giudici di merito CA CA, dopo aver contattato ZZ di sua iniziativa, aveva ordinato all’agente sotto copertura di consegnare una parte della droga importata allo stesso ZZ, il quale si era fatto coadiuvare da CI. Ne consegue che non può essere invocata nel caso in esame la sanzione processuale di inutilizzabilità delle prove assunte per l'assenza dei relativi presupposti nella concreta fattispecie oggetto di giudizio. Analogamente non può essere invocata la categoria del reato impossibile per inidoneità dell’azione. A tale ultimo proposito si è precisato che non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi ultimi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente e ciò in quanto l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato" (Sez. 2, n. 45852 del 15/09/2023, Rv. 285416 – 01; Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Rv. 256592 - 01; Sez. 5, n. 33835 del 2021, in motivazione pag. 5; Sez. 7, ord. n. 5640 del 2019, in motivazione pag. 2). Nel caso in esame, come detto, nella ricostruzione operata dai giudici di merito (solo avversativamente censurata dal ricorrente), l’iniziativa di consegnare la droga a CI era stata assunta non già dall’infiltrato, bensì da CA CA che, facendola prelevare dall’agente sotto copertura, ne aveva assunto l’autonoma disponibilità e l’aveva consegnata al ricorrente, incaricato del trasporto e della custodia. Né assume rilievo il fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, posto che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve risultare già "ex ante" assolutamente priva di potenzialità per la determinazione causale dell'evento (in tal senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 35511 del 21/05/2013, Rv. 256443). 19 3.3.4 Infondato è anche il motivo con cui si lamenta la mancata acquisizione dei verbali di prova resi in altro procedimento, utili, secondo il ricorrente, a chiarire meglio i contorni della vicenda processuale e la ritualità dell’operato dell’agente sotto copertura. In proposito non possono che richiamarsi le stesse osservazioni sulla natura congetturale dei rilievi del ricorrente a proposito dei legami dell’agente sotto copertura con coloro che le sentenze di merito hanno indicato come emissari del cartello colombiano. A ciò deve aggiungersi che l’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. conferisce al giudice di appello il potere di disporre di ufficio la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. Deve ribadirsi in proposito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353) e che nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287482 – 02). 3.3.5. Manifestamente infondate sono le doglianze relative al mancato rispetto della disciplina dettata dall’art. 723 cod. proc. pen. in tema di rogatoria, anche con riferimento agli articoli del trattato stipulato tra Italia e Colombia con riguardo alla esecuzione delle operazioni sotto copertura. La TE in proposito ha ricordato: -che il trattato tra Italia e Colombia ratificato con la legge 17 luglio 2020 n. 82, nel disciplinare i rapporti fra i due paesi e in particolare le richieste di assistenza, prevede anche lo scambio spontaneo di informazioni, finalizzato a iniziare e/o orientare una indagine;
- che il Ministro della Giustizia non ha alcun potere di vietare rogatorie fra Italia e Colombia, fondate su una convenzione regolarmene ratificata che prevede l’obbligo per le parti di dare corso alle richieste;
- che nella vicenda in esame una prima partita di cocaina, pari a 300 kg., è giunta in Italia tramite la Spagna e le autorità della Colombia si sono rapportate con le autorità spagnole con riferimento al percorso Colombia-Spagna, mentre il trasporto dalla Spagna in Italia è avvenuto in forza di una rogatoria transitata 20 per il Ministero;
analogamente anche le successive 4 tonnellate di cocaina sono giunte in Italia via Spagna e il Ministro della Giustizia era stato informato della intera operazione;
- che l’art. 723 cod. proc. pen. non prevede alcuna autorizzazione da parte del Ministero per la esecuzione della rogatoria, ma gli attribuisce solo un potere di non dare corso alla esecuzione in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, potere di blocco che nel caso di specie il Ministro non aveva inteso esercitare, essendo, peraltro, evidente che nessuno di tali interessi fosse minacciato dalla attività oggetto della rogatoria;
- che l’attività dell’agente sotto copertura si era svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione stipulata fra l’Italia e la Colombia. A tale percorso argomentativo, il ricorrente ha contrapposto una censura generica, reiterativa degli stessi argomenti già sottoposti al vaglio della TE, in assenza di indicazione del fondamento giuridico delle ragioni invocate, e come tale inammissibile alla luce dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822. 3.4. Esaurita la trattazione delle doglianze attinenti alla legittimità delle operazioni svolte tramite l’agente sotto copertura, devono essere valutati i motivi attinenti al merito della affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 3.4.1. Il sesto motivo, incentrato sul vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, è inammissibile per plurime convergenti ragioni. La TE di appello (pagg. 16 e 17) ha ripercorsi i fatti non contestati nella loro materialità, consistiti nella consegna da parte di CA CA, nel parcheggio di un ristorante, a ZZ e CI di alcuni scatoloni contenenti 100 kg. di cocaina. Indi la TE si è confrontata con tutti gli argomenti svolti in sede di impugnazione e reiterati in questa sede e ha ritenuto: - inverosimile che CI non fosse al corrente del contenuto degli scatoloni, considerate le modalità dell’intera operazione, il fatto che gli era stato chiesto di nasconderli in un luogo sicuro, il valore del carico (pari a 3 milioni di euro) tale per cui non era pensabile che potesse essere lasciato ad un soggetto ignaro;
- che nessun rilievo poteva assumere, rispetto alla prova logica della sua consapevolezza di prendere in carico della droga, il fatto che CI non avesse partecipato al primo incontro con CA CA, così come il fatto che avesse poi riposto le scatole presso un magazzino della società dove lavorava, posto che neppure tale collocazione era incompatibile con la conoscenza del loro contenuto;
21 - che, in ogni caso, ZZ aveva ammesso che sia a lui che a CI era stato detto che le scatole contenevano droga;
- che la mancata reazione del ricorrente alla notizia del sequestro della droga valeva a confermare che egli conosceva il contenuto delle scatole, posto che in caso contrario sarebbe stata naturale una sua richiesta di spiegazione al ZZ. Le inferenze tratte dai dati di fatto esposti non sono manifestamente illogiche e non si rileva nel percorso argomentativo alcun travisamento del dato probatorio rappresentato dalle dichiarazioni di ZZ. Il motivo di ricorso, di contro, in primo luogo, si limita a contestare in maniera generica e inammissibile l’efficacia dimostrativa degli elementi di prova richiamati. A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della TE di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla TE di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Il motivo, in secondo luogo, lamenta un travisamento da parte della TE delle dichiarazioni del coimputato collaborante ZZ, in realtà insussistente. Il vizio di travisamento consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in esame la TE, nel riportare letteralmente la risposta di ZZ alla domanda se lui e CI fossero stati informati che le scatole contenevano cocaina (“cosi ci è stato detto… senza voler esimermi da nessuna responsabilità, non credo che neanche lui abbia controllato”) e nell’affermare, dunque, che 22 CI sapeva che la merce a lui consegnata era droga, non è incorsa in alcuna distorsione del significante, nel senso su indicato. Inammissibile per difetto di specificità è la doglianza relativa alla valutazione della chiamata in correità di ZZ. Sul punto è sufficiente ricordare che la affermazione di responsabilità di CI è stata fondata, in primis, sull’attività di osservazione della polizia giudiziaria, che in diretta aveva monitorato la consegna della droga da CA CA a CI e il trasporto della sostanza da parte di CI sul proprio mezzo e che aveva, indi, provveduto al sequestro, sicché le