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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 7835/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.r.g. 7835/2017 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Picillo C.F._1
Enrico (C.F.: ) ed elett.te dom.to presso lo studio C.F._2
sito in Caserta (CE) al Corso Trieste 123;
-attore- contro nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso difesa dall'Avv. Abbate C.F._3
Alberto (C.F.: eleggendo domicilio presso il suo C.F._4
studio sito in Caserta (CE) alla Via Verdi, 6;
- convenuto-
1
r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Errico Edoardo (C.F.:
eleggendo domicilio presso lo studio sito in C.F._5
Napoli, alla Riviera di Chiaia 267;
-terza chiamata da Parte_1
NONCHE' con sede legale Via Andrea Ponti, 6 - 20123 Controparte_3
Milano (MI)
-terza chiamata contumace-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato al convenuto, parte attrice deduceva di aver conferito incarico all'Avv. di CP_1
rappresentarlo e difenderlo nel giudizio da promuovere nei confronti della società avente ad oggetto la “declaratoria di nullità del CP_4
licenziamento orale intimatogli e il ripristino del rapporto di lavoro, con condanna al pagamento, a titolo di risarcimento, delle retribuzioni maturate, oltre differenze retributive ed accessori”.
Il giudizio veniva accolto dal giudice del lavoro del Tribunale di Santa
M.C.V. che con sentenza n. 5944/2006, condannava la Società CP_4
in persona del legale rapp.te p.t., a ripristinare il rapporto di lavoro
[...]
ed a risarcire il danno subito dall'attore.
2 L'attore notificava i precetti inviati alla intimando il CP_4
pagamento dell'importo di € 78.927,14, oltre spese, pertanto, conferiva incarico all'avv. di porre in essere le necessarie procedure CP_1
esecutive per il recupero coatto di quanto a lui dovuto.
Tuttavia, l'attore deduce che l'Avv. , lo indusse a CP_1
sottoscrive una transazione che prevedeva la rinunzia dello stesso alle procedure esecutive, intraprese nei confronti della Società a vantaggio della soccombente società, a fronte di detta rinunzia, la società consegnava all'attore n. 2 assegni bancari post – datati, aventi scadenza
30 giugno 2007 e 30 luglio 2007, ciascuno di Euro 5.000,00 di cui il primo veniva imputato alle spese legali (trattenuto dall'avv. CP_1
ed il secondo veniva consegnato al sig. , quale
[...] Parte_1
acconto sul maggior avere mentre il residuo credito dell' sarebbe Pt_1
stato soddisfatto all'esito della causa per responsabilità professionale, che la FO. aveva promosso nei confronti dell'avv. Luigi Russo, difensore della nel giudizio di primo grado, della quale l'avv. CP_4
assicurava all'odierno attore un sicuro esito positivo, CP_1
rassicurando un incasso di una quota pari al 60% del risarcimento che sarebbe stato riconosciuto all'esito del giudizio, mentre l'altro 40% sarebbe stato trattenuto dalla il tutto sottoscrivendo una CP_4
quietanza liberatoria con la quale l' dichiarava di aver ricevuto Pt_1
dalla Società la complessiva somma di Euro 84.559,35 a saldo dell'atto di precetto, notificatole in forza della citata sentenza n. 5944/2006, dichiarando di non aver null'altro a pretendere.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per i fatti di cui in premessa, e, per l 'effetto, CP_1
3 condannarlo al pagamento della somma di Euro 73.927,14 (importo precettato Euro 78.927,14 – Euro 5.000, 00), a titolo di risarcimento per colpa professionale, oltre interessi legali dall'11-7- 2006, oltre il T.F.R. maturato dal 17/11/1999 alla data di ripristino del rapporto lavorativo, oltre ad un danno patrimoniale, conseguenza del mancato soddisfo di un credito accertato giudizialmente;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio.
