Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
- RICORRENTE -
nei confronti di
Controparte_1
- RESISTENTE -
Oggi 12 marzo 2025, avanti il Giudice designato, dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la ricorrente l'Avv.Greco, anche quale procuratrice ex art. 185 c.p.c., e per la parte resistente l'Avv. Marina Buzzi quale procuratrice ex art. 185 c.p.c. e anche in sostituzione dell'avv. Latassa.
Su richiesta del Giudice l'avv. Greco chiarisce che la ricorrente non ha percepito da alcuna somma a titolo di malattia in quanto non rientra nei casi di pagamento CP_2 diretto da parte dell'istituto, sicchè il d.d.l. avrebbe dovuto anticipare il trattamento economico di malattia per poi effettuare il conguaglio con . CP_2
Parte resistente dichiara che non ha disponibilità conciliative.
Il Giudice dà atto dell'esito negativo del tentativo di conciliaizione e invita le parti ala diuscussione.
I procuratori si riportano ai rispettvi atti.
Il Giudice
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 420/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GRECO ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCARMATO MARCELLO LATASSA NAZZARENO e dall'AVV. NAZZARENO LATASSA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento del trattamento di malattia corrispondente al 100% della retribuzione dal 01/02/2023 al 29/05/2023, al pagamento del TFR, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso maturate e non corrispostele dalla società convenuta in costanza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 22/03/2022 al 29/05/2023 e, per l'effetto, CONDANNA la società al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di euro 7.626,35 lordi a titolo di trattamento di malattia corrispondente al 100%, della retribuzione dei mesi di febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023, maggio 2023, delle spettanze di fine rapporto e di TFR (quest'ultimo per euro 1.289,86 lordi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
2 dal dovuto al saldo;
2) accerta e dichiara l'omesso versamento da parte della società Controparte_1 per tutta la durata del rapporto di lavoro con la ricorrente della contribuzione dovuta ai fondi artigiani WILA, SAN.ARTI e EBNA, come previsto dagli artt. 9 e 9bis del CCNL Acconciatura e Estetica, dall'Accordo Interconfederale Regionale Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato del 25/03/2015 e dall'Accordo Interconfederale in materia di bilateralità del 17/12/2021, nonché l'omesso versamento in favore della ricorrente del trattamento economico dovuto per la suddetta mancata contribuzione e, per l'effetto, CONDANNA la società “ al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 1.005,00 a titolo di risarcimento per l'inadempimento contributivo ai fondi artigiani WILA, SAN CP_3
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
CP_4
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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