propalazioni di ZZ sono intervenute a conferma di un quadro probatorio da esse indipendenti. Anche la prova della conoscenza da parte di CI in ordine al contenuto delle scatole è stata desunta dal complesso delle circostanze emerse nel corso dell’attività di osservazione e degli argomenti logici di cui già si è detto, sicché anche sotto profilo la motivazione della TE non si presta alle censure dedotte. Di contro l’affermazione per cui ZZ avrebbe incolpato CI solo per trarne vantaggi in punto trattamento sanzionatorio, oltre ad essere apodittica e congetturale, non si confronta con il complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata. 3.4.2. Il nono motivo, incentrato sul riconoscimento della recidiva e più in generale sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Premesso che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione), nel caso di specie la TE ha adeguatamente assolto all’onere di motivare in ordine all’esistenza dei presupposti formali e sostanziali della recidiva. I giudici, infatti, hanno osservato che CI aveva già riportato plurime condanne definitive per reati contro il patrimonio e recentemente era stato condannato anche per un delitto della stessa specie di quello per cui si procede commesso nell’anno 2016; hanno, pertanto, ritenuto che i fatti di reato oggetto del presente processo fossero espressione di accresciuta responsabilità. Invero, anche a prescindere dal riferimento alla recente condanna per reato inerente gli stupefacenti, effettivamente passata in giudicato in epoca successiva alla commissione del reato per cui si procede, il giudizio sul presupposto formale e sostanziale della recidiva è stato, in ogni caso, ancorato, in maniera ragionevole e perciò non 23 sindacabile, ai numerosi precedenti penali del ricorrente, alcuni dei quali specifici. A tale ultimo proposito, si ricorda che in tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3 n. 20351 del 02/04/2024, Rv. 286324 – 01; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166) e che, proprio perché determinati da motivi di lucro, sono considerati della stessa indole i reati contro il patrimonio e i reati inerenti gli stupefacenti (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014. Rv. 261869 – 01). Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla eccessività della pena. Richiamandosi i principi già esposti trattando del ricorso di LF, si osserva che la TE di appello, nel confermare la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e euro 80.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ritenuto tale pena congrua in relazione alla gravità del reato, avente ad oggetto un rilevante quantitativo di cocaina, e alla capacità a delinquere del ricorrente, comprovata dai plurimi precedenti a suo carico. A tale motivazione, il difensore ha opposto argomenti meramente avversativi e non già ragioni in fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica. Infine, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (ex plurimis Sez. 3,n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839): nel caso in esame, il ricorrente non sì è confrontato con il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, con cui è stata valorizzata, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio del coimputato ZZ, la sua proficua collaborazione, sicché le situazioni che il ricorrente prospetta come identiche, tali non sono state ritenute, in maniera non manifestamente illogica, dalla TE di appello. 3.5. Inammissibile è il motivo nuovo con cui è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il motivo nuovo, infatti, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., deve avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 lett. a) cod. proc. pen., ovvero rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali 24 (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259; Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783; Sez. 6 n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294). Il motivo in esame, dunque, in quanto teso ad introdurre censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione, deve essere ritenuto inammissibile. 4.Al rigetto dei ricorsi di NO ZZ e GO CI segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di HA LF segue la condanna di questi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ZZ NO e CI GO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di LF HA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NN CI OR ER
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela CI;
udito il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
udito l'avv. Giovanni Di Lullo in difesa di GO CI, NO ZZ e LF HA che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 103 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 02/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La TE d’Appello di Trieste, con sentenza dell’ 8 luglio 2025, ha confermato la sentenza del G.U.P presso il Tribunale di Trieste di condanna nei confronti di HA LF in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste e Mogliano Veneto l’11 giugno 2021 (capo i) alla pena di anni 5 di reclusione e euro 60.000 di multa;
GO CI in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste, Aquileia e Aiello il 29 maggio 2021 (capo d) alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione e euro 80.000 di multa. La stessa TE, in parziale riforma della sentenza di condanna di NO ZZ in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste, Aquileia e Aiello il 29 maggio 2021 (capo d), esclusa la recidiva e riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena in anni 6 di reclusione e euro 80.000 di multa. 1.1.Secondo la ricostruzione delle sentenze di merito conformi, attraverso l’attività di un infiltrato denominato E0 che cooperava con la polizia colombiana, era stata organizzata una consegna controllata di stupefacente proveniente da un’associazione operante in Colombia;
una partita di circa quattro tonnellate di cocaina era stata presa in carico, previ accordi con le autorità colombiane, dalla Guardia di Finanza, tramite l’agente sotto copertura, con lo scopo di identificare gli intermediari e i compratori che agivano in Europa. L’operazione, previamente autorizzata ex art. 9 legge 16 marzo 2006 n. 146, era stata organizzata con la Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. In Italia era giunto un emissario nel cartello colombiano, CA CA ON AB, con il compito di organizzare e gestire la consegna della cocaina agli intermediari e acquirenti finali, coadiuvato dall’infiltrato E0, che fingeva di operare per detto cartello. Con CA CA aveva preso contatti anche l’agente sotto copertura, presentatosi come il soggetto che aveva ricevuto in consegna tutta la partita di droga e la custodiva in attesa della organizzazione delle consegne dei singoli quantitativi. Il trasporto della ingente quantitativo di cocaina era avvenuto in fasi distinte. La prima fase si era svolta tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2021: in tale periodo erano state organizzate le prime sette consegne di cocaina nel corso delle quali erano stati identificati, fra gli altri (oltre ad alcuni imputati condannati e non ricorrenti), anche i summenzionati imputati, i quali 3 avevano agito come intermediari/depositari/trasportatori della sostanza stupefacente. 1.2.L’ attività posta in essere dagli imputati summenzionati, ovvero la consegna e il trasporto della cocaina, era avvenuta sotto il costante controllo della polizia giudiziaria. LF è stato ritenuto responsabile per aver ricevuto in deposito da un agente sotto copertura 59 kg. di cocaina con l’incarico di restituirla, a richiesta, al concorrente RE UJ, per le successive consegne ai destinatari finali. ZZ e CI sono stati ritenuti responsabili per aver ricevuto, nel parcheggio di un ristorante di Aquileia, da CA CA ON AB 100 kg. di cocaina, che CI aveva, poi, trasportato in Aiello del Friuli. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. HA LF ha formulato due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. La TE aveva negato detto riconoscimento, rilevando che LF aveva ammesso l’addebito solo quando, alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato UJ, non era stato più possibile per lui continuare a negare la propria responsabilità, di talché la sua confessione non poteva ritenersi spontanea, ma semmai frutto di opportunismo. Tale percorso argomentativo sarebbe illogico, in quanto la TE non aveva chiarito sulla base di quali elementi avesse ritenuto che il ricorrente, al momento dell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero del 22 luglio 2022 (nel corso del quale aveva chiarito di aver trasportato 59 kg. e non 11 kg. come contestato nel capo di imputazione), fosse stato a conoscenza delle dichiarazioni rese dal coimputato: LF, in realtà, aveva conosciuto il contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero solo a seguito dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria rispetto a quella dell’ordinanza del 5 giugno 2024 di sostituzione della misura del carcere con quella del divieto di allontanamento dal comune di residenza, con cui la TE aveva dato atto dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato. 2.1.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena. La TE di appello aveva ritenuto di non poter mitigare il trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto al profilo soggettivo, che LF aveva ammesso l’addebito solo per opportunismo, e, quanto al profilo oggettivo, che la condotta di reato, alla luce del dato ponderale, era grave. Secondo il difensore tale percorso argomentativo sarebbe 4 illogico, sia per le ragioni già indicate nel motivo sub 1, sia perché la significatività del dato ponderale era già stata valutata attraverso il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria con quanto affermato dalla TE nell’ordinanza de libertate del 5 giugno 2024 in cui si era dato atto che il ruolo svolto dall’imputato era di secondo piano, ovvero di detenzione per conto terzi della droga, dietro corresponsione di una somma di danaro. 2.2. Il ricorso di NO ZZ si è articolato in due motivi. 2.2.1 Con il primo motivo ha chiesto la correzione dell’errore materiale nella indicazione della pena inflitta con il dispositivo della sentenza depositata in data 7 ottobre 2024 dalla TE di Appello di Trieste. Il difensore rileva che nel dispositivo letto in udienza la pena inflitta a ZZ era stata determinata in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento della circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90, operata la riduzione per il rito abbreviato. Parimenti nella parte motiva della sentenza la TE aveva indicato in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa la pena finale inflitta al ricorrente, determinandola nel modo seguente: pena base, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante contestata, anni 9 di reclusione ed euro 90.000 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 6 di reclusione e euro 60.000 di multa, ridotta per il rito come sopra. Nel dispositivo della sentenza depositata, invece, la pena era stata indicata in anni 6 di reclusione e euro 80.000 di multa. 2.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il difensore la pena base sarebbe stata rideterminata nella misura di anni 9 di reclusione (rispetto alla pena di anni 10 individuata in primo grado) in assenza di motivazione. La TE nel procedere alla rideterminazione in melius della pena aveva dato atto della episodicità del comportamento delittuoso e del corretto comportamento processuale concretizzatosi nel disvelamento di molti fatti sconosciuti agli inquirenti, senza, tuttavia, soffermarsi sulle ragione del significativo discostamento dal minimo edittale comunque operato. Il fugace riferimento al “rilevante quantitativo di cocaina oggetto della condotta illecita” non sarebbe sufficiente, in quanto non espressamente riferito alla determinazione della pena base, ma anzi trattato 5 quale profilo subvalente rispetto agli indicatori positivi ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2.3 il ricorso di CI si è articolato in nove motivi. 2.3.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in giudizio abbreviato ex art. 603 cod. proc. pen. in merito a situazioni e condotte asseritamente accertate dall’autorità giudiziaria straniera e in relazione alla affermata irrilevanza della documentazione probatoria straniera. La TE di appello aveva dato atto che in Colombia vi era un’attività illecita di traffico di droga preesistente all’intervento dell’agente sotto copertura della Guardia di Finanza e aveva affermato che nella presente indagine non si era fatto uso di alcuna prova acquisita all’estero, né di atti formati da autorità giudiziaria di altro paese. Secondo il ricorrente, tuttavia, la TE non avrebbe illustrato i criteri di valutazione della prova sulla cui base si era giunti a concludere che in Colombia vi erano indagini relative ad un sodalizio criminoso dedito all’invio di partite di droga in Italia;
non avrebbe individuato neppure un componente della presunta associazione;
non avrebbe chiarito su quali prove si era fondata l’affermazione della partecipazione ad essa di CA CA. A fronte di una pluralità di rilievi difensivi, esplicitati anche in una memoria, che mettevano in dubbio ciascuno dei punti su elencati e specialmente quello secondo cui in Colomba esistessero indagini in corso da parte dell’autorità giudiziaria di quel paese relative all’esistenza di un’associazione di narcotrafficanti, la TE si sarebbe limitata ad affermarne la sussistenza. Infine, vi sarebbe contraddittorietà fra l’affermazione per cui vi erano indagini in Colombia e l’affermazione per cui tali indagini erano comunque irrilevanti nel presente giudizio. 2.3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento, in relazione ai presupposti sostanziali legittimanti un’operazione sotto copertura, in relazione “all’accertamento di situazioni di rischio per la realizzazione della provocazione del reato e all’accertamento di situazioni prodromiche alla realizzazione di un reato impossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 cod. pen.”. La TE aveva affermato che alla data del 7 aprile 2021, quando fu autorizzata l’operazione speciale dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, era già in corso il traffico di stupefacenti provenienti dalla Colombia. In realtà con i documenti allegati all’appello si era dimostrato che l’attivazione della operazione sotto copertura era avvenuta solo sulla base di notizie fornite da una fonte confidenziale e che in Italia fino al 10 maggio 2021 non era in corso alcun 6 indagine. I documenti provenienti dalla Colombia (e in particolare una nota della ambasciata britannica dell’ 1 aprile 2021) valevano a dimostrare che fino al mese di aprile 2021 anche in Colombia l’unica attività di indagine era quella posta in essere dalla fonte confidenziale che si era preoccupata di avvicinare taluni soggetti. In tesi difensiva, dunque, si sarebbe realizzato una sorta di cortocircuito: in Italia si era affermata la necessita di avviare un’operazione speciale per appoggiare le indagini anglo-colombiane (di cui, peraltro, si ignorano portata e dettagli) e in Colombia si era affermata identica necessità a supporto di indagini italiane. In realtà al 21 aprile 2021, sia in Colombia sia in Italia, vi erano solo le dichiarazioni della fonte confidenziale, denominata E0: l’operazione speciale prende avvio in Italia con l’autorizzazione del 7 aprile solo sulla base della fonte e in Colombia con l’autorizzazione, tra il 10 e l’11 aprile, all’impego dell’ agente sotto copertura e alla consegna controllata. La TE, nel replicare al motivo, avrebbe anche travisato gli argomenti dedotti, giacché la denunciata falsità aveva ad oggetto il decreto colombiano dell’11 aprile e non quello del Comandante Regionale della Guardia di Finanza del 7 aprile. La stessa TE ED ha precisato che il ricorso alle indagini sotto copertura deve essere circoscritto in limiti definiti e che occorre tenere conto, al fine di verificare il rispetto del principio dell’equo processo, del modo in cui l’operazione è stata avviata ed eseguita. In presenza di operazioni sotto copertura avviate per spalleggiare l’inchiesta asseritamente in corso in Colombia, il fatto di non aver considerato le prove fornite in Colombia e le modalità di avvio dell’operazione sotto copertura nel nostro paese rende la sentenza illogica e totalmente carente rispetto alle censure formulate con l’atto di impugnazione. 2.3.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 178 cod. proc. pen. e dell’art. 6 Cedu e il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione della documentazione probatoria straniera. Dopo che era stata censurata la mancata acquisizione in originale della richiesta di assistenza giudiziaria inviata dalla Colombia in data 8 maggio 2021 a mezzo mail e degli atti in lingua originale allegati ad essa, la TE di appello aveva rigettato il motivo con un percorso argomentativo manifestamente illogico, dando per certi fatti che, invece, avrebbero dovuto essere provati e affermando nel contempo che tali fatti erano irrilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità del ricorrente. 2.3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’accertamento di situazioni evocative della provocazione e alla omessa valutazione delle condotte poste in essere dalla interposta persona E0; 7 travisamento della prova in ordine al suo ruolo, al ruolo di CA CA e al ruolo dell’agente sotto copertura. Quanto a E0, in sentenza si era dato atto: - che grazie al suo contributo e alla collaborazione con la polizia colombiana era stata organizzata una consegna controllata di stupefacente;