Si costituiva l'avv. contestando ogni addebito, in CP_1
particolare, evidenziato che, nel mentre stava disponendo le opportune indagini patrimoniali per eseguire la sentenza, aveva appreso dallo stesso che questi aveva avviato un'autonoma trattativa con la propria Pt_1
datrice di lavoro, al fine di ottenere una somma ancor maggiore di quella liquidata;
tale trattativa si era poi perfezionata nonostante il parere contrario dell'Avv. con la redazione di un atto predisposto dal CP_1
nuovo legale della hiamava in causa la società CP_4 [...]
, ed , quale proprio assicuratore per la Controparte_6 CP_3
responsabilità civile chiedendo tenerlo indenne e a manlevare il comparente da ogni e qualsivoglia conseguenza patrimoniale, onere e spesa derivanti dal giudizio;
rigettare integralmente la domanda attore in quanto destituita da ogni fondamento fattuale e giuridico;
condannare in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di estromissione avanzata dal convenuto della società , quest'ultima, pur se ritualmente evocata in giudizio CP_3
non si costituiva.
4 Veniva altresì rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo della società . Controparte_7
Si costituiva la società assicurativa in persona del Controparte_2
l.r.p.t, la quale preliminarmente eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata il 30 aprile 2008 fino al 30 aprile 2016, non essendo stato più pagato il relativo premio;
impugnava la domanda attorea, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, pertanto, chiedeva di accertare e dichiararsi l'assenza di responsabilità dell'Avv. e per CP_1
l'effetto rigettarsi la domanda attorea, accertare e dichiararsi l'inoperatività delle polizze;
in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare e dichiarare il convenuto, eventualmente in solido con l'attrice, laddove a sua volta soccombente, al pagamento delle spese e competenze di lite.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio, ammesse ed espletati le prove testimoniali, all'udienza del 15 ottobre 2024, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
La responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento: a seguito del conferimento dell'incarico l'avvocato si obbliga a svolgere in favore del proprio cliente una attività di consulenza ovvero di rappresentanza e assistenza legale e la prestazione cui è tenuto il professionista è espressione di un contratto d'opera intellettuale.
5 Va osservato che, tradizionalmente, l'obbligazione del professionista- avvocato è inquadrata nell'ambito delle c.d. obbligazioni di mezzi (cfr.
Cass. 7618/1997), atteso che il debitore normalmente non si impegna a raggiungere un determinato risultato ma si obbliga a porre in essere un comportamento diligente, sì che la diligenza, oltre che misura per valutare l'esattezza dell'adempimento, costituisce essa stessa l'oggetto dell'obbligazione, l'essenza del comportamento esecutivo;
laddove nelle obbligazioni di risultato il debitore è tenuto a raggiungere un determinato scopo corrispondente all'interesse del creditore.
La distinzione rileva, come noto, sotto il profilo dell'onere probatorio, atteso che mentre nel caso di obbligazioni di risultato la regola di cui all'art. 1218 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, per cui la responsabilità si fonda sulla mera in esecuzione della prestazione dovuta, spettando al debitore dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta, derivante da causa a lui non imputabile – nelle obbligazioni di mezzi rileva l'inadempimento “soggettivo” nel senso che se il debitore è stato diligente non potrà esservi responsabilità e spetta al creditore dimostrare la negligenza.
Per quanto la indicata distinzione possa apparire per certi versi superata,
a seguito di alcune pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (v. in particolare Cass. 15781/2005 e Cass. 577/2008), dovendo ritenersi compresente in ogni obbligazione sia il profilo del comportamento del debitore sia l'aspetto del risultato, ancorché in proporzione variabile, va comunque rilevato che nell'ambito in particolare della responsabilità forense, continuano in ogni caso a registrarsi orientamenti
6 giurisprudenziali dai quali sembra potersi desumere la tendenza a recuperare la rilevanza della citata distinzione con riguardo al riparto dell'onere probatorio, là dove si afferma che grava comunque sul cliente l'onere di fornire gli elementi di prova circa il fondamento dell'azione proposta e, pertanto: la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il danno ed il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il pregiudizio (cfr. Cass. 12354/2009. V. anche
Cass.22376/2012). Secondo la consolidata giurisprudenza, devia dal precetto di cui all'art. 1176 c. 2 c.c. il professionista «che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista
"medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista
"bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» (ex multis,
Cass. 13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015), evocando sia il concetto di perizia professionale, comprensiva di tutte le conoscenze di natura tecnica ed operativa acquisite dal soggetto e proprie della professione forense, sia la prudenza, al fine di preservare il cliente da qualunque risvolto negativo della vicenda (cf. tra le tante Cass.
