Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 103
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che la confessione di LF fosse avvenuta solo dopo la confessione di un coimputato e per opportunismo, non potendo essere considerata spontanea. Ha inoltre respinto la censura di contraddittorietà con il provvedimento de libertate, ritenendo che quest'ultimo riguardasse le esigenze cautelari e non la determinazione della pena.

  • Rigettato
    Mancata riduzione della pena

    La Corte ha ritenuto che la determinazione della pena base fosse discrezionale e adeguatamente motivata in base ai criteri dell'art. 133 c.p., considerando la gravità oggettiva della condotta e la capacità a delinquere. Ha altresì ritenuto non illogico valorizzare il quantitativo di droga trattato sia come indice di gravità del reato che come elemento per la pena.

  • Accolto
    Errore materiale nel dispositivo della sentenza

    La Corte ha riconosciuto l'errore materiale e ha confermato che la pena corretta è quella indicata nell'ordinanza di correzione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che la pena base fosse adeguatamente motivata, sottolineando il quantitativo di cocaina trattato (100 kg) come indice di gravità oggettiva del fatto.

  • Rigettato
    Mancata assunzione di prova decisiva e irrilevanza della documentazione probatoria straniera

    La Corte ha ritenuto che non fossero utilizzabili prove acquisite all'estero e che la sentenza si basasse su prove italiane (intercettazioni, osservazione, dichiarazioni del coimputato ZZ). Ha altresì respinto la censura di contraddittorietà.

  • Rigettato
    Presupposti sostanziali legittimanti l'operazione sotto copertura e provocazione del reato

    La Corte ha ritenuto che l'operazione sotto copertura fosse legittima e autorizzata, e che non vi fosse prova che l'iniziativa fosse stata esclusivamente dell'infiltrato. Ha altresì escluso la configurabilità del reato impossibile per inidoneità dell'azione, poiché l'iniziativa era attribuita a soggetti appartenenti al cartello colombiano.

  • Rigettato
    Omessa acquisizione della documentazione probatoria straniera

    La Corte ha ribadito che non sono state utilizzate prove acquisite all'estero e che non è possibile sindacare l'attività di autorità giudiziarie straniere.

  • Rigettato
    Travisamento della prova sul ruolo di E0, CA CA e dell'agente sotto copertura

    La Corte ha ritenuto che la qualità di infiltrati di CA CA e RT fosse solo prospettata come probabile dal ricorrente, senza riscontri concreti. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la consegna della droga a CI è avvenuta su iniziativa di CA CA e RT, appartenenti al cartello colombiano.

  • Rigettato
    Omessa rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'assunzione di prove in appello sia eccezionale e non assolutamente necessaria in questo caso, data la natura congetturale delle deduzioni del ricorrente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'elemento soggettivo e travisamento della prova

    La Corte ha ritenuto inverosimile che CI non fosse a conoscenza del contenuto degli scatoloni, dato il valore del carico e le modalità dell'operazione. Ha confermato la consapevolezza di CI basandosi sulle dichiarazioni di ZZ, sull'attività di osservazione della polizia giudiziaria e su argomenti logici. Ha escluso il travisamento delle dichiarazioni di ZZ.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del reato impossibile per inidoneità dell'azione

    La Corte ha escluso la configurabilità del reato impossibile, ritenendo che l'iniziativa di consegnare la droga a CI fosse stata di CA CA e RT, appartenenti al cartello colombiano, e non dell'agente sotto copertura. Ha altresì precisato che l'inidoneità dell'azione deve essere valutata ex ante e non in relazione all'attività dell'infiltrato.

  • Rigettato
    Violazione art. 9 legge n. 146/2006 e art. 723 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'operazione speciale fosse stata regolarmente autorizzata e che il trasporto della droga fosse avvenuto nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme procedurali, con informazione al Ministro della Giustizia.

  • Rigettato
    Riconoscimento della recidiva e determinazione del trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che la recidiva fosse correttamente riconosciuta sulla base dei precedenti penali del ricorrente, anche se alcuni fossero successivi ai fatti. Ha ritenuto la pena congrua in relazione alla gravità del reato e alla capacità a delinquere. Ha altresì escluso che il diverso trattamento sanzionatorio rispetto a ZZ fosse illogico, dato che a quest'ultimo era stata riconosciuta una proficua collaborazione.

  • Inammissibile
    Motivo nuovo: violazione principio di correlazione

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto introdotto tardivamente come motivo nuovo, non rientrando nello sviluppo o nella migliore esposizione dei motivi principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 103
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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