- che costui aveva avuto contatti con l’emissario colombiano CA CA ON AB;
- che costui era stato in contatto con UJ, come riferito da quest’ultimo con dichiarazioni che gli erano valse la concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale ricostruzione il difensore obietta che, se è vero che E0 aveva personalmente provveduto ad effettuare la consegna della prima partita di 300 kg. di cocaina alle forze di polizia colombiane, è altrettanto vero che non era stata provata la provenienza della droga e i presunti venditori erano stati assolti (EN) o neppure processati (CA CA e TI QU); che l’unico elemento per sostenere che CA CA fosse un emissario del clan sudamericano è costituito dalle dichiarazioni di E0; che UJ aveva ricevuto la droga direttamente dall’agente sotto copertura e senza l’interposizione di CA CA. In tesi difensiva l’infiltrato E0, lungi da svolgere una mera osservazione del traffico allo scopo di riferirne agli inquirenti, si era intromesso nelle dinamiche delle consegne, orientandole con interventi effettuati in prima persona. Peraltro LI era stato incaricato quale agente infiltrato di svolgere attività di acquisizione della prova e, a tal fine, era stato dotato di un telefono controllato ed intercettato, ma ciò nonostante in atti non risulta acquisita alcuna delle conversazioni con le quali il medesimo prendeva i contatti con gli interlocutori. Laddove i documenti indicati dalla difesa fossero stati presi in considerazione, sarebbe emerso che lo stupefacente, la cui origine era del tutto misteriosa, era stato proposto ai soggetti individuati direttamente dall'interposta persona, anche per mezzo di suoi collaboratori. È verosimile che RT, menzionato da ZZ come soggetto che gli propose di custodire la cocaina a fronte del corrispettivo di 1.000 euro al chilogrammo, fosse proprio un collaboratore di E0. È ragionevole, inoltre, ipotizzare che anche CA CA fosse un collaboratore di E0, di cui questi si era servito per le prime tre consegne controllate. L'unica fonte di prova da cui emergerebbe che CA CA era un partecipe dell'associazione colombiana è rappresentata dalle dichiarazioni di E0, sulla cui affidabilità e credibilità, nonostante tutti gli argomenti spese negli atti difensivi, la TE d'appello non si era soffermata. 8 La sentenza sarebbe manifestamente illogica, perché, nell'ottica della consegna controllata, non tiene conto che coloro che a posteriori sono risultati destinatari dello stupefacente furono contattati da E0 o da chi per lui, nel periodo maggio-giugno 2021, quando lo stupefacente era giunto in Italia, di tal che difetterebbe la prova in ordine all'esistenza di accordi pregressi tra fornitori di destinatari, precedenti l'intervento dell'agente provocatore. 2.3.5. Con il quinto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni e del ruolo di E0; in ordine alla valutazione della rilevanza dell’assoluzione di EN sopravvenuta al giudizio abbreviato;
l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. mediante acquisizione dei verbali di prova relativi all'esame del brigadiere IN e di E0. Con memoria del 10 maggio 2024 contenente nuovi motivi di impugnazione erano state prodotte le trascrizioni della deposizione testimoniale resa da E0 nel dibattimento a carico di EN, nonché della deposizione testimoniale del brigadiere IN, già in forza la Guardia di finanza di Trento, con cui Charlie 01 aveva avuto il primo contatto nel mese di marzo del 2021 ed era stato chiesto di procedere all'escussione dei predetti soggetti ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La TE, tuttavia, aveva omesso totalmente di prendere in considerazione sia la memoria, sia le trascrizioni e neppure aveva svolto alcuna considerazione per respingere le istanze istruttorie. 2.3.6. Con il sesto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento della prova, in ordine all’ accertamento della responsabilità penale con riferimento all'elemento soggettivo e alla valutazione della chiamata in correità operata da ZZ;
violazione di legge ed in specie dell'art. 192 cod. proc. pen, dell'art. 546 cod. proc. pen., dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e dell’art. 43 cod. pen. Il difensore osserva che, pacifica la consegna da CA CA a CI delle scatole contenenti 100 kg di cocaina nel retro di un ristorante, la TE avrebbe ritenuto provata la consapevolezza in capo al ricorrente del contenuto di tali scatole sulla base di prove logiche (e in particolare sulla inverosimiglianza della tesi per cui CA CA avrebbe taciuto a CI il contenuto degli scatoloni, non potendo correre il rischio che egli non prestasse la massima diligenza nel custodirli) e sulla base delle dichiarazioni del ZZ, secondo cui CI sapeva che si trattava di droga. In tal modo i giudici non avrebbero tenuto conto della versione fornita da CI, il quale aveva sostenuto di essersi prestato a portare gli scatoloni nel magazzino della società Sviluppo Solare srl, frequentato regolarmente per lavoro da almeno quindici persone, ad Aiello per fare un favore a ZZ, suo amico di vecchia data, senza sapere quale fosse il contenuto. Le conversazioni 9 intercettate tramite il telefono di CA CA, su cui era stato inoculato il Trojan, confermavano che, alla presenza di CI, mai si era fatta menzione della cocaina, piuttosto che della necessità di “occultare” le scatole. ZZ – argomenta il difensore - nell’accusare CI era mosso dalla speranza di vedere premiata la sua collaborazione con gli inquirenti. In ogni caso il tenore letterale delle sue dichiarazioni non era nel senso che CI con certezza sapesse quale fosse il contenuto delle scatole. 2.3.7. Con il settimo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile per inidoneità dell’azione. Secondo la TE, la consegna della droga era avvenuta su iniziativa non già dell’agente sotto copertura, ma di CA CA, che, infatti, aveva contattato ZZ per proporgli l’affare e aveva poi dato incarico all’agente sotto copertura di prelevare la cocaina dal deposito della Guardia di Finanza. Il difensore, in proposito, rileva che, pur nota la materialità dei fatti a partire da quando lo stupefacente era stato preso in carico a Madrid dalla Guardia di Finanza, tuttavia, non erano note la provenienza della droga, né le ragioni per cui, ad un certo punto, lo sconosciuto RT avesse chiamato ZZ e CA CA avesse contattato ZZ. In realtà, le indagini avevano chiarito che CA CA era in contatto con E0, sicché la mancanza di conoscenza in ordine alle modalità di ingaggio fra RT e ZZ e fra CA CA e ZZ doveva indurre a ipotizzare una situazione di provocazione per effetto del fattivo intervento di E0, ovvero della interposta persona: in altri termini, secondo il difensore, RT era una figura di pura fantasia inventata ad arte da E0 e CA CA, lungi dall’appartenere ad un sodalizio operante in Colombia, era piuttosto uno dei tanti collaboratori dell’infiltrato E0. Secondo gli indirizzi giurisprudenziali della TE ED, l’intervento degli agenti infiltrati deve essere assistito da garanzie, e non possono essere utilizzabili elementi raccolti a seguito di provocazione. La cocaina, nella vicenda in esame, era rimasta sempre sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine ed era stata sequestrata poche ore dopo la consegna, dovendosi perciò escludere, ex ante, la possibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice per la totale inidoneità della condotta. 2.3.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell’art. 9 della legge n. 146/2006 e dell’art. 723 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla illegittima esportazione di cocaina in Italia in violazione delle norme convenzionali colombiane. Quanto alla violazione dell’art. 9 della legge 146/2006, secondo il difensore al 7 aprile non vi erano i presupposti sostanziali e formali per l’operazione 10 speciale in quanto: a) a quella data nessuna indagine era stata avviata, b) la competenza al rilascio dell’autorizzazione è del Comando Generale e non di quello Regionale, c) mancava l’atto di intesa con la CS (non essendo sufficiente il mero nulla osta). Quanto alla violazione dell’art. 723 cod. proc. pen., secondo il difensore non si era tenuto conto che la sostanza stupefacente era giunta dalla Colombia, anche se aveva fatto scalo in Spagna;