10068/96) fermo restando, qualora la prestazione professionale abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il limite di cui all'art. 2236 c.c. (cfr., tra le altre Cass. 10431/2000), va ora considerato che le obbligazioni che assume l'avvocato attengono innanzi tutto all'informazione, dovendo il professionista informare il cliente non solo della strategia processuale scelta, ma anche delle eventuali criticità
7 e/o difficoltà ostative al raggiungimento dell'esito favorevole e comunque produttive di rischi, sollecitando il cliente a comunicargli e a fornirgli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni ostative e fermo l'esclusivo potere del difensore di attuare la c.d. “difesa tecnica”
(cfr. Cass. 21894/2004; Cass.21589/2009; Cass. 15709/2011).
Nel caso in esame, pacifico oltre che evincibile in via documentale, il rapporto professionale esistente tra l'attore e il convenuto, siccome finalizzato all'introduzione del giudizio per impugnare il licenziamento intimato all'attore e il ripristino del rapporto di lavoro, con condanna al pagamento, a titolo di risarcimento, delle retribuzioni maturate, oltre differenze retributive ed accessori.
Ora, vinto il giudizio in primo grado, intimato il pagamento alla soccombente società, visto lo stato in bonis della società, sono le circostanze successive all'intimazione dei precetti che certamente non appaiono limpide o delineate con sufficiente chiarezza e quindi, dei motivi per cui si è poi giunti ad un presunto accordo certamente non favorevole alla parte vittoriosa, odierno attore.
Non pare inutile ricordare che sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'avvocato grava l'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso;
egli è tenuto a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. 14597/2004; Cass. 10289/2015).
Pertanto, la violazione del dovere di informazione costituisce un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità.
8 Dall'istruttoria svolta è pacificamente emerso che l'Avv. CP_1
era presente alla riunione tenutosi per la sottoscrizione di un atto che risulta chiaramente sfavorevole al suo assistito, senza spiegare le implicazioni legali o senza aver valutato correttamente le conseguenze al suo assistito, tale comportamento va certamente valutato sotto diversi aspetti, tra cui la violazione degli obblighi di diligenza e di lealtà professionale o per abuso di fiducia.
In linea generale, il convenuto avvocato aveva il dovere di CP_1
proteggere gli interessi del suo assistito, consigliandolo con competenza e trasparenza.
Quanto alle conseguenze sul piano giuridico di tale omissione, prive di pregio assumono le difese del convenuto in merito alla circostanza che l'attore avrebbe dovuto chiedere l'annullamento della transazione nel termine prescrizionale di 5 anni dalla sottoscrizione della medesima.
In questo giudizio, quello che deve ritenersi senz'altro un fatto pacifico è che la domanda dell'attore in primo grado veniva integralmente accolta, che l'attore intimava alla soccombente società il pagamento delle somme riconosciute in sentenza e che pertanto, visto che la società risultava ancora attiva, si avviava ad un agevole riconoscimento di quanto dovuto.
Mentre, come già sopra ribadito, non appare una condotta di tutela degli interessi del cliente l'instaurare un tavolo per sottoscrivere un atto potenzialmente dannoso e sfavorevole per l'attore vittorioso e va precisato che l'Avv. era sempre presente agli incontri. CP_1
L'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.1176, comma 2, e 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del
9 rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (Cass., Sez. II, 19 aprile 2016, n. 7708).