la TE avrebbe affermato in maniera apodittica la regolarità del trasporto. 2.3.9 Con il nono motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La recidiva sarebbe stata affermata in ragione di una precedente condanna riguardante fatti commessi nel 2016, che in realtà era divenuta irrevocabile dopo i fatti oggetto del presente processo. Nella determinazione della pena base non si sarebbe in ogni caso tenuto conto che il ricorrente aveva avuto un ruolo marginale e, dopo i fatti di cui al processo, aveva immediatamente interrotto i rapporti con ZZ. Inoltre la TE in maniera immotivata avrebbe riservato a CI un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello riservato al coimputato ZZ. 3. In data 16 settembre 2025, il difensore di CI ha presentato una memoria, con cui, oltre a reiterare le doglianze esposte nei motivi suesposti, ha dedotto: - la violazione di legge e in specie del principio di correlazione fra imputazione e sentenza essendo stata pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato: mentre nella sentenza di primo grado era stato ritenuto che la compravendita di droga si fosse conclusa tra l’Italia e la Colombia e che il pagamento del prezzo fosse stato versato antecedentemente rispetto alla spedizione in Italia della sostanza stupefacente, nella sentenza impugnata si era, invece, ritenuto che il reato fosse stato commesso interamente in Italia e che CA CA avesse personalmente raccomandato a CI di occultare la cocaina;
- il vizio di motivazione nella valutazione della chiamata in correità di ZZ. 4. In data 30 settembre 2025, il difensore di ZZ ha depositato l’ordinanza del 26 settembre 2025 con cui la TE di appello di Trieste ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nel senso che nel dispositivo la pena irrogata a ZZ deve intendersi di anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa. 11 5. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di HA LF non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1.Il primo motivo, con cui si censura la motivazione della mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è inammissibile, perché non autosufficiente e manifestamente infondato. Occorre ricordare che, ai fini dell’adempimento dell'onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità. Ciò premesso, il difensore lamenta che le ragioni individuate dalla TE nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della ingente quantità della droga trattata, ovvero l’essersi LF determinato alla confessione solo dopo essere venuto a conoscenza della confessione del concorrente RE UJ, non sarebbero fondate, in quanto, a suo dire, LF aveva reso interrogatorio prima di aver preso contezza degli atti e delle dichiarazioni del concorrente. La TE, tuttavia, ha spiegato che UJ aveva reso interrogatorio in data 13/6/2022, mentre il LF solo in data 19/7/2022. Il ricorrente, nel contestare che LF fosse stato a conoscenza delle dichiarazioni del coimputato, non ha documentato quali fossero state le fonti di prova a lui contestate da parte dell’organo inquirente ex art. 65 cod. proc. pen., sicchè sotto tale profilo il ricorso non è autosufficiente (in ordine alla non ammissibilità per violazione del principio di autosufficienza e per genericità dei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione si vedano: Sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419). Ciò posto la valorizzazione da parte della TE della natura utilitaristica della confessione appare aderente ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di circostanze, la confessione spontanea del reo 12 rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa, ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo” (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Rv. 288738 – 07; nello stesso senso: Sez. 2 n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 – 01; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229). Manifestamente infondata è la censura di contraddittorietà della motivazione adottata dalla TE rispetto a quella di cui al provvedimento de libertate a sostegno della attenuazione della misura cautelare in cui si era dato atto della intervenuta confessione del ricorrente. Tale ultima valutazione, infatti, era inerente al differente piano della pregnanza delle esigenze cautelari e non già a quello relativo alla determinazione della pena. 1.2. Il secondo motivo, con cui si duole della determinazione della pena, è inammissibile per difetto di specificità, o, comunque, per manifesta infondatezza. La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nel caso in esame la TE ha confermato la determinazione della pena base in anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 90.000 di multa, giustificando il discostamento dal minimo, in ragione della capacità a delinquere e della gravità oggettiva della condotta, avente ad oggetto una partita di cocaina di peso notevole. A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo, in parte, richiama i rilievi già disattesi nella trattazione del punto sub 1.1, a cui si rinvia, e, in parte, lamenta la duplice considerazione del dato ponderale, ai fini della circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 e ai fini della pena, senza 13 considerare che la TE ha valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo di droga trattato dal ricorrente come indice di una particolare gravità del reato complessivamente considerato, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. 2. Il ricorso di ZZ deve essere rigettato. 2.1. La sentenza impugnata era effettivamente affetta dall’errore materiale nella indicazione nel dispositivo della pena inflitta al ricorrente, ma nelle more è intervenuta la correzione da parte della stessa TE di appello. 2.2.Il motivo inerente il trattamento sanzionatorio è infondato. La TE di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha mitigato il trattamento sanzionatorio ivi previsto e rideterminato la pena in anni 4 di reclusione e 40.000 euro di multa, muovendo dalla pena base di anni 9 di reclusione e euro 90.000 di multa. Nel richiamare i principi già evocati nella trattazione del ricorso di LF, si deve dare atto che la TE ha adeguatamente assolto all’onere di indicare le ragioni del discostamento della pena dal mimino edittale, sottolineando, nella motivazione, che ZZ aveva trattato la consegna di un quantitativo di cocaina pari a 100 kg. In tal senso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il richiamo alla gravità oggettiva del fatto è stato operato dalla TE proprio in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.Il ricorso di GO CI deve essere, nel complesso, rigettato. 3. 1.Occorre premettere che, come già ricordato, l’episodio ascritto a CI si inserisce nell’ambito una più ampia operazione attuata mediante agenti sotto copertura attraverso la quale era stata organizzata una consegna controllata di sostanze stupefacenti provenienti da un’associazione operante in Colombia e precisamente nell’ambito della prima di sette distinte fasi di consegna della droga, avvenuta tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2021. Il compendio probatorio relativo al reato ascritto a CI è rappresentato dal sequestro della droga e dalle risultanze delle attività di osservazione e dalle dichiarazioni del coimputato ZZ. Nelle sentenze di merito si dà atto che nel mese di aprile del 2021 ZZ era stato contattato da tale RT, cittadino colombiano che viveva a Madrid, il quale gli aveva chiesto di custodire una partita di 40 kg. di cocaina. ZZ nulla aveva più saputo in merito alla proposta fino ai primi giorni del mese di maggio, quando CA CA ON AB lo aveva chiamato presentandosi come il referente colombiano che doveva organizzare la consegna di cui aveva parlato RT;
con CA CA, ZZ aveva concordato il 14 compenso della somma di euro 1000 per ogni chilogrammo di cocaina preso in carico. Al momento di concretizzare la consegna, CA CA aveva incaricato l’agente sotto copertura di prelevare 100 kg. dal quantitativo maggiore di cocaina giunta a Trieste dalla Colombia e custodita dalla Guardia di Finanza;
prelevati 100 pani di cocaina, l’agente si era incontrato a Monfalcone con CA CA e insieme a questi si era recato a Aquileia;
qui i due si erano incontrati con ZZ e CI: nel retro di un ristorante, dopo il pranzo, era avvenuto il trasbordo degli scatoloni contenenti la droga dall’auto condotta da CA al mezzo di CI. 3.2. Incontestata la ricostruzione dei fatti come esposti, i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo attengono tutti alla sussistenza dei presupposti giuridici dell’attività sotto copertura svolta e alla legittimità della consegna controllata di cocaina, sotto vari profili. In particolare il ricorrente osserva: (i) che non era stato accertato se, prima della autorizzazione alle indagini sotto copertura, fossero in corso in Colombia indagini relative ad un sodalizio dedito al narcotraffico e che non era stato accertato se CA CA fosse stato o meno ivi condannato o anche solo indagato;
in proposito la TE avrebbe dovuto attivare i poteri di rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603 cod. proc. pen. e avrebbe dovuto acquisire, così come richiesto, in originale la domanda di assistenza giudiziaria della autorità colombiana e la documentazione ad essa allegata (primo motivo e terzo motivo); (ii) che non sussistevano i presupposti sostanziali legittimanti l’indagine sotto copertura: quest’ultima era stata avviata solo sulla base di una fonte confidenziale, sia in Italia, sia in Colombia e l’autorizzazione alle operazioni sarebbe stata rilasciata dal Comandante Regionale anziché dal comandante Generale della Guardia di Finanza, in assenza di atto di intesa con la CS (secondo motivo e ottavo motivo); (iii) che non era stata valutata la provocazione da parte della interposta persona Charile01 ed era stata travisata la prova anche in ordine al ruolo di CA CA e dell’agente sotto copertura;
LI si era in realtà intromesso nelle dinamiche delle consegne, orientandole ed era, altresì, verosimile che CA CA fosse un collaboratore di E0, sicchè non esistevano accordi pregressi fra destinatari e fornitori prima dell’intervento dell’agente provocatore che, quindi, aveva in realtà dato impulso al reato (quarto motivo); (iv) che la TE aveva omesso di attivare i poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. ai fini dell’acquisizione dei verbali di prova relativi all'esame del brigadiere IN e di E0 resi in altro procedimento (quinto motivo); 15 (v) che non era stata riconosciuta la sussistenza del reato impossibile per inidoneità dell’azione: la consegna della stupefacente a CI sarebbe avvenuta su impulso di RT e CA CA che, in realtà, erano collaboratori dell’agente sotto copertura, sicchè essendo la cocaina rimasta sempre sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine doveva essere esclusa ex ante la possibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (settimo motivo); (vi) che non erano state osservate le disposizioni in materia di rogatoria, sotto il profilo del mancato vaglio da parte del Ministro della Giustizia (ottavo motivo). 3.3. Tutte tali censure sono state prese in esame dalla TE di Appello e disattese con una motivazione coerente e rispettosa della disciplina delle attività sotto copertura. 3.3.1. Infondata è la doglianza relativa alla mancata acquisizione degli atti compiuti dall’autorità colombiana. La TE ha rilevato che non sono stati utilizzati in alcun modo, ai fini della prova del fatto ascritto a CI avente ad oggetto una partita di cocaina giunta in territorio italiano per mezzo di rogatoria e accertato grazie ad attività sotto copertura “debitamente autorizzata”, gli atti di indagine eseguiti in Colombia e ha anche ribadito la impossibilità di sindacare l’attività svolta da un’autorità giudiziaria e/o inquirente straniera, che opera sulla base di proprie leggi nell’ambito di uno spazio di sovranità intangibile. All’assunto della TE per cui nel processo celebrato in Italia non si era fatto uso di alcuna prova acquisita all’estero, né di atti formati da autorità giudiziaria di altro paese (essendosi fondata l’affermazione della responsabilità di CI solo sul contenuto delle intercettazioni, sull’attività di osservazione della polizia giudiziaria che aveva monitorato in diretta la consegna della droga al ricorrente e aveva poi proceduto al sequestro e sulla chiamata in correità del coimputato ZZ), il difensore ha opposto un rilievo solo generico, senza allegare alcun elemento a sostegno della decisività degli atti che la TE avrebbe omesso di acquisire. Né appare sussistere la lamentata contraddizione fra l’affermazione per cui non era possibile neanche in astratto sindacare la legittimità degli atti di indagine effettuati in Colombia e l’affermazione per cui di tali atti non si era comunque fatto uso, in quanto nel percorso argomentativo della TE è proprio tale secondo aspetto ad essere stato messo in risalto. 3.3.2. Analogamente è infondata la doglianza relativa alla illegittimità dell’operazione sotto copertura, in quanto posta in essere in violazione dei principi dettati dalla legge n. 146/2006. 16 L’art. 9 di detta legge, nel dettare uno statuto generale delle operazioni sotto copertura, prevede una causa di giustificazione ad hoc, speciale rispetto alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., applicabile agli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché agli agenti, ausiliari ed interposte persone della cui opera i primi dovessero avvalersi, i quali, nel corso di specifiche operazioni sotto copertura debitamente autorizzate e documentate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad una serie di gravi delitti tassativamente elencati fra cui quelli inerenti gli stupefacenti, per quanto di rilievo in questa sede, acquistano, ricevono o occultano sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel contesto di tale disciplina, i commi 3 e 4 dell’art. 9 richiedono che tali operazioni investigative siano previamente autorizzate per iscritto dagli organi di vertice del personale di polizia giudiziaria coinvolto, oppure su apposita delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale e che il loro avvio sia previamente comunicato, a cura dei medesimi soggetti, all’autorità giudiziaria competente per le indagini. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che “in tema di operazioni sotto copertura, l'inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l'inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell'attività investigativa svolta dall'agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell'art. 6 Conv. EDU” (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Rv. 283467 – 03; nello stesso senso Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020, non massimata sul punto). Si è sottolineato che la sanzione di inutilizzabilità non è espressamente prevista né dal citato art. 9, né da altra specifica disposizione di legge e che, anzi, tutto il sottosistema normativo apprestato dal medesimo art. 9, per la disciplina delle attività investigative "sotto copertura", è volto, più che a limitare l'utilizzabilità processuale dei relativi esiti, a tracciare i confini dell'area di non punibilità degli operatori di polizia. Ragione per cui, soltanto con un evidente salto logico, detta disciplina potrebbe essere utilizzata per individuare delle garanzie ulteriori, rispetto a quelle previste dal codice di rito, per chi con tali agenti entri in contatto e commetta reati. La TE di appello ha richiamato tali principi e ha, comunque, precisato che l’autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza era intervenuta il 7 aprile 2021, quando già era attiva in Colombia l’organizzazione dedita al traffico di droga, mentre l’autorizzazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga era intervenuta ancora prima, ovvero il 2 aprile 2021. 