Alla luce di ciò, quindi, ove il professionista, nello svolgimento dell'attività, non ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale.
Perciò il professionista risponde, oltre che per il dolo, anche per colpa lieve. L'art. 2236 c.c., con una sorta di delimitazione del principio fissato dalla prima norma, precisa: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Per quanto attiene al senso della citata disposizione, va evidenziato che essa deve essere sempre letta in rapporto con l'art. 1176, comma 2, c.c..
In tal senso, l'art. 2236 c.c. costituisce non una deroga ma una precisazione aggiuntiva rispetto al parametro comportamentale ordinario del professionista. Ciò significa che, ogni volta, il giudice dovrà innanzitutto verificare il rispetto della prudenza e diligenza (1176, comma 2 c.c.) e, poi, tenendo conto dei problemi tecnici affrontati dal professionista nella fattispecie concreta, in caso di 'speciale difficoltà' provata, appurare l'esistenza di dolo o colpa grave.
Da quanto sopra, quindi, si ricava che comportamenti improntati ad incuria o imprudenza sono, comunque, fonte di responsabilità per il professionista.
10 Appare evidente nel caso in esame che il convenuto professionista ha diligentemente difeso con professionalità il suo assistito, ottenendo una vittoria in primo grado su tutta la domanda, abbia intimato i precetti, prossimo ad una fase esecutiva, abbia poi accompagnato, con disappunto, il cliente al tavolo di una presunta conciliazione, Pt_1
assistendo a quella singolare trattativa e conservando nel suo fascicolo la quietanza (cfr. dich. testimoniali).
Particolare attenzione va data all'escussione del teste Testimone_1
indifferente alle parti, non firmataria dell'accordo sottoscritto, nonché ex segretaria dello studio dell'Avv. , la quale dichiara…ricordo CP_1
che mi disse che doveva aver dei soldi dall'azienda per cui lavorava Pt_1
poiché aveva vinto una causa;
andava e veniva allo studio per chiedere delle somme che doveva ricevere;
questo lo so perché me lo diceva ma quando Pt_1
chiedevo spiegazioni all'Avv. questi mi diceva che doveva CP_1 Pt_1
aspettare per aver le somme di denaro;
mi ricordo che mi diceva che Pt_1
c'erano dei pignoramenti…mi ricordo che un giorno vennero allo studio degli avvocati, in particolare l'avvocato della ex società di con un'altra persona di cui Pt_1
non conosco il nome e venne anche a parlare con l'avvocato Pt_1
per un accordo;
io accompagnai tutti nella stanza e mi CP_1 Pt_1
disse che l'avvocato gli aveva detto di fare un accordo per poter avere i CP_1
soldi prima , mi disse di esser titubante;
questo ARGIENTIO me Pt_1
lo disse nei giorni precedenti sia il giorno dell'incontro prima di entrare perché lui non era sicuro sul da farsi ma io non gli dissi nulla… non so delle questioni di cui al capo che mi viene letto so solo che era titubante e che doveva ava dei soldi e Pt_1
non riusciva a capire perché tardavano il pagamento a seguito della sentenza a lui favorevole.
11 Non risulta che il convenuto abbia sconsigliato il proprio cliente -attore dal desistere da tali accordi.
Per completezza di esposizione va tuttavia analizzata la condotta tenuta dall'attore.
Si presume che un individuo dotato di diligenza media sia in grado di comprendere il contenuto e le implicazioni di un documento, purché sia redatto in modo chiaro e accessibile. Tuttavia, se l'atto contiene terminologia tecnica complessa o formulazioni ambigue, potrebbe risultare difficile da comprendere per una persona con una diligenza ordinaria. Dall'analisi della documentazione prodotta, nello specifico il verbale di conciliazione e relativo atto di quietanza, non pare essere particolarmente tecnico tale da non essere compreso con un minimo livello di attenzione e competenza che una persona ragionevole dovrebbe esercitare nella lettura e comprensione di un atto.