17 Al percorso argomentativo su indicato, il ricorrente oppone una censura in parte avversativa e in parte non rispettosa dei principi su indicati. Sotto il primo profilo, l’assunto per cui non sussistevano i presupposti legittimanti l’indagine sotto copertura, in quanto, nel momento in cui era intervenuta l’autorizzazione, non esisteva una notizia di reato, bensì solo fonti confidenziali, è smentito dalla stessa scansione cronologica richiamata nel ricorso, in cui si dà atto che alla data del rilascio della autorizzazione le indagini in Colombia erano in corso e in Italia era già stato aperto a fine marzo un procedimento nei confronti di Ignoti. Sotto il secondo profilo, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, nessun rilievo assumono le eventuali irregolarità della procedura. 3.3.3. Infondate sono anche le censure con cui si lamenta che nel caso di specie non esistevano pregressi accordi fra destinatari e fornitori, ma era stata la interposta persona Charile01, di cui RT e CA CA sarebbero stati collaboratori, a orientare le dinamiche delle consegne, sicché le prove sarebbero inutilizzabili o si configurerebbe comunque un’ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell’azione. In linea generale, comportano la responsabilità penale dell'agente infiltrato, e la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita, le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato (Sez. 6 n. 12204 del 04/02/2020, Rv. 278730 - 01 Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Rv. 267517 – 01; Sez. 3, n. 37805/2013, Rv. 257675); non così, invece, l'azione che si limiti a disvelare un'intenzione criminale altrui già esistente, ma allo stato latente, e che perciò fornisca soltanto l'occasione perché questa si concretizzi, senza determinarla in modo essenziale (Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014, Rv. 260081). L'esclusione della punibilità per il "provocato", dunque, presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva della sua azione delittuosa dall'istigazione dell'infiltrato e non può, pertanto, ammettersi quando la determinazione a compiere il reato sia proveniente anche da attività di soggetti diversi da costui. In tal caso, infatti, l'attività dell'agente provocatore costituisce un fattore estrinseco, che dà solo spunto all'azione delittuosa, ma non esclude che questa sia stata voluta e realizzata dal reo, secondo impulsi e modalità allo stesso autonomamente riconducibili (Sez. 6, n. 16163 del 24/01/2008, Rv. 239640). Nel caso di specie il ricorrente ipotizza la illegittimità della intera operazione sul presupposto che CA CA e, prima di lui, RT fossero in realtà collaboratori dell’infiltrato E0 e dell’agente sotto copertura e non già appartenenti al sodalizio operante in Colombia;
da tale circostanza discende, secondo il ricorrente, che la realizzazione del reato sarebbe stata frutto della esclusiva organizzazione dei tali agenti under cover e che, pertanto, le prove 18 sarebbero state inutilizzabili e, in ogni, caso si configurerebbe un reato impossibile per inidoneità ex ante del tentativo. E’ chiaro, dunque, che è la stessa censura, per come congegnata, a fondarsi su un presupposto, ovvero sulla qualità di infiltrati di CA CA e RT, non solo non dimostrato, ma addirittura prospettato dallo stesso ricorrente solo come “probabile” e “verosimile”, in assenza di qualsivoglia elemento concreto e fattuale di riscontro. Vero è piuttosto che la TE di appello e, prima ancora, il Giudice dell’Udienza Preliminare hanno affermato che la consegna dello stupefacente a CI era avvenuta su iniziativa di CA CA e RT, appartenenti al cartello colombiano, e non già dall’agente sotto copertura. Nella ricostruzione dell’episodio effettuata dai giudici di merito CA CA, dopo aver contattato ZZ di sua iniziativa, aveva ordinato all’agente sotto copertura di consegnare una parte della droga importata allo stesso ZZ, il quale si era fatto coadiuvare da CI. Ne consegue che non può essere invocata nel caso in esame la sanzione processuale di inutilizzabilità delle prove assunte per l'assenza dei relativi presupposti nella concreta fattispecie oggetto di giudizio. Analogamente non può essere invocata la categoria del reato impossibile per inidoneità dell’azione. A tale ultimo proposito si è precisato che non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi ultimi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente e ciò in quanto l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato" (Sez. 2, n. 45852 del 15/09/2023, Rv. 285416 – 01; Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Rv. 256592 - 01; Sez. 5, n. 33835 del 2021, in motivazione pag. 5; Sez. 7, ord. n. 5640 del 2019, in motivazione pag. 2). Nel caso in esame, come detto, nella ricostruzione operata dai giudici di merito (solo avversativamente censurata dal ricorrente), l’iniziativa di consegnare la droga a CI era stata assunta non già dall’infiltrato, bensì da CA CA che, facendola prelevare dall’agente sotto copertura, ne aveva assunto l’autonoma disponibilità e l’aveva consegnata al ricorrente, incaricato del trasporto e della custodia. Né assume rilievo il fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, posto che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve risultare già "ex ante" assolutamente priva di potenzialità per la determinazione causale dell'evento (in tal senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 35511 del 21/05/2013, Rv. 256443). 19 3.3.4 Infondato è anche il motivo con cui si lamenta la mancata acquisizione dei verbali di prova resi in altro procedimento, utili, secondo il ricorrente, a chiarire meglio i contorni della vicenda processuale e la ritualità dell’operato dell’agente sotto copertura. In proposito non possono che richiamarsi le stesse osservazioni sulla natura congetturale dei rilievi del ricorrente a proposito dei legami dell’agente sotto copertura con coloro che le sentenze di merito hanno indicato come emissari del cartello colombiano. A ciò deve aggiungersi che l’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. conferisce al giudice di appello il potere di disporre di ufficio la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. Deve ribadirsi in proposito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353) e che nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287482 – 02). 3.3.5. Manifestamente infondate sono le doglianze relative al mancato rispetto della disciplina dettata dall’art. 723 cod. proc. pen. in tema di rogatoria, anche con riferimento agli articoli del trattato stipulato tra Italia e Colombia con riguardo alla esecuzione delle operazioni sotto copertura. La TE in proposito ha ricordato: -che il trattato tra Italia e Colombia ratificato con la legge 17 luglio 2020 n. 82, nel disciplinare i rapporti fra i due paesi e in particolare le richieste di assistenza, prevede anche lo scambio spontaneo di informazioni, finalizzato a iniziare e/o orientare una indagine;
- che il Ministro della Giustizia non ha alcun potere di vietare rogatorie fra Italia e Colombia, fondate su una convenzione regolarmene ratificata che prevede l’obbligo per le parti di dare corso alle richieste;
- che nella vicenda in esame una prima partita di cocaina, pari a 300 kg., è giunta in Italia tramite la Spagna e le autorità della Colombia si sono rapportate con le autorità spagnole con riferimento al percorso Colombia-Spagna, mentre il trasporto dalla Spagna in Italia è avvenuto in forza di una rogatoria transitata 20 per il Ministero;
analogamente anche le successive 4 tonnellate di cocaina sono giunte in Italia via Spagna e il Ministro della Giustizia era stato informato della intera operazione;
- che l’art. 723 cod. proc. pen. non prevede alcuna autorizzazione da parte del Ministero per la esecuzione della rogatoria, ma gli attribuisce solo un potere di non dare corso alla esecuzione in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, potere di blocco che nel caso di specie il Ministro non aveva inteso esercitare, essendo, peraltro, evidente che nessuno di tali interessi fosse minacciato dalla attività oggetto della rogatoria;
- che l’attività dell’agente sotto copertura si era svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione stipulata fra l’Italia e la Colombia. A tale percorso argomentativo, il ricorrente ha contrapposto una censura generica, reiterativa degli stessi argomenti già sottoposti al vaglio della TE, in assenza di indicazione del fondamento giuridico delle ragioni invocate, e come tale inammissibile alla luce dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822. 3.4. Esaurita la trattazione delle doglianze attinenti alla legittimità delle operazioni svolte tramite l’agente sotto copertura, devono essere valutati i motivi attinenti al merito della affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 3.4.1. Il sesto motivo, incentrato sul vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, è inammissibile per plurime convergenti ragioni. La TE di appello (pagg. 16 e 17) ha ripercorsi i fatti non contestati nella loro materialità, consistiti nella consegna da parte di CA CA, nel parcheggio di un ristorante, a ZZ e CI di alcuni scatoloni contenenti 100 kg. di cocaina. Indi la TE si è confrontata con tutti gli argomenti svolti in sede di impugnazione e reiterati in questa sede e ha ritenuto: - inverosimile che CI non fosse al corrente del contenuto degli scatoloni, considerate le modalità dell’intera operazione, il fatto che gli era stato chiesto di nasconderli in un luogo sicuro, il valore del carico (pari a 3 milioni di euro) tale per cui non era pensabile che potesse essere lasciato ad un soggetto ignaro;
- che nessun rilievo poteva assumere, rispetto alla prova logica della sua consapevolezza di prendere in carico della droga, il fatto che CI non avesse partecipato al primo incontro con CA CA, così come il fatto che avesse poi riposto le scatole presso un magazzino della società dove lavorava, posto che neppure tale collocazione era incompatibile con la conoscenza del loro contenuto;
21 - che, in ogni caso, ZZ aveva ammesso che sia a lui che a CI era stato detto che le scatole contenevano droga;
- che la mancata reazione del ricorrente alla notizia del sequestro della droga valeva a confermare che egli conosceva il contenuto delle scatole, posto che in caso contrario sarebbe stata naturale una sua richiesta di spiegazione al ZZ. Le inferenze tratte dai dati di fatto esposti non sono manifestamente illogiche e non si rileva nel percorso argomentativo alcun travisamento del dato probatorio rappresentato dalle dichiarazioni di ZZ. Il motivo di ricorso, di contro, in primo luogo, si limita a contestare in maniera generica e inammissibile l’efficacia dimostrativa degli elementi di prova richiamati. A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della TE di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla TE di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Il motivo, in secondo luogo, lamenta un travisamento da parte della TE delle dichiarazioni del coimputato collaborante ZZ, in realtà insussistente. Il vizio di travisamento consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in esame la TE, nel riportare letteralmente la risposta di ZZ alla domanda se lui e CI fossero stati informati che le scatole contenevano cocaina (“cosi ci è stato detto… senza voler esimermi da nessuna responsabilità, non credo che neanche lui abbia controllato”) e nell’affermare, dunque, che 22 CI sapeva che la merce a lui consegnata era droga, non è incorsa in alcuna distorsione del significante, nel senso su indicato. Inammissibile per difetto di specificità è la doglianza relativa alla valutazione della chiamata in correità di ZZ. Sul punto è sufficiente ricordare che la affermazione di responsabilità di CI è stata fondata, in primis, sull’attività di osservazione della polizia giudiziaria, che in diretta aveva monitorato la consegna della droga da CA CA a CI e il trasporto della sostanza da parte di CI sul proprio mezzo e che aveva, indi, provveduto al sequestro, sicché le propalazioni di ZZ sono intervenute a conferma di un quadro probatorio da esse indipendenti. Anche la prova della conoscenza da parte di CI in ordine al contenuto delle scatole è stata desunta dal complesso delle circostanze emerse nel corso dell’attività di osservazione e degli argomenti logici di cui già si è detto, sicché anche sotto profilo la motivazione della TE non si presta alle censure dedotte. Di contro l’affermazione per cui ZZ avrebbe incolpato CI solo per trarne vantaggi in punto trattamento sanzionatorio, oltre ad essere apodittica e congetturale, non si confronta con il complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata. 3.4.2. Il nono motivo, incentrato sul riconoscimento della recidiva e più in generale sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Premesso che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione), nel caso di specie la TE ha adeguatamente assolto all’onere di motivare in ordine all’esistenza dei presupposti formali e sostanziali della recidiva. I giudici, infatti, hanno osservato che CI aveva già riportato plurime condanne definitive per reati contro il patrimonio e recentemente era stato condannato anche per un delitto della stessa specie di quello per cui si procede commesso nell’anno 2016; hanno, pertanto, ritenuto che i fatti di reato oggetto del presente processo fossero espressione di accresciuta responsabilità. Invero, anche a prescindere dal riferimento alla recente condanna per reato inerente gli stupefacenti, effettivamente passata in giudicato in epoca successiva alla commissione del reato per cui si procede, il giudizio sul presupposto formale e sostanziale della recidiva è stato, in ogni caso, ancorato, in maniera ragionevole e perciò non 23 sindacabile, ai numerosi precedenti penali del ricorrente, alcuni dei quali specifici. A tale ultimo proposito, si ricorda che in tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3 n. 20351 del 02/04/2024, Rv. 286324 – 01; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166) e che, proprio perché determinati da motivi di lucro, sono considerati della stessa indole i reati contro il patrimonio e i reati inerenti gli stupefacenti (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014. Rv. 261869 – 01). Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla eccessività della pena. Richiamandosi i principi già esposti trattando del ricorso di LF, si osserva che la TE di appello, nel confermare la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e euro 80.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ritenuto tale pena congrua in relazione alla gravità del reato, avente ad oggetto un rilevante quantitativo di cocaina, e alla capacità a delinquere del ricorrente, comprovata dai plurimi precedenti a suo carico. A tale motivazione, il difensore ha opposto argomenti meramente avversativi e non già ragioni in fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica. Infine, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (ex plurimis Sez. 3,n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839): nel caso in esame, il ricorrente non sì è confrontato con il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, con cui è stata valorizzata, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio del coimputato ZZ, la sua proficua collaborazione, sicché le situazioni che il ricorrente prospetta come identiche, tali non sono state ritenute, in maniera non manifestamente illogica, dalla TE di appello. 3.5. Inammissibile è il motivo nuovo con cui è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il motivo nuovo, infatti, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., deve avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 lett. a) cod. proc. pen., ovvero rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali 24 (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259; Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783; Sez. 6 n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294). Il motivo in esame, dunque, in quanto teso ad introdurre censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione, deve essere ritenuto inammissibile. 4.Al rigetto dei ricorsi di NO ZZ e GO CI segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di HA LF segue la condanna di questi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ZZ NO e CI GO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di LF HA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NN CI OR ER