In ambito giuridico, il concetto di concorso di colpa si riferisce alla situazione in cui sia il danneggiante che il danneggiato contribuiscono, con le proprie condotte colpose, al verificarsi di un danno.
Nel contesto della responsabilità professionale dell'avvocato, l'articolo
1227 del Codice civile disciplina questo aspetto, prevedendo che, se il comportamento colposo del creditore (in questo caso, il cliente) ha contribuito a causare il danno, il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel caso in esame, l'attore/cliente ha firmato un atto chiaramente comprensibile e successivamente, sostenuto di aver subito un danno a causa di tale firma.
12 Ebbene in questa circostanza, si presume che l'attore, esercitando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto comprendere il contenuto e le implicazioni dell'atto sottoscritto. Pertanto, la sua condotta è idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa anche dell'odierno attore
(ex art. 1227 c.c.).
La determinazione del concorso di colpa richiede un'analisi accurata delle circostanze specifiche, valutando sia la condotta del cliente che quella dell'avvocato, al fine di stabilire le rispettive responsabilità nella causazione del danno.
Pertanto, da una attenta disamina degli atti di causa, letti congiuntamente alle dichiarazioni testimoniale, benché siano sufficiente a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che vi è stata certamente una condotta negligente da entrambe le parti, in applicazione delle coordinate ermeneutiche illustrate ed alla luce delle emergenze processuali, va dichiarata la corresponsabilità dell'istante nella produzione dell'evento valutabile nella misura del 60 % in capo all'attore e del restante 40% in capo al convenuto Avv. CP_1
In merito al quantum, non può che essere recepita la documentazione agli atti, non rilevandosi particolarmente copiosa, si ritiene equo quantificare il danno in euro 60.000.00 pari alle retribuzioni maturate dal
05/06/2001 alla data della pronuncia della sentenza di primo grado comprensiva della detrazione della somma già percepita.
Da tale importo va defalcata la percentuale del 60% di responsabilità riconosciuta in capo all'attore, per cui a quest'ultimo andrà riconosciuta la somma di euro 24.000,00. Su tale somme divenuta per effetto della liquidazione giudiziale debito di valuta sono dovuti ulteriori interessi al
13 saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Va ulteriormente precisato che gli interessi, secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non vanno cumulati alla rivalutazione, onde evitare un ingiustificato arricchimento, ma computati sull'importo dovuto a titolo risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e rivalutato anno per anno (Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Circa la domanda di garanzia del convenuto in ragione della copertura assicurativa stipulata con la compagnia deve Controparte_2
ritenersi la domanda fondata ed accoglibile in quanto rientra nella copertura prestata dalla società, con la quale il convenuto ha sottoscritta la polizza da ritenersi pienamente operante anche alla luce della genericità delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata e alla lettura del contratto
(cfr art. 12 e 14 cond.polizza)
Pertanto, la compagnia assicuratrice dovrà tenere Controparte_2
indenne il convenuto Avv. di quanto questi pagherà, in CP_1
forza della presente sentenza.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti del convenuto e nei limiti di cui sopra. Assorbite tutte le altre questioni.
Quanto alle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza in punto di responsabilità, esse sono interamente compensate ex art. 92 co. II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V. - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
14 dichiara la contumacia di Controparte_3
accerta e dichiara, relativamente all'evento di danno per cui è causa, la concorrente responsabilità di parte attrice e convenuta nella causazione dell'evento per cui è procedimento nella misura del'40% a carico del convenuto Avv. , e del restante 60% in capo all'attore CP_1
; Parte_1
accoglie parzialmente la domanda promossa da , nei Parte_1
confronti dell'Avv. e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1
pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, come da parte motiva, della somma di euro 24.000,00 oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata, sino al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese di lite tra attore e convenuto;
dispone che l'Avv. , sia manlevato della sua quota da CP_1
nei limiti dei massimali in corso alla cessazione Controparte_2
dell'assicurazione; compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorrente tra Avv. e CP_1 Controparte_2
Lì, 